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2, comma 5) ha dato facoltà all'Istituto di avvalersi, per la riscossione dei crediti assistiti da titolo esecutivo, del Servizio centrale della riscossione

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 44 del 3 luglio 1991 Oggetto: Riscossione dei premi INAIL a mezzo ruoli.

La legge n. 389/1989 di conversione del decreto-legge n. 338/1989 (cfr. art. 2, comma 5) ha dato facoltà all'Istituto di avvalersi, per la riscossione dei crediti assistiti da titolo esecutivo, del Servizio centrale della riscossione.

Il ricorso a tale forma di recupero dei crediti non comporta per l'Istituto l'abbandono delle procedure finora adottate (ingiunzione fiscale, decreto ingiuntivo e ordinanza-ingiunzione) che, se da un lato sono lo strumento necessario per costituire il titolo esecutivo, dall'altro conservano autonomia operativa.

Per la riscossione in argomento, l'INAIL è tenuto ad applicare le disposizioni normative ed amministrative regolanti la riscossione delle imposte dirette, tra le quali si ritiene utile evidenziare quelle di maggior rilievo (all. n. 1).

Con le presenti istruzioni, che derivano da approfondimenti compiuti con il Ministero delle finanze - Servizio centrale della riscossione - l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi) e il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, si illustra il flusso procedurale attraverso il quale si potrà pervenire o all'incasso di premi e accessori o, se possibile, all'acquisizione di elementi concreti che consentano di deliberarne l'inesigibilità.

Il complesso delle fasi operative con la tempificazione degli adempimenti è sintetizzato nell'allegato n. 2.

1. Crediti iscrivibili a ruolo

Possono essere riscossi attraverso i ruoli i crediti per premi ed accessori assistiti da titoli esecutivi, considerando come tali:

a) gli atti ingiuntivi tradizionali (ingiunzione fiscale e ordinanza-ingiunzione ritualmente notificate, decreti ingiuntivi).

A tal proposito, si richiama l'attenzione sul comma 3 del già citato articolo 2 della L. 389/1989 che ha introdotto la possibilità di utilizzare l'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della L. 689/1981, ai fini della riscossione, anche disgiunta, di premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative. Pertanto, il titolo esecutivo costituito attraverso l'ordinanza-ingiunzione è ora utilizzabile anche per la sola riscossione di premi e sanzioni civili;

b) le sentenze in materia previdenziale munite di formula esecutiva;

c) i riconoscimenti di debito quali dichiarazione delle retribuzioni da cui derivi una regolazione premio e, nel caso di autoliquidazione, anche rata anticipata, richieste di rateazione del debito nonché verbali ispettivi dell'INAIL o di altri Enti sottoscritti dal debitore e seguiti da richiesta di premio;

d) le attestazioni dei dirigenti delle Sedi relative al mancato pagamento nel termine stabilito dei titoli relativi a premi in misura fissa e relativi accessori dovuti dagli iscritti negli elenchi degli artigiani e di categoria.

Si intendono per "attestazioni" le dichiarazioni sottoscritte dai dirigenti delle Unità periferiche contenenti l'analitica indicazione dei titoli e dei relativi importi dovuti e non versati nei termini.

Non possono ritenersi, invece, titoli esecutivi le rate e le regolazioni che, sebbene in regime di autoliquidazione, derivino dall'applicazione dell'articolo 28, comma 8 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono essere iscritti nei ruoli titoli relativi a premi o accessori di importo, separatamente considerato, inferiore a trentacinquemila lire.

Possono essere riscosse attraverso la procedura in esame le sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981

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esigibili dall'Istituto (sostanziali dirette ed indirette) e gli onorari legali.

2. Attribuzione del codice contribuente

Presupposto per l'iscrizione a ruolo e l'attribuzione del codice contribuente.

A tal fine, il Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informativo e delle elaborazioni centrali invia al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione un supporto magnetico contenente:

- per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale;

- per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale.

Il Consorzio trasmette tale supporto, per la codificazione, ai concessionari i quali possono astenersi dall'attribuzione del codice se mancano o risultano incompleti i suddetti dati oppure se il debitore risulta irreperibile.

Nei casi suddetti, le relative partite debitorie potranno essere iscritte a ruolo soltanto dopo che siano stati forniti gli elementi utili per una valida e regolare codificazione.

3. Formazione del ruolo

Esaurita la fase di codificazione, il Consorzio, attraverso propri Centri elettrocontabili dislocati sul territorio (all. n. 3), procede alla formazione del ruolo sulla base delle "minute" trasmesse su supporti magnetici da parte del Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informativo e delle elaborazioni centrali che invia una stampa di tali minute anche alle Sedi interessate.

Il ruolo, redatto in doppio esemplare, è trasmesso dal citato Consorzio alle Sedi competenti e contiene, per quanto in particolare interessa l'Istituto:

- il codice identificativo del credito ovvero il codice dei titoli iscritti a ruolo attribuito, su richiesta dell'INAIL, dal Ministero delle Finanze (all. n. 4);

- le generalità dei debitori o la ragione sociale e, se noto, il codice fiscale;

- l'anno al quale il debito si riferisce;

- l'importo totale del debito;

- il numero della posizione assicurativa.

Ciascun titolo a carico del debitore costituisce un "articolo di ruolo".

Il ruolo è corredato da un frontespizio che contiene, fra l'altro:

- l'indicazione della concessione;

- la specificazione che il ruolo è affidato "al solo scosso", (cioè senza l'obbligo del non riscosso come riscosso);

- il numero complessivo degli articoli contenuti nel ruolo;

- la Sede interessata ed il relativo codice meccanografico;

- i codici dei titoli iscritti a ruolo;

- la descrizione del titolo iscritto a ruolo;

- il compenso del concessionario (che è a carico del contribuente).

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Il Consorzio trasmette anche un riepilogo dei ruoli che dovrà essere consegnato all'Intendenza di Finanza.

Tale servizio supplementare va separatamente retribuito e la relativa spesa è imputata al capitolo 431

"Spese per esazione dei premi e contributi di assicurazione", s/c 03 "Spese per visure ipotecarie, catastali e ricerca di indirizzi dei debitori insolventi", gestione 110-400 appositamente istituito.

4. Consegna dei ruoli all'Intendenza di Finanza

Le Sedi, ricevuto dal Consorzio il ruolo e il relativo frontespizio in duplice esemplare - uno dei quali sarà trattenuto agli atti - dopo averne verificata la corrispondenza con i dati in loro possesso, sottoscrivono il frontespizio e lo consegnano con il ruolo ed i riepiloghi, all'Intendenza di Finanza mediante la lettera di trasmissione allegato n. 5. Quale verbale di consegna potrà essere utilizzato lo schema contenuto nel fac- simile allegato n. 6.

Sul frontespizio deve essere indicato da ciascuna Sede il numero del conto corrente sul quale il concessionario accrediterà gli importi incassati.

Ruolo e frontespizio non possono essere rettificati.

Eventuali errori materiali potranno essere segnalati ai concessionari nei tempi e con le modalità più avanti indicate.

5. Affissione all'Albo

Le Sedi provvedono all'affissione su apposito Albo di un esemplare di detto verbale per un periodo di 10 giorni, dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'Intendenza di Finanza.

6. Esecutorietà del ruolo

L'Intendenza di Finanza, effettuato un accertamento di legittimità sulla conformità del ruolo alle disposizioni vigenti in materia, vi appone il visto di esecutorietà. Con la consegna al concessionario, che deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della rata, il ruolo diventa esigibile ed è posto in riscossione in unica soluzione.

7. Procedura delegata

Qualora si proceda nei confronti di debitori o relativamente a beni non compresi nell'ambito territoriale della concessione, l'agente della riscossione è tenuto a richiedere l'intervento del concessionario competente per territorio.

La delega per la riscossione si realizza attraverso un estratto del ruolo che costituisce titolo esecutivo sostitutivo del ruolo originario in possesso del concessionario delegante.

8. Notifica delle cartelle di pagamento

Il concessionario è tenuto a notificare al contribuente la cartella di pagamento non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel quale il ruolo gli è stato consegnato dall'Intendenza di Finanza.

La cartella contiene, fra l'altro, le indicazioni del titolo iscritto a ruolo, del periodo di contribuzione, della specie del ruolo, della Sede competente e del numero di posizione assicurativa.

9. Errori materiali nei ruoli

Il concessionario, ove rilevi all'atto del ricevimento dei ruoli o in sede di notifica delle cartelle di pagamento, l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nelle indicazioni di generalità e domicilio dei contribuenti o nell'attribuzione dei numeri meccanografici, deve darne comunicazione alla Unità operativa competente entro 3 mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini degli eventuali provvedimenti di rettifica o di sgravio.

10. Scadenza della rata e modalità di pagamento

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I crediti dell'INAIL iscritti a ruolo sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Il pagamento deve essere effettuato presso la sede del concessionario entro 8 giorni dalla scadenza oppure a mezzo del servizio dei conti correnti postali, su conto corrente intestato al concessionario, non oltre il giorno 12 del mese di scadenza della rata.

La ricevuta postale e la quietanza rilasciata al contribuente dal concessionario sono liberatorie per il contribuente stesso fino all'ammontare delle somme pagate.

Sugli importi iscritti a ruolo non possono essere concesse rateazioni n dalla Sede n dal concessionario.

In qualsiasi fase della procedura in esame l'Istituto deve accettare i versamenti effettuati dal debitore nelle forme previste dalle vigenti disposizioni per il pagamento dei premi.

Per la conseguente procedura di sgravio, si rinvia al successivo punto 17.

11. Gestione di crediti per conto di altre Sedi

La differente organizzazione territoriale dei concessionari rispetto alle Sedi dell'INAIL, determina difficoltà connesse alla notifica della cartella di pagamento nei casi di datori di lavoro con domicilio fiscale non corrispondente alla Sede che gestisce la posizione assicurativa.

Il compito dell'attribuzione dei crediti da gestire, secondo la competenza territoriale delle varie Intendenze di Finanza, è affidato al Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informativo e delle elaborazioni centrali che, potendo giovarsi di una visione globale del fenomeno, offre sufficienti garanzie in ordine all'effettiva sussistenza dei crediti iscritti a ruolo.

Il tal modo possono ritenersi superate eventuali perplessità delle Unità periferiche in caso di sottoscrizione di situazioni creditorie di altre Sedi sulle quali non hanno possibilità di effettuare controlli di merito.

Si precisa, peraltro, che esclusivamente la Sede che ha emesso il ruolo è competente ad intrattenere rapporti con il concessionario del proprio ambito territoriale, anche nell'ipotesi di gestione di titoli di altre Unità operative.

In particolare, si precisa che eventuali provvedimenti di sgravio o sospensione su richiesta della Sede titolare del rapporto assicurativo dovranno essere assunti dall'Unità operativa che ha emesso il ruolo.

Gli accrediti da parte del concessionario di importi di competenza di altre Unità dovranno essere contabilizzati, in conformità alle vigenti disposizioni, al s/c di transito 250.50 "Incasso premi di competenza di altre Unità" e l'incasso effettuato dovrà essere segnalato alla Sede competente.

Una più organica gestione dei crediti in argomento e dei successivi incassi, potrà essere conseguita non appena sarà completata, da parte delle strutture periferiche dei concessionari, l'informatizzazione delle procedure.

Su tale argomento si fa riserva di fornire successive istruzioni.

12. Sistema sanzionatorio

Le sanzioni civili dovute ai sensi della legge n. 48/1988 sono calcolate, per l'iscrizione a ruolo, fino alla data di scadenza della rata del ruolo stesso.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte l'importo iscritto a ruolo è tenuto a corrispondere sulla somma non versata gli interessi di mora che verranno accreditati all'Istituto.

La misura dei suddetti interessi, determinata annualmente con apposito decreto ministeriale, per gli anni 1990 e 1991 è stata fissata nel 7% per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine utile previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il calcolo e la richiesta degli interessi in argomento, ove dovuti, vengono effettuati direttamente dal

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concessionario unitamente alle somme iscritte a ruolo.

Gli importi relativi a tali interessi di mora devono essere imputati, con operazione contestuale, al cap. 071

"Soprappremio ed interessi", s/c 06 "Interessi moratori a carico dei datori di lavoro per premi pagati oltre la scadenza del ruolo", gestione 110-400, appositamente istituito con decorrenza 1990.

13. Visto sui verbali di infruttuosa esecuzione mobiliare

Attraverso il visto, le Unità operative esercitano un controllo sugli atti della prima esecuzione posti in essere dal concessionario.

In caso di pignoramento negativo (per nullatenenza o irreperibilità) ovvero insufficiente, se il credito per cui si procede è complessivamente superiore a L. 500.000, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo trasmette entro 90 giorni il relativo verbale alla Sede che ha emesso il ruolo.

Scopo del visto è quello di:

a) verificare che gli atti esecutivi non siano materialmente compiuti dopo la scadenza dei termini procedurali;

b) fornire al concessionario ulteriori elementi utili per il recupero del credito segnalando i cespiti di cui l'Istituto sia a conoscenza.

Le Unità periferiche dovranno, pertanto, verificare che gli atti siano stati effettuati entro i termini della procedura esecutiva e presso l'esatto domicilio del debitore.

Il periodo di sei mesi previsto per la conclusione della procedura esecutiva mobiliare decorre dal giorno 25 del mese di scadenza della rata, tenuto conto che non prima del giorno 19 può essere inviato l'avviso di mora contenente l'invito a pagare entro 5 giorni.

Nei casi di irreperibilità, in particolare, il concessionario deve allegare al verbale un certificato anagrafico da cui risulti l'ultimo domicilio delle persone fisiche, ovvero che le stesse non siano iscritte all'anagrafe, nonché copia della cartella di pagamento o dell'avviso di mora con certificazione dell'avvenuto deposito nella casa comunale, previsto per la notifica agli irreperibili.

Nei casi di pignoramento infruttuoso per nullatenenza o per insufficienza, il concessionario deve, invece, presentare, oltre al verbale di pignoramento infruttuoso e ad un certificato anagrafico, anche copia dell'avviso di mora notificato.

Il termine di 90 giorni, previsto per l'invio al visto dei verbali di prima esecuzione infruttuosa, è perentorio e la sua inosservanza comporta per il concessionario la perdita del diritto al discarico, mentre il corrispondente termine di 90 giorni, prescritto per l'Ente che ha emesso il ruolo, per la restituzione dei verbali medesimi, ha valore soltanto ordinatorio.

Considerata, peraltro, la necessità di non procrastinare inutilmente il prosieguo della procedura esecutiva e l'eventuale recupero del credito, la presenza di un termine ordinatorio non esime le Unità operative, dopo aver effettuato i relativi controlli, dal restituire vistati, con ogni celerità, i verbali di pignoramento esibiti dai concessionari.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia apposto il proprio visto e conseguentemente restituito i relativi verbali, il concessionario è autorizzato a presentare domanda di discarico.

L'agente della riscossione che abbia omesso di inviare al visto i verbali della prima procedura esecutiva infruttuosa viene meno alla formalità richiesta per la dimostrazione della inesigibilità delle quote, incorrendo nella perdita del diritto al discarico.

Le Unità sono tenute a fornire al concessionario - al momento del visto - altri elementi e notizie, utili per il recupero del credito, di cui siano venute a conoscenza.

Le ulteriori notizie devono essere rese note in calce al verbale di pignoramento entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto, per consentire l'espletamento di ulteriori procedure esecutive per le quali decorreranno nuovi termini.

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Le suddette indicazioni sulla reperibilità e sui cespiti del debitore possono essere comunicate al concessionario anche successivamente alla presentazione della domanda di discarico (vedi punto n. 15).

Con riferimento all'individuazione del soggetto (Ente impositore o concessionario) tenuto a compiere i necessari accertamenti sulla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore, è stato posto quesito ai Ministeri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.

Sono state, inoltre, intraprese iniziative presso lo stesso Ministero delle finanze dirette a consentire l'accesso dei concessionari all'Anagrafe tributaria.

Allo stato, pertanto, si dispone che le Unità operative attivino i necessari accertamenti diretti ad individuare i dati catastali afferenti i cespiti immobiliari del debitore, da fornire al concessionario contestualmente al visto per la prosecuzione della procedura esecutiva.

14. Accredito all'Istituto delle somme riscosse

Il concessionario effettuerà, entro il giorno 27 di ciascun mese, il versamento degli importi riscossi dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese ed entro il giorno 12 di ciascun mese quello degli importi riscossi dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese precedente.

L'accredito sarà comprensivo degli importi iscritti a ruolo effettivamente riscossi e degli eventuali interessi di mora, al netto dell'IVA per rivalsa sui compensi riscossi (cfr. punto 19).

Gli incassi afferenti ciascun ruolo sono accreditati, a cura dei concessionari, sul conto corrente della competente Sede il cui numero è riportato sul frontespizio del ruolo.

Relativamente all'importo complessivo accreditato, viene contestualmente fornito dai concessionari all'Unità interessata un elenco analitico che consenta l'individuazione dei titoli riscossi ai fini dell'imputazione ai giusti conti degli importi pagati da ciascun datore di lavoro.

Tale elenco, provvisoriamente fornito su supporto cartaceo, sarà trasmesso su supporto magnetico non appena completata l'informatizzazione delle relative procedure da parte di tutti i concessionari.

Con propria circolare del 10 dicembre 1990 l'ASCOTRIBUTI ha dato istruzioni ai concessionari perché forniscano alle Sedi dell'INAIL una lista contenente la distinta delle somme riscosse con l'indicazione dei seguenti elementi:

- codice della provincia e del comune - codice del contribuente

- anno di emissione del ruolo - codice tributo

- anno e mese di riferimento del tributo - data di versamento

- importo pagato al netto del compenso

- codice Sede e numero di posizione assicurativa.

15. Il discarico

Il concessionario ha diritto di ottenere il discarico delle somme iscritte a ruolo quando dimostri che l'esecuzione contro il debitore non ha potuto aver luogo o, pur essendo stata regolarmente espletata, non ha portato al recupero del credito.

Ai fini del discarico il concessionario deve dimostrare di aver proceduto, a decorrere dal giorno 25 del mese di scadenza della rata:

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a) entro 6 mesi con l'espropriazione mobiliare;

b) entro 10 mesi con l'espropriazione immobiliare.

L'agente della riscossione deve, altresì, provare:

- nel caso di espropriazione presso terzi, che la procedura è stata iniziata nel termine di 4 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle notizie occorrenti per promuovere l'esecuzione e che il provvedimento definitivo del giudice dell'esecuzione sia stato eseguito entro 4 mesi;

- nell'ipotesi di procedura delegata (cfr. punto n. 7), di avere inviato la delega per la richiesta di esecuzione entro 4 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle notizie occorrenti per promuovere la procedura.

La domanda di discarico, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espletate, deve essere presentata, in via generale, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza della rata.

Qualora il concessionario dimostri che la procedura esecutiva si è protratta oltre il termine suddetto per causa a lui non imputabile, la domanda di discarico dovrà essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura stessa è stata compiuta.

E' stabilita, altresì, la decorrenza di un termine di quattro mesi per la presentazione della domanda di discarico nelle seguenti ipotesi:

- fallimento (dalla data del provvedimento di chiusura e, comunque, dalla pubblicazione nel F.A.L.);

- liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria (dalla data in cui diventa definitiva la ripartizione finale dell'attivo fra i creditori);

- concordato preventivo e fallimentare (dalla scadenza del termine stabilito per la sua esecuzione);

- concordato preventivo e fallimentare con cessione dei beni ai creditori (dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato);

- eredità accettata con beneficio di inventario, separazione dei beni chiesta dai creditori ed eredità giacente (dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel F.A.L. dello stato di graduazione ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti).

I termini di presentazione della domanda di discarico sono perentori.

La documentazione prodotta a corredo della domanda di discarico deve garantire che la riscossione è insufficiente o impossibile nonostante siano state esperite accuratamente e con la dovuta diligenza tutte le procedure cui il concessionario era tenuto.

Oltre all'avviso di mora, il concessionario deve presentare:

- in caso di pignoramento mobiliare infruttuoso (per nullatenenza o irreperibilità):

a) verbale di pignoramento redatto in forma esplicita e non generica;

b) certificato anagrafico da cui risulti l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui è intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultino iscritte all'anagrafe nonché, ai fini della notifica agli irreperibili, certificazione dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'avviso di mora;

c) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, se trattasi di società regolarmente costituita.

- in caso di pignoramento mobiliare insufficiente:

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a) atto di pignoramento;

b) verbale d'asta per vendita di beni mobili al primo incanto, redatto dal segretario comunale o da un suo incaricato;

c) verbale d'asta per vendita di beni mobili al secondo incanto, redatto dal segretario comunale o da un suo incaricato;

d) verbale di consegna al Comune dei beni mobili rimasti invenduti al primo o al secondo incanto;

e) nel caso di vendita di beni pignorati realizzata al primo o al secondo incanto ovvero dal Sindaco a trattativa privata: provvedimento di attribuzione o riparto dell'importo ricavato dalla vendita stessa.

- in caso di pignoramento immobiliare negativo o insufficiente:

a) avviso di mora ed estratto del ruolo;

b) certificato storico catastale ventennale;

c) elenco delle trascrizioni ed iscrizioni rilasciato dalla Conservatoria dei pubblici registri immobiliari;

d) stima dell'Ufficio Tecnico Erariale, nonché tutti gli atti che comprovino l'avvenuto esperimento di ciascuna fase della procedura immobiliare (con particolare riguardo agli eventuali verbali di mancata vendita agli incanti).

Il concessionario decade dal diritto al discarico quando:

- ha presentato domanda di discarico o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti;

- gli atti della procedura esecutiva risultino viziati da irregolarità, salvo che non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della procedura stessa;

- la mancata riscossione è dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati, in tal caso il discarico spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati;

- non ha proceduto alla comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza della rata del mancato pagamento.

Le Unità operative, all'atto del discarico, dovranno esercitare un delicato compito di valutazione sulla idoneità dell'azione esecutiva svolta ai fini di un effettivo recupero nonché sulla adeguatezza delle giustificazioni prodotte a sostegno dell'asserita inesigibilità dei crediti, dal momento che grava sui concessionari l'onere di dare piena prova di aver agito per il soddisfacimento del credito con la massima diligenza possibile.

A tali fini può essere di ausilio l'attuale struttura decentrata delle Avvocature cui possono essere sottoposti eventuali dubbi o incertezze sull'attività svolta dai concessionari.

Qualora il concessionario non dimostri nei modi e nei termini previsti di non aver potuto riscuotere le somme iscritte a ruolo, le Unità operative, per le quote di cui non risulti documentata l'inesigibilità, annoteranno le proprie osservazioni sulla domanda di discarico che trasmetteranno, con la relativa documentazione, all'Intendenza di finanza restituendone un esemplare al concessionario.

L'Intendente di finanza, esaminati gli atti ed i documenti prodotti a corredo della domanda, considerate le osservazioni dell'Ente impositore, anche in ordine ad eventuali irregolarità che si ritiene abbiano influito sull'esito della procedura esecutiva, viste le deduzioni prodotte dal concessionario interessato insieme con altri eventuali atti e documenti, con proprio provvedimento pronunzia:

- l'accoglimento della domanda di discarico delle quote riconosciute inesigibili;

- il rigetto della domanda di discarico delle quote di cui ha ritenuto non documentata l'inesigibilità.

Contro il provvedimento dell'Intendente di finanza è ammesso, da parte degli interessati, ricorso al

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Ministro delle finanze nel termine di 30 giorni.

Il ricorso del concessionario contro il provvedimento di rigetto del discarico deve essere presentato all'Ente impositore.

L'Ente ricevente, dopo averne preso debita nota, deve trasmettere il ricorso all'Intendente di finanza per l'ulteriore inoltro al Servizio Centrale di riscossione presso il Ministero delle finanze unitamente a copia della propria decisione recante gli estremi dell'eseguita notificazione al concessionario ed al proprio parere in ordine ai dedotti motivi di appello.

La decisione del Ministro delle finanze su ricorso avverso il provvedimento intendentizio di rigetto della domanda di discarico di quote inesigibili è trasmessa all'Intendente di finanza per la notifica al concessionario e per gli adempimenti di competenza.

L'intendente, per il tramite dell'Ente impositore, notifica al concessionario il decreto ministeriale in copia conforme.

In caso di decisione del Ministro delle Finanze di rigetto del ricorso avverso il provvedimento intendentizio di diniego del discarico, il concessionario è tenuto al versamento delle somme per le quali non è stato concesso il discarico, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale.

Il decreto del Ministro delle finanze chiude in modo definitivo la fase amministrativa del giudizio per il riconoscimento del diritto al discarico a favore del concessionario.

Contro la decisione sfavorevole del Ministro delle finanze può proporsi, entro 90 giorni dalle notificazioni, ricorso alla Corte dei Conti.

Il ricorso non comporta la sospensione dei versamenti delle somme addebitate al concessionario.

16. Compensi dei Concessionari e spese di esecuzione.

Sono a carico del contribuente le spese sostenute dal concessionario per il compimento degli atti in argomento ed i compensi nelle misure stabilite dai relativi decreti ministeriali.

Qualora la procedura di riscossione non vada a buon fine, verificato che il concessionario abbia svolto tutti gli accertamenti diretti a constatare l'assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore o l'insufficienza di essi, al concessionario stesso compete il rimborso, da parte dell'Istituto, delle spese riferite ai relativi articoli di ruolo.

Tale rimborso corrisponde al 50% delle spese documentate della procedura esecutiva infruttuosa posta in essere e non è soggetto ad IVA.

Le spese a carico dell'Istituto devono essere imputate al già citato capitolo 431 s/c 03, gestione 110-400.

17. Sgravi e sospensioni.

Le Sedi hanno la possibilità di adottare provvedimenti di sgravio o di sospensione della riscossione, da comunicare al concessionario secondo gli appositi modelli in fac-simile allegati.

Lo sgravio e il provvedimento attraverso il quale le Sedi dispongono la cancellazione totale o parziale dal ruolo di un importo precedentemente iscritto.

Lo sgravio, che può riferirsi all'intero importo iscritto a ruolo o soltanto a parte di esso, viene effettuato dalla Sede, oltre che d'ufficio sulla base degli atti in suo possesso, anche su istanza del datore di lavoro interessato corredata da documentazione idonea a dimostrare l'inesistenza del debito.

Le conseguenze operative del suddetto provvedimento, per il quale deve essere utilizzato il modello allegato n. 7, possono essere così distinte:

A) sgravio per importo iscritto a ruolo che risulti non dovuto o pagato prima della notifica della cartella di pagamento: in tal caso non è previsto compenso alcuno a favore del concessionario;

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B) sgravio per importo iscritto a ruolo che risulti non dovuto dopo la notifica della cartella di pagamento:

anche in tal caso non è dovuto compenso alcuno a favore del concessionario;

C) sgravio a seguito di versamento effettuato direttamente all'Istituto dopo la notifica della cartella di pagamento per importo corrispondente a quanto iscritto a ruolo: in tal caso la Sede accrediterà al concessionario la parte versata di sua competenza;

D) sgravio a seguito di pagamento effettuato direttamente all'Istituto dopo la notifica della cartella di pagamento ma per importo inferiore a quanto iscritto a ruolo: in tale ipotesi lo sgravio è riferito alla sola parte agata, mentre per il residuo debito prosegue la procedura. Il compenso a favore del concessionario, a carico del contribuente, è dovuto sia per la parte pagata sia per il residuo.

La sospensione della riscossione si può realizzare qualora la Sede rilevi la necessità di svolgere accertamenti per stabilire se l'importo iscritto a ruolo sia dovuto o meno.

In tal caso l'Unità operativa può disporre che il concessionario sospenda la riscossione per un periodo non superiore a 180 giorni, utilizzando il modello allegato n. 8.

Entro detto termine, con ulteriore comunicazione, dovranno essere segnalati al concessionario lo sgravio definitivo o parziale (all. n. 9) ovvero la revoca della sospensione e la ripresa della procedura (all. n. 10).

Competente ad operare gli sgravi e le sospensioni e, come già precisato, la Sede titolare del rapporto assicurativo interessato alla procedura di iscrizione a ruolo.

Nel caso in cui i titoli in esazione risultino nei ruoli di altra Unità, si raccomanda la massima collaborazione nei rapporti diretti, per conseguire chiarezza sia con l'utenza sia con i concessionari. Per la relativa procedura di sgravio e sospensione si rinvia al punto 11.

18. Istruzioni contabili

Gli accrediti disposti dal concessionario sul conto corrente entrate collettore della Sede dovranno essere contabilizzati con imputazione al sottoconto di transito 010.99 "Riscossioni da regolarizzare", registrando nel campo "beneficiario" il codice 90000 che le Sedi avranno cura di inserire nell'apposito archivio.

L'adozione di tale codice consentirà una immediata individuazione delle somme riscosse tramite i ruoli.

Per quanto concerne gli incassi da effettuare per conto di altre Sedi, si rinvia al precedente punto 11.

19. IVA

I concessionari addebitano all'Istituto, in quanto consumatore finale del servizio di riscossione, l'IVA relativa ai compensi.

Pertanto, le somme trattenute dai concessionari a titolo di IVA dovranno essere imputate al capitolo 431

"Spese per la esazione dei premi e contributi di assicurazione", s/c 03 "Spese per visure ipotecarie, catastali e ricerca di indirizzi dei debitori insolventi", gestioni 110 e 400, con operazioni contestuali.

La registrazione contabile al s/c 431.03 dovrà avvenire mediante operazione fuori cassa a fronte di registrazione al s/c 010.99 "Riscossioni da regolarizzare", codice beneficiario 90000, a saldo dei premi effettivamente pagati dal datore di lavoro.

20. Procedure concorsuali

Per la riscossione delle somme dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali, si precisa che le Unità periferiche dovranno provvedere all'insinuazione al passivo dei relativi importi e che il ruolo verrà formato dopo la definitiva ammissione al passivo della somma suddetta; di tale ammissione dovrà essere data comunicazione ai concessionari all'atto della consegna del ruolo.

Tale procedura, peraltro, non sembra poter conseguire risultati migliori di quelli realizzabili attraverso le strutture legali dell'Istituto e, pertanto, se ne esclude, in linea generale, l'adozione.

Nell'ipotesi in cui l'assoggettamento alle procedure concorsuali avvenga invece successivamente all'emissione del ruolo, l'insinuazione ed i successivi adempimenti dovranno essere effettuati dal

(11)

concessionario.

21. Inesigibilità

Come indicato in premessa, la procedura di riscossione in esame, potrebbe consentire al Comitato esecutivo di deliberare l'inesigibilità dei crediti per i quali le attività di recupero poste in essere dal concessionario abbiano avuto esito negativo.

Si fa riserva di fornire sulla materia specifiche istruzioni non appena saranno determinati i nuovi criteri.

22. Dati gestionali

Al fine di fornire al Comitato esecutivo periodiche informative sull'attività di riscossione perseguita attraverso i ruoli, le Unità operative realizzeranno apposite evidenze che consentano di conoscere l'andamento della procedura in argomento e di valutarne l'efficacia in relazione all'impegno organizzativo richiesto.

In particolare, sarà utile conoscere i seguenti dati riferiti a ciascun ruolo:

1) numero degli articoli di ruolo per i quali è stato adottato provvedimento di sgravio e relativo importo complessivo;

2) numero degli articoli di ruolo per i quali è stata accolta la domanda di discarico per inesigibilità e relativo importo complessivo;

3) numero degli articoli di ruolo per i quali è stata respinta la domanda di discarico per inesigibilità e relativo importo complessivo.

Ciascuna Unità operativa trasmetterà, entro il mese di aprile di ciascun anno, alla competente Direzione regionale, interregionale o provinciale i dati richiesti secondo lo schema di modulo predisposto (allegato n.

11).

I dati riepilogativi saranno trasmessi a questa Direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative dalle suddette Direzioni entro il 15 maggio successivo.

Considerata l'assoluta esigenza che l'attività di recupero dei crediti, posta in essere attraverso l'esazione a mezzo ruoli, consegua gli obiettivi fissati in termini di efficacia per la definizione delle partite debitorie in sofferenza, è necessario che le Unità operative realizzino rapporti di fattiva cooperazione con le Intendenze di Finanza, i concessionari ed i centri elettrocontabili del Consorzio nazionale dei concessionari rappresentando, per gli opportuni coordinamenti, le eventuali difficoltà alle competenti Direzioni regionali.

Attese, peraltro, le oggettive difficoltà connesse alla complessa materia in argomento, non disgiunte dalla circostanza che fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese anche numerose disposizioni e istruzioni impartite nel tempo dal Servizio centrale della riscossione, si fa riserva di ulteriori approfondimenti sull'argomento in oggetto al fine di consentire una migliore utilizzazione del nuovo strumento di esazione coattiva.

Allegato n. 1 alla circ. n. 44/1991 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge del 7 dicembre 1989, n. 389 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

2) DPR 28 gennaio 1988, n. 43 di "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657".

(12)

3) DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante "Disposizioni sulla riscossione delle Imposte sul reddito".

4) DPR 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle Imposte sul reddito".

5) Decreto Ministero delle finanze 16 ottobre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1989) concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del Servizio di riscossione dei tributi.

6) Decreto Ministero delle finanze 19 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990) riguardante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici.

7) Decreto Ministero delle finanze 7 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989) circa la "determinazione della misura degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo" per il biennio 1989/90; per l'anno 1991: decreto 1 febbraio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1991).

8) Decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990) contenente "istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati"; modificato da decreto del Ministero delle finanze 11 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n.

119 del 24 maggio 1990) con "istruzioni per la redazione dei ruoli di cui all'articolo 19, 1 comma del Decreto ministeriale 28 dicembre 1989 per la riscossione delle imposte dovute da soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa nonché alle altre procedure concorsuali, delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché di ogni altra entrata la cui esazione coattiva è affidata ai Concessionari senza l'obbligo del non riscosso come riscosso".

9) Decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990) contenente "istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali e altre entrate".

10) Circolare Ministero delle finanze 7 luglio 1989, n. 9 contenente istruzioni applicative sulla riscossione coattiva dei crediti contributivi.

11) Circolare Ministero delle finanze 31 gennaio 1990 n. 13 sulla "determinazione dei compensi spettanti ai Concessionari del Servizio di riscossione - Articolo 61 DPR 28 gennaio 1988 n. 43".

12) Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 gennaio 1991 n. 13 in merito a : "legge 24 novembre 1981, n. 689 - Riscossione delle sanzioni amministrative - chiarimenti operativi".

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