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GESTIONE ASSOCIATA AMBITO ALTA VAL DI SOLE Provincia di Trento COMUNE DI PEIO

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(1)

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

Numero 283

di data

31/12/2018

AMBITO

“ALTA VAL DI SOLE”

Provincia di Trento

PEIO VERMIGLIO OSSANA PELLIZZANO

COMUNE DI PEIO

dell'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

EX DIPENDENTE SIG.RA DAPRA' MARIA SANDRA. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

Oggetto:

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DETERMINAZIONE N° 283 DEL 31/12/2018

OGGETTO: EX DIPENDENTE SIG.RA DAPRA’ MARIA SANDRA. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

Richiamata la propria determinazione n. 201 di data 21 settembre 2018 avente ad oggetto:“Accettazione dimissioni Sig.ra Daprà Maria Sandra nata il 30.09.1958 per collocamento a riposo”, con la quale si provvedeva ad accettare le dimissioni della dipendente Daprà Maria Sandra, dipendente di ruolo Addetto ai Servizi Ausiliari presso la Scuola dell’Infanzia di Cogolo categoria A livello unico, con decorrenza 14.11.2018 (ultimo giorno lavorativo 13.11.2018).

Preso atto che la dipendente è stata assunta in ruolo da parte del Comune di Peio a far data 10 maggio 1995 come risulta dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 di data 03 aprile 1995 (nomina) e successiva n. 83 di data 04 maggio 1995 (inquadramento).

Vista la procura speciale irrevocabile sottoscritta in data 27 dicembre 2018 dall’ex dipendente e dal Segretario Comunale Gasperini dott. Alberto.

Verificato che non è mai stata liquidata alcuna anticipazione del TFR in capo all’ex dipendente Sig.ra Daprà Maria Sandra.

Rilevato che si necessita ora provvedere alla liquidazione del TFR spettante secondo l’elaborazione effettuata da CBA SERVIZI SRL.

Ricordato che la Regione Trentino-Alto Adige approvò con DPGR 28.04.1995, n. 11/L e successivo DPGR 20.02.1997, n. 4/L il

“Regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell’indennità di fine servizio per il personale nei Comuni della Regione (art. 33 della L.R. 05.03.1993 n. 4)” stabilendo la normativa per l’IPS al titolo II per i dipendenti dei Comuni della Provincia di Tento.

Che con DPGR 18.02.1998, n. 1/L la Regione dispose che ai dipendenti degli Enti della Provincia di Trento cessano di applicarsi le disposizioni di cui al DPGR 28.04.1995, n. 11/L e DPGR 20.02.1997, n. 4/L e pertanto a tutte le cessazioni dal servizio, in luogo dell’indennità premio di servizio di cui al DPGR 28.4.1995, 11/L viene attribuito il trattamento di fine rapporto secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.P. 2/1997 che prevede:

- la determinazione di un Fondo TFR al 01.01.1996 calcolato pari all’indennità premio di servizio spettante secondo il previgente DPGR 28.04.95, n. 11/L;

- la determinazione dal 01.01.1996 di un trattamento di fine rapporto secondo l’art. 2120 del C.C. e la contrattazione provinciale, che si cumula al fondo alla data del 01.01.1996 di cui al punto precedente;

- che dal trattamento di fine rapporto, come sopra complessivamente determinato, deve essere detratto l’importo spettante a titolo di Indennità Premio di Servizio di competenza dell’INPDAP per determinare la quota a carico del datore di lavoro.

In seguito alle disposizioni impartite dal DPCM 29.12.1999 la Provincia di Trento con L.P. 1 del 31.01.2000 ha previsto nei confronti dei dipendenti degli enti della Provincia di Trento la non applicabilità delle disposizioni nazionali in materia di TFR regolata dalle Legge 08.08.1995 n. 335/95 art. 2 commi 6 e 7, dalla Legge 449/97 art. 59 comma 56 e dalla Legge 448/98 art. 26 comma 19. Inoltre la stessa INPDAP con nota 846 del 04.09.2001 ha confermato che ai dipendenti della Provincia di Trento non è applicabile il TFR secondo il DPCM 29.12.1999 ma continuano a trovare applicazione le previgenti norme in materia di Indennità Premio di Servizio e di relativa contribuzione a favore dell’INPDAP pertanto l’assetto previdenziale dei dipendenti rimane quello previgente all’entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999.

In particolare:

1. il personale a tempo indeterminato assunto sia prima che successivamente il 31.12.2000, indipendentemente dall’iscrizione al Laborfonds, continua ad essere iscritto all’INPDAP (ora INPS) ai fini IPS ai sensi della L. 152/1968;

2. il personale contrattuale con rapporto di lavoro a termine inferiore all’anno non deve essere iscritto all’INPDAP (ora INPS) ed il TFR rimane interamente in carico all’Ente;

3. scatta invece l’iscrizione all’INPDAP (ora INPS) ed il conseguente diritto all’IPS INADEL per il personale contrattuale con rapporto di lavoro superiore all’anno, continuando a trovare applicazione l’art. 7, primo comma, della Legge 29.04.1976, n. 177.

Visto allegato E/9 CCPL 2002 - 2005 di data 20.10.2003, come modificato dall’art. 8 dell’accordo per il rinnovo del biennio economico 2008 - 2009 di data 09.08.2005, dall'art. 27 dell'accordo biennio economico 2006-2007 di data 20.04.2007 e dall’art. 44 CCPL 2006 - 2009 - biennio economico 2008-2009 di data 22.09.2008 regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare.

Vista la circolare INPDAP di data 12.08.2010 avente per oggetto: “Disciplina del trattamento di fine servizio in Provincia di Trento - L.P. 2/1996”, con la quale si stabilisce la modalità operativa della liquidazione dell’IPS a carico dell’INPDAP che viene ad aggravare obbligatoriamente in capo all’ente datore di lavoro con diritto al rimborso da parte dell’INPDAP.

Ricordato che per i dipendenti rientranti nelle casistiche di cui ai punti 1 e 3 sopra esposti, necessita di redigere la procura speciale irrevocabile sottoscritta dal dipendente e dal Segretario Comunale con la quale si nomina e costituisce a Procuratore Speciale il

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Comune di Peio delegandolo a riscuotere quanto dovuto dall’INPS ex INPDAP gestione ex INADEL a titolo di IPS, rilasciando quietanza con effetto liberatorio nei confronti dell’INPS stesso.

Atteso inoltre che l’ente procederà all’invio della domanda di corresponsione dell’IPS all’INPS ex INADEL, sottoscritta dall’ex dipendente e dal responsabile individuato dal Comune, congiuntamente alla procura speciale irrevocabile.

Ricordato come la normativa INPDAP, a seconda della tipologia di cessazione del rapporto di lavoro ha stabilito termini temporali per il pagamento dell’IPS anche scaglionati nel tempo che comunque prevedono un differimento del pagamento da 0 a 4 anni dell’IPS dovuta rispetto alla data della cessazione.

Visto in proposito l’art. 1, commi 484 e 485, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR per i dipendenti pubblici nonché la circolare INPS n. 73 del 05.06.2014.

Rilevato che l’Ente, secondo i principi contabili attualmente in vigore può scegliere di pagare la quota IPS al dipendente anticipando il pagamento effettuandolo congiuntamente alla quota di TFR a carico dell’ente entro 90 giorni dalla data di cessazione, oppure scegliere di pagarlo contestualmente all’incasso dei versamenti effettuati dall’INPS nei confronti dell’Ente Comune di Peio.

Ricordato inoltre che i principi contabili consentono di gestire l’entrata e l’uscita dell’IPS dall’INPS e verso il dipendente in partite di giro, salvo il caso di liquidazione di anticipazione di TFR che comporta l’imputazione della quota di IPS anticipata tra le partite effettive del bilancio.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 di data 11 maggio 2002 e s.m. e i..

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 di data 10 maggio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2017/2019 ed affidata la gestione ai Responsabili dei Servizi e viste le s.m. e i..

Visto il Decreto n. 1 di data 12 maggio 2017 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi.

Richiamati la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 23 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e successivi provvedimenti di modifica.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 di data 12 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 4 di data 12 luglio 2018 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi.

Visto lo Statuto Comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 di data 23 dicembre 2000 e s.m. e i..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità Comunale ed ai sensi dell’articolo 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33,

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DETERMINAZIONE N° 283 DEL 31/12/2018

D E T E R M I N A

1. Di riconoscere all’ex dipendente Sig.ra DAPRA’ MARIA SANDRA nata a Peio (TN) il 30.09.1958, cessata dal servizio in data 14 novembre 2018 per collocamento a riposo (ultimo giorno lavorato 13 novembre 2018) l’importo complessivo di Euro 37.835,62 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto comprensivo sia della quota a carico Ente che della quota IPS INADEL, come da prospetti elaborati da CBA SERVIZI SRL di cui all’allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale:

TFR QUOTA CONTO ENTE Euro 8.860,51

IPS INADEL anticipata dal Comune Euro 28.975,11

2. Di impegnare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., la spesa di cui al punto 1. per Euro 8.860,51 (TFR quota conto ente) al capitolo 886 - PCF U.1.01.02.02.003 - missione 4 - programma 1 del bilancio 2018 e per Euro 28.975,11 (IPS INADEL anticipata dal Comune) sulle partite di giro al capitolo 5025 - PCF U.7.02.99.99.999 - missione 99 - programma 1 del bilancio 2018, che presentano adeguata disponibilità.

3. Di assoggettare il trattamento di fine rapporto alle ritenute di legge vigenti.

4. Di dare atto che l’ex dipendente Sig.ra Daprà Maria Sandra ha presentato procura speciale irrevocabile con la quale delega il Comune di Peio a riscuotere quanto dovuto dall’INPDAP - gestione ex INADEL - a titolo di Indennità Premio di Fine Servizio, pari a complessivi Euro 28.975,11 che saranno introitati sulle partite di giro al capitolo 3025 - PCF E.9.02.99.99.9999 del bilancio 2018.

5. Di dare atto che alla presente determinazione va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c..

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F.to GASPERINI dott. ALBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità.

Importo Anno

Capitolo Articolo Esercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice

2018 3025 0 2018 28.975,11

E E.9.02.99.99.999 283SS/1

2018 886 0 2018 8.860,51

U U.1.01.02.02.003 283SS/1

2018 5025 0 2018 28.975,11

U U.7.02.99.99.999 283SS/2

F.to PRETTI rag. TIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Peio, 31/12/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete civica comunale e di gestione dell’albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all’Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 09/01/2019 al 19/01/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE Peio, 09/01/2019

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Peio, 09/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

GASPERINI dott. ALBERTO

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