• Non ci sono risultati.

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

1

Prot.n. 12004 Cividale del Friuli, 05/05/2020

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMMOBILE ADIBITO A BAR/RISTORO SITO IN CIVIDALE DEL FRIULI LARGO BOIANI 5-7-9 - DENOMINATO

"CAFFÈ SAN MARCO" - CON ANNESSO ALLOGGIO.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Il presente appalto ha per oggetto la concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale denominato "Caffè San Marco", facente parte del compendio immobiliare comprendente anche la sede municipale del Comune di Cividale del Friuli, riconosciuto bene d’interesse storico, archeologico e artistico e sottoposto a vincolo previsto dalla Legge n. 364 del 20/06/1909, con decreto della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia in data 01/02/1924 prot.n. 45.

L’immobile sito in Largo Boiani n. 5-7-9, ed eretto sul fondo censito al Catasto Terreni al Foglio 16 mappale 603, è destinato a esercizio commerciale (bar/ristoro), di cui all’Autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata da UTI del Natisone - SUAP - prot.n.

4118 del 03/03/2020;

La proprietà in concessione risulta costituita da piano interrato: vano scale, disimpegni, magazzino (cantina) e centrale termica; piano terra: esercizio commerciale denominato “Caffè San Marco”

comprendente bar, sala ricevimenti, servizi igienici, ripostiglio e disimpegni, una parte della loggia esterna antistante il bar, accesso ai locali ad uso abitazione; piano primo e secondo: vano scale di accesso all’alloggio; piano terzo: locali adibiti ad uso abitazione, il tutto meglio evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata al bando di gara sotto la lettera “A”.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere presentata una SCIA di subentro nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata del contratto.

Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

ART. 2 DURATA

La concessione d'uso avrà durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente per ulteriori anni 9 (nove), decorrenti dal giorno di consegna dell'immobile al Concessionario.

Il rapporto cesserà automaticamente alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione ulteriore o disdetta.

In deroga a quanto previsto al primo capoverso, ciascuna parte concede all'altra il diritto di recedere anticipatamente dal rapporto derivante dalla concessione per motivate e documentate ragioni.

L'intenzione di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata, a pena di nullità, a mezzo di lettera raccomandata A/R o altre modalità previste per legge, con un preavviso di anni l (uno), a partire dalla seconda annualità di conduzione. In caso di recesso da parte del Concessionario, durante i primi anni 3 (tre) di vigenza contrattuale, il medesimo dovrà corrispondere una penale di Euro 10.000,00 (diconsi Euro diecimila/00).

Nel corso del preavviso il rapporto rimane integralmente efficace, in ogni sua parte.

ART. 3 GESTIONE PROVVISORIA

Qualora allo scadere della concessione non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni pattuite e previa proroga temporanea

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

U. O. MANUTENZIONE/PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE

Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (P.IVA 00512830308) Tel. 0432/710100 PEC comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it

(2)

2 autorizzata dall'Amministrazione Comunale per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 4 ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’affidamento in concessione, si impegna ad effettuare la manutenzione straordinaria dell’immobile.

Nel caso in cui si rendano necessari lavori di straordinaria manutenzione, Il Concessionario lo segnala per iscritto all’Amministrazione Comunale, la quale, verificata la necessità dell’intervento, provvederà nel minor tempo possibile al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oppure all’esecuzione in proprio degli interventi necessari.

ART. 5 ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a gestire in modo continuo ed ininterrotto la struttura.

In particolare, si obbliga ad erogare le seguenti prestazioni:

a) espletare tutte le procedure burocratiche previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del fabbricato, nonché ad acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie;

b) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'autorizzazione rilasciata all'aggiudicatario della presente gara è tassativamente vincolato all'immobile oggetto della concessione e dunque non trasferibile ad altra sede;

c) l'autorizzazione non è trasferibile ad altro soggetto diverso da quello individuato con la presente procedura, a pena di risoluzione dell'atto di concessione ed incameramento della cauzione definitiva;

d) sono a carico del Concessionario:

• l'allestimento degli spazi dedicati al servizio di ristoro, ivi compresa la fornitura di stoviglie, macchinari ed attrezzature varie; si intende per allestimento quanto necessario per rendere i locali adatti allo scopo di accogliere i possibili fruitori. L'allestimento dovrà essere sobrio e adeguato al locale, con rispetto della decorazione esistente e delle caratteristiche funzionali dell'edificio, per cui il progetto di allestimento stesso dovrà essere preventivamente presentato al Comune di Cividale del Friuli – U.O. Manutenzione/Patrimonio del Comune di Cividale del Friuli - Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - e dallo stesso approvato. Il Comune di Cividale del Friuli si riserva la facoltà di accettare in conto affitto le spese di manutenzione straordinaria e/o miglioramento funzionale e/o ristrutturazione interna e/o sostituzione degli arredi che verranno proposte sulla base di un progetto da sottoporre ad approvazione degli Enti interessati. I lavori di cui al precedente capoverso dovranno essere sottoposti all’Amministrazione Comunale ed eseguiti entro i primi anni 3 (tre) di decorrenza della Concessione d’uso dell’immobile e dovranno comprendere sia i locali commerciali (bar) che i locali abitativi (alloggio al piano secondo dell’edificio), il tutto per un valore complessivo non superiore a Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00) al netto dell’IVA.

• assumere la manutenzione ordinaria dell’immobile e di tutte le strutture, atta a conservarli nelle condizioni migliori e a garantire il buon funzionamento di tutte le attività e la sicurezza degli utilizzatori;

• consentire la visita nelle ore diurne dell’immobile affidato ai tecnici del Comune;

• mantenere l’apertura dell’esercizio per un minimo di 6 (sei) giorni alla settimana;

• adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare disturbo della quiete pubblica;

• la pulizia dei locali e della loggia, lo smaltimento dei rifiuti prodotti, pena la revoca dell’autorizzazione oltre che alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

• l'osservanza e il far osservare le norme di legge, di regolamento, gli oneri e le discipline vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblica sicurezza;

• affiggere in tutti i locali adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Inoltre, in ogni momento dovrà, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

• assumere la conduzione dell’esercizio pubblico: a tale fine si impegna a comunicare con SCIA il subentro nell’attività, gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, la chiusura dell’attività per periodi superiori a 30 (trenta) giorni;

(3)

3

• assumere a proprio carico tutte le utenze di qualsiasi genere e tipo (energia elettrica, gas, telefono, rifiuti, acquedotto) comprese le eventuali spese di volturazione e di intestazione delle stesse, restando in ogni caso sollevato dal pagamento di eventuali debiti pregressi che restano a carico del Concedente;

• tenere esposto in modo visibile al pubblico gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio.

Il Concessionario dovrà mantenere l'attuale denominazione di "Caffè San Marco".

Il Concessionario effettuerà la gestione della struttura e dei servizi annessi, a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. Il Concessionario in ogni caso manterrà l’Amministrazione Comunale indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione all'attività svolta, sollevando con ciò la stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

L’Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli ospiti ed al personale del Concessionario, per qualsiasi causa nella gestione del servizio.

Il Concessionario deve individuare un responsabile amministrativo, che risponda dei rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale e che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione del servizio. Detto responsabile amministrativo deve:

garantire la reperibilità per la fascia oraria, almeno diurna, delle attività;

gestire e organizzare, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, l’attività;

tenere rapporti con il responsabile comunale;

garantire l’attuazione del progetto tecnico presentato in sede di gara.

ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’USO DEGLI IMMOBILI

a) Il Concessionario deve assicurare il servizio di bar/ristoro in occasione di tutte le attività e/o eventi, feriali e festivi, e a qualsiasi titolo e/o orario svolti, aperti alla cittadinanza, che si terranno nella sede municipale di Corso Paolino d’Aquileia n. 2 durante l’anno solare.

b) L’esercizio pubblico deve sottostare alle regole che l’Amministrazione Comunale impartisce ai locali pubblici presenti sul territorio comunale.

c) Il Comune di Cividale del Friuli si riserva di visitare o far visitare l'immobile in ogni tempo durante il corso del rapporto, purché in giornata di apertura non festiva, ed entro la fascia oraria che va dalle ore 14,00 alle ore 18,00, allo scopo di verificare il corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione o di illustrare le caratteristiche del bene a soggetti terzi.

d) Gli intrattenimenti musicali (anche tramite filodiffusione) devono rispettare tutte le norme ed i regolamenti vigenti sul territorio comunale (Piano di Zonizzazione Acustica e Ordinanze Sindacali).

e) È espressamente vietato, all’interno e all’esterno del locale, l’uso di qualsiasi dispositivo di gioco che preveda vincite in denaro o beni (slot machine, video poker, ecc.).

f) Il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare l’efficienza della struttura e dei relativi arredi, anche in occasione di guasti o inefficienze, provvedendo all’immediata sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, anche per motivi di obsolescenza, alle riparazioni e ai ripristini.

g) Sono a carico del Concessionario tutte le forniture di attrezzature e materiali di consumo necessari per un corretto svolgimento del servizio (sacchi per i rifiuti, ecc.).

ART. 7 OPERE DI MANUTENZIONE

Il Concessionario si obbliga all'esecuzione, a propria cura e spese, delle attività di manutenzione ordinaria e di conservazione del bene, essendo egli tenuto a riconsegnare l'immobile al termine del rapporto nello stesso stato in cui gli è stato affidato, salvo il normale deperimento derivante dall'uso degli elementi che lo compongono.

Al Concessionario non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, comunicato in seguito a espressa deliberazione che approvi il progetto di esecuzione dell’opera, la quantificazione della spesa, le modalità e le corrispondenti operazioni contabili.

(4)

4 L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin d’ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite dal Concessionario, anche con la tolleranza del Comune. In caso contrario, e a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, il Concessionario sarà tenuta anche nel corso del rapporto contrattuale al totale ripristino, a tutte sue cure e spese. In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con i corrispettivi di concessione che dovranno essere comunque corrisposti alle scadenze indicate.

Il Concessionario sarà illimitatamente ed esclusivamente responsabile - e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Comune di Cividale del Friuli - per qualsiasi danno, spesa, onere o altro effetto pregiudizievole derivanti, in via diretta o indiretta, dallo svolgimento delle attività di miglioramento o addizione.

Il Concessionario è tenuto a dare pronto e sollecito avviso al Comune di Cividale del Friuli, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, mediante comunicazione inviata via mail all’U.O.

Manutenzione/Patrimonio/Protezione Civile del Comune di Cividale del Friuli al seguente recapito di posta elettronica certificata comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it circa la necessità di interventi di manutenzione straordinaria o comunque circa il verificarsi di eventi, di qualsivoglia tipo, anche se dipendenti dalla condotta di terzi, che possano comportare danno o pericolo all'azienda, ai singoli elementi che la compongono o, più in generale, al complesso monumentale all'interno del quale essa è ospitata.

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, idonei a garantire il completo funzionamento degli impianti e il decoro degli immobili e delle pertinenze, così come definiti dall'art. 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001, in analogia a quanto stabilito dagli articoli 1576 e 1602 del C.C.

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare che gli interventi di manutenzione siano effettivamente eseguiti, e in caso contrario, di intervenire in danno addebitandone le spese alla Concessionario.

ART. 8 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle attività esercitate all'interno dell'immobile, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato.

Conseguentemente, il Concessionario esonera l’Amministrazione Comunale ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecniche amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.

Il Concessionario dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione delle attività, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) responsabilità civile verso terzi, considerando terzo anche il Comune, per quanto riguarda la conduzione dell’immobile, con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 contro danni terzi, persone cose e animali;

b) causale incendio, allagamenti e i rischi diversi (compreso gli atti vandalici) per l’immobile e le relative pertinenze, con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00.

L’esistenza di tali Polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del le attività, compresi i rischi di avvelenamento e di tossinfezione alimentare agli utenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Le Polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all’Amministrazione Comunale prima della stipulazione del Contratto di Appalto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione Comunale alle relative scadenze. La mancata presentazione delle Polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione.

Il Concessionario dovrà inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà

(5)

5 intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

ART. 9 DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare il Concessionario dovrà, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e trasmetterla per conoscenza all’Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dal Concessionario dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all’ufficio prevenzione e protezione dell’Amministrazione Comunale.

È inoltre a carico del Concessionario l’indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza, nonché l’esposizione della segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa vigente.

In particolare, in materia antinfortunistica, il Concessionario dovrà affiggere in tutti gli spazi adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni. Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 10 CONSEGNA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L’immobile verrà consegnato con gli impianti tecnologici e le finiture murarie così come conservate nello stato di fatto e di diritto in cui oggi versano e di cui, esplicitando l’offerta, si dichiara di averne preso esatta conoscenza, con rinuncia a qualsivoglia eccezione in merito allo stato d’uso, alla disposizione e/o alla loro funzionalità.

Sarà compito e onere del Concessionario verificarne le funzionalità e provvedere eventualmente all’adeguamento normativo delle reti impiantistiche e degli spazi commerciali, nonché, se del caso, avviare lavori di abbellimento e ammodernamento dei paramenti edilizi interni.

L’attività di somministrazione, non cedibile a terzi, dovrà essere esercitata esclusivamente e direttamente dal Concessionario, previa presentazione della SCIA di subentro.

ART. 11 DIRITTO DI PRELAZIONE

Al Concessionario non spetta alcun diritto di prelazione, né in caso di cessione, né in caso dì nuovo affidamento, né alla scadenza della concessione. Il Concessionario non ha diritto all’indennità di avviamento al termine del contratto.

ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI

Il controllo sull’andamento complessivo dell’appalto è affidato al servizio comunale competente.

ART. 13 PENALITÀ

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti di gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l’Amministrazione Comunale procederà all'applicazione di penalità pecuniarie pari al 1% (uno) del contratto annuale, ciascuna.

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a cura del Responsabile comunale di servizio, trasmessa mediante raccomandata e/o PEC e dall’esame delle controdeduzioni presentate dal Concessionario, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità.

Il Concessionario dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario l’Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo direttamente dalla Fidejussione o compensando il credito con eventuali debiti nei confronti della Concessionario.

Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse stato dato luogo al

(6)

6 suo adempimento dopo la comminazione, l’Amministrazione Comunale potrà applicarla nuovamente, a propria discrezione.

Alla terza contestazione l’Ente proprietario potrà valutare la rescissione del contratto con possibile incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcitorio, fatte salve altre più gravi inadempienze contrattuali.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non può cedere l'atto, né procedere alla subconcessione, in tutto o in parte del bene o concedere su di esso o sui suoi elementi diritti reali o personali in favore di terzi.

L'eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

In tutti i casi, salvo il ricorso ai mezzi di tutela offerti dalla legge o previsti dalla concessione, resta inteso che il Concessionario rimane comunque obbligato verso il Comune di Cividale del Friuli per gli impegni assunti, nessuno escluso.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo, sia da parte del Concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:

gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;

reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;

inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;

cessione del contratto;

gravi e reiterate violazioni relativamente alla cura, igiene e sanificazioni dei locali;

apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del Concessionario;

mancata esecuzione dei piani di investimento presentati in sede di gara;

violazione della vigente normativa antimafia;

violazione delle norme contrattuali con particolare riferimento allo scostamento delle specifiche finalità progettuali anche durante l’esecuzione degli interventi e della gestione.

La riconsegna dell'immobile avverrà all'estinzione del rapporto, da qualsiasi causa essa sia stata determinata, e verrà documentata da apposito verbale.

La cessazione del rapporto non attribuisce al Concessionario alcun diritto alla percezione di indennità terminativa, buonuscita, indennità per perdita di avviamento o altra simile componente.

ART. 16 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L’Amministrazione Comunale in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato e soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal Concessionario.

ART. 17 RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE

Qualora il Concessionario non intenda accettare l’affidamento dell’appalto non potrà avanzare alcun recupero della polizza Fidejussoria provvisoria stipulata.

ART. 18 STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto, avverrà in forma pubblica amministrativa a rogito del Responsabile dell’U.O.

Manutenzione/Patrimonio/Protezione Civile e nei termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale e comunicato al Concessionario con apposita convocazione.

Qualsiasi spesa presente e futura inerente il contratto, compresa la registrazione, sarà a completo carico del

(7)

7 Concessionario.

Saranno a carico del Concessionario, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione delle attività oggetto dell’appalto.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale, è competente il Foro di Udine. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

ART. 20 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell’appalto.

Riferimenti

Documenti correlati

e) qualora posto in prossimità di aviosuperfici, le turbine dovranno essere posizionate all'esterno delle aree di protezione al volo in relazione alla loro

Ogni domenica fino a novembre, Promoturismo FVG propone le visite guidate alla città: un'occasione per scoprire nuovi angoli di Cividale o guardarli da un punto di vista

- continuazione lavori per collocazione pozzetti nella condotta di scarico fognario della scuola Pantano. - Completamento taglio erba con rifiniture manuali lungo bordi cortile

CONVENUTO che sono obblighi della ditta nei confronti dell’addetto al servizio: assumere a proprio ed esclusivo carico la completa ed assoluta responsabilità

di prendere atto che la cantante Giulia Pelizzo provvederà in proprio al nolo del pianoforte necessario per la realizzazione della serata di che trattasi,

Lo svolgimento di attività non preventivamente comunicate alla Provincia di Modena ovvero l'inosservanza di eventuali divieti all'esercizio di attività non compatibili con la

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI, DELLA PISTA CICLABILE E DELL'ASFALTATURA DI VIALE TRIESTE A CIVIDALE DEL FRIULI- CUP D72C20000010001- CIG

 il percorso della 19° tappa prevista venerdì 27 maggio 2022 partirà dalla città di Marano Lagunare, per raggiungere il Santuario di Castelmonte in Comune di Prepotto ed