• Non ci sono risultati.

(1)DETERMINAZIONE NUMERO DATA Determinazione di esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)DETERMINAZIONE NUMERO DATA Determinazione di esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

68 25.02.19

Determinazione di esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del codice dei contratti, della fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi da parte della società KJR S.r.l.

Cig 757768577A

Cui 01165400589201800421

Il Direttore centrale

vista la propria determinazione n. 62 del 22 febbraio 2019, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva alla società KJR S.r.l. la fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi, della durata di 3 anni, per l’importo complessivo/massimo stimato, di € 555.000,00, oltre Iva;

considerato che il precedente contratto per la fornitura dei medesimi dispositivi è scaduto il 31 dicembre 2018 e le scorte presso il magazzino del Centro protesi sono in procinto di terminare;

visto l’articolo 32, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8;

visto l’articolo 32, comma 8, del medesimo decreto, che prevede che l’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

vista la relazione dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie del 25 febbraio 2019, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato che con la suddetta relazione è stato rilevato che la mancata esecuzione d’urgenza della fornitura di calzature ortopediche di serie arrecherebbe grave nocumento all'interesse pubblico alla tutela assistenziale, in quanto creerebbe disagi agli assistiti Inail

(2)

Pag. 2 a 2

DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

68 25.02.19

comportando altresì una violazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;

tenuto conto che i tempi per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e conseguenti, compresi i termini di stipulazione del relativo accordo quadro, devono essere contemperati, in quanto contrastanti, con il perseguimento del suddetto interesse pubblico e con l’esigenza di dare avvio quanto prima alla fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi;

preso atto che la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione ha stimato che la quantità massima di calzature ortopediche di serie necessarie a garantire la continuità della fornitura fino alla stipula dell’accordo quadro è di 600 paia;

al fine di garantire la continuità della fornitura e ricorrendo i presupposti per l’esecutività anticipata della medesima, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d.Lgs. 50/2016,

determina

- di autorizzare l’esecuzione in via d’urgenza della fornitura di calzature ortopediche di serie, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, per una quantità massima di 600 paia;

- di autorizzare la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione a procedere all’impegno e all’esecuzione in via d’urgenza di tale fornitura nelle more della stipula dell’accordo quadro.

Roma, 25 febbraio 2019

f.to Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli Pubblicata il:

(3)

DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

68 25.02.19

Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie

Oggetto: determinazione di esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del codice dei contratti, della fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi da parte della società KJR S.r.l.

Cig 757768577A

Cui 01165400589201800421

Con propria determinazione n. 62 del 22 febbraio 2019, è stata aggiudicata in via definitiva alla società KJR S.r.l. la fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi, della durata di 3 anni, per l’importo complessivo/massimo stimato, di € 555.000,00, oltre Iva. Con apposita nota del 25 febbraio 2019, si è data comunicazione alle due imprese concorrenti, KJR S.r.l. e DUNA S.r.l., dell’avvenuta aggiudicazione definitiva a favore della prima.

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del codice dei contratti, il relativo accordo quadro non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio delle ultime comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, l’esecuzione contrattuale può avere inizio solo decorso tale termine, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

L’urgenza che giustifica l’esecuzione anticipata è un’urgenza qualificata, ammessa esclusivamente in talune ipotesi. Tra queste, rientra quella in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara possa determinare un grave nocumento all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Nel caso della fornitura di calzature ortopediche di serie, considerato che il precedente contratto è scaduto il 31 dicembre 2018 e che le scorte presso il magazzino del Centro protesi sono in procinto di terminare, si manifesta la necessità di garantire la costanza nella somministrazione della fornitura delle ortesi oggetto della sopra richiamata procedura di gara, onde evitare disagi agli assistiti Inail.

Un’eventuale interruzione della suddetta fornitura arrecherebbe un grave danno all'interesse pubblico alla tutela assistenziale di tali soggetti, infortunati in carico alle Unità Territoriali e invalidi civili che facciano richiesta dei summenzionati dispositivi medici, nonché una violazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art.

97 della Costituzione.

(4)

Pag. 2 a 2

DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

68 25.02.19

Ne consegue che i tempi per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e conseguenti, compresi i termini di stipulazione del relativo accordo quadro, devono essere contemperati, in quanto contrastanti, con il perseguimento del suddetto interesse pubblico e con l’esigenza di dare avvio quanto prima alla fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi, giustificando pertanto l’applicazione dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 in tema di esecuzione anticipata dell’accordo quadro in via d’urgenza.

Al riguardo, si fa presente che l’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni contrattuali, prevista dall’art. 32, comma 8, del d.Lgs. n. 50/2016, è espressione della potestà pubblica della stazione appaltante di agire in posizione di supremazia ed in via unilaterale, imponendo all’aggiudicatario definitivo l’avvio delle prestazioni contrattuali nelle more della stipulazione del contratto. Essa non comporta pertanto l’insorgere di vincoli contrattuali di tipo privatistico tra amministrazione appaltante ed appaltatore, costituendo un provvedimento di natura eccezionale, adottato nelle more della stipulazione del contratto, allorché ricorrano circostanze di urgenza che non consentono gli indugi delle formalità necessarie alla stipulazione.

L’esecuzione con relativa consegna in via d’urgenza di una parte della fornitura di calzature ortopediche di serie, dunque, non si riferisce all’esecuzione dell’accordo quadro ma all’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dello stipulando accordo quadro.

A tal proposito, la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione ha stimato che la quantità massima di calzature ortopediche di serie necessarie a garantire la continuità della fornitura fino alla stipula dell’accordo quadro è di 600 paia.

Poiché competente a svolgere la fase esecutiva della procedura in oggetto è la suddetta Direzione centrale, si ritiene che debba essere la stessa a procedere all’impegno di tutte le spese ad essa relative, comprese quelle derivanti dall’esecuzione in via d’urgenza della fornitura.

Tutto ciò premesso si propone di autorizzare:

- l’esecuzione in via d’urgenza della fornitura di calzature ortopediche di serie, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, per una quantità massima di 600 paia;

- la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione a procedere all’impegno e all’esecuzione in via d’urgenza di tale fornitura nelle more della stipula dell’accordo quadro.

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato.

Roma, 25.02.19

f.to Il Dirigente dell’Ufficio ing. Giancarlo De Stefano

Riferimenti

Documenti correlati

verificato che il programma formativo presentato dalla società Contratti Pubblici Italia di Lino Bellagamba s.a.s., prevede per il giorno 4 novembre 2020 un corso di formazione in

per l’importo complessivo di € 7.750,00 Iva autoassolta, sul capitolo U.2.02.01.05, livello V 001, livello VI 01, nell’ambito del bilancio di previsione per l’esercizio

488/1999, né ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), strumenti che presuppongono l’acquisto di quantitativi minimi di gran lunga superiori a

vista la relazione dell’Ufficio III- Appalti di servizi per la conduzione degli immobili strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici, del 23

Oggetto: determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici previa consultazione di due o più operatori economici per

Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubbici senza previa consultazione di due o più operatori economici per la

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici della fornitura di accessori per le attrezzature dell’officina del Centro protesi di

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della Hamamatsu Photonics Italia S.r.l., è pari a € 744,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 163,68, per un totale complessivo