COMUNE DI ALZATE BRIANZA Provincia di Como
Rep.n. ……….. C.I.G. n.
6332499F79
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO DON G. ALLIEVI E DELLA SCUOLA PRIMARIA F.
ANZANI.
L'anno duemila………., addì ……….. del mese di ……….., in Alzate Brianza, avanti a me ………., Segretario comunale del Comune di Alzate Brianza, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse del Comune, in virtù dell'art.97 - comma 4 lettera c) del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., si sono personalmente costituiti:
- ……….. nat…… a ……… il ……….. nella qualità di
………. del Comune di Alzate Brianza, codice fiscale 00613570134, domiciliato per la carica in Alzate Brianza in piazza Municipio n. 1;
- ………. nat…….. a ………….. (……) il ………. nella qualità di soggetto autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in nome e per conto della ditta ………. con sede a ……… (……), via ……….., ….., C.f.
………., p.i. ………;
di seguito denominato per brevità “aggiudicatario”;
i predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n.89
PREMESSO
- che il comune gestisce un servizio di ristorazione destinato agli alunni della scuola primaria F. Anzani;
- che l’azienda speciale del Comune di Alzate Brianza (ente strumentale dello stesso) deve garantire il servizio di ristorazione agli ospiti della casa di riposo don G. Allievi, del centro diurno integrato;
- che con atto del ……….. rep. n. ……….. il Comune di Alzate Brianza e l’azienda speciale hanno sottoscritto apposita convenzione per lo svolgimento da parte del comune della gara per la gestione dei servizi di ristorazione della giornata alimentare della casa di riposo, degli ospiti del centro diurno e della mensa scolastica della scuola primaria F. Anzani per il periodo 01/10/2015-31/08/2020;
- che in data ……….. in esecuzione della determinazione R.G.
n……….. del ……….. si è tenuta la gara di cui al punto precedente con aggiudicazione alla ditta sopraindicata e, pertanto, si rende ora necessario sottoscrivere il relativo contratto
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA ARTICOLO 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se di seguito non materialmente riportate.
ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente atto è la concessione del servizio di ristorazione della casa di risposo don G. allievi e della scuola primaria F. Anzani, così come definito nel bando di gara e nel capitolato speciale che si intendono qui integralmente riportati anche se di seguito materialmente non trascritti, depositati con gli atti di gara presso la sede del comune e sottoscritti per accettazione su ogni foglio dall’aggiudicatario.
ARTICOLO 3 - Durata del contratto
1. Il contratto avrà durata di anni 4 (quattro) e mesi 11 (undici) con decorrenza dal 01/10/2015.
2. Il contratto cesserà di diritto il 31/08/2020 senza necessità di preavviso. Alla scadenza lo stesso potrà essere prorogato, in caso di necessità, solo ed esclusivamente per il tempo necessario per addivenire ad un nuova aggiudicazione.
Nessuna richiesta o pretesa in tal senso potrà essere fatta valere o eccepita dall’aggiudicatario.
ARTICOLO 4 – Importo del contratto
1. L’importo stimato per tutta la durata del contratto, conformemente all’offerta presentata dallo aggiudicatario, è pari ad euro ……….. (……….//……) oltre iva nei termini di legge.
ARTICOLO 5 – Cauzione definitiva
1. L'Impresa aggiudicataria, anteriormente alla stipula del presente atto, ha prestato una cauzione definitiva, fissata in misura del …………% dell’importo netto di aggiudicazione, per un totale di euro ……….. (………//………….), mediante polizza ………. N……….. del………..
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all'aggiudicatario solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo della cauzione verrà autorizzato con apposito provvedimento dell’ufficio competente.
3. Resta salvo per il comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 6 - Penali
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti il comune, a suo insindacabile giudizio e salvo il risarcimento del maggior danno subito, si riserva il diritto di applicare penali, in relazione alla gravità delle inadempienza, fino a un limite massimo del 10% del corrispettivo mensile del servizio interessato.
ARTICOLO 7 - Risoluzione del contratto
1. Il comune si riserva il diritto di contestare il servizio eseguito in modo non conforme a quanto richiesto nel presente contratto e nel capitolato speciale.
2. Alla terza contestazione scritta scatterà l’immediata risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni subiti dal comune.
ARTICOLO 8 - Rimborso danni, spese, penali
1. Il concessionario sarà ritenuto responsabile degli ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni, quali rottura di vetri, cristalli, apparecchi di illuminazione, macchinari in genere che il comune riscontrasse, comunque, fra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio ovvero concessi in uso fatto salvo il caso che l’aggiudicatario provi che gli ammanchi ed i danni riscontrati non siano attribuibili ai suoi dipendenti.
2. Ai fini del risarcimento si opererà come meglio di seguito descritto:
a) per i beni esattamente individuabili e fungibili con l’integrale rifusione;
b) per i beni per i quali si rendesse necessaria, ad insindacabile giudizio del comune, l’integrale sostituzione con altri nuovi con le stesse caratteristiche, il concessionario sarà tenuto a risarcire a semplice richiesta del comune, il relativo onere;
c) per i beni per i quali il comune riterrà opportuno far eseguire, a proprio insindacabile giudizio, la sola riparazione, gli oneri relativi alla riparazione saranno a totale carico del concessionario e lo stesso sarà tenuto alla rifusione del deprezzamento dei beni danneggiati e riparati da
determinare con lo stesso criterio di cui al successivo punto d);
d) per i casi diversi da quelli sopra esaminati ed in mancanza di accordo su misura del danno da risarcire, lo stesso sarà stabilito da un funzionario del comune, da un rappresentante della ditta e da un perito nominato da entrambi. In mancanza di un accordo tra le parti la valutazione dei danni verrà affidata ad un soggetto designato dal Presidente del Tribunale di Como.
Le spese dell’intervento peritale saranno divise al 50% tra le parti.
3. L’aggiudicatario si impegna a pagare, a semplice richiesta del comune, le somme per come sopra determinate e dovute. A scelta del comune il pagamento potrà avvenire previa trattenuta sull’importo della fattura mensile del relativo servizio.
ARTICOLO 9 – Rapporti finanziari
1. il concessionario fatturerà separatamente i propri servizi nel modo seguente:
- servizio refezione casa di riposo (giornata alimentare ospiti casa di riposo e servizi ospiti centro diurno integrato) direttamente all’Azienda speciale;
- servizio di mensa scolastica direttamente al Comune di Alzate Brianza mediante fatturazione elettronica.
2. Il concessionario per l’uso della porzione di fabbricato adibita a centro cottura e delle attrezzature in esso contenute corrisponderà al Comune di Alzate Brianza la somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila//00) oltre iva, per ogni anno
di contratto, in rate trimestrali anticipate di euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta//00) oltre iva ciascuna.
3. Il concessionario corrisponderà, altresì, all’azienda speciale per il rimborso forfetario delle utenze fisse del centro cottura, la somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila//00) oltre iva annui, per ogni anno di contratto,
in rate trimestrali di euro 3.750,00
(tremilasettecentocinquanta//00) oltre iva ciascuna.
4 Tali importi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte del comune e dell’azienda speciale.
ARTICOLO 10 – Obbligo di tracciabilità dei contratti – Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti della L. 13/08/2010 n. 136 la ditta si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per tutte le transazioni economiche relative al presente contratto. La ditta è obbligata a comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto entro 7 giorni dalla sua accensione nonché le generalità comprensive di codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. In assenza di tale comunicazione il comune non potrà procedere con i pagamenti.
2. Al presente contratto è assegnato il seguente C.I.G. (codice identificativo gara): ………. Il c.i.g. dovrà essere indicato nella causale di tutti i bonifici di pagamento disposti per l’esecuzione del presente contratto.
3. Il presente contratto è soggetto a clausola risolutiva espressa e, pertanto, si risolverà di diritto in caso di inosservanza dell’obbligo di avvalersi di banche o poste italiane spa per tutte le transazioni finanziarie derivanti o, comunque, riconducibili all’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 11 – Clausole sociali – Clausola risolutiva espressa
Il concessionario dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 06/07/2012 n. 95 il presente contratto è soggetto a clausola risolutiva espressa e, pertanto, si risolverà di diritto in caso di inosservanza dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni stipulate da Consip spa per il medesimo servizio: in particolare le parti danno atto che il comune avrà l’obbligo di avvalersi immediatamente ed in qualunque momento delle citate convenzioni anche se sopravvenute durante l’esecuzione del presente contratto. Il concessionario potrà chiedere il solo pagamento dei servizi gestiti fino a quel momento, risultando esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento. Le parti, nel caso ricorresse la circostanza sopra descritta, dovranno far risultare da apposito accordo scritto, le motivazioni dell’eventuale proseguimento del rapporto. Queste ultime dovranno dare particolare risalto alla convenienza rispetto alle convenzioni di Consip spa.
In applicazione del D.M. Ambiente del 6 giugno 2012, la ditta dichiara di dare seguito alle prescrizioni contrattuali in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di
fornitura; dichiara, altresì, di prendere atto che i servizi oggetto del presente contratto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalla leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni in oggetto del presente contratto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub- fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell’Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o far intraprendere dai fornitori e sub- fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.
6. Condizioni particolari di esecuzione del contratto (clausola di promozione e valorizzazione di esigenze sociali):
all’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio è imposto l’obbligo, in caso di cambio di gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006 di assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente concessionario-appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti, come meglio specificato nel capitolato speciale.
ARTICOLO 12 – Norme anticorruzione
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Ai sensi dell’articolo 53 c. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del comune di Alzate Brianza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro col citato comune.
ARTICOLO 13 - Spese
1. Tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto (quali registrazione, diritti di segreteria) sono a totale carico dell’aggiudicatario.
2. Ai fini della registrazione del presente contratto le parti fanno espressa richiesta di applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.
24/04/1986 n. 131, trattandosi di prestazioni di servizi considerate soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto.
ARTICOLO 14 - Domicilio dei contraenti
1. I contraenti eleggono a tutti gli effetti il proprio domicilio presso il Comune di Alzate Brianza in piazza Municipio n. 1.
ARTICOLO 15 – Controversie. Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa dell’applicazione e dell’interpretazione del presente contratto ovvero del capitolato speciale sarà competente il Tribunale di Como.
ARTICOLO 16 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente contratto, si intendono riportate tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia nonché quelle del bando e del capitolato speciale.
PER IL COMUNE ……….
PER LA DITTA ……….
IL SEGRETARIO ROGANTE ………
Le parti dichiarano di accettare ed approvare specificatamente i contenuti e le previsioni degli articoli ……….
LA DITTA ……….
IL COMUNE ……….
Richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto, da me scritto in modalità elettronica con programma di videoscrittura sotto il diretto controllo degli strumenti informatici utilizzati e lo pubblico dandone lettura ai comparenti i quali, a mia domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di accettazione in mia presenza con firma elettronica ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, previa verifica della permanenza di validità e della assenza di revoca dei rispettivi certificati di firma rilasciati dagli enti certificatori autorizzati. Consta di numero ………. pagine intere comparenti a video e quanto della ………. ed ultima pagina fin qui. Il presente del contratto viene da me ufficiale rogante sottoscritto in chiusura con firma digitale.
Sottoscritto per il COMUNE DI ALZATE BRIANZA con firma elettronica (………) il cui certificato rilasciato da
………., è intestato al comparente ……….
Sottoscritto per l’IMPRESA COMPARENTE con firma elettronica (……….) il cui certificato rilasciato da ………., è intestato al comparente legale rappresentante dell’impresa
………..
Firmato digitalmente con firma elettronica (……….) il cui certificato rilasciato da ………. è intestato al comparente ………., a chiusura dell’atto in presenza dei comparenti dal Segretario comunale del Comune di ALZATE BRIANZA ………. in qualità di Ufficiale rogante dell’amministrazione.