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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

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Academic year: 2022

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Prot.n. 1277 Cividale del Friuli, 10/03/2021

BANDO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMMOBILE ADIBITO A BAR/RISTORO SITO IN CIVIDALE DEL FRIULI LARGO BOIANI 5-7-9 - DENOMINATO

"CAFFÈ SAN MARCO" - CON ANNESSO ALLOGGIO.

QUADRO RIEPILOGATIVO

Ente aggiudicatore Comune di CIVIDALE DEL FRIULI

Durata del contratto 9 (nove) + 9 (nove) anni

Canone di locazione a base d'asta Euro 36.000,00 annui

CIG ZC630FB0EB

Criterio di aggiudicazione

Selezione pubblica, secondo il criterio del prezzo più alto, al rialzo, sull’importo del canone annuo

posto a base di gara di Euro 36.000,00

Termine ricevimento offerte 17/05/2021 ore 12:00

Procedure di gara 20/05/2021 ore 10:00

Principale Normativa di riferimento

LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. N. 2440/1923) E DAL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. N.

827/1924) - D.LGS. N. 50/2016 art. 60

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Premesso:

• che l’amministrazione Comunale di Cividale del Friuli, intende CONCEDERE IN USO L’IMMOBILE ADIBITO A BAR/RISTORO SITO IN CIVIDALE DEL FRIULI LARGO BOIANI 5-7-9 - DENOMINATO "CAFFÈ SAN MARCO" - CON ANNESSO ALLOGGIO;

• che il Responsabile dell'U.O. Manutenzione e Patrimonio, è incaricato di attivare le procedure per l'individuazione di soggetti cui affidare il servizio di che trattasi;

• che, con il presente Bando, si intende promuovere progettualità capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo dell’offerta turistica, sociale ed economico, tramite l’utilizzo dell’immobile, che siano necessariamente rispettose della conservazione del Patrimonio comunale e della sua peculiarità architettonica;

Richiamata la determinazione n. 4 del 10/03/2021, con la quale è stato approvato il presente Bando per la concessione in uso dell’immobile denominato "Caffè San Marco" con annesso alloggio in Largo Boiani 5-7-9,

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

U. O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (P.IVA 00512830308) Tel. 0432/710100 PEC comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it

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RENDE NOTO

che è indetta una procedura per l’acquisizione di offerte per la concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale adibito a bar/ristoro sito in Cividale del Friuli Largo Boiani 5-7-9 - denominato

"Caffè San Marco" - con annesso alloggio.

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche in quanto il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal presente Bando, dal Capitolato Speciale e dal Contratto di Concessione, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e pro tempore vigenti.

ART. 1 ENTE PROMOTORE

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - Ente locale territoriale.

Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI - Tel. 0432/710100.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Il presente appalto ha per oggetto la concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale denominato "Caffè San Marco", facente parte del compendio immobiliare comprendente anche la sede municipale del Comune di Cividale del Friuli, riconosciuto bene d’interesse storico, archeologico e artistico e sottoposto a vincolo previsto dalla Legge n. 364 del 20/06/1909, con decreto della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia in data 01/02/1924 prot.n. 45.

L’immobile sito in Largo Boiani n. 5-7-9, ed eretto sul fondo censito al Catasto Terreni al Foglio 16 mappale 603, è destinato a esercizio commerciale (bar/ristoro), di cui all’Autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata da UTI del Natisone - SUAP - prot.n.

4118 del 03/03/2020;

La proprietà in concessione risulta costituita da piano interrato: vano scale, disimpegni, magazzino (cantina) e centrale termica; piano terra: esercizio commerciale denominato “Caffè San Marco”

comprendente bar, sala ricevimenti, servizi igienici, ripostiglio e disimpegni, una parte della loggia esterna antistante il bar, accesso ai locali ad uso abitazione; piano primo e secondo: vano scale di accesso all’alloggio; piano terzo: locali adibiti ad uso abitazione, il tutto meglio evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata al presente bando sotto la lettera “A”.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere presentata una SCIA di subentro nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata del contratto.

Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

ART. 3 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come sostituito dal comma 1 dell’art. 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si precisa che:

• l’indice di prestazione energetica globale è: 344,10 KWh/m2 anno (locale commerciale);

• l’indice di prestazione energetica globale è: 763,90 KWh/m2 anno (appartamento piano terzo);

• la classe energetica dell’edificio é: “G”;

così come risulta dagli Attestati di Prestazione Energetica redatti in data 10/01/2014 dal geom.

Alessandro Tomat iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine con il n.

3434.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel testo oggi vigente, i predetti Attestati di Prestazione Energetica sono a disposizione di tutti gli interessati presso l’U.O. Manutenzione e Patrimonio - Ufficio Patrimonio - del Comune di Cividale del Friuli - tel. 0432/710167.

ART. 4 ONERI ACCESSORI

Sono a carico del Concessionario le spese relative ai consumi per la fornitura di acqua potabile, energia

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elettrica, gas metano, per la gestione, la fornitura ed il funzionamento di tutti i servizi relativi all’immobile, nonché tutte le spese di allestimento dei locali, degli arredi, impianti e accessori.

L’immobile verrà consegnato con gli impianti tecnologici e le finiture murarie così come conservate nello stato attuale. Sarà compito e onere del Concessionario verificarne le funzionalità e provvedere eventualmente all’adeguamento normativo delle reti impiantistiche e degli spazi commerciali, nonché, se del caso, avviare lavori di abbellimento e ammodernamento dei paramenti edilizi interni.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga a gestire in modo continuo ed ininterrotto la struttura.

2. In particolare, si obbliga ad erogare le seguenti prestazioni:

a) espletare tutte le procedure burocratiche previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia per poter somministrare alimenti e bevande all'interno del fabbricato, nonché ad acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie;

b) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'autorizzazione rilasciata all'aggiudicatario della presente gara è tassativamente vincolato all'immobile oggetto della concessione e dunque non trasferibile ad altra sede;

c) l'autorizzazione non è trasferibile ad altro soggetto diverso da quello individuato con la presente procedura, a pena di risoluzione dell'atto di concessione ed incameramento della cauzione definitiva.

d) sono a carico del Concessionario:

- l'allestimento degli spazi dedicati al servizio di ristoro, ivi compresa la fornitura di stoviglie, macchinari ed attrezzature varie; si intende per allestimento quanto necessario per rendere i locali adatti allo scopo di accogliere i possibili fruitori. L'allestimento dovrà essere sobrio e adeguato al locale, con rispetto della decorazione esistente e delle caratteristiche funzionali dell'edificio, per cui il progetto di allestimento stesso dovrà essere preventivamente presentato al Comune di Cividale del Friuli – U.O.

Manutenzione e Patrimonio del Comune di Cividale del Friuli - Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - e dallo stesso approvato;

- l'osservanza e il far osservare le norme di legge, di regolamento, gli oneri e le discipline vigenti in materi di sicurezza ed igiene sul lavoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblica sicurezza;

- la pulizia dei locali e della loggia, lo smaltimento dei rifiuti prodotti;

- la comunicazione al Comune di Cividale del Friuli, all'avvio della gestione del servizio, del nominativo del Responsabile di tutte le attività oggetto della presente concessione, che dovrà assicurare la sua reperibilità. Nel caso di cessazione del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare entro 48 ore al Comune di Cividale del Friuli il nominativo del sostituto;

Il Concessionario dovrà mantenere l'attuale denominazione di "Caffè San Marco".

ART. 6 CONCESSIONE DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI

Il Concessionario è tenuto, a semplice richiesta del Concedente, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, eccezionalmente ridotto a ventiquattro ore per comprovate necessità non prevedibili, a mettere a disposizione dello stesso il salone del bar per ricevimenti o altre necessità, compreso l’uso dei servizi, per non più di 30 (trenta) giorni per ciascun anno e senza alcun onere per il Concedente, fatta eccezione per le eventuali consumazioni ordinate.

Il Concedente, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, eccezionalmente ridotto a ventiquattro ore per comprovate necessità non prevedibili, si riserva il diritto di usufruire, in via temporanea, per non più di 30 (trenta) giorni per ciascun anno per particolari necessità, di parte della loggia oggetto della presente concessione come individuata nell’allegato 1, ubicata al piano terra antistante il bar, senza alcun compenso o indennità al Concessionario.

ART. 7 CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BENI

L’immobile sarà assegnato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento, né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi, nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere

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come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso.

Il Comune di Cividale del Friuli si riserva la facoltà di accettare in conto affitto le spese di manutenzione straordinaria e/o miglioramento funzionale e/o ristrutturazione interna e/o sostituzione degli arredi che verranno proposte sulla base di un progetto da sottoporre ad approvazione degli Enti interessati. I lavori di cui al precedente capoverso dovranno essere sottoposti all’Amministrazione Comunale ed eseguiti entro i primi anni 3 (tre) di decorrenza della concessione d’uso dell’immobile e dovranno comprendere sia i locali commerciali (bar) che i locali abitativi (alloggio al piano terzo dell’edificio), il tutto per un valore complessivo non superiore a Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00) al netto dell’IVA.

Tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull’immobile e quant’altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno, alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio del Concessionario, senza che la parte conduttrice o altri possano pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare eventuali deterioramenti della cosa locata.

ART. 8 CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA

L’affidamento della gestione dell’attività di bar/ristoro, attesa e valutata l’idoneità complessiva del concorrente, avverrà a fronte del massimo rialzo rispetto all’importo minimo posto a base di gara del canone annuo determinato in Euro 36.000,00 (diconsi Euro trentaseimila/00) oltre IVA di legge se dovuta, da corrispondere, entro i primi 5 (cinque) giorni di ciascun mese, in rate mensili anticipate di pari importo.

Sono ammesse esclusivamente offerte migliorative (al rialzo) sul canone annuale.

Qualora i modelli organizzativi adottati dal Concessionario prevedano l’operatività, all’interno dei locali oggetto di cessione, di collaboratori/coadiuvanti o simili, questi non potranno in alcun modo sostituire o subentrare alla posizione del Concessionario, il quale rimarrà l’unico ed esclusivo soggetto giuridico titolare delle posizioni attive e passive derivanti dalla presente concessione.

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti che, al momento dell’emissione del presente bando, non abbiano maturato nei confronti di Amministrazioni Pubbliche alcun elemento di morosità o contenzioso e che dichiarino l’insussistenza di cause di esclusione alla procedura ai sensi della vigente normativa.

Il proponente, presentando l’offerta, accetta e conferma la congruità e remuneratività nel suo complesso, anche alla luce dei servizi accessori cui sarà obbligato.

ART. 9 RIVALUTAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 32 della L. n° 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dal secondo anno di concessione, il canone stesso sarà annualmente aggiornato in misura pari al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi delle famiglie di operai e impiegati, variazione verrà applicata sul canone dell’anno precedente, comprensivo degli adeguamenti ISTAT già adottati.

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO

La concessione d'uso avrà durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente per ulteriori anni 9 (nove) , decorrenti dal giorno di consegna dell'immobile al Concessionario.

Il rapporto cesserà automaticamente alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione ulteriore o disdetta.

In deroga a quanto previsto al primo capoverso, ciascuna parte concede all'altra il diritto di recedere anticipatamente dal rapporto derivante dalla concessione per motivate e documentate ragioni.

L'intenzione di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata, a pena di nullità, a mezzo di lettera raccomandata A/R o altre modalità previste per legge, con un preavviso di anni l (uno), a partire dalla seconda annualità di conduzione. In caso di recesso da parte del Concessionario, durante i primi anni 3 (tre) di vigenza contrattuale, il medesimo dovrà corrispondere una penale di Euro 10.000,00 (diconsi Euro diecimila/00).

Nel periodo del preavviso il rapporto rimane integralmente efficace, in ogni sua parte.

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ART. 11 PERSONALE DI SERVIZIO

Il Concessionario è obbligato ad impiegare personale di servizio qualificato per soddisfare la clientela, anche straniera, e dotato di idoneità fisica e sanitaria.

Il personale impiegato dovrà essere in regola sotto l'aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e il Concessionario sarà responsabile del rispetto e/o del controllo di tali adempimenti, restando il Comune di Cividale del Friuli sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 12 SUBCONCESSIONE - CESSIONE

Il Concessionario non può cedere l'atto, né procedere alla subconcessione, in tutto o in parte del bene o concedere su di esso o sui suoi elementi diritti reali o personali in favore di terzi.

L'eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

In tutti i casi, salvo il ricorso ai mezzi di tutela offerti dalla legge o previsti dalla concessione, resta inteso che il Concessionario rimane comunque obbligato verso il Comune di Cividale del Friuli per gli impegni assunti, nessuno escluso.

ART. 13 FACOLTA' DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI

Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti di quanto previsto dai documenti di gara. Tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione dell'offerta.

L'offerta deve riguardare la totalità di quanto richiesto.

ART. 14 SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE

Per i soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto è obbligatorio visionare mediante sopralluogo l'immobile oggetto di concessione.

I documenti e gli elaborati che sono alla base della gara sono visibili e acquisibili presso il Comune di Cividale del Friuli - U.O. Manutenzione e Patrimonio - Ufficio Patrimonio - Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - tel. 0432-710167 - primo piano, nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (mercoledì chiuso), lunedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

I documenti di gara possono essere anche visionati e scaricati accedendo alla sezione ALBO PRETORIO COMUNALE ONLINE - Sito Ufficiale - Sezione Trasparenza - BANDI DI GARA: www.cividale.net.

I chiarimenti di materia tecnica e le richieste di sopralluogo dovranno essere richieste unicamente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: manutenzione@cividale.net.

ART. 15 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

L'affidamento della concessione d’uso avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 4 e 29 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), mediante procedura aperta, con aggiudicazione al soggetto che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa saranno utilizzati esclusivamente il metodo matematico e i parametri di seguito indicati. L’offerta più vantaggiosa sarà quella che otterrà il punteggio più elevato a seguito della somma algebrica dei singoli punteggi ottenuti con l’applicazione dei seguenti parametri:

Elementi dell'offerta Punteggio max

A) Offerta tecnico qualitativa (proposta di gestione) 70

B) Offerta economica (canone di concessione annuale) 30

Totale punti assegnabili 100

L'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio di aggiudicazione sarà effettuata secondo i seguenti sub criteri:

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A) Offerta tecnico-qualitativa. Verrà valutato ad insindacabile giudizio della Commissione il programma di gestione operativo del locale bar/ristoro in base alla relazione descrittiva presentata che contenga:

- progetto grafico di nuovo arredamento e miglioramento funzionale/manutenzione straordinaria/ristrutturazione interna/ sostituzione degli arredi: fino a 25 punti

- quantità di personale qualificato impiegato giornalmente: fino a 5 punti

- esperienza specifica (valutazione curriculum del Concessionario e di ogni documentazione comprovante esperienze professionali strettamente legate alle attività di settore): fino a 15 punti

- titolo di studio, attinente all’attività da svolgere, del personale in servizio: fino a 5 punti

- presenza all’interno della società concessionaria di giovani qualificati di età compresa tra 20 e 35 anni: fino a 5 punti

- piano delle attività promozionali del locale (comunicazione, organizzazione eventi,): fino a 10 punti - capacità di attivare forma di sinergia tra le diverse realtà commerciali ed associative locali: fino a 5 punti.

B) Offerta economica per Corrispettivo di gestione. All'offerta migliore verranno assegnati 30 punti e, in proporzione alle altre offerte, verrà assegnato un punteggio rapportato alla migliore.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il punteggio minimo per accedere alla graduatoria di merito è 70 punti.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

ART. 16 ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA

Gli interessati devono presentare, a pena di inammissibilità/esclusione della domanda, la seguente documentazione, in TRE buste separate:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1) CAPITOLATO SPECIALE debitamente firmato in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di tutte le Ditte) ovvero dalla persona fisica che ha sottoscritto la domanda di partecipazione per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.

2) ALLEGATO 1: istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta preferibilmente secondo il facsimile Allegato 1, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente.

La domanda, in bollo, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura o altro documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del firmatario. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo/consorzio di concorrenti non ancora costituiti la domanda deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituirà la predetta associazione o consorzio oppure prodotta unitariamente e sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi.

Nel caso di concorrente costituito da aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune in possesso dei requisiti di qualificazione per assumere il ruolo di mandataria nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

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mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (solo nel caso di aggregazione di rete partecipante nella forma di raggruppamento costituito).

3) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

a) ove ne ricorra la necessità in relazione alla tipologia del concorrente (ATI, CONSORZI ecc.) secondo il facsimile (Allegato 1);

b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni art. 80 del D.lgs 50/2019 secondo il facsimile (Allegato 1).

4) DICHIARAZIONE di avvenuto sopralluogo;

5) C.C.I.A.A. - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

6) POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA.

BUSTA B - PROPOSTA DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ:

1) PROPOSTA DI GESTIONE del bar/ristoro che dovrà essere presentata secondo quanto previsto ed indicato al punto A) dell’art. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA e al CAPITOLATO SPECIALE.

L'elaborato grafico e descrittivo (non oltre dieci pagine dattiloscritte su foglio formato A4, max 40 righe a pagina; massimo quattro tavole grafiche o rendering in formato A3 nelle scale opportune per consentire un’agevole comprensione della proposta di nuovo arredamento e\o ristrutturazione e\o manutenzione straordinaria) dovrà riguardare:

• l’oggetto dell’ attività svolta dal proponente, in generale, e di quanto si vorrebbe sviluppare nell’ ambito del contratto qui proposto; la proposta di nuova sistemazione funzionale degli spazi interni con arredamento fisso e mobile;

• l’esperienza acquisita nella gestione di servizi di bar/ristoro e nel settore della ristorazione in genere;

• la nuova proposta grafica di sistemazione dei locali in concessione.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata in ogni pagina dall'offerente.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA:

1) ALLEGATO 2: offerta economica in bollo. Il corrispettivo offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di incongruenza tra il valore in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido il valore più favorevole all’Amministrazione Comunale.

Il modello di cui al presente punto deve essere sottoscritto da persona abilitata ad impegnare il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque non conformi allo schema sono escluse dalla gara.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo a base d'appalto.

L'offerta redatta secondo l’allegato "2" deve essere chiusa in apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura.

In questa busta non devono essere inseriti altri documenti, neppure la cauzione provvisoria.

ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il Concessionario è obbligato a prestare una cauzione provvisoria di importo equivalente al 10% del canone annuo a base d’asta, pari a Euro 3.600,00 (diconsi Euro tremilaseicento/00).

La cauzione, pena l'esclusione, dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità a scelta dal concorrente:

- mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria comunale (Banca Popolare di Cividale S.C.P.A. Via Sen. Pelizzo n. 8-1 CIVIDALE DEL FRIULI - IBAN IT 53 U 05484 63741 T20990000309 - Causale del versamento: "Cauzione provvisoria concessione d’uso immobile "Caffè San Marco" con annesso alloggio”;

- mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio

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dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385;

- mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione in possesso dei requisiti del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385.

La fideiussione o la polizza fideiussoria assicurativa, pena l'esclusione, deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli espressamente sopra indicati. Copia della quietanza dell'avvenuto deposito (in caso di versamento per contanti o con assegno circolare non trasferibile presso la Civica Tesoreria), ovvero l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso di polizza) dovrà essere inserita nel plico contenente la documentazione amministrativa.

ART. 18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Dlgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta inviata a mezzo PEC, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Si precisa che in ottemperanza al principio di parità di trattamento e non discriminazione, in caso di attivazione del soccorso istruttorio dichiarativo-documentale, il requisito e/o l’elemento del cui possesso e/o esistenza l’operatore economico deve provare mediante detto soccorso deve preesistere (ergo, essere maturato) al momento dello scadere del termine perentorio per presentare offerta fissato dal presente documento. In caso di inadempimenti essenziali nelle risposte conseguenti all’attivazione del soccorso istruttorio dichiarativo-documentale, non è attivato (in reiterazione) un secondo livello di soccorso istruttorio dichiarativo-documentale, salvo che tale reiterazione si renda necessaria per rimediare a richieste di soccorso di primo livello formulate in modo non chiaro e/o incomplete.

Resta inteso che quanto sopra specificato riguarda gli obblighi ed i riflessi relativi alle dichiarazioni da rendere e non il possesso sostanziale del requisito la cui mancanza, qualora riscontrata in sede di verifica, comporterà necessariamente la decadenza della proposta di aggiudicazione o la revoca dell'aggiudicazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 19 RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto al versamento del canone annuale, proposto in sede di aggiudicazione, entro i primi 5 (cinque) giorni di ciascun mese, in rate mensili anticipate di pari importo. L’importo relativo al corrispettivo di concessione sarà revisionato annualmente a partire dal secondo anno applicando il 100%

della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT. Tali variazioni saranno applicate automaticamente e senza obbligo di avviso da parte del Comune.

Il Concessionario non può, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del corrispettivo o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del corrispettivo di concessione o di altri oneri costituisce messa in mora del Concessionario dà diritto all’Amministrazione Comunale agli interessi calcolati al tasso legale

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maggiorato del 5% e maturati dal primo giorno di ritardo nel pagamento.

Nel caso del reiterarsi del ritardo o del mancato pagamento per almeno tre volte nel corso del periodo contrattuale si applicano le penali indicate nell’art. 13 del Capitolato Speciale.

Eventuali contestazioni mosse da parte del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione Comunale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento di detto canone nei termini stabiliti.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria:

1) il corrispettivo annuo di concessione da corrispondere all’Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dal contratto;

2) il versamento dell’imposta di registro dovuta alla registrazione del contratto (in unica soluzione oppure con rinnovi annuali, a scelta della Ditta Aggiudicataria), nonché il totale delle spese inerenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, le marche da bollo, ecc; il Concessionario si impegna altresì a far pervenire all’ Amministrazione Comunale copia in originale di quanto versato

3) il pagamento di tutte le utenze di qualsiasi genere e tipo (energia elettrica, gas, telefono, rifiuti, acquedotto) comprese le eventuali spese di attivazione, volturazione e di intestazione delle stesse;

4) Il pagamento dell’ utenza idrica e nello specifico, per quanto attiene quest’ ultima che attualmente risulta disattivata, sarà cura della Ditta Aggiudicataria la riattivazione della stessa e l’ installazione di un nuovo contatore, nonché l’ espletamento delle pratiche burocratiche correlate e qualsivoglia onere o spesa;

5) Per quanto riguarda il riscaldamento, è stato rivisitato nella seconda metà dell'anno 2020 congiuntamente all'impianto a servizio dell'adiacente sede municipale. L'intervento ha visto la realizzazione di un'unica centrale termica alimentata a gas naturale dalla rete sostituendo così i precedenti impianti indipendenti alimentati a gasolio nell'ambito di apposito appalto per la gestione degli impianti termici degli edifici comunali.

Per il riscaldamento dei locali in locazione è stato predisposto un apposito circuito a partire dalla centrale termica sita all'interno della sede municipale di corso Paolino d'Aquileia n. 2.

Il locatario è tenuto al ristoro in quota parte dei costi di riscaldamento sulla base della ripartizione dei costi comunicata dal proprietario. Le somme a titolo di rimborso per i costi relativi al riscaldamento anticipati dall'Ente dovranno essere versate in favore dell'Amministrazione Comunale nelle forme indicate nella richiesta di ristoro.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a determinare le somme da imputare relativamente ai costi relativi riscaldamento dei locali di competenza del locatario sulla base dei dati tecnico / economici comunicati dalla ditta che ha in gestione l'impianto:

1. i costi dell'energia/combustibile saranno suddivisi tra il proprietario e il locatario sulla base della quota prelevata per il riscaldamento dei locali locati come rilevata dalle apparecchiature appositamente installate e dal gestore dell'impianto;

2. i costi di gestione / manutenzione ordinaria relativi alla parte di impianto centralizzato saranno ripartiti tra il proprietario e il locatario sulla base della suddivisione "pro quota consumo" come indicata al precedente punto n. 1;

3. i costi di manutenzione relativi alla sezione di impianto a servizio esclusivo dei locali locati resta a carico del locatario senza che nulla possa essere richiesto al proprietario;

4. i costi di manutenzione relativi alla sezione di impianto a servizio esclusivo della sede municipale sono a carico dell'Ente.

Per la gestione e manutenzione relative all’impianto termico centralizzato il locatario si atterrà alle indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale e agli accordi presi con l‘Ufficio Tecnico stesso e la ditta che ne ha la gestione.

Al fine della valutazione dell'offerta da presentare per l'affidamento della locazione in argomento, in assenza di dati storici a cui fare riferimento, si informa che una stima tecnica relativa necessità di energia presumibile per il riscaldamento dell'edificio in argomento ha valutato nell'odine di mc. 4.000 di metano il consumo annuo relativo ai locali destinati a bar e all'annesso alloggio.

6) la manutenzione ordinaria dell’immobile e delle relative pertinenze in grado di garantire un elevato standard di igiene sino alla restituzione;

(10)

7) le spese del contratto di assicurazione dell’immobile e degli impianti di cui all’art. 1 del presente capitolato, specificatamente, contro i rischi di incendio, di allagamento e rischi diversi (compresi atti vandalici); il Concessionario si impegna altresì a far pervenire all’ Amministrazione Comunale copia in originale di quanto stipulato.

ART. 20 TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il plico contenente l’offerta e la documentazione di cui all’art. 17, redatti in lingua italiana, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del 17/05/2021 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cividale del Friuli - Corso Paolino d’Aquileia n. 2.

La consegna potrà avvenire in qualsiasi forma (a mano, a mezzo servizio postale o corriere), entro e non oltre il termine sopra indicato, pena l'esclusione dalla gara. Resta inteso che il recapito della busta contenente l'offerta e tutti i documenti specificati rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la busta stessa non giunga a destinazione in tempo utile, non potendo l’Amministrazione Comunale assumere alcuna responsabilità per l'eventuale mancato o ritardato recapito. tal fine farà unicamente fede la segnatura di protocollo apposta sul plico dall’Ufficio protocollo di arrivo all’atto della sua ricezione.

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o integrative di quelle inviate che pervengano oltre il termine di scadenza.

Il plico esterno deve essere idoneamente sigillato, in modo da non consentire manomissioni.

Il plico dovrà recare all'esterno le seguenti indicazioni:

• denominazione/ragione sociale, codice fiscale della Ditta mittente;

• indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail;

oggetto della gara "Gara per all’affidamento in concessione d’uso dell’immobile adibito a bar/ristoro sito in Cividale del Friuli Largo Boiani 5-7-9 - denominato "Caffè San Marco" - con annesso alloggio.”

In caso di associazioni temporanee di Imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, vanno riportati, in ogni caso, sul plico i nominativi dei singoli partecipanti e i relativi indirizzi.

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere le tre buste di cui all’art. 16, relative alle singole parti dell'offerta, ciascuna a sua volta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni richieste.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE AVVISO.

ART. 21 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

La gara è esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'apertura delle buste avverrà alle ore 10:00 del giorno 20/05/2021 presso il Settore Tecnico del Comune di Cividale del Friuli. La seduta di gara è aperta al pubblico e sono ammessi i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il RUP della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Mentre l'offerente rimane impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, il Comune non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e a essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il seggio di gara in seduta pubblica provvede:

• alla verifica della regolarità formale delle offerte pervenute nel termine stabilito e procede

(11)

all'apertura del plico denominato con la lettera A. Il Presidente del seggio di gara giudica sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale o formale, anche di uno solo dei documenti prodotti, esclude dalla gara qualsiasi concorrente. L'ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

• all'apertura dei plichi contrassegnati con la lettera B, li numera, li sigla e li data.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procede per ogni ditta ammessa all'attribuzione del giudizio di qualità per quanto riguarda le proposte di attività di gestione del bar ristorante, attribuendo il punteggio, come specificato all’art. 15 "Criteri di valutazione dell'offerta ".

La Commissione procede, in seduta pubblica previa comunicazione ai concorrenti, a dare lettura dei punteggi attribuiti alle proposte di gestione, quindi all'apertura delle buste denominate con la lettera C contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara, le numera, le sigla, le data. Quindi, procede all'attribuzione del relativo punteggio come già specificato.

La Commissione, dopo aver sommato i punteggi ottenuti da ciascun concorrente secondo il criterio indicato all’art. 15, aggiudica in via provvisoria alla ditta che ha ottenuto il punteggio più alto e trasmette la documentazione al RUP per la verifica e l’aggiudicazione definitiva.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

La stazione appaltante, con l'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, comunica lo svincolo della garanzia provvisoria, che comunque cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è efficace. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta Aggiudicataria, mentre per l'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data di aggiudicazione.

ART. 22 PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE Chiunque può assistere all'apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, come indicato al precedente art. 20. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti dei concorrenti che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede.

ART. 23 ALTRE INFORMAZIONI

• In caso di offerte ritenute "uguali", si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. n.

827/1924.

• Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e previa valutazione della congruità della stessa.

• Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle autocertificazioni previste nel Modulo (Allegato 1) per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a rappresentare il possesso di requisiti e qualità richiesti per la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana con contestuale assenza della traduzione giurata comporta l'esclusione dalla gara.

• L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo l'esecutività dell'idoneo provvedimento amministrativo adottato.

• L'aggiudicazione provvisoria vincolerà l'offerente per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, mentre vincolerà l'Amministrazione Comunale dal momento in cui risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli atti conseguenti.

• L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente Bando ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse.

(12)

Nei tempi (non superiori a 30 giorni) e con le modalità richieste con apposite comunicazioni dell’Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario deve:

• fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara;

• produrre le quietanze delle spese contrattuali (la stipula avverrà in forma pubblica - amministrativa);

• presentare la Polizza Assicurativa;

• presentare, nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite), scrittura privata autenticata di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

• firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento del danno;

• costituire la garanzia fideiussoria definitiva;

• per ogni altro obbligo contrattuale a carico dell'aggiudicatario, si fa rinvio alle norme a tale fine individuate nel Contratto Speciale d’Appalto.

Costituiscono causa di esclusione:

• la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

• la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

• la mancanza o la carenza dei requisiti di partecipazione;

• l’offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti;

• mancato inserimento delle singole offerte nelle specifiche buste:

• inserimento dell'offerta economica in altra busta;

• cauzione provvisoria e/o impegno di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti successivamente alla data di presentazione dell'offerta. La partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

• in caso di partecipazione in avvalimento: la mancata o incompleta dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento;

• l’offerta espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni;

• la presentazione da parte di un concorrente di più di un'offerta;

• sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l'esistenza della sanzione dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

• la mancata esecuzione del sopralluogo;

• il mancato rispetto di quanto previsto per la cauzione provvisoria;

• il mancato rispetto delle disposizioni per RTI e consorzi;

• la presentazione oltre la scadenza dell'offerta;

• la presentazione dell'offerta in modalità diversa da quanto stabilito nel presente bando;

• la presentazione di offerte da cui scaturisca un prezzo in diminuzione o uguale a quello posto a base d'asta;

• la mancata sottoscrizione dell'offerta economica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante, potranno essere rese, integrate o regolarizzate le irregolarità essenziali, con le modalità definite dall’art. 18.

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.

ART. 24 GARANZIE OBBLIGAZIONARIE E CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il deposito cauzionale definitivo, anche in forma di fideiussione, di importo pari a n. 8 (otto) mensilità del canone offerto in sede di gara, è versato, entro la data di inizio della concessione, a garanzia del regolare

(13)

adempimento di tutte le obbligazioni indicate nel presente contratto e di tutti gli oneri comunque posti a carico della Ditta Aggiudicataria, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d’ufficio.

Tale garanzia, oltre a poter esser utilizzata dall’Ente, dovrà prevedere:

• l’operatività/pagamento della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

• la rinuncia all’osservanza del termine di cui all’art. 1957 del C.C.;

• la durata fino a 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza contrattuale.

Il Concessionario si obbliga a reintegrare entro 10 giorni il deposito in relazione alle eventuali somme escusse dall'Amministrazione Comunale, pena la sospensione o la revoca della concessione.

Il deposito cauzionale verrà restituito solo al termine della concessione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.

La cauzione definitiva è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

L'Amministrazione Comunale è manlevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata realizzazione delle condizioni di sicurezza di cui al precedente comma.

ART. 25 AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti generali e particolari richiesti, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali disposte dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, comporta la decadenza dell'aggiudicazione che si riterrà non avvenuta.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell'aggiudicazione, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, risoluzione o recesso, senza che comunque da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

ART. 26 DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELL'AVVIO DEL SERVIZIO

Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicazione resterà subordinata all'esito degli accertamenti antimafia di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva come determinato al precedente art. 24.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale accertare l'inesistenza di cause ostative all'aggiudicazione definitiva.

ART. 27 SPESE

Le spese di stipula del contratto di concessione sono interamente a carico del Concessionario.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto e per l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi,

(14)

consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell'amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la procedura di gara e la stipulazione e la gestione del contratto, a tutti i soggetti aventi titolo ex legge n.

241/1990 e D.Lgs. n. 267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di procedimenti di pubblica evidenza, agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici; titolare del trattamento è il Comune di Cividale del Friuli. I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.

30/06/2003 n. 196.

ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente del U.O. Manutenzione e Patrimonio a cui possono essere inoltrate richieste di chiarimento.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Cividale del Friuli.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO

arch. Daniele VESCA

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