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1 - Buoni pasto La Camera di Commercio di Bari emetterà dei "buoni pasto&#34

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GGGGCAMERADICOMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATOE AGRICOLTURA

BARI Convenzione

tra

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (C.F.

80000350720) - di seguito denominata Camera di Commercio - nella persona del Segretario Generale f.f. Dr. Raffaele VASTANO,

e

la Ditta - Sede in - via - P.I.

Premesso

che la Giunta della Camera di Commercio ha istituito il servizio mensa con deliberazione n. 36 del 30.01.87, che con provvedimento commissariale n. 359 del 13.11.1997 è stato deliberato il prosieguo di tale servizio adeguandolo alla recente e vigente normativa in materia, che con provvedimento n. 168 del 29.09.2008 è stato adeguato il valore del buono mensa per il personale camerale, e che con provvedimento del Segretario Generale è stato autorizzato tale servizio per il periodo

premesso

che è necessario garantire ai dipendenti della Camera di Commercio di Bari il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano

premesso

che la Ditta ha presentato la certificazione DURC e che la stessa risulta regolare, tutto ciò premesso

si conviene quanto segue Art. 1 - Buoni pasto

La Camera di Commercio di Bari emetterà dei "buoni pasto" che i dipendenti in servizio utilizzeranno presso il locale gestito dalla Ditta contro la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo.

Il buono pasto per l'anno 2011 ha il valore di € 20,45 oltre I.V.A., di cui € 13,64 oltre I.V.A. somma rimborsabile da questa Camera e la differenza a carico del dipendente con pagamento contestuale alla effettuazione della somministrazione.

Il gestore si impegna a non monetizzare il buono pasto.

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Art. 2 - Modalità di consegna – Pagamento

La Ditta si impegna a restituire mensilmente i "buoni pasto" validamente ricevuti, trasmettendo, per l'importo singolo di € 13,64 + IVA, relativa fattura alla Camera di Commercio.

Effettuati i relativi controlli da parte dell'Ufficio Personale la Camera di Commercio provvederà ad effettuare relativo pagamento mediante mandato da estinguersi presso la Banca Popolare di Bari - Sede - Cassiere dell'Ente entro 60 giorni dalla data della fattura.

Il predetto pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte dei competenti uffici della Camera di Commercio della regolarità del DURC.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha durata dal al ; ciascuna delle parti potrà risolvere la stessa con preavviso da comunicarsi un mese prima della data di risoluzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 – Responsabilità

La Ditta sarà responsabile per fatti o comportamenti dei propri dipendenti ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del Commercio e delle norme igienico-sanitarie concernenti l'attività di somministrazione.

Inoltre, la Ditta , si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio – Ufficio Affari Generali – ogni modifica relativa all’impresa.

Le modifiche non comunicate tempestivamente comportano la risoluzione automatica ed immediata della presente convenzione e la non rimborsabilità dei buoni accettati e datati successivamente alle modifiche accertate.

Art. 5 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione dovrà essere esperita ogni possibile amichevole soluzione, in caso contrario, sarà competente il Foro di Bari.

BARI,

Riferimenti

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