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Discrimen » Processo «remoto» e rischi per la democrazia

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Academic year: 2022

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ROCESSO

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REMOTO

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E RISCHI PER LA DEMOCRAZIA *

Stefano Montone

Siamo in sottofinale. L’ultimo atto sta per terminare: si giunge finalmente ad espellere anche fisicamente il fastidioso azzeccagarbugli dal processo, che può tornare ad essere un affare proprio ed esclusivo dei veri sacerdoti della giurisdizione. Gli unici, dopotutto, veramente indispensabili.

Il progetto culturale parte da lontano; quelli che di processo penale ne capiscono li ho intesi parlare delle nebbie dell’anno domini 1992. E poi: la variegata congerie tipolo- gica dei “contraddittorii” (: cartolare, differito, postumo, condizionato...) coi quali ab- biamo convissuto – anche dopo l’integrazione costituzionale dell’art. 111 della Carta – perché indotti ad accettare la traslazione della garanzia dal piano del modo acquisitivo a quello della valutazione probatoria. Più di recente: l’espulsione fisica dell’imputato dalla sua aula. In ultimo: la “Baijrami”, che, con qualche alzata di sopracciglio, passa – sancendo l’inutilità dell’immediatezza – mentre tutti si sbraitava di prescrizione. Mattone che torna, oggi, fondamentale nell’architettura del modo dibattimentale “da remoto”.

Da qualche tempo ormai, nascosto il progetto costituzionale e laico di processo penale sotto numeri che un Legislatore penale incapace (ed orientato da quello stesso populismo penale di cui si pasce) non solo non riesce a contenere, ma irresponsabil- mente incrementa, il modello egemone è l’efficienza. L’efficienza, nano sulle spalle di quel gigante, è ciò che predica l’arnese giudiziario che oggi abitiamo, accecati, nel quotidiano, dal riverbero del suo specchietto. Pericoloso assai, però, è che oggi, in emergenza COVID-19, l’ipnosi sia andata a effetto anche su quella parte della Magi- stratura associata che ci si aspettava meno incline alla fascinazione e che, in perfetta trasversalità, concorre a spingere per la stabilizzazione del processo penale “da re- moto”. Qui contano come collante anche i benèfici effetti sull’ambiente: meno Uomo, (dunque: meno magistrati e avvocati e cancellieri in giro) e la Natura esplode in nuovi fantastici rigogli.

Vero è che l’emergenza è una troppo ghiotta occasione.

Ed è così che con l’emergenza giunge il tempo in cui si può inverare il modello auspicato da chi ritiene la difesa un lusso che non possiamo permetterci, perché ha in sé

* Testo dell’articolo pubblicato dal quotidiano Il Mattino del 22 aprile 2020.

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Stefano Montone

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l’inaccettabile manchevolezza di poter provocare quell’errore che induce assoluzioni. Al- tra cosa, però, è il difensore: che deve attribuire patente di legittimità a liturgie rispetto alle quali non può pretendere di essere funzionale. Lo faccia dunque; anzi: deve farlo. Ma rigorosamente da remoto, affidato ai dadi della connessione mentre galleggia nel limbo del “io ti vedo; tu mi senti?”. Sempre che il processo – come Ministro vuole – inizi con la denuncia e finisca con la condanna, mentre le risa sgangherate di quelli che si danno di gomito alla barzelletta del “lo tenevamo in carcere finché non parlava” diventano querulo accompagnamento alla decadenza dello scopo costituzionale del processo penale: stru- mento laico di conoscenze affidabili preliminari all’irrogazione della condanna.

È il tempo in cui si discetta di avvocato in Costituzione, ma si briga per lasciarlo fuori dalle aule. Come se, nel nostro ambiente (ancora, anche se meno) accusatorio, la qualità della conoscenza e dunque della giurisdizione fosse indipendente dalla parte- cipazione consapevole all’operazione di costruzione del sapere giudiziario. Come se il mezzo fosse neutrale; come se il metodo fosse fungibile; come se la funzione difensiva dibattimentale potesse essere correttamente esercitata in forme semplificate. La prova non è (soltanto) l’ascolto della dichiarazione; è comprensione dei toni, degli sguardi, delle infinite forme di comunicazione non verbale che soltanto la percezione imme- diata assicura. Come poter dire, ad esempio, che dalle modalità dell’escussione si rileva che il teste è stato sottoposto a pressioni illecite per non rendere dichiarazioni o per non dire il vero? Eppure Baijrami...

L’emergenza è una occasione troppo pericolosa.

Ed il senso di responsabilità che ha spinto, nell’emergenza, a proporre e ad ac- cettare soluzioni eccezionali rischia di trasformarsi nella certificazione che, dopotutto, oralità, assenza di mediazione, pubblicità non sono poi vere precondizioni dell’eserci- zio della giurisdizione. Sentiamo anzi già dire ch’esse sono romanticherie. Ma credo che dovremmo tutti responsabilmente pretendere che il superamento dell’emergenza avvenga senza transazioni ulteriori sulle operazioni dibattimentali. Approfittiamo per modernizzare gli strumenti, tenendo però indenne il metodo. Valutiamo insieme quali attività extradibattimentali possono essere utilmente effettuate con modalità telema- tiche; implementiamo le forme di reciproca comunicazione, con risparmio effettivo di decine di ore di lavorazione; individuiamo criteri condivisi di selezione degli affari da trattare. L’arretrato si recupera; la cattiva qualità della giurisdizione no.

Siamo in sottofinale: chiedo perciò di poter qui ed ora contare chi ha davvero a cuore le magnifiche sorti e progressive di un processo giusto e moderno conforme a Costituzione e quindi laico, orientato alla formazione di conoscenze, capace di rendere statuizioni affidabili: nel che si sublima la sola “efficienza” che la Carta può misurare.

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