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COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Provincia di Massa Carrara

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Academic year: 2022

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COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Provincia di Massa Carrara

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2016.

Il Bando è indetto ai sensi dell’art.11 della Legge 9.12.1998 n° 431 e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce un fondo nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 07.06.1999, dell’art. 11, comma 13, del D.L. 25.06.2008 n° 112 convertito in Legge n° 133 del 06.08.2008, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 265 del 06.04.2009 con la quale vengono definiti criteri procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse, della L.R. Toscana 31.03.2015 n. 41 avente per oggetto “Modifiche alla L. R. 20.12.1996 n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che ha sostituito anche per l’accesso ai contributi per i canoni di locazione, la tabella A) di cui alla L.R. n. 96/1996, della Delibera Giunta regionale toscana n. 414 del 10.05.2016 “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 L.

431/1998 – Criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse”, della determinazione dirigenziale Regione Toscana n. 3011 del 10.05.2016, della Delibera Giunta comunale n.62 del 05.07.2016 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza sociale n° __1__ del _11/07/2016__.

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e per 30 giorni consecutivi, dal 12.07.2016 al 11.08.2016, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, da erogarsi per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell’anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1. L’erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili.

ART.1 – REQUISITI

Per l’ammissione al concorso è necessario, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:

1) Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare al concorso anche i cittadini extracomunitari a condizione di essere in possesso di uno seguenti titoli:

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno in corso di validità o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. I cittadini extracomunitari, inoltre, devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da cinque nella medesima regione (art. 11, comma 13 D.L. 25 giugno 2008 n°112, convertito in Legge n° 133 del 6 agosto 2008), intendendosi riferiti i 5 anni alla Regione Toscana;

2) Essere residenti nell’immobile, adibito ad abitazione principale, ubicato nel Comune di Villafranca in Lunigiana, per il quale si richiede il contributo;

3) Essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza, dal quale risulti il canone di locazione di riferimento,

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con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R. 96/1996 e successive modificazioni, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare della persona cui è intestato il contratto, residente nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione, anche se non direttamente intestatario del contratto; in questa circostanza ovviamente il Comune effettuerà gli opportuni e dovuti controlli circa la veridicità.

4) Non essere titolare il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero fatto salvo il caso di titolarietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarietà di pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; (lettere c) e d) della tabella A alla L.R.n. 96/1996)

5) Non essere titolare il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa; (condizione di cui alla lettera e) della Tabella A allegata alla L.R. 31 marzo 2015 n.41)

7) Essere in possesso di attestazione ISE (Indicatore situazione economica) e ISEE (indicatore situazione economica equivalente), avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare ed in corso di validità al momento della presentazione della domanda, redatta secondo la nuova disciplina di cui al DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o da altro soggetto autorizzato, rientrante entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A): Valore ISE (Indicatore situazione economica) uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2016 (tabella B allegato 4 circolare INPS n.

210 del 31.12.2015) pari a € 13.049,14. Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14% .

FASCIA B): Valore ISE (Indicatore situazione economica) compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2016, pari a € 13.049,14 e l’importo di € 28.216,37.

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore ad euro 16.500,00;

7) Non essere titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità effettiva dell’alloggio. Si ricorda inoltre che comporta la decadenza dal beneficio il rifiuto da parte della famiglia di un alloggio E.R.P. (Edilizia residenziale pubblica).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio. La perdita di anche uno solo dei requisiti comporta la perdita del diritto all’eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata. Qualsiasi variazione nella composizione del nucleo familiare e dei requisiti richiesti per la formazione della graduatoria e l’assegnazione del contributo dovrà essere comunicata con tempestività al competente Ufficio assistenza sociale del Comune.

ART.2 - NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultino nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico di altre persone ai fini Irpef, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono.

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2. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la documentazione attestante l’intervenuta sentenza di separazione.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- il numero di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare - il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare

- il numero di minorenni presenti nel nucleo familiare - il numero dei figli a carico del soggetto dichiarante - il numero totale dei componenti il nucleo

ART. 3 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla attestazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (cioè non scaduta) determinata ai sensi della normativa vigente ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare;

2. Per i soggetti che dichiarano “ISE zero“ l’ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile dei Servizi sociali ASL, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei predetti Servizi Sociali, oppure, in mancanza di assistenza, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il soggetto attesti di ricevere sostegno economico da una persona fisica (ad esempio: figlio, parente, genitore, amico) specificandone i dati anagrafici e il codice fiscale e allegando dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato.

Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero oppure un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti Istat.

4. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei familiari residenti nell’alloggio.

ART. 4 –DOCUMENTAZIONE

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Villafranca in Lunigiana.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di documento di identità valido del richiedente;

- certificazione ISE/ISEE in corso di validità, costituita dalla dichiarazione sostitutiva e dalla attestazione rilasciata dai CAF, dall’INPS o altro soggetto autorizzato;

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

- copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta annua di registrazione del contratto (modello F23) o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della

“cedolare secca”, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 23/2011;

- copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione dal gennaio 2016 alla data di presentazione della domanda. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare entro il 30.01.2017 le copie delle ricevute relative al pagamento delle successive mensilità 2016 del canone;

- per i richiedenti che dichiarano ISE “zero” (soggetti che dichiarano ISE “zero” e soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all’importo derivante dalla somma dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall’attestazione ISE/ISEE prodotta):

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a) certificazione, a firma dell’Assistente sociale ASL, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi sociali del territorio comunale;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del sostentamento che contribuisce al pagamento del canone di locazione annuo (secondo le indicazioni di cui all’articolo 3 del presente bando);

- copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;

- copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;

- copia del titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini extracomunitari;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza attestante la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione (da intendersi riferiti i cinque anni alla Regione Toscana), per i cittadini extracomunitari.

ART. 5 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri:

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi indicati all’art. 1 del presente Bando sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti in FASCIA A) e in FASCIA B), sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

2. A parità di posizione in graduatoria prevale la minor ISE e in subordine il maggior canone, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

La graduatoria ha validità per l’anno 2016. La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

ART. 6 – DURATA E ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la nuova disciplina del DPCM n.159 in data 5 dicembre 2013;

- per i richiedenti collocati nella Fascia A) di cui all’art. 1 del presente Bando il contributo è tale da ridurre l’incidenza canone/ISE al 14%, per un importo massimo teorico arrotondato di € 3.100,00;

- per i richiedenti collocati nella Fascia B) di cui all’art. 1 del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l’incidenza canone/ISE al 24% per un massimo teorico arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e potrà essere elargito solo su presentazione di tutte le ricevute di pagamento, delle quali non potrà essere presentata una autocertificazione sostitutiva.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell’anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando. In tale caso la sua entità è data dalla somma annua teorica, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per il numero di mesi di effettiva validità del contratto.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal contributo.

ART.7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 ha durata massima annuale e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento in cui tali risorse siano contabilmente disponibili. Non sono previste integrazioni con fondi del Bilancio comunale.

Qualora le risorse disponibili non consentano di assegnare il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà erogato, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di aventi diritto, a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al fabbisogno.

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La collocazione in graduatoria non comporterà quindi il diritto automatico all’erogazione per intero del contributo spettante.

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione all’Ufficio Assistenza sociale della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei canoni per l’annualità 2016 e cioè copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione (in regola con il pagamento dell’imposta di bollo, ove dovuta) riferite all’anno 2016, contenenti in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente o copie di bonifici bancari e postali purché indichino la causale del versamento, periodo, importo e beneficiario corrispondente al locatore vistati e timbrati dall’istituto bancario entro il 30.01.2017, senza che l’ufficio debba predisporre ulteriori richieste. La mancata presentazione delle ricevute comporta la non emissione del mandato di pagamento relativo alla quota parte del contributo spettante ed erogabile. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l’entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi, in funzione delle ricevute di pagamento del canone prodotte all’Ufficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone superiore a quanto dichiarato nella domanda non sarà corrisposto alcun contributo aggiuntivo; qualora il canone risulti invece inferiore a quanto dichiarato nella domanda, il contributo sarà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Il contributo integrativo destinato al conduttore verrà, in caso di morosità, erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, purché il proprietario rilasci una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità in toto o in parte.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi purché presentino apposita istanza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprio stato di eredi, oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell’affitto fino alla data del decesso del richiedente.

L’ottenimento del contributo previsto da parte dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione d’alloggi d’edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L’eventuale assegnazione dell’alloggio d’edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo. La data di disponibilità dell’alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell’alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l’effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all’interno dell’anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

ART.8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Istruttoria delle domande. Il Comune, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, procede all’istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando e quelle mancanti della documentazione richiesta;

2. Formazione della graduatoria generale. Il Comune procede alla formulazione della graduatoria provvisoria determinando la fascia di appartenenza secondo i criteri stabiliti all’art. 5 del presente Bando. La graduatoria è approvata con atto del Responsabile del Servizio e pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. Entro il predetto periodo di 10 giorni, gli interessati possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Villafranca in Lunigiana (Ufficio Assistenza sociale) inderogabilmente nei termini previsti.

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ART. 9 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando e precisamente per il giorno 11.08.2015, alle ore 12.30.

L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

ART. 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, distribuiti presso l’Ufficio Assistenza Sociale (Sig.ra Stefania Del Conte da lunedì a sabato ore 9.00 – 12.30) e reperibili sul sito internet del Comune www.comunevillafrancainlunigiana.it, sezione Bandi.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la documentazione prescritta, pena l’esclusione dalla graduatoria, devono indicare l’indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune (tutti i giorni feriali ore 9.00 –11.00 e 11.30 - 12.30) o spedite per mezzo di Raccomandata postale A/R entro il termine indicato all’art. 9 del presente Bando, pena la non ammissibilità.

Per le domande spedite a mezzo di raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, il Comune di Villafranca in Lunigiana, in applicazione alla Delibera giunta regionale n. 414/2016, procede a controlli circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. La collaborazione della Guardia di Finanza , nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando regionale della Guardia di Finanza e INPD direzione regionale della Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia, nel caso di dichiarazioni non veritiere il Comune agirà per la revoca del beneficio eventualmente concesso e per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni si informa che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente Bando e saranno trattati, in modalità cartacea e/o informatica, esclusivamente per tale scopo.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villafranca in Lunigiana .

ART. 13 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, e successive modificazioni e integrazioni, alla Legge della Regione Toscana n° 96/1996 come modificata dalla L.R. 31.03.2015 n.4, alla Delibera Giunta Regionale Toscana n° 265 del 6 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 11, comma 13, del D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n° 133 del 6 agosto 2008, alla Delibera Giunta regionale toscana n. 414 del 10.05.2016, al D.Lgs. 196/2003, relativo al trattamento dei dati personali

Villafranca in Lunigiana, 12 luglio 2016

Il Responsabile del Servizio F.to Arch. Fabrizio Boni Allegati:

- Modello di domanda;

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-Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per coloro che dichiarano ISE “zero” ed equiparati)

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