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14 MARZO 2022 L'ANATOCISMO NEI PIANI DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LE DUE TESI A CONFRONTO

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14 MARZO 2022

L'ANATOCISMO NEI PIANI DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LE DUE TESI A CONFRONTO

Relatore: Avv. Alfonso Quintarelli

Ammortamento alla francese: il pagamento degli interessi compensativi maturati è anatocismo?

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GLI INTERESSI NEL MUTUO

Il contratto di mutuo pecuniario si perfeziona con attività formativa reale, che si realizza mediante il trasferimento (traditio) della proprietà di una somma di denaro (bene fruttifero) dal mutuante al mutuatario in limine negotii .

Il mutuatario, così, acquisisce l’immediata possibilità di effettivo godimento della somma mutuata e la mantiene per tutta la durata del differimento (elemento strutturale del contratto) previsto per l’esecuzione della controprestazione di restituzione del tantundem.

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segue: gli interessi nel mutuo

Il trasferimento del bene fruttifero (id est: moneta) giustifica la naturale onerosità del mutuo («salvo diversa volontà delle parti») e, quindi, l’obbligo del mutuatario di corrispondere al mutuante gli interessi sulla somma mutuata (art. 1815 cod. civ.).

Gli interessi hanno funzione compensativa del mancato godimento dei frutti della cosa consegnata da parte del mutuante e del godimento che ne ha il mutuatario.

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segue: gli interessi nel mutuo

Gli interessi «compensativi» sono generati dalla somma mutuata (capitale) inesigibile per tutto il tempo del differimento dell’obbligo della sua restituzione (o parzialmente inesigibile nella restituzione rateale).

La generazione da capitale inesigibile è il tratto distintivo degli interessi

«compensativi» rispetto agli interessi «corrispettivi» (art. 1282 cod. civ.) e

«moratori» (art. 1224 cod. civ.), che, invece, sono prodotti da capitale esigibile.

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segue: gli interessi nel mutuo

Ferma la distinzione strutturale tra obbligazione di restituzione del capitale e obbligazione per gli interessi, nel caso degli interessi corrispettivi e moratori la questione di una diversa esigibilità dei due debiti non si pone, perché, di regola e salva diversa volontà della legge o delle parti, l’applicazione all’obbligazione accessoria del generale principio accessoria sequitur principalia, determina la originaria e immediata esigibilità degli interessi mutuata dal capitale esigibile.

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segue: gli interessi nel mutuo

L’applicazione del medesimo generale principio accessoria sequitur principalia agli interessi compensativi, comporta che essi, di regola e salva diversa volontà della legge o delle parti, sono originariamente inesigibili al pari del capitale che li genera e, infatti, nelle due altre fattispecie di interessi compensativi regolate nel codice civile: art. 1499 cod. civ. («interessi compensativi sul prezzo» di vendita della cosa fruttifera) e art. 1825 cod. civ. («interessi» sulle rimesse in conto corrente); le norme si limitano a prescrivere la «decorrenza» degli interessi sul capitale inesigibile.

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segue: gli interessi nel mutuo

Nel mutuo, invece, con un chiaro cambio di registro, si prevede l’obbligo del mutuatario di «corrispondere gli interessi al mutuante» (art. 1815 cod. civ.) e, ancor più esplicitamente, «del pagamento degli interessi» (art. 1820 cod. civ.).

Il «pagamento», ovvero l’adempimento dell’obbligazione, presuppone certamente la «decorrenza» (perché non può adempiersi un’obbligazione non sorta), ma anche e soprattutto la «esigibilità» dell’obbligazione pecuniaria (assenza di condizione o termine), perché l’adempimento dell’obbligazione inesigibile non è dovuto.

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segue: gli interessi nel mutuo

Nel mutuo, pertanto, la legge dispone che gli interessi compensativi sono originariamente e immediatamente esigibili, restando libere le parti, ovviamente, di usare la loro autonomia negoziale per modulare questa caratteristica dell’obbligazione al fine di renderla aderente ai loro particolari interessi.

Anche la recente novella dell’art. 120 TUB prevede che nelle aperture di credito in conto corrente (finanziamenti per i quali il mutuo opera come contratto di riferimento) gli interessi compensativi, scaduto un breve termine dilatorio, sono esigibili prima del capitale (inesigibile) che li ha generati.

«gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;

nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili» (art. 120, co. 2, lett. B), secondo periodo, n. 1, TUB; art. 4, co. 4, D.M. MEF 3 agosto 2016, n. 343)

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L’ANATOCISMO E IL VANTAGGIO DI LIQUIDITA’

L’art. 1282 cod. civ. («Interessi nelle obbligazioni pecuniarie») prevede che «i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto».

L’art. 1283 cod. civ. (Anatocismo) prevede che «gli interessi scaduti [non]

possono produrre interessi se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi»: poiché gli interessi sono (di regola) somme di denaro, quando sono scaduti e, quindi, esigibili, secondo l’art. 1282 cod. civ. dovrebbero produrre interessi, ma questo effetto è impedito, salve le due eccezioni contemplate dalla norma.

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segue: l’anatocismo e il vantaggio di liquidità

La previsione nel mutuo di interessi esigibili prima del capitale che li ha generati è fattispecie estranea all’anatocismo dell’art. 1283 cod. civ., perché:

a) è riferita ad interessi generati dal capitale (primari);

b) non comporta mai ex se la generazione di altri interessi (secondari).

Per il diritto è del tutto irrilevante che gli interessi esigibili prima del capitale che li genera siano, in astratto, potenzialmente reinvestibili da parte del creditore per ottenere altri interessi, o che il debitore abbia, in astratto, la potenziale maggiore utilità di essere tenuto a corrisponderli più in là nel tempo.

Perché queste astratte potenzialità possano essere assoggettate a scrutinio di legittimità è necessario che le convenzioni contrattuali le contemplino e, inoltre, che esse abbiano l’effetto concreto e non meramente potenziale di consentire la produzione di interessi da interessi.

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segue: L’anatocismo e il vantaggio di liquidità

La diversa onerosità complessiva per interessi, che a parità di capitale, tasso d’interesse e tempo, può riscontrarsi tra diversi ammortamenti che prevedono l’esigibilità anticipata degli interessi rispetto al capitale, a prescindere se siano a rata variabile o costante (quest’ultima è solo una delle varie possibilità matematiche degli ammortamenti con interessi sul capitale mutuato immediatamente esigibili), si giustifica con le maggiori o minori quote di restituzione del capitale comprese nelle rate.

La dimostrazione si fornisce con i seguenti 4 esempi (tra i molteplici possibili), che simulano altrettante diverse ipotesi riferite ad un mutuo con capitale iniziale di 10.000,00, interessi al tasso del 10% annuo e ammortamento in 4 rate annuali posticipate:

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segue: L’anatocismo e il vantaggio di liquidità

1 2 3 4

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segue: L’anatocismo e il vantaggio di liquidità

Osserviamo il solo ammortamento a rata costante «francese» (identificato con il n. 4)

Ci avvediamo che:

gli interessi si riferiscono a tutto il capitale mutuato a scadere, via via decrescente nel tempo;

la parte interessi della rata è determinata con la formula C*i*(t=1) del regime di capitalizzazione semplice, riferita al solo periodo temporale tra rata e rata nel quale il capitale residuo non si modifica.

lo stesso ultimo risultato lo si otterrebbe anche se all’unico periodo tra rata e rata si

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segue: L’anatocismo e il vantaggio di liquidità

Non si rileva alcuna produzione di interessi da interessi (art. 1283 cod. civ.) Nonostante questa chiara evidenza, si sostiene comunque che l’anatocismo sarebbe esistente, se pur «nascosto» nella formula che si utilizza per ottenere la rata costante:

Al denominatore, si dice, il tempo n è posto ad esponente e non a fattore, per cui risulta applicato il regime della capitalizzazione composta e, quindi, l’anatocismo nascosto.

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segue: L’anatocismo e il vantaggio di liquidità

Questo sillogismo è sbagliato perché non considera che la matematica finanziaria integra la esigibilità degli interessi prima del capitale che li ha generati (c.d. vantaggio di liquidità) nello stesso regime composto (e relative equazioni, dove il tempo è esponente e non fattore), in cui è ricompreso anche la diversa fattispecie dell’anatocismo.

Per il diritto, invece, altra cosa è l’anatocismo (interessi generati da interessi) ed altra è la immediata esigibilità degli interessi compensativi generati dal capitale inesigibile: illegittimo il primo, legittima, legislativamente prevista nel mutuo e nell’apertura di credito e validamente negoziabile tra le parti la seconda.

Quindi, nell’equazione che si applica all’ammortamento a rata costante «francese» (ma, in realtà, in ogni ammortamento in cui gli interessi si generano dall’intero capitale e sono esigibili prima di quel capitale), il tempo posto all’esponente non misura l’anatocismo, ma l’astratta potenzialità, a determinate condizioni assiomatiche (reinvestimento della somma di interessi per il tempo restante fino alla esigibilità del capitale che li ha generati ed allo stesso tasso di interesse previsto nel mutuo in cui si sono generati) di generazione del vantaggio di liquidità per il «finanziatore razionale ed accorto» o, se si vuole, dello svantaggio di liquidità del debitore meno razionale e sbadato.

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segue: L’anatocismo e il vantaggio di liquidità

A questo punto è possibile così riassumere gli approdi cui siamo giunti:

• nel mutuo gli interessi compensativi decorrono immediatamente sull’intero capitale e sono subito esigibili;

la esigibilità degli interessi prima del capitale che li ha generati è fattispecie giuridica estranea all’anatocismo;

• gli ammortamenti sono sviluppati tenendo conto della esigibilità anticipata degli interessi rispetto al capitale che li ha generati e, per gli assiomi della matematica finanziaria, questo evento è ricompreso nel regime della capitalizzazione «composta» e relative equazioni dove il tempo è esponente e non fattore.

• la variabilità dell’onere complessivo per interessi, a parità di tutti gli altri fattori, non dipende dall’anatocismo, ma dalla quantità di capitale restituito con le rate nelle innumerevoli possibilità di ammortamento.

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IMPUTAZIONE DELLA RATA

Prima di chiudere, un’ultima brevissima notazione:

Ci si chiede se il contratto in cui manchi una espressa determinazione delle quote di rimborso del capitale per ogni rata e neanche contenga la previsione che gli interessi sono calcolati sul debito residuo e sono da imputare ad ogni successiva rata prioritariamente rispetto al rimborso del capitale, sia esposto ad una indeterminatezza tale sui criteri del calcolo degli interessi che consenta di ritenere sussistente l’anatocismo.

Anzitutto deve valorizzarsi l’osservazione empirica, che nella quasi totalità dei mutui è unito un piano di ammortamento firmato dalle parti che ripartisce la porzione imputata agli interessi maturati sul residuo capitale e la porzione destinata a ridurre il capitale, per cui la questione riguarderebbe una esigua parte di finanziamenti.

Il quesito, comunque, trova una diversa soluzione nei richiamati principi giuridici trattati in questa riflessione e nelle altre regole dettate dal codice civile, che, nel silenzio delle parti, ex art. 1374 si applicano comunque ai negozi.

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segue: Imputazione della rata

Infatti, qualora le parti avessero convenuto unicamente il capitale iniziale mutuato (C), il tasso di interesse (i), l’importo costante delle rate (R), e il tempo di rimborso (n), si otterrebbero comunque e univocamente, per ogni rata, le due porzioni da imputare a interessi ed a capitale, per implicita e necessaria derivazione giuridico/matematica dai seguenti principi e norme:

• nel mutuo gli interessi compensativi che decorrono sulla intera somma mutuata e sono immediatamente esigibili;

• In presenza di pagamento effettivo o previsto (rata), se non esiste diversa previsione pattizia, la priorità dell’imputazione è agli interessi (art. 1194 cod. civ.).

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segue: Imputazione della rata

Si deve anche osservare che allo scadere della 1^ rata la somma degli interessi esigibili da imputare prioritariamente è sempre precisamente ed univocamente determinabile con la formula: C*i*(t=1).

Così calcolata la somma degli interessi esigibili maturati sul capitale da imputare prioritariamente alla prima rata, per differenza si ottiene la parte residua che è da imputare al capitale originariamente finanziato.

Decurtato il capitale originariamente finanziato della quota ad esso imputabile della prima rata, avremo il capitale residuo su cui calcolare, con la medesima formula, gli interessi della seconda rata e, quindi, per differenza, otterremo ancora la quota capitale della stessa da decurtare al capitale residuo finanziato.

Per tutte le successive rate si procede allo stesso modo e, così, si ottiene il piano di ammortamento voluto dalle parti e dalla legge.

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Grazie per l’attenzione

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