GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE
N. 104/ES del 25.03.2015
Oggetto: Convenzione legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 11 – Consorzio Bonifica Cixerri
IL DIRIGENTE
Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;
Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:
- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente nell'ambito della convenzione di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi quelli previsti dai contratti collettivi;
- l'art.13 inerente le agevolazioni per le assunzioni;
Vista la L.R. 28.10.2002 n 20 “Istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili”;
Vista la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;
Preso atto della proposta di Convenzione, pervenuta in data 20.03.2015 ns. prot. n. 5444, dall’azienda Consorzio di Bonifica del Cixerri, con sede legale in Iglesias, via XX Settembre, 84 avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99 per n. 1 lavoratore disabile da avviare mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, disponibile agli atti d'Ufficio;
Dato Atto
- che la Regione Sardegna ha annullato la procedura di reclutamento a tempo indeterminato prevista nella precedente Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 18 del 21.10.2014 a seguito di Fusione dei Consorzi (DGR n. 46/18 del 21/11/2014 e Determinazione n. 25074 del 1/12/2014 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agropastorale);
- che a seguito di tale annullamento il Consorzio di Bonifica del Cixerri ha richiesto e ottenuto dalla RAS l’autorizzazione alla proroga del contratto a tempo indeterminato già in essere e finalizzato all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 (Deliberazione Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Cixerri n. 5 del 11.02.2015);
- che, pertanto, con la proposta di convenzione del 20.03.2015 l’azienda richiede anche l’autorizzazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro in essere autorizzato con nulla osta prot. N. 21329 del 19.09.2013 per ulteriori sei mesi;
Considerato che la Convenzione è conforme agli obiettivi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e che non sussistono motivi ostativi alla proroga del contratto già in essere per ulteriori sei mesi;
Considerato altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Di ritenere la proposta di Convenzione conforme alle norme succitate;
Di approvare la Convenzione n. 03 del 20.03.2015 presentata dal Consorzio di Bonifica del Cixerri, con sede legale in Iglesias, via XX Settembre, 84, avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99 per n. 1 lavoratore disabile;
Di autorizzare la proroga del nulla osta all’assunzione prot. N. 21329 del 19.09.2013 per ulteriori sei mesi ai fini di tutelare il lavoratore e consentire all’azienda di assolvere agli obblighi di legge.
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru