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Novità fiscali del 28 maggio 2012: i codici F24 per i nuovi minimi

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Novità fiscali del 28 maggio 2012: i codici F24 per i nuovi minimi

Pubblicato il 28 maggio 2012

nuovo regime dei minimi: istituiti i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva del 5%; IMU:

poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte; ditte e professionisti: pronto il software per comunicare le variazioni Iva; Gerico 2012:

resa disponibile soltanto la versione beta; Modello 730/2012: pubblicata la circolare delle Entrate;

approvato il modello F24 semplificato utile per l’IMU; pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2012 aggiornati al 25.05.2012

Novità fiscali del 28 maggio 2012

Indice:

1) Nuovo regime dei minimi: istituiti i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva del 5%

2) IMU: poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte

3) Ditte e professionisti: pronto il software per comunicare le variazioni Iva 4) Gerico 2012: resa disponibile soltanto la versione beta

5) Modello 730/2012: pubblicata la circolare delle Entrate 6) Approvato il modello F24 semplificato utile per l’IMU

7) Pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2012 aggiornati al 25.05.2012

1) Nuovo regime dei minimi: istituiti i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva del 5%

Fisco leggero per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: Pronti i codici tributo per versare l’imposta del 5%

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 25.05.2012, ha istituito i seguenti

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codici tributo, da indicare nel Modello F24, per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista in favore degli under 35 e dei lavoratori in mobilità che usufruiscono del regime fiscale di vantaggio che prevede un prelievo del 5% in sostituzione dell’Irpef e relative addizionali (art. 27, D.L. n. 98/2011):

– codice 1793 – per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, prima rata;

– codice 1794 – per il versamento dell’acconto, seconda rata;

– codice 1795 – per il versamento del saldo.

Il regime dura 5 anni (per il primo anno di attività e per i quattro successivi), ma questo limite non vale per i più giovani che possono usufruirne fino ai 35 anni.

Possono accedere sia i contribuenti che aprono un’attività ex novo sia coloro che l’hanno intrapresa dopo il 31.12.2007.

Tutte le istruzioni per usufruire dell’imposta agevolata, prevista dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011, sono contenute nel provvedimento del 22.12.2011 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

2) IMU: poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte

Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro

“rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).

Con l’entrata in vigore dell’art. 4, comma 5 lettera i) del Decreto Legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 44 del 26.04.2012) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18.06.2012 e il 17.09.2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17.12.2012).

Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU, l’Agenzia ha precisato, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102).

Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro

“rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 24.05.2012)

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3) Ditte e professionisti: pronto il software per comunicare le variazioni Iva

Dal 25.05.2012, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software di compilazione del modello di comunicazione Iva AA9/11.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il software per la compilazione delle Dichiarazioni di Inizio Attività, Variazione Dati e Cessazione Attività Iva, per le imprese individuali e lavoratori autonomi (mod. AA9/11).

Il prodotto può essere utilizzato sia da chi intende trasmettere direttamente la propria dichiarazione (Fisconline) sia dagli intermediari che la trasmettono per conto di altri (Entratel).

Aggiornamenti

Software del 22.05.2012 adeguato al nuovo modello AA9/11:

E’ consentita la compilazione, nella dichiarazione di inizio attività e variazione dati, della casella Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 D.L.

98/2011); se barrata la casella non deve essere indicato il volume d’affari, né compilata la casella Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);

E’ stata eliminata la casella Regime per i contribuenti minimi (L. 244/2007);

La stampa della dichiarazione è conforme al nuovo modello AA9/11.

Software del 25.05.2012 adeguato al nuovo modello AA9/11:

E’ stata risolta l’anomalia nella stampa della dichiarazione di variazione dati partita IVA imprese individuali e lavoratori autonomi se compilato il quadro F.

E’ stato inserito un blocco in assenza della casella quadro E se indicati codici fiscali e/o partite IVA nel quadro

(Agenzia delle Entrate, nota del 25.05.2012)

4) Gerico 2012: resa disponibile soltanto la versione beta

Dal 25.05.2012 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile (soltanto) la versione beta di Gerico 2012.

Il prodotto software GERICO 2012 versione beta del 25.05.2012 consente il calcolo della Congruità, tenuto conto della normalità, e della coerenza economica per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2011.

Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dal DM 26.04.2012 (ad eccezione dei nuovi indicatori di coerenza economica) e con gli eventuali correttivi crisi da applicare alle

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risultanze degli studi di settore.

Le risultanze in termini di stima dei ricavi/compensi (comprensivi della normalità) e di coerenza dell’applicazione pubblicata non hanno il carattere di ufficialità e non possono essere utilizzate per la predisposizione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011.

Il prodotto pubblicato il giorno 25.05.2012 in versione Beta permette di calcolare le risultanze dei 206 studi di settore comprensivi dei 69 nuovi non ancora approvati e non è utilizzabile per gli adempimenti degli obblighi fiscali.

(Agenzia delle Entrate, nota del 25.05.2012)

5) Modello 730/2012: pubblicata la circolare delle Entrate

E’ arrivato il vademecum delle Entrate per sostituti, Caf e professionisti.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 25.05.2012, ha fornito le istruzioni necessarie a sostituti d’imposta, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, per il 2012.

Novità in arrivo per i datori di lavoro che, da quest’anno, devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti. Ma anche indicazioni che riguardano la cedolare secca e l’Imu.

Più semplici e sicuri gli adempimenti dei sostituti d’imposta

Tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, a partire dal 2012, devono ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati. Adempimenti più snelli, quindi, oltre che sicurezza garantita circa la provenienza dei dati. Sono esclusi dall’invio telematico del 730-4 all’Agenzia delle Entrate, solo l’Inps e i sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La cedolare secca si fa spazio nel modello 730

La circolare chiarisce a sostituti, Caf e professionisti che, chi nel 2011 ha versato l’acconto della cedolare secca, quest’anno può segnalare in dichiarazione l’adozione di questa opzione.

In caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o se il contribuente ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef non tutto è perduto.

E’ sufficiente avvalersi nella prima ipotesi del ravvedimento operoso e, nella seconda, presentare istanza per la correzione del codice tributo oppure indicare il maggior versamento dell’acconto Irpef nel 730 come acconto della cedolare secca.

Possibile pagare l’Imu usando il credito in dichiarazione

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I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, possono scegliere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’Imu dovuta per l’anno 2012.

In questo caso, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per effettuare il versamento dell’Imu.

(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 71 del 25.05.2012)

6) Approvato il modello F24 semplificato utile per l’IMU

Dal mese di giugno la nuova delega per pagamenti e compensazioni.

Dal 01.06.2012 potrà essere utilizzato il modello F24 semplificato, un modello di pagamento più intuitivo e più snello ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU (Imposta Municipale Propria).

Il nuovo modello, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25.05.2012, è composto da una sola pagina, consentendo così un notevole risparmio in termini di carta e di costi di archiviazione, e si divide in due parti:

Quella superiore è la copia per chi effettua il versamento, quella inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione.

Insieme all’F24 semplificato, sul sito internet – www.agenziaentrate.gov.it – sono disponibili anche le istruzioni per la compilazione (avvertenze), con tutte le indicazioni su cosa riportare nelle varie caselle, come compensare e uno specifico paragrafo dedicato all’IMU.

Il nuovo modello è utilizzabile dal 01.06.2012, lo stesso giorno viene soppresso il modello F24 predeterminato, utilizzato per l’esecuzione dei versamenti dell’Ici.

Il Provvedimento chiarisce che i modelli “F24 predeterminato” precompilati già distribuiti ai contribuenti possono essere utilizzati.

Infine, il provvedimento estende la modalità di versamento “F24EP” per consentire agli enti pubblici il versamento dell’IMU.

(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 72 del 25.05.2012)

7) Pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2012 aggiornati al 25.05.2012

Gli elenchi degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive dilettantistiche sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 14.05.2012 per eliminare duplicazioni, correggere dati anagrafici errati e per inserire enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione.

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L’elenco degli Enti della ricerca scientifica e dell’università e quello degli Enti della ricerca sanitaria, pubblicati il 14.05.2012 non hanno subito modifiche.

I contribuenti possono esprimere la propria scelta anche per il Comune di rispettiva residenza, per sostenere le attività di carattere sociale svolte (art. 5 del DPCM 23.04.2010).

Inoltre, a decorrere dall’anno finanziario 2012, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.l. n. 98 del 06.07.2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15.07.2011).

Adempimenti successivi all’iscrizione

I legali rappresentanti degli enti del volontariato devono trasmettere, entro il 02.07.2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.

La dichiarazione va redatta su modello conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, a pena di decadenza, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere, entro il 02.07.2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.

La dichiarazione va redatta su modello conforme a quello pubblicato sul sito. La dichiarazione, corredata – a pena di decadenza – del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive, va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla struttura del CONI territorialmente competente.

Peraltro, dall’anno finanziario 2012, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 01.10.2012, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa ad ogni settore.

5 per mille, dal 25.05.2012 online gli elenchi definitivi 2012 Per i ritardatari c’è tempo sino al 1° ottobre.

Pronte le liste dei beneficiari del 5 per mille 2012. Gli elenchi aggiornati degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sono da oggi disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La pubblicazione tiene conto delle correzioni di eventuali errori anagrafici, segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.

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Ancora un ultimo step – A questo punto, per i legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista, non resta che presentare entro il 2 luglio, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. Stesse regole anche per le associazioni sportive, i cui rappresentanti legali però dovranno presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio.

C’è spazio anche per i ritardatari – Quest’anno possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano la domanda d’iscrizione e la documentazione integrativa entro il prossimo 1° ottobre, versando una sanzione di 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo dedicato “8115”. Ovviamente, i requisiti per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2012 devono essere posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione relative a ogni settore.

(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 72 del 25.05.2012)

Vincenzo D’Andò

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