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Academic year: 2022

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Circolare del Lavoro del 7 dicembre 2017

Il quinquennio ed il biennio mobile così come definiti: esame delle modalità di calcolo per le integrazioni salariali

a cura di Massimo Pipino

1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: interpello n. 4 del 28 novembre 2017:

disciplina dell’orario di lavoro nell’ambito della sanità privata

2) INPS – Circolare n. 177 del 28 novembre 2017: chiarimenti in materia di indennità di NASpI nel caso di beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi

3) Messaggio INPS n. 4752/2017: modalità di utilizzo dei buoni lavoro accessorio entro il mese di dicembre 2017

4) Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 146/E del 29 novembre 2017: inapplicabilità degli incentivi previsti per il rientro dall’estero di docenti e ricercatori alle attività assistenziali prestate presso le aziende ospedaliero - universitarie

5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 20 del 28 novembre 2017 riepilogo Amministrazione straordinaria e CIGS

6) INPS – Circolare n. 174/2017: indicazioni in ordine alla compatibilità della NASPi con i redditi derivanti da attività professionale, iscrizione ad Albi e titolarità partita IVA

7) Nota INL n. 299 del 28 novembre 2017: indicazioni operative in materia di installazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi

8) INPS – Circolare n. 177 del 28 novembre 2017: chiarimenti sull’erogazione della NASPi a soggetti beneficiari espatriati

9) INPS – Messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017: modalità di utilizzo dei “voucher” in scadenza al 31 dicembre p.v.

10) Agenzia delle Entrate - Risoluzione 29 novembre 2017, n. 146/E: inapplicabilità degli incentivi previsti per il rientro dall’estero di docenti e ricercatori alle attività assistenziali prestate presso le aziende ospedaliero - universitarie

11) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare 8 novembre 2017: precisazioni in merito alle modalità di computo dei trattamenti di integrazione salariale

12) INAIL: sconto premi aziende artigiane per l’anno 2017

13) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 19 del 27 novembre 2017:

istruzioni in materia di contratti di solidarietà e domande di decontribuzione 14) INPS – Messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017 – Reddito di inclusione

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15) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2017

16) INPS – Messaggio n. 4804 del 30 novembre 2017: Trasformazione della domanda di NASPi in DIS-COLL

17) INPS – Lavoro domestico: gestione territoriale delle deleghe e avvisi di accertamento 18) Suprema Corte di Cassazione - Sezione sesta penale - Sentenza 21 novembre 2017, n.

53000: le dimissioni del dipendente pubblico bastano per escludere il pericolo di reiterazione del reato

19) Suprema Corte di Cassazione - Ordinanza 1° dicembre 2017, n. 28845: non è sufficiente ottenere il certificato dell’IPA attestante il possesso dei requisiti, ma occorre anche presentarlo all’Agenzia delle Entrate, entro il termine triennale di decadenza, per preservare i benefici tributari in materia di piccola proprietà contadina, riconosciuti in sede di registrazione dell’atto di acquisto

20) Suprema Corte di Cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 15 novembre 2017, n. 27093:

in materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta

21) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 14 novembre 2017, n. 26872:

pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità per le società per azioni a prevalente capitale pubblico

22) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25151: la riconosciuta dipendenza della malattia da una causa di servizio non implica necessariamente, né può far presumere, che l’evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro

23) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26867:

non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria fatti di reato o illeciti amministrativi

24) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 30 ottobre 2017, n. 25760: in tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, permessi, malattia e infortunio)

25) Suprema Corte di Cassazione - Sezioni unite civili - Ordinanza 17 novembre 2017, n.

27285: non si può prospettare potere di disapplicazione nel caso di ex dipendenti di lavoro pubblico privatizzato che chiedono di ottenere quote di retribuzione di posizione e di risultato 26) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 16 novembre 2017, n. 27225: le società a capitale misto che esercitano attività industriali sono tenute a pagare i contributi previdenziali previsto per la cassa integrazione guadagni e la mobilità

27) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 16 novembre 2017, n. 27201:

Giusta causa di licenziamento l’assenza ingiustificata dal lavoro

28) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 16 novembre 2017, n. 27209:

Risarcimento del danno biologico per stato ansioso-depressivo in favore del lavoratore

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29) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27206: la sospensione cautelare, priva di connotato sanzionatorio, è sottratta alle formalità prescritte per i procedimenti disciplinari

30) Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017: definizione di trasferta e di trasfertismo

GLI APPROFONDIMENTI DELLA RASSEGNA SINDACALE E PREVIDENZIALE Il quinquennio ed il biennio mobile così come definiti dalla Circolare n. 17 del’8 novembre:

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: esame delle modalità di calcolo per le integrazioni salariali

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1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - interpello n. 4 del 28 novembre 2017:

disciplina dell’orario di lavoro nell’ambito della sanità privata

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 4 del 28 novembre 2017, in risposta ad un’istanza dell'ARIS, si è espresso sull'applicabilità anche ai lavoratori della sanità privata dell'articolo 14 della Legge n. 161/2014, recante “Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”

(secondo cui: “1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le

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disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1”). Si ritiene opportuno precisare in particolare che le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell’articolo 41 del Decreto Legge n. 112/2008 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) e dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003 [“1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro; b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;

2) del personale portuale o aeroportuale; 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; 4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento; 5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche; 6) di attività di ricerca e sviluppo; 7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare: 1) nell'agricoltura; 2) nel turismo; 3) nei servizi postali; e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 1) per le attività discontinue; 2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario; f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque

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inevitabili malgrado la diligenza osservata; g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente. 3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7: a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie. 4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. 5.

Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele- lavoro. 6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. 6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princıpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (modificato dalla legge Finanziaria 2008)], cessano di avere applicazione. Le disposizioni oggetto di abrogazione escludevano dall’applicazione il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, senza riferirsi al personale afferente alle strutture private, per il quale, pertanto, trova tuttora applicazione la disciplina delle deroghe prevista da citato articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003.

Alla luce di tale ricostruzione, il Ministero ha ritenuto che l’abrogazione delle disposizioni che sono state innanzi richiamate, disposta dal citato articolo 14 della Legge n. 161/2014, non abbia prodotto effetti sulla regolamentazione dell’orario di lavoro del personale sanitario occupato presso le strutture private.

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2) INPS – Circolare n. 177 del 28 novembre 2017: chiarimenti in materia di indennità di NASpI nel caso di beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi

In materia di indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha innovato l’orientamento fino ad ora seguito dall’Inps, superando la diversità di conseguenze legate alle specifiche motivazioni che inducono il soggetto percettore di NASpI a recarsi al di fuori del territorio Italiano e, altresì, prescindendo da conseguenze legate alla durata, breve o prolungata, della relativa assenza. In particolare, il Ministero ha sancito il principio per cui, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extra-comunitario, può recarsi all’estero in Paese comunitario o extra-comunitario, legato o meno all’Italia da una convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, senza giustificarne le ragioni e continuando comunque a percepire la prestazione. Tuttavia, in capo all’interessato permangono i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti, a seconda dei casi, nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 150/2015). Nella sostanza, dunque, nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale (artt. 7, 63, 64 e 65 del Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004) che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia. Per il suddetto periodo, essendo prevalente la necessità di assicurare il beneficio in capo al percettore rispetto agli obblighi di condizionalità, il medesimo lavoratore è esonerato dal rispetto delle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, invece, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione, ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie.

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3) Messaggio INPS n. 4752/2017: modalità di utilizzo dei buoni lavoro accessorio entro il mese di dicembre 2017

Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49 ha disposto l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. I voucher già acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (17 marzo 2017) possono essere comunque usati fino al 31 dicembre 2017. A colmare il vuoto normativo lasciato dall’abrogazione del lavoro accessorio, è intervenuto - come noto - l’articolo 54-bis della Legge n. 96/2017, il quale ha reintrodotto il lavoro occasionale attraverso due nuovi strumenti: uno

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per le famiglie, il "Libretto famiglia", e uno per le aziende, il "nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO)". Con riferimento ai vecchi voucher, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha a suo tempo chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio nel periodo transitorio deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione. I buoni lavoro richiesti pertanto entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 25/2017 convertito dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; conseguentemente non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017. Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 - anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 - verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018. Con riferimento ai bonus baby sitting verranno, invece, fornite successive specifiche indicazioni operative. Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio. Si ricorda, inoltre, che i committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima dell’inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso sarà possibile incrementare mediante nuovi versamenti la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo 2017. Peraltro, come da Risoluzione n. 37/E del 22 marzo 2017, la causale LACC di versamento tramite il modello F24 è stata soppressa. I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti entro la data del 31 marzo 2018 mediante modello Sc52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto. Per procedere al rimborso è necessario (messaggio n. 4405/2017) che il committente comunichi i seguenti dati:

 tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);

 data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;

 per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;

 per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

Necessario, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è meramente facoltativa. Si rappresenta che, pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei Voucher PEA e dei Voucher Postali, si invitano i committenti e i lavoratori a porre in essere tempestivamente anche tali adempimenti (per i Voucher PEA entro la data del 16 marzo 2018).

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4) Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 146/E del 29 novembre 2017: inapplicabilità degli incentivi previsti per il rientro dall’estero di docenti e ricercatori alle attività assistenziali prestate presso le aziende ospedaliero - universitarie

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 % degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività (di docenza o di ricerca) in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Questi emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'agevolazione trova applicazione nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, a condizione che il soggetto mantenga la residenza fiscale in Italia. (articolo 44 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010). Il quesito posto dall'Università all’Amministrazione Finanziaria verte sostanzialmente sulla riconducibilità all'attività di docenza e ricerca dei redditi prodotti dal docente universitario nello svolgimento dell'attività assistenziale prestata, anche in regime libero professionale, nel quadro della convenzione tra la stessa Università e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria al fine di beneficiare, anche per essi, del regime agevolativo previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010.

Con riferimento all'attività assistenziale e alle correlazioni con l'attività di docenza e ricerca, le aziende ospedaliero - universitarie richiedono all'università di individuare il docente o ricercatore in materie cliniche con il quale stipulano un contratto per lo svolgimento delle prestazioni di cui necessitano. Inoltre, dall'esame del contratto di conferimento dell'incarico al professore emerge che l'incarico attribuito consta nell'assunzione della responsabilità della direzione e nell'organizzazione della struttura attribuita. Lo svolgimento dell'incarico di responsabilità implica la "messa a punto dei percorsi assistenziali" e la partecipazione proattiva ai processi tesi "a definire i protocolli tecnico-scientifici e le linee guida", a cui si aggiungono le funzioni organizzative di coordinamento dell'equipe, rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi concordati con il direttore di struttura, rilevamento del fabbisogno formativo dei professionisti e individuazione di programmi di aggiornamento e perfezionamento e di progetti di ricerca, nonché la cura delle problematiche medico-legali di pertinenza, il rispetto della normativa che regola il rapporto di lavoro del personale, degli obblighi di trasparenza e di lotta alla corruzione, la verifica del rispetto di tutte le condizioni di protezione, prevenzione e sicurezza, sia per gli utenti sia per i dipendenti.

Inoltre, i professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero -universitarie percepiscono, "oltre" ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, "oltre" al trattamento economico erogato dall'università, un "trattamento aggiuntivo"

graduato in relazione sia alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico sia ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. Per questo motivo, si considerano le dette attività distinte, ancorché integrate e

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inscindibili. Si conclude, quindi, che i trattamenti economici oggetto del presente quesito, previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliero - universitarie, non possono essere considerati alla stregua di "redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca". Tuttavia, nell'ipotesi in cui un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo può fare ricorso al regime speciale per lavoratori impatriati di (articolo 16 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 147). In tal caso l'agevolazione si applicherebbe a tutti i redditi percepiti dal Professore. Il regime speciale trova applicazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento.

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5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 20 del 28 novembre 2017 riepilogo Amministrazione straordinaria e CIGS

Come noto il Decreto Legislativo n 148/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" non ha modificato la disciplina in materia di CIGS per i lavoratori dipendenti delle aziende assoggettate alla procedura di Amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio d'impresa. Tuttavia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 20 del 28 novembre 2017, ha ritenuto opportuno provvedere a fornire un quadro riepilogativo dell'Amministrazione straordinaria, ripercorrendone sia l'iter normativo che quello procedurale, iniziando dal Decreto Legislativo n. 270/199 con il quale ne è stata riformata la disciplina. Tale Decreto ha introdotto la figura del Commissario giudiziale che, nominato dopo la sentenza dichiarativa di insolvenza, ha il compito di valutare la sussistenza di una possibilità di recupero dell'equilibrio economico. Il Commissario, con specifica relazione, esprime il proprio parere (positivo o negativo) in ordine all'ammissione alla procedura di Amministrazione straordinaria che, nel caso, viene aperta dal Tribunale e in cui il Commissario straordinario, nominato da parte del MISE, ha il compito di dare attuazione al programma di risanamento dell'impresa e può anche chiederne una proroga del termine finale. Per quanto riguarda, invece, l'applicazione della CIGS ai dipendenti dell'azienda coinvolta, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa decorrere il trattamento di Cassa Interazione Straordinaria (ex articolo 7 del Decreto Legislativo n. 148/2015) dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza per un periodo iniziale di dodici mesi. Infine, si precisa che la procedura per richiedere la CIGS rimane invariata nei confronti delle imprese con requisiti dimensionali e di indebitamento ancora più elevati.

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6) INPS – Circolare n. 174/2017: indicazioni in ordine alla compatibilità della Naspi con i redditi derivanti da attività professionale, iscrizione ad Albi e titolarità partita IVA

Se il professionista sceglie di svolgere una seconda attività lavorativa a carattere subordinato accanto a quella di lavoro autonomo l'iscrizione all'albo professionale non è di impedimento al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione (NASpI). In questo senso si è espressa l'INPS nella recente circolare n. 174/2017, in cui l'Istituto ha fornito precisazioni in riferimento alla compatibilità delle indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorative e di redditi (ad es. con i compensi/redditi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, da prestazioni di lavoro occasionale, dallo svolgimento di attività in ambito societario). In particolare, il documento di prassi dell’Istituto ha ritenuto compatibile la percezione dell'indennità di disoccupazione con la presenza di redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse. L'INPS, pur evidenziando l'apparente incompatibilità tra l'indennità di disoccupazione NASpI e il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale (stante l'iscrizione lavoratore a specifiche casse non gestite dall'Istituto), in quanto la contribuzione ai fini dell'AGO dovuta alle specifiche Casse, non può essere riversata alla Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24, Legge n. 88/1989), ha sottolineato la circostanza per cui, al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione sarebbe erogabile, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Di conseguenza, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, secondo l’INPS deve essere ammessa la compatibilità tra NASpI e reddito da attività professionale: la prestazione, tuttavia, pur continuando a essere erogata, dovrà essere ridotta (all'80%). Dal punto di vista operativo il lavoratore disoccupato beneficiario della prestazione sarà tenuto, a pena di decadenza, a informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove dovesse essere pari a zero. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione, ovverosia il lavoro autonomo, è pari a € 4.800, mentre per il lavoro subordinato la NASpI è compatibile fino a reddito di € 8.000.

NASpI: iscrizione ad Albi Professionali e titolarità di partita IVA

L'iscrizione ad Albi professionali da parte del soggetto beneficiario di prestazione di disoccupazione, spiega l'INPS, non è da sola sufficiente a consentire, e quindi a far supporre, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo. Lo stesso può dirsi di fronte alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto. Il disoccupato, tuttavia, è tenuto a segnalare l'iscrizione ad albi professionali e/o le aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Poiché l'interessato potrebbe aver omesso la dichiarazione reputandola superflua, in assenza di attività effettivamente svolta, la struttura territoriale competente dovrà occuparsi di verificare l'effettivo svolgimento o meno contattando l'interessato. Nel caso in cui l'attività sia effettivamente svolta e l'interessato non abbia provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si determinerà la decadenza dal

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diritto al godimento della prestazione. Se, invece, l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata. La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza a provare necessariamente ed automaticamente lo svolgimento di un’attività lavorativa, richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. In questi casi, la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione: anche in tal caso sarà cura delle strutture territoriali (ove non sia stata segnalata la preesistenza dell'iscrizione ad un Albo professionale o la titolarità di partita IVA) occuparsi di verificare lo svolgimento effettivo o meno dell'attività, contattando l'interessato.

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7) Nota INL n. 299 del 28 novembre 2017: indicazioni operative in materia di installazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi

A seguito di numerosi quesiti proposti all'INL da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto forniti anche di videocamere ad attivazione automatica in caso di intrusione da parte di terzi, l'Ispettorato ha ritenuto opportuno diramare, con la Nota n. 299 del 28 novembre 2017, più sotto riprodotta, le relative indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure di autorizzazione. Nella Nota si legge, innanzitutto, che gli strumenti in oggetto, essendo finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Quanto alle modalità operative, secondo il documento dell’INL, deve essere tenuto presente che, qualora le videocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento che dovrà essere concesso in tempi brevissimi data l’insussistenza di qualunque valutazione istruttoria.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 28 novembre 2017, n. 299

Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970

Pervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.

L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.

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In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato articolo 4.

Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

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8) INPS – Circolare n. 177 del 28 novembre 2017: chiarimenti sull’erogazione della NASPi a soggetti beneficiari espatriati

Con l’introduzione delle modifiche all’impianto normativo in materia di politiche attive del lavoro introdotte dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, si è assistito, in riferimento alla Naspi, ad un sempre maggiore ricorso alla mobilità delle persone nell’ambito di quei territori su cui hanno inciso le citate modifiche. Di conseguenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato interpellato al fine di acquisire indicazioni in merito al diritto di godere dell’indennità NASPi dei soggetti che espatriano o soggiornano all’estero alla ricerca di un’occupazione o per motivi diversi.

Alla luce degli orientamenti espressi dal Ministero, l'INPS, con la Circolare n. 177 del 28 novembre 2017, è intervenuta per fornire le indicazioni per l'erogazione della NASPi a favore dei suddetti percettori. In particolare, l'Istituto ha precisato che per i soggetti beneficiari dell'indennità di disoccupazione in oggetto che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale (previsto dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento n. 883/2004) che permette l’esportabilità della NASPi con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un periodo della durata massima di tre mesi, la prestazione che era stata ottenuta in Italia. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità, stabilendo come sia da ritenersi rilevate l’intenzione del legislatore diretta a consentire il permanere del diritto alla fruizione del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità. Dal primo giorno del quarto mese i beneficiari di NASPi esaminati dal documento di prassi dell’INPS in parola conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità che vengono previsti dalla legislazione italiana.

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9) INPS – Messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017: modalità di utilizzo dei voucher in scadenza al 31 dicembre p.v.

Come noto il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", convertito, senza modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2017, n. 49 ha previsto l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, relativi alla disciplina del lavoro accessorio ed ha stabilito che i buoni (si tratta dei cosiddetti “voucher”) previsti per le prestazioni di lavoro accessorio che siano stati richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto possano essere utilizzati fino e non oltre al 31 dicembre 2017. In considerazione dell’approssimarsi della suddetta data l'INPS, con il Messaggio n.

4752, ha provveduto a fornire le necessarie indicazioni operative per un corretto utilizzo dei buoni in oggetto. Con il documento di prassi in parola l'Istituto ha precisato che questi ultimi, richiesti entro la data di entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 25/2017 (17 marzo 2017), possono essere utilizzati esclusivamente per retribuire prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre. Il Messaggio indica che eventuali prestazioni che siano già state inserite erroneamente nella procedura informatica di registrazione e relative a periodi decorrenti a partire dal 1° gennaio 2018, anche se con inizio della prestazione antecedente a questa data, verranno cancellate d’ufficio ed il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. L'INPS, infine, sottolinea che, nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate da parte del committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018.

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10) Agenzia delle Entrate - Risoluzione 29 novembre 2017, n. 146/E: inapplicabilità degli incentivi previsti per il rientro dall’estero di docenti e ricercatori alle attività assistenziali prestate presso le aziende ospedaliero - universitarie

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 % degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività (di docenza o di ricerca) in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Questi emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'agevolazione trova applicazione nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, a condizione che il soggetto mantenga la residenza fiscale in Italia (articolo 44 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010). Il quesito posto dall'Università all’Amministrazione Finanziaria verte sostanzialmente sulla riconducibilità all'attività di docenza e ricerca dei redditi prodotti dal docente universitario nello svolgimento

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dell'attività assistenziale prestata, anche in regime libero professionale, nel quadro della convenzione tra la stessa Università e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria al fine di beneficiare, anche per essi, del regime agevolativo previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010.

Con riferimento all'attività assistenziale e alle correlazioni con l'attività di docenza e ricerca, le aziende ospedaliero - universitarie richiedono all'università di individuare il docente o ricercatore in materie cliniche con il quale stipulano un contratto per lo svolgimento delle prestazioni di cui necessitano. Inoltre, dall'esame del contratto di conferimento dell'incarico al professore emerge che l'incarico attribuito consta nell'assunzione della responsabilità della direzione e nell'organizzazione della struttura attribuita. Lo svolgimento dell'incarico di responsabilità implica la "messa a punto dei percorsi assistenziali" e la partecipazione proattiva ai processi tesi "a definire i protocolli tecnico-scientifici e le linee guida", a cui si aggiungono le funzioni organizzative di coordinamento dell'equipe, rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi concordati con il direttore di struttura, rilevamento del fabbisogno formativo dei professionisti e individuazione di programmi di aggiornamento e perfezionamento e di progetti di ricerca, nonché la cura delle problematiche medico-legali di pertinenza, il rispetto della normativa che regola il rapporto di lavoro del personale, degli obblighi di trasparenza e di lotta alla corruzione, la verifica del rispetto di tutte le condizioni di protezione, prevenzione e sicurezza, sia per gli utenti sia per i dipendenti.

Inoltre, i professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie percepiscono, "oltre" ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, "oltre" al trattamento economico erogato dall'università, un "trattamento aggiuntivo"

graduato in relazione sia alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico sia ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. Per questo motivo, si considerano le dette attività distinte, ancorché integrate e inscindibili. Si conclude, quindi, che i trattamenti economici oggetto del presente quesito, previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliero - universitarie, non possono essere considerati alla stregua di "redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca". Tuttavia, nell'ipotesi in cui un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo può fare ricorso al regime speciale per lavoratori rimpatriati di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (“1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio

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italiano; d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. 4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. 5.

All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate”). In tal caso l'agevolazione si applicherebbe a tutti i redditi percepiti dal Professore. Il regime speciale trova applicazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento.

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11) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare 8 novembre 2017: precisazioni in merito alle modalità di computo dei trattamenti di integrazione salariale

Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, con la Circolare n. 17 dell'8 novembre 2017, ha provveduto a fornire alcune precisazioni relativamente alle modalità di computo delle durate massime di integrazione salariale, in riferimento ai concetti di quinquennio e biennio mobile quali basi di computo per le definizioni dei trattamenti conseguenti a sospensioni od a riduzioni dell'attività lavorativa. Come noto l’articolo 4 del Decreto Legislativo n.

148/2015 prevede che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per ogni unità produttiva, non possano superare la durata complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile (“1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. 2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile”). Il concetto di biennio mobile, invece, assume particolare rilevanza nell'applicazione della normativa sui Fondi di solidarietà. Alla luce di ciò, il documento di prassi in

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commento definisce il concetto di quinquennio mobile come "un lasso temporale di cinque anni che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento d'integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite di ventiquattro mesi". Il documento ministeriale si conclude precisando che i criteri sopramenzionati saranno utilizzati anche per il conteggio del biennio mobile in materia di CIGO e Fondi di solidarietà.

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12) INAIL: sconto premi aziende artigiane per l’anno 2017

In data 22 novembre 2017 è stato pubblicato il decreto che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016 nella misura pari al 7,22%

dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2017.

Si ricorda che tale beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006) a favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato.

Tali imprese, per poter usufruire dello sconto, devono essere in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle specifiche normative di settore.

Si fa riserva di fornire una nuova comunicazione al momento della definizione da parte dell'Istituto delle istruzioni relative a quanto in argomento in occasione dell'autoliquidazione 2017/2018.

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13) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 19 del 27 novembre 2017:

istruzioni in materia di contratti di solidarietà e domande di decontribuzione

Come noto il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 18 del 22 novembre 2017, era intervenuto per fornire taluni chiarimenti ed indicazioni operative in riferimento alla decontribuzione per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà. Sono emersi, però, numerosi dubbi da parte delle aziende interessate circa la presentazione di un'unica istanza ovvero di più domande in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell'orario normale di lavoro. Per rimediare a questa situazione il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 19 del 27 novembre, con la quale fornisce le necessarie ulteriori istruzioni per la concessione delle citate riduzioni contributive e la presentazione delle relative domande. Nell'Atto ministeriale in oggetto si legge che lo sgravio contributivo può essere richiesto presentando un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. Nell’ipotesi di stipula di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, il beneficio deve essere richiesto con domande distinte, ciascuna delle quali riferita al periodo di riduzione oraria che viene previsto nell’ambito del singolo accordo.

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14) INPS – Messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017 – Reddito di inclusione

Entra i vigore il Reddito d'Inclusione (REI), misura grazie alla quale, con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 147/2017, ha fatto entrare in vigore una legge di contrasto della povertà: a renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche, in data 27 novembre 2017. Si tratta non solo di un sussidio economico, ma soprattutto di un programma di inserimento sociale e lavorativo che punta alla riconquista dell'autonomia delle famiglie più vulnerabili attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze. Come si può leggere nelle slide di presentazione allegate, diffuse in questi giorni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il REI è finanziato da parte del Fondo povertà e i beneficiari vengono individuati sulla base della loro ISEE.

La soglia di quest'ultimo è fissata a 6.000 euro. I fruitori sono inizialmente, a partire dal 1°gennaio sino al 30 giugno 2018, individuati tra i seguenti:

 nuclei con almeno un figlio minorenne;

 nuclei con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne);

 nuclei con una donna in stato di gravidanza;

 nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.

Con le risorse aggiuntive previste nella Legge di Bilancio, dal 1° luglio il REI diventa universale:

vengono cioè meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso sono quelli economici.

Contestualmente all'introduzione di questa nuova misura l'INPS, con il Messaggio n. 4811 di ieri, ha fornito le prime istruzioni operative sulle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e sulla verifica dei requisiti di accesso al REI. L'Atto dell'Istituto, dopo aver presentato le modalità di richiesta del beneficio, si concentra sulle competenze delle amministrazioni coinvolte, descrivendo poi requisiti familiari ed economici per concludere con incompatibilità e durata della misura.

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15) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2017

È stato pubblicato nella GU n. 280 del 30 novembre 2017 il Decreto del MISE datato 20 novembre recante il valore della variazione percentuale, salvo l’eventuale conguaglio, da utilizzarsi per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per il 2017, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi a valere sull’anno 2016, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017. Il Decreto, al suo articolo 1, stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 viene determinata in misura pari a +0,0 a far data dal 1° gennaio 2017. La percentuale di variazione da utilizzarsi per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 viene determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio che deve essere effettuato in sede di perequazione per l'anno successivo.

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16) INPS – Messaggio n. 4804 del 30 novembre 2017: Trasformazione della domanda di NASPi in DIS-COLL

Con messaggio n. 4804 del 30 novembre 2017, l’INPS è tornato ad occuparsi delle domande di disoccupazione NASPi erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL ed ha evidenziato che, alla luce della proroga della DIS-COLL fino al 30 giugno 2017 e della stabilizzazione ed estensione della stessa a decorrere dall’1 luglio 2017, nel caso in cui la domanda di prestazione NASPi abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASPi, è possibile la trasformazione dell’istanza in domanda di DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1°

gennaio 2017. Per quanto attiene gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017, in quanto solo da tale data la DIS- COLL è stata estesa a tali soggetti ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla stessa data.

Nei suddetti casi, le sedi INPS acquisiranno una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.

Il messaggio chiarisce, inoltre, che le nuove domande dovranno essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

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17) INPS – Lavoro domestico: gestione territoriale delle deleghe e avvisi di accertamento Con il Messaggio n. 465/2017, l'INPS ha provveduto a rilasciare online la procedura per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico che ha reso disponibili, per i soggetti individuati nel paragrafo 3 della Circolare n. 49 del 2011, le funzionalità per la gestione delle deleghe. In seguito alle richieste che successivamente sono pervenute da parte di numerose Associazioni di categoria, l'Istituto ha reso ora possibile, con il Messaggio n. 4751 del 28 novembre u.s., la gestione della delega su base territoriale. Le nuove funzionalità descritte nel Messaggio in oggetto sono disponibili per gli utenti designati dall’Associazione come amministratore sul portale dell'Istituto, in particolare sotto la voce “Funzioni di Amministrazione”. Da tale sezione è possibile:

 inserire una nuova sede territoriale;

 modificare o eliminare una sede territoriale fra quelle esistenti;

 accedere all’applicativo per la gestione delle utenze abilitate per la propria Associazione.

Contestualmente l'INPS, attraverso un Comunicato stampa emanato il 28 novembre u.s., ha informato in merito all'invio di avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavoro domestico, inadempienti per almeno un trimestre tra il quarto trimestre 2012 e il 2013. Il datore di lavoro, qualora non ritenga dovuti i contributi indicati, può effettuare la contestazione del provvedimento tramite:

 contact center;

 servizio on line;

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 modulo prestampato di autocertificazione allegato al provvedimento inviato dall’Istituto.

Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione: così facendo permetterà all'INPS di chiudere il rapporto di lavoro ed eventualmente di annullare l’avviso.

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18) Suprema Corte di Cassazione - Sezione sesta penale - Sentenza 21 novembre 2017, n.

53000: le dimissioni del dipendente pubblico bastano per escludere il pericolo di reiterazione del reato

La questione della efficacia delle dimissioni e dell’accertamento della loro portata non si esaurisce con la interpretazione dei dati normativi, ma richiede la ricostruzione dell’inquadramento del rapporto di lavoro dell’indagato – pubblico dipendente, al fine di stabilire se, nonostante le dimissioni, persista o meno un inserimento dell’indagato nell’organigramma del Comune e, pertanto, se residuino concrete possibilità di strumentalizzazione da parte del medesimo di tale posizione.

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19) Suprema Corte di Cassazione - Ordinanza 1 dicembre 2017, n. 28845: non è sufficiente ottenere il certificato dell’IPA attestante il possesso dei requisiti, ma occorre anche presentarlo all’Agenzia delle Entrate, entro il termine triennale di decadenza, per preservare i benefici tributari in materia di piccola proprietà contadina, riconosciuti in sede di registrazione dell’atto di acquisto

In tema di agevolazioni fiscali previste per la formazione della piccola proprietà contadina, in relazione all’acquisto di un fondo rustico, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, che avevano accolto il ricorso del contribuente, affermando la legittimità del provvedimento di revoca dell’agevolazione riconosciuta in via provvisoria, in considerazione del deposito del certificato definitivo attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale oltre il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto. In particolare, nel caso di specie, il contribuente aveva ottenuto entro il termine di tre anni dalla registrazione del contratto il certificato definitivo dell'Ispettorato provinciale agrario (IPA) attestante il possesso dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, ma lo aveva poi depositato all’Agenzia delle Entrate un anno dopo il rilascio, ben oltre il termine triennale. I giudici della Suprema Corte hanno precisato che il termine di tre anni stabilito dall’articolo 4, della Legge n. 604 del 1954, a pena di decadenza dei benefici fiscali ottenuti in via provvisoria, per dimostrare il possesso dei requisiti, non si riferisce esclusivamente al conseguimento della certificazione definitiva, ma va inteso come termine ultimo per integrare l’atto di acquisizione del fondo rustico, mediante il deposito presso l’Agenzia delle Entrate. Ai fini della conferma delle agevolazioni riconosciute in via provvisoria all’atto dell’acquisizione (acquisto, permuta o enfiteusi) del fondo, quindi, non è

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sufficiente il conseguimento del certificato IPA attestante il possesso dei requisiti, ma è necessario che il deposito dello stesso sia effettuato entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto.

Il mancato deposito del certificato IPA entro il suddetto termine, costituisce causa di revoca delle agevolazioni e legittima l’Amministrazione finanziaria al recupero delle stesse con l’applicazione delle imposte nella misura ordinaria. Si ricorda che per effetto delle agevolazioni previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, gli atti di compravendita, permuta, enfiteusi e affitto di fondi rustici godono di una regime di tassazione agevolata: esenzione dall’imposta di bollo, imposta di registro nella misura di 1/10 di quella normale, imposta ipotecaria in misura fissa. A tal fine, al momento dell’acquisto devono essere rispettati i seguenti requisiti, attestati dalla certificazione IPA:

 l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta deve essere persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra (imprenditore agricolo professionale);

 il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi deve essere idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non deve eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

 l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non deve aver venduto altri fondi rustici oppure aver venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.

Qualora al momento della registrazione dell’atto non sia possibile produrre la certificazione IPA, le agevolazioni sono riconosciute sulla base di attestazione provvisoria dell'Ispettorato, a condizione che la certificazione definitiva sia depositata all’Agenzia delle Entrate entro tre anni dalla registrazione dell’atto. La Corte di Cassazione precisa, peraltro, che il mancato adempimento del deposito della certificazione IPA definitiva entro il termine triennale è giustificato, senza perdita dei benefici, ove si dimostri di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti. Detta diligenza, però, non si risolve nel semplice fatto di formulare tempestivamente l'istanza, ma deve essere adeguata alle circostanze concrete, attraverso la dimostrazione di aver seguito l’iter per il rilascio, fornendo tempestivamente la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio.

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20) Suprema Corte di Cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 15 novembre 2017, n. 27093:

in materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta

In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” – presente sia nella Legge 4 agosto 1984, n. 467, articolo 11 sia nel vigente articolo 51, comma 6, del TUIR (così come nel comma 6 dell’articolo 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.

314) – deve essere intesa, nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni. Il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 7-quinquies (convertito dalla Legge 1ç dicembre 2016, n. 225) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di

“interpretazione autentica” del comma 6 dell’articolo 51 del TUIR, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilita’ del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’articolo 117 Costituzione, comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’articolo 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente all’originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito

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21) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 14 novembre 2017, n. 26872:

pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità per le società per azioni a prevalente capitale pubblico

Le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.

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