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PROVINCIA DI VERONA Area Servizi alla Persona e alla Comunità

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Academic year: 2022

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Determinazione organizzativa n. 262/11

Ai dipendenti

Dell’Area servizi alla persona e alla comunità

Oggetto: indicazioni sui certificati, in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011 e della Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione 14/2011.

Decisione: Su tutti i certificati emessi dagli uffici, anche utilizzando applicativi dei portali (come per esempio J4U) dovrà essere apposta a pena di nullità la seguente dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Motivazione: L’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011 prevede quanto segue:

“Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"”.

La direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione 14/2011 dettaglia gli adempimenti da porre in essere.

Cosa Fare: Allo scopo di attuare la previsione connessa ai certificati emessi dagli uffici di questa Provincia occorre:

a) provvedere da subito a stampare su etichette adesive la dicitura da emettere su ogni certificato di qualsiasi tipo emesso direttamente dagli sportelli degli uffici, in modo che dal primo gennaio 2012 si possano emettere certificati già adeguati alla norma;

b) modificare da subito l’applicativo di J4U che consente la produzione del certificato on-line, inserendo nel modello del file del certificato la dicitura;

Ufficio referente Area Servizi alla Persona e alla Comunità (05)

referente Ferdinando Cossio rif. protocollo n.

telefono e fax 045-9288907 045-9288359 allegati n.

web www.provincia.vr.it file

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laddove non fosse possibile ottenere già dall’1.1.2012 questo risultato, occorrerà bloccare la funzionalità, finchè non sia adeguato il file;

c) modificare tutti i modelli di certificazione da noi utilizzati, inserendo la dicitura prevista dalla legge;

d) acquistare d’urgenza una trentina di timbri contenenti la dicitura, da distribuire tra i vari uffici dell’ente.

Data la gravità delle responsabilità incombenti, è chiaro che in assenza di etichette, timbri e modifiche dei files, ciascuno potrà e dovrà trascrivere eventualmente anche a mano sui certificati la dicitura prevista dalla legge.

Altre indicazioni I certificati possono sono validi solo se emessi in favore di privati. Le pubbliche amministrazioni non possono utilizzarli, perché nei loro confronti sono privi di efficacia, né accettarli, se in ogni caso prodotti in loro favore.

Di conseguenza, risulta del tutto inutile emettere un certificato su richiesta di un’altra amministrazione pubblica. L’esempio maggiormente ricorrente è la certificazione di ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 68/1999, prevista dall’articolo 17 della medesima legge.

In applicazione delle disposizioni vigenti, è possibile emettere il certificato di ottemperanza solo a beneficio di un’impresa privata, completo della dicitura indicata sopra.

Non risulta, dunque, possibile e legittimo rilasciare il certificato ad

un’amministrazione che lo chieda nell’ambito di una procedura di appalto.

Le amministrazioni appaltatrici che intendano verificare la posizione delle imprese ai fini della legge 68/1999 non potranno chiedere, dunque, il rilascio del certificato di ottemperanza, bensì la conferma della veridicità di quanto affermato dalle imprese appaltatrici in sede di gara, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’U.O. Collocamento Mirato, allora, non dovrà emettere alcun atto denominato come “certificato” a beneficio delle amministrazioni, bensì l’attestazione che quanto affermato dall’impresa risulti o meno corrispondente al vero, in base agli atti. Ovviamente, laddove si constati la falsità della dichiarazione sostitutiva, occorre arricchire l’attestazione delle motivazioni e degli elementi di fatto e diritto che ne sono alla base. In merito, comunque, si rimanda alle disposizioni che da anni hanno già disciplinato la materia.

Ogni ufficio dovrà agire sulla falsariga di quanto indicato sopra, con riferimento alle attività del collocamento mirato.

Nel caso di dubbi e incertezze, si invita a rivolgersi allo scrivente.

Si sottolinea, inoltre, che restano fermi nei nostri confronti i doveri operativi connessi alle richieste di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, provenienti da altre amministrazioni: ciascun ufficio deve, infatti, rispondere entro 30 giorni dall’acquisizione della richiesta al protocollo generale.

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L’inadempimento, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del Dpr 445/2000, come modificato dall’articolo 15 della legge 183/2011, “costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione”.

Si ricorda che ai sensi del comma 1 del citato articolo 72 del Dpr 445/2000 “le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”.

Pertanto, nei prossimi giorni la Provincia dovrà individuare detto ufficio unico, responsabile dei contatti con l’esterno.

Nelle more, ciascun ufficio dell’Area risponderà direttamente degli obblighi di comunicazione di cui sopra. Una volta costituito l’ufficio, le modalità di risposta e connessione con i terzi saranno fissate secondo le indicazioni fornite da detto ufficio.

Il Dirigente coordinatore d’area Dott. Luigi Oliveri

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