• Non ci sono risultati.

Sentenze riguardanti l applicazione dell art. 139 cpc Luogo vincolato Cassazione civile sez. VI n aprile

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Sentenze riguardanti l applicazione dell art. 139 cpc Luogo vincolato Cassazione civile sez. VI n aprile"

Copied!
128
0
0

Testo completo

(1)
(2)

P a g i n a | 2

Sommario

Sentenze riguardanti l’applicazione dell’art. 139 cpc ... 8

Luogo vincolato ... 8

Cassazione civile sez. VI n. 7750 5 aprile 2011... 8

Consiglio Stato sez. V n. 958 22 febbraio 2007 ... 8

Cassazione civile sez. lav. n. 2506 21 marzo 1997 ... 8

Cassazione civile sez. II 3403 11 aprile 1996 ... 9

Consiglio Stato sez. IV, n. 804 27 giugno 1996, ... 9

Cassazione civile sez. I n. 6487 8 Giugno 1995 ... 9

Cassazione civile sez. I n. 7329 5 luglio 1993 ... 10

Comm. centrale imposte sez. XIX, n. 3246, 5 maggio 1992 ... 10

Cassazione civile, sez. I, n. 1434, 26 febbraio 1990 ... 10

Consiglio Stato sez. VI, n. 121, 17 febbraio 1986 ... 11

Cassazione civile, sez. I, n. 1621 23 febbraio 1985 ... 11

Effettiva dimora. ... 11

Cassazione civile sez. I 17903 30 luglio 2010 ... 11

Cassazione civile sez. III n. 22955 del 12.11.2010 ... 12

Cassazione civile sez. lav. n. 26985 22 dicembre 2009 ... 13

Trib. Monza, 26/11/2007 ... 14

Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 8554 27/09/1996 ... 14

Cassazione civile sez. I, n. 2143 25 febbraio 1995 ... 14

Cassazione civile, sez. II, n. 5513 12 ottobre 1988 ... 14

Cassazione civile sez. lav., n. 10248 2 ottobre 1991 ... 15

Ordine tassativo dei consegnatari ... 15

Cassazione civile sez. II 19417 11 settembre 2010 ... 15

Cassazione civile sez. III n. 24536 20 novembre 2009 ... 15

T.A.R. Campania sez. IV, Napoli, n. 319, 31 luglio 1993, ... 16

Cassazione civile sez. I, n. 12510 23 novembre 1992 ... 16

Comm. centrale imposte sez. XVI, n. 6425 10 ottobre 1990 ... 16

Cassazione civile, sez. I, n. 1131 4 febbraio 1988 ... 16

Corte Conti, sez. riun., n. 444 23 ottobre 1985 ... 16

Persona di famiglia (necessità della condizione di convivenza) ... 17

Cassazione civile sez. VI n. 7750 5 aprile 2011... 17

Cassazione civile sez. VI n. 21362 15 ottobre 2010 ... 17

Cassazione civile sez. trib. n. 10955 12 maggio 2009 ... 17

Cassazione civile sez. II, 11 aprile 1996, n. 3403 ... 18

Cassazione civile sez. II, n. 615 19 gennaio 1995, ... 18

Tribunale Milano, 23 gennaio 1995 ... 18

(3)

P a g i n a | 3

Cassazione civile sez. I n. 6487 8 giugno 1995 ... 19

Cassazione civile sez. III, n. 3858 30 marzo 1992 ... 19

Cassazione civile sez. III, n. 3936 1 aprile 1992 ... 19

Cassazione civile, sez. III, n. 5954, 8 luglio 1987 ... 19

Comm. centrale imposte, sez. X, n. 2548 21 marzo 1984 ... 20

Comm. centrale imposte, sez. XIX, n. 1741, 14/4/82... 20

Addetto all’ufficio ... 20

T.A.R. Roma Lazio sez. II 33125 3 novembre 2010... 20

Consiglio Stato sez. V, n. 1328 12 novembre 1996, ... 21

Cassazione civile sez. I, n. 13031 21 dicembre 1995, ... 21

Cassazione civile sez. I, n. 7869 15 luglio 1993, ... 21

Cassazione civile, sez. lav., n. 11889 14 dicembre 1990 ... 21

Cassazione civile, sez. un., n. 8478 20 agosto 1990 ... 22

Cassazione civile, sez. II, n. 7720 1 agosto 1990 ... 22

Cassazione civile, sez. I, n. 6113 26 novembre 1984 ... 22

Cassazione civile, sez. I, n. 6278 26 novembre 1980 ... 22

Portiere ... 23

Cassazione civile sez. II n. 22343 21 ottobre 2009 ... 23

Comm. centrale imposte sez. XXV, n. 6882 16 dicembre 1992... 23

Comm. centrale imposte, sez. XII, n. 1794 13 marzo 1989 ... 23

Comm. centrale imposte sez. XVI, n. 6425 10 ottobre 1990 ... 23

Condominio ... 23

Cassazione civile sez. III n. 8724 15 aprile 2011 ... 23

Cassazione civile sez. II n. 2999 10 febbraio 2010 ... 24

Cassazione civile sez. II n. 6906 21 maggio 2001 ... 24

Sentenze riguardante l’applicazione dell’art. 140 cpc ... 25

Presupposti per l’applicabilità dell’art. 140 cpc ... 25

Comm. centrale imposte sez. XXI, n. 6012, 9 novembre 1992 ... 25

Comm. centrale imposte sez. XXI n. 8311, 13 dicembre 1990 ... 26

Momento in cui la notifica si considera perfezionata. ... 26

Corte cost. Sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 ... 26

Cassazione civile sez. trib. n. 23576 del 3.11.2006 ... 26

Cassazione civile sez. un. n. 458 del 13.1.2005 ... 27

Corte Cost. Sentenza n. 477 del 26 novembre 2002 ... 28

Cassazione civile sez. II, n. 5258 5 giugno 1996 ... 28

Cassazione civile sez. I, n. 2490 22 marzo 1996 ... 28

Cassazione civile sez. II, n. 6187 27 giugno 1994 ... 29

Rifiuto di ricevere l’atto ... 29

Cassazione civile sez. III n. 7809 del 31.3.2010... 29

Affissione alla porta ... 30

(4)

P a g i n a | 4

Cassazione civile sez. trib. n. 3426 12 febbraio 2010 ... 30

Comm. centrale imposte sez. XVIII, n. 2709 7 ottobre 1993 ... 30

Avviso di ricevimento... 30

Cassazione civile sez. trib. n. 16050 del 21.7.2011 ... 30

Cassazione civile sez. trib. n. 21132 2 ottobre 2009 ... 31

Cassazione civile sez. un. n. 627 14 gennaio 2008 ... 32

Cass. civ. Sez. V, n. 23576, 3/11/2006 ... 32

Cassazione civile sez. un. N. 458 del 13 gennaio 2005 ... 33

Commiss. Trib. Reg. Genova Sez. XVII, n. 136, 19/11/1997... 34

Commiss. Trib. Reg. Genova Sez. XVII, n. 136, 19/11/1997... 35

Cassazione civile sez. I n. 8071 4 settembre 1996 ... 35

Cassazione civile sez. III, n. 3249, 9 aprile 1996 ... 35

Consiglio Stato sez. V, n. 1068, 14 ottobre 1993 ... 36

Cassazione civile sez. I, n. 2316, 25 febbraio 1992 ... 36

Sentenze riguardanti l’applicazione dell’art. 141 cpc ... 36

Domiciliatario – consegnatari diversi dal domiciliatario... 36

Cassazione civile sez. III n. 5109 26 maggio 1999 ... 36

Commiss. Trib. Reg. Lombardia Sez. I ... 36

Natura e validita’ dell’elezione di domiciio ... 37

Cassazione civile sez. I n. 6280 3 giugno 1995 ... 37

Sentenze riguardanti l’applicazione dell’art. 143 cpc ... 37

Presupposti per l’applicabilità dell’art. 143 c.p.c ... 37

Cassazione Civile Sez. III, Sent. n. 14618 del 23 giugno 2009 ... 37

Cassazione Civile, Sez. lav. n. 2693, 23 aprile 1980 ... 38

Ricerche preventive ... 38

Tribunale Latina sez. II 27 gennaio 2011 ... 38

Cassazione civile sez. III n. 8310 12 aprile 2011 ... 39

Cassazione civile sez. III n. 8077 31 marzo 2007 ... 39

Cassazione civile sez. trib. n. 20425 28 settembre 2007... 40

Cassazione Civile sez. I. n. 19473 20 settembre 2007 ... 40

Cassazione civile sez. I, n. 12223, 25 novembre 1995 ... 40

Cassazione civile, sez. I, n. 4120, 14 maggio 1990 ... 41

Tribunale Vicenza 26 ottobre 1989, ... 41

Cassazione civile, sez. I, n. 6574, 11 novembre 1986 ... 41

Art. 140 o art. 143 ? ... 41

Cassazione civile sez. trib. n. 20425 28 settembre 2007... 41

Cassazione civile sez. I n. 11138 16 luglio 2003 ... 42

Consiglio Stato sez.V, n. 334, 25 maggio 1987 ... 43

Cassazione civile, sez. I, n. 4128, 2 maggio 1987 ... 44

Cassazione civile, sez. I, n. 3743, 2 giugno 1988 ... 44

(5)

P a g i n a | 5

Persona residente all’estero - indirizzo sconosciuto ... 44

Cassazione civile sez. III n. 8310 del 12.4.2011... 44

Cassazione Civile sez. II, n. 10223, 29 novembre 1994 ... 45

Cassazione civile sez. I, n. 3358, 28 marzo 1991 ... 45

Sentenze riguardanti l’applicazione dell’art. 145 cpc ... 45

Sede della persona giuridica ... 45

Cass. civ. Sez. III Sent, n. 20425, 25/07/2008 ... 45

Cons. Stato Sez. V, n. 155, 25/01/2005 ... 46

App. Napoli, 24/02/2005 ... 46

Cass. civ. Sez. I, n. 9813, 05/07/2002 ... 46

Sede effettiva della persona giuridica ... 46

Cassazione civile sez. trib. n. 17590 29 luglio 2009 ... 46

T.A.R. Puglia Bari Sez. I, n. 1379, 03/06/2009 ... 47

Cassazione civile sez. III n. 10307 5 maggio 2009 ... 47

applicabilita’ del 3° comma art. 145 cpc agli atti finanziari ... 47

Corte di Cassazione Sentenza n. 12007 del 31 maggio 2011 ... 47

Cassazione civile sez. trib. n. 15856 del 7 luglio 2009 ... 48

Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 6325 del 10 marzo 2008 ... 48

Sez. V, sent. n. 3618 del 20 febbraio 2006 ... 48

Consegna a socio di snc fuori dalla sede ... 49

Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 26540 del 05 novembre 2008 ... 49

Consegna a legale rappresentante fuori dalla sede ... 49

Tribunale Modena sez. I n. 1924 3 dicembre 2010 ... 49

Cassazione civile sez. trib. n. 4410 24 febbraio 2010 ... 50

Sez. V, sent. n. 12373 del 22 agosto 2002... 50

Condominio ... 50

Cass. civ. Sez. II, n. 12460, 07/07/2004 ... 50

Effetti della cessazione della società ... 51

Corte di Cassazione Sentenza n. 22863 del 3 novembre 2011... 51

Liquidazione coatta amministrativa ... 51

Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 7161 del 23 marzo 2007 ... 51

Applicabilità degli art. 140, 143 cpc alle persone giuridiche ... 52

Cassazione Civile Sez. Unite n. 8091/2002 ... 52

Sentenze riguardanti l’applicazione dell’art. 146 cpc ... 52

Notificazione a militari in attività di servizio ... 52

Cassazione Civile Sez. III, sent. n. 372 del 11 gennaio 2007 ... 52

Cassazione civile sez. III n. 19655 7 ottobre 2005 ... 53

(6)

P a g i n a | 6

Sentenze riguardanti l’art. 148 cpc ... 53

Attestazioni del pubblico ufficiale ... 53

Cassazione civile sez. II n. 9658 24.7.2000 ... 53

Trib. Salerno, 17/06/2009 ... 54

Cass. pen. Sez. IV Sent., 04/06/2008, n. 27549 ... 54

Relata ... 54

Cassazione civile sez. III n. 7809 31 marzo 2010 ... 54

Cassazione civile sez. III n. 5079 3 marzo 2010 ... 54

Cass. civ. Sez. I, 18/09/2003, n. 13748 ... 55

Cassazione civile sez. II n. 9658 24.7.2000 ... 55

Cassazione civile sez. II 3403 11 aprile 1996 ... 55

Cass. Civ. Sez. I, 1° settembre 1995, n. 9217 ... 56

Sentenze riguardanti l’art. 160 cpc ... 56

Nullità ... 56

Cassazione civile Sez. V n. 19733 del 17.9.2010 ... 56

Cass. civ. Sez. V Sent., 19/02/2009, n. 3983 ... 57

Trib. Salerno, 17/06/2009 ... 57

Sentenze riguardanti l’art. 60 dPR 29 settembre 1973 n. 600 ... 58

Art. 60 1° comma lett. e) – applicabilità ... 58

Cassazione civile sez. tributaria n. 20425 28 settembre 2007 ... 58

Cassazione civile sez. tributaria n. 4925 del 2 marzo 2007 ... 60

Variazioni anagrafiche – effetto ... 62

Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 26542 del 05 novembre 2008 ... 62

Elezione di domicilio e “dichiarazione di domicilio” ... 62

Cassazione Civile Sez. V, sent. n. 11081 del 12 maggio 2006 ... 62

Cassazione civile sez. trib. n. 6114 del 16.3.2011 ... 62

Applicabilità agli atti tributari dell’ art. 156 c.p.c ... 63

Cassazione civile sez. trib. n. 2272 del 31.1.2011 ... 63

applicabilita’ del 3° comma art. 145 cpc agli atti finanziari ... 63

Corte di Cassazione Sentenza n. 12007 del 31 maggio 2011 ... 63

Cassazione civile sez. trib. n. 15856 del 7 luglio 2009 ... 63

Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 6325 del 10 marzo 2008 ... 64

Sez. V, sent. n. 3618 del 20 febbraio 2006 ... 64

Domicilio legale rapp.te diverso da quello della sede legale. ... 64

Cassazione civile sez. trib. n. 1206 del 20.1.2011 ... 64

Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 15856 del 07 luglio 2009 ... 65

Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 6325 del 10 marzo 2008 ... 66

(7)

P a g i n a | 7

Sez. V, sent. n. 3618 del 20 febbraio 2006 ... 66

Sez. V, sent. n. 3558 del 12 marzo 2002 ... 66

Sentenze riguardanti le notificazioni ai sensi art. 201 CdS ... 67

Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. N. 18049 del 02.09.2011 ... 67

Cassazione civile sez. II n. 4793 del 25.2.2008 ... 69

Cassazione civile sez. I n. 5297 del 10.3.2005 ... 70

Cassazione civile sez. I n. 5907 del 23 aprile 2002 ... 70

Sentenze riguardanti la notifica postale ... 71

Mancata apposizione relata ... 71

Allegazione ricevuta di ritorno ... 71

Cassazione civile sezione tributaria n. 16905 del 2.8.2011 ... 71

Sentenze in materia di responsabilità del messo comunale ... 72

Cassazione civile sez. III n. 23462 19 novembre 2010 ... 72

Cassazione civile sez. un. n. 23677 del 9.11.2009 ... 75

Cassazione civile sez. I n. 1743 del 26.1.2007 ... 76

Cassazione civile sez. un. n. 13411 del 12.12.1991 ... 82

Principali sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di notificazioni ... 84

Corte costituzionale 3 marzo 1994, n. 69 ... 84

Corte Costituzionale 22 settembre 1998 n. 346 ... 87

Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 ... 94

Corte costituzionale 19.12.2003 n. 360 ... 98

Corte costituzionale 23 gennaio 2004, n. 28 ... 102

Cassazione civile sez. un. 13.1.2005 n. 458 ... 106

Corte Costituzionale 14 gennaio 2010 n. 3 ... 115

Corte Costituzionale, Sentenza n. 258 del 19 novembre 2012 ... 128

(8)

P a g i n a | 8

Sentenze riguardanti l’applicazione dell’art. 139 cpc

LUOGO VINCOLATO

Cassazione civile sez. VI n. 7750 5 aprile 2011

…secondo l'orientamento della Suprema Corte, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notifica stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto (Cass. 1843/1998): in tal caso non può ritenersi avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale sì basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna (Cass. 6817/1999)

Consiglio Stato sez. V n. 958 22 febbraio 2007

…deve ritenersi inammissibile il ricorso notificato al controinteressato, in modo diretto o a mezzo del servizio postale, presso l'Ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell'atto o del plico non sia avvenuta a sue mani, bensì ad altra persona pur se addetta a quell'Ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c., di procedere alla notifica a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati (cfr. Cons. St., sez. V, 8 luglio 2002, n. 3784; Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2990; Cons. St., sez. IV, 25 settembre 2000, n. 5036; Cons. St., sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1041).

Cassazione civile sez. lav. n. 2506 21 marzo 1997

Il problema sollevato è se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c., possa considerarsi ufficio, ove è consentito effettuare la notifica degli atti giudiziari, il comune, quando destinatario degli atti sia il sindaco, anche per affari che non attengono a tale sua funzione: il Pretore, infatti, partendo dal presupposto che la responsabilità ex lege 689- 1981 è personale e che la qualità di rappresentante di una persona giuridica rileva solo ai fini dell'eventuale responsabilità solidale di quest'ultima, ne ha tratto la conseguenza che era ininfluente, ai fini della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, la qualità di sindaco.

Questa Corte (Cass. 19 febbraio 1976 n. 543, 19 marzo 1990 n. 2201) ha avuto già modo di occuparsi del problema ed ha ritenuto che per "ufficio del destinatario", secondo la lettera dell'art. 139 c.p.c., deve intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività, con la conseguenza che l'essere destinatario dell'atto non quale sindaco, ma quale comune cittadino, non esclude la regolarità della notifica effettuata presso il comune. Del resto, il termine "ufficio"

(9)

P a g i n a | 9 nella sua genericità sta ad indicare il luogo in cui il soggetto, al quale è indirizzato l'atto, svolga un qualunque servizio ed a qualunque titolo - quindi anche se si tratti di un'attività per la quale non si sia previsto un corrispettivo - senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica o che il rapporto, in forza del quale l'attività sia svolta, abbia carattere stabile (Cass. 5 luglio 1993 n. 7329).

Cassazione civile sez. II 3403 11 aprile 1996

L'art. 139 c.p.c. prescrive, per il caso in cui la notifica dell'atto non possa esser eseguita mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario ovunque questi si trovi, che la stessa debba esser fatta nel comune di residenza di lui ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Ed aggiunge:

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Nel caso, invece, come dimostrato in questa sede dai certificati prodotti, e per nulla smentiti, il XXX non è stato ricercato nella casa di sua abitazione sita alla via Filiberto n. 96 ove al tempo anagraficamente risiedeva, ma in Piazza Municipio n. 18 ove abitava il padre al quale l'atto è stato consegnato.

Tanto chiaramente non è sufficiente per ritenere la ritualità della notificazione atteso che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza.

Consiglio Stato sez. IV, n. 804 27 giugno 1996,

A norma dell'art. 139 commi 1 e 2, c.p.c. presupposto per l'esecuzione della notificazione è che la consegna dell'atto avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del destinatario, con la conseguenza che, ove la consegna non avvenga in uno di tali luoghi, diventa irrilevante il rapporto tra consegnatario dell'atto e il destinatario della notifica, essendo questa comunque nulla.

Cassazione civile sez. I n. 6487 8 Giugno 1995

… come può desumersi dalla giurisprudenza citata in ricorso, l'ufficio del destinatario, quale luogo in cui egli può essere ricercato per la notificazione degli atti a lui diretti, è il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività lavorativa, senza alcuna possibile distinzione tra l'ufficio da lui creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e quello in cui presti servizio o eserciti la sua attività lavorativa alle dipendenze di altri, e ciò tanto nella sua qualità di semplice impiegato, quanto nella qualità di amministratore delegato di una società di capitali che eserciti, come tale, un'attività caratterizzata da ampi poteri decisionali (Cass. 19 febbraio 1976, n. 543; 26 novembre 1980, n. 6278).

(10)

P a g i n a | 10 Tale ampia accezione del concetto di ufficio non viene contestata dal controricorrente, il quale si limita ad osservare che l'ufficio presso il quale possono essere eseguite le notificazioni non è qualunque luogo nel quale viene svolta l'attività lavorativa del destinatario dell'atto, ma solo quello dove tale attività viene svolta "abitualmente", con una presenza in ufficio diuturna e costante. La circostanza - che non risulta, peraltro, dal testo della massima ufficiale della sentenza citata - nella specie non ricorrerebbe poiché il debitore svolgerebbe abitualmente la propria attività presso la sede dell'impresa individuale di cui è titolare e solo occasionalmente si recherebbe presso gli uffici della società della quale è amministratore delegato, e presso la quale esercita un'attività meramente collaterale rispetto a quella svolta quotidianamente presso la propria impresa individuale.

Cassazione civile sez. I n. 7329 5 luglio 1993

…È indubbio, infatti, che, agli effetti della disposizione di cui all'art. 139 c.p.c., il termine "ufficio" comprende il luogo in cui il destinatario svolga in modo continuativo attività lavorativa o presti, comunque, servizio, anche se trattasi di attività e servizio di carattere volontario, configurabili come mansioni onorarie in favore di uno Stato; senza che, a tale riguardo assumano rilievo la natura di pubblico impiego e la stabilità o non del relativo rapporto.

Egualmente in senso ampio deve essere intesa l'espressione "addetto all'ufficio"

contenuta nella richiamata disposizione, la quale trova il suo fondamento nella presunzione che, data l'esistenza di una relazione immediata ed obbiettiva tra la persona "addetta" ed il luogo in cui la consegna dell'atto deve essere eseguita, il consegnatario provvederà ad effettuarne la consegna stessa al destinatario

Comm. centrale imposte sez. XIX, n. 3246, 5 maggio 1992

E' illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall'ufficio a seguito di decisione della commissione tributaria di secondo grado, qualora la notifica della decisione stessa, eseguita a norma dell'art. 139 c.p.c., non contenga, in relata, la specificazione del rinvenimento del familiare nella casa di abitazione del destinatario dell'atto, giacché solo da tale rinvenimento può evincersi il rapporto di convivenza e, quindi, farsi derivare la presunzione della consegna dell'atto al destinatario.

Cassazione civile, sez. I, n. 1434, 26 febbraio 1990

Ai fini della validità di una notifica effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a mani di un familiare (del destinatario), il quale abbia ricevuto l'atto senza riserva, è necessario che nella relata della notifica non solo si indichi il vincolo familiare tra i soggetti, ma che si dia altresì atto del rinvenimento del familiare nella casa di abitazione del destinatario della notifica, atteso che è proprio dal detto rinvenimento che può evincersi il rapporto di convivenza e, quindi, farsi derivare la presunzione della consegna dell'atto al destinatario.

(11)

P a g i n a | 11 Consiglio Stato sez. VI, n. 121, 17 febbraio 1986

Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., il destinatario della notificazione del ricorso giurisdizionale può essere ricercato nel luogo in cui ha l'ufficio privato, ma non già presso l'ufficio pubblico in cui presta servizio.

Cassazione civile, sez. I, n. 1621 23 febbraio 1985

In tema di notificazione, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il comune nel quale deve essere effettuata, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo detto criterio, consente la notificazione medesima nell'ufficio del destinatario, o nel luogo dove esercita l'industria od il commercio, in alternativa a quella nella sua casa d'abitazione, senza cioè che si renda necessaria la preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione.

EFFETTIVA DIMORA.

Cassazione civile sez. I 17903 30 luglio 2010

…La Corte d'appello ha fatto errata applicazione, nel caso di specie, dell'esatto principio secondo il quale l'art. 139 c.p.c., disponendo che quando non è noto il Comune di residenza la notificazione si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, consente la notificazione fuori del Comune di residenza del destinatario solo ove questa sia ignota, ponendo in tale ipotesi un ordine preferenziale obbligatorio.

In proposito va considerato che, nel caso di specie, trattandosi di coniugi separati, risultava dal verbale di separazione prodotto agli atti del giudizio di primo grado che la casa coniugale era stata assegnata alla moglie, con la conseguenza che, permanendo la separazione, il marito convenuto non era più ivi residente e la moglie non avrebbe potuto ivi validamente notificare l'atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione, essendo a conoscenza che il marito risiedeva altrove, ancorchè risultasse anagraficamente residente nella casa coniugale, nel Comune di Sesto Fiorentino dove questa era ubicata, secondo quanto emergeva dalle certificazioni anagrafiche, parimenti prodotte in quel grado di giudizio, non avendo egli dichiarato la sua nuova residenza.

Va parimenti considerato che esattamente la convenuta deduce che, in tale situazione, posta in essere dal convenuto, che aveva omesso di compiere le prescritte dichiarazioni anagrafiche, la notificazione non poteva essere compiuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., presupponendo tale norma - la quale da luogo ad una "fictio juris", considerando compiuta la notifica attraverso il mero compimento di determinate formalità e costituisce forma di notifica residuale - che il destinatario dell'atto sia irreperibile, non conoscendo il notificante né potendo conoscere con l'ordinaria diligenza il suo luogo di residenza, dimora o domicilio (Cass. sez. un. 6 dicembre 1978, n. 5753 e

(12)

P a g i n a | 12 successiva costante giurisprudenza), mentre nel caso di specie, secondo quanto documentato in atti, la ricorrente ben conosceva il suo luogo di lavoro l'Università di Tor Vergata in Roma - dove era solita scrivergli, con la conseguenza che egli non poteva essere considerato irreperibile.

Ne deriva che, nel caso di specie, non conoscendo parte attrice il luogo di residenza del convenuto, né essendo in grado di conoscerlo con gli ordinari mezzi cognitivi, va verificato se la notifica potesse essere validamente compiuta nel luogo di lavoro del convenuto - come avvenuto e sostanzialmente dedotto con il ricorso - ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma ultimo, a norma del quale "quando non è noto il Comune di residenza la notificazione si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti".

Ritiene questa Corte che, al fine della possibilità di notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ultimo comma, il concetto di "Comune di dimora" - al quale deve farsi riferimento con preferenza e precedenza rispetto al "Comune di domicilio" - vada enucleato in relazione alla "ratio" della norma, che è quella di consentire la notifica, nel caso in cui non sia noto e conoscibile con gli ordinari mezzi cognitivi il Comune di residenza, in luoghi in cui sia riscontrabile una relazione fra il soggetto notificando e il luogo stesso, tale da rendere molto probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando ove effettuata in quel luogo. E appare razionale ritenere che il Comune dove la persona esercita un rapporto di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, un rapporto d'impiego pubblico, è un luogo qualificabile come luogo di "dimora" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 139 c.p.c., comma ultimo.

Conseguentemente, una volta ritenuto che il Comune in cui è situato il luogo di lavoro di un soggetto che ivi eserciti un rapporto di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, un rapporto d'impiego pubblico, sia qualificabile nel senso su detto, il luogo di lavoro situato in tale Comune deve a sua volta ritenersi luogo idoneo - nel caso in cui, come nella specie non sia possibile effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 1, non essendo noto e reperibile il Comune di residenza - per la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ultimo comma.

Cassazione civile sez. III n. 22955 del 12.11.2010

…"la validità della notificazione eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, o nel luogo dell'ufficio, dell'industria o del commercio, per mere difficoltà di ordine materiale, ovvero per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dal precedente art. 139.

Ne consegue che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla solo quando questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne conosca ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove

(13)

P a g i n a | 13 è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell'art. 139 c.p.c. (Cass.

20/09/2002, n. 13755).

La Corte territoriale ha effettuato corretta interpretazione ed applicazione della suddetta norma nella fattispecie.

Infatti ha accertato la Corte che alla data della notificazione del decreto ingiuntivo, cioè il 17.6.1998, il M. risultava ancora residente in (OMISSIS), poiché all'ufficio anagrafico di quella città la domanda di cancellazione perveniva solo successivamente e cioè il 2.7.1998.

Non si è trattato, quindi di un difetto di diligenza nella ricerca della residenza da parte del primo agente notificatore, rispetto al secondo, in quanto allorché quest'ultimo provvide alla notifica dell'atto di precetto il 28.7.1998, presso l'ufficio anagrafico del Comune di Modena già risultava annotata dal 2 luglio la richiesta di trasferimento di residenza dell'attuale ricorrente. Tale situazione il ricorrente deve imputarla a sé stesso.

2.3. Infatti il trasferimento di residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunziato nei modi prescritti dalla legge e cioè con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la dimora abituale a norma dell'art. 44 c.c. e art. 31 disp. att. c.c.). Pertanto, solo qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi dell'art. 44 cod. civ. e art. 31 disp. att.

al cod. civ., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall'anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l'avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ. di ricevere l'atto (cfr. Cass. 16/11/2006, n. 24416).

Cassazione civile sez. lav. n. 26985 22 dicembre 2009

…ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo dove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento ed affidata al giudice di merito.

E la giurisprudenza in proposito ha evidenziato che il luogo di effettiva dimora abituale del destinatario della notifica è accertarle, incensurabilmente, da giudice di merito con ogni mezzo di prova, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle

(14)

P a g i n a | 14 desunte dalla indicazione di dimora abituale quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso fra le parti.

Trib. Monza, 26/11/2007

In materia di notificazioni, la scelta del soggetto notificante di recapitare l’atto in un luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario deve essere fondata su elementi dai quali si desuma che il destinatario stesso effettivamente risieda o abbia domicilio nell'indirizzo indicato. Solo in questo caso l'onere della prova dell'effettività della residenza in un luogo diverso da quello indicato nell'atto notificato si trasferisce sul destinatario della notifica e non può ritenersi soddisfatto dalla mera produzione del certificato anagrafico.

Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 8554 27/09/1996

La presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica, basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale, benchè non abbia valore assoluto "iuris et de iure", deve considerarsi munita di una particolare resistenza, nel senso che, nel caso in cui ai fini del suo superamento non si adducano prove di tenore univocamente concludente, ma elementi a loro volta presuntivi, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di questi ultimi vanno apprezzati dal giudice del merito con particolare rigore (nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'art. 139 c.p.c., aveva disatteso le risultanze anagrafiche sulla base di elementi indiziari non univocamente concludenti, quali la positiva esecuzione di talune notifiche in un certo luogo, in realtà compatibile con l'ipotesi della occasionale dimora nello stesso, trascurando la valutazione di elementi di segno contrario).

Cassazione civile sez. I, n. 2143 25 febbraio 1995

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario di una notifica è rilevante esclusivamente il luogo dove questi dimora di fatto in via abituale. Pertanto, le risultanze anagrafiche rivestono un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.

Cassazione civile, sez. II, n. 5513 12 ottobre 1988

Ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. occorre tener conto della residenza effettiva del destinatario dell'atto, indipendentemente da eventuali difformi risultanze anagrafiche, e questa effettività può essere desunta da qualsiasi idonea fonte di convincimento e anche da presunzioni.

(15)

P a g i n a | 15 Cassazione civile sez. lav., n. 10248 2 ottobre 1991

Ai fini della determinazione del luogo ove eseguire la notificazione di un atto rileva, nei riguardi del notificante, la residenza anagrafica del destinatario e non, ove diversa, quella effettiva, tranne che il notificante conosca quest'ultima (con la quale la residenza anagrafica si presume - salvo prova contraria - coincidente) o abbia possibilità di conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

ORDINE TASSATIVO DEI CONSEGNATARI

Cassazione civile sez. II 19417 11 settembre 2010

…Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n.

11332, hanno evidenziato che "è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".

Cassazione civile sez. III n. 24536 20 novembre 2009

…E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, deve attestare chiaramente, ancorché senza uso di formule sacramentali, l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 cod.

proc. civ., comma 2, la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista dalla norma (confr. Cass. sez. un. 30 maggio 2005, n. 11332).Cassazione civile sez. III, , n. 1387 7 febbraio 1995

La successione preferenziale delle persone alle quali, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., può essere consegnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare, è tassativa. Ne consegue che è nulla la notificazione a mani del portiere allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle persone indicate nella predetta norma, senza che dall'inequivoca risultanza della stessa relata e del suo esclusivo riferimento alla sola assenza del destinatario dell'atto possa diversamente dedursi.

(16)

P a g i n a | 16 T.A.R. Campania sez. IV, Napoli, n. 319, 31 luglio 1993,

L'indicazione delle persone cui può essere rivolta la notifica dell'atto impugnato, in assenza del destinatario diretto dell'atto, contenuta nell'art. 3 comma 3 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, è tassativa (così come per l'art. 139 c.p.c.) e l'ordine di indicazione dei soggetti va ritenuto come una successione preferenziale, che comporta - di conseguenza - l'indicazione, da parte dell'addetto alla notificazione, delle ragioni che hanno determinato una certa modalità di notifica: pertanto, in mancanza di tali indicazioni, e dell'avviso al destinatario, di cui all'art. 139 comma 4 c.p.c., la notificazione non può ritenersi validamente effettuata ed idonea, quindi, a far decorrere il termine per l'impugnazione.

Cassazione civile sez. I, n. 12510 23 novembre 1992

L'omessa menzione della ricerca degli altri soggetti, indicati nel comma 2 dell'art.

139 c.p.c. come abilitati a ricevere l'atto, non comporta la nullità della notificazione effettuata a mani del portiere e del vicino di casa, quando l'ufficiale giudiziario attesti nella relata "tale qualificatosi, capace, che si incarica della consegna stante la sua momentanea assenza e dei familiari"; tale formula, infatti, vale ad indicare, nel suo complessivo significato letterale e logico, il mancato rinvenimento del destinatario e di ogni altra persona idonea alla ricezione.

Comm. centrale imposte sez. XVI, n. 6425 10 ottobre 1990

E’ nulla la notifica dell'avviso di accertamento effettuato ai sensi dell'art. 139 c.p.c., quando nella relativa relata non sia stato specificamente indicata la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato allo stesso destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che, nell'ordine tassativo, precedono quello che viene indicato come consegnatario.

Cassazione civile, sez. I, n. 1131 4 febbraio 1988

La successione preferenziale delle persone alle quali, a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 139 c.p.c., può essere consegnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare, è tassativa e pertanto sussiste la nullità della notificazione se non è specificamente indicata la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.

Corte Conti, sez. riun., n. 444 23 ottobre 1985

Anche nel giudizio innanzi alla Corte dei conti la successione preferenziale delle persone cui notificare l'atto, prevista dall'art. 139 comma 2 e 3 c.p.c., è tassativa e va rispettata in relazione a tutti gli atti, comprese le decisioni, ai sensi degli art. 285 e 170 c.p.c.; e, pertanto, deve essere considerata nulla la notifica a mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contiene l'attestazione del mancato

(17)

P a g i n a | 17 rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. con la conseguenza dell’applicabilità del più ampio termine per impugnare previsto dall'art. 327 c.p.c.

PERSONA DI FAMIGLIA (NECESSITÀ DELLA CONDIZIONE DI CONVIVENZA)

Cassazione civile sez. VI n. 7750 5 aprile 2011

…la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario.

Cassazione civile sez. VI n. 21362 15 ottobre 2010

questa Corte, in numerose sentenze, ha affermato che "in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art.

139 cod. proc. civ., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo" (Cass. n. 23368/06; Cass. n. 1331/2000; Cass. n.

8597/1997).

Ebbene, nella fattispecie in esame, S.A., che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in questione, non solo risulta legata al S.S., destinatario del medesimo decreto, da un vincolo di parentela ma, per di più, risulta essere la figlia del fratello nonchè socio di S.S. e, cioè, Sa.Al., circostanza, quest'ultima, che rende ancor più pregnante la presunzione della consegna dell'atto al destinatario.

Inoltre, dal provvedimento impugnato e dagli atti di causa (ricorso e controricorso) non risulta che sia stata fornita la prova dell'eventuale carattere occasionale della presenza di S. A. presso la sede della società, ove è avvenuta la contestata notificazione.

E non essendovi valide ragioni per disattendere il richiamato orientamento giurisprudenziale, il ricorso - come sopra preannunciato - va accolto.

Cassazione civile sez. trib. n. 10955 12 maggio 2009

…la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente

(18)

P a g i n a | 18 menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia"

consegnerà l'atto al destinatario (v. tra le altre Cass. n. 1331 del 2000; n. 8597 del 1997;

n. 73 del 1997; n. 3936 del 1992 e n. 2060 del 1992) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (v. Cass. n. 615 del 1995 e n. 5109 del 1999).

Cassazione civile sez. II, 11 aprile 1996, n. 3403

Per ritenere la ritualità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona, cioè, a lui legata da un rapporto di convivenza, né è sufficiente che nella relata di notifica il ricevente sia indicato come persona convivente. Infatti, non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte da lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte.

Cassazione civile sez. II, n. 615 19 gennaio 1995,

In tema di notificazioni, l'espressione "persona di famiglia" adoperata nell'art. 139 c.p.c. e nell'art. 7 della l. 20 novembre 1982 n. 890, recante norme in materia di notificazioni a mezzo posta, dovendo essere interpretata in relazione al quadro generale del sistema, nel quale fra le persone cui può consegnarsi copia dell'atto da notificare si è previsto persino il vicino di casa che accetti di riceverla, va intesa in senso relativamente ampio si da ricomprendervi anche i familiari la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare la mera occasionalità di tale presenza, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche circa la residenza del familiare quando, non essendo di epoca massima alla data della notifica, non forniscano elementi idonei sulla situazione di fatto sussistente a quella data.

Tribunale Milano, 23 gennaio 1995

Ai fini della tutela di difesa del debitore, in sede di istruttoria prefallimentare, e della conseguente regolarità della notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza in camera di consiglio, il concetto di "persona di famiglia" va interpretato estensivamente, nel senso che non è richiesta una stabile coabitazione, ma è sufficiente un rapporto di parentela che faccia fondatamente presumere che l'atto consegnato nell'abitazione del destinatario, venga a conoscenza di quest'ultimo.

(19)

P a g i n a | 19 Cassazione civile sez. I n. 6487 8 giugno 1995

…le persone di famiglia del destinatario dell'atto che sono abilitate a riceverne la consegna non sono soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto, ma anche gli altri parenti e affini, non legati da uno stabile rapporto di convivenza, trattandosi comunque di persone la cui posizione può giustificare, in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva, la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario: a tal fine, la consegna alle suddette persone può avvenire non solo se esse siano state rinvenute nella casa di abitazione del destinatario, ma anche se siano state ritrovate nell'ufficio di lui, o nel luogo in cui egli esercita l'industria o il commercio, senza che sia richiesta la condizione di essere addette alla casa oppure all'ufficio o all'azienda, come per le persone estranee alla famiglia (Cass. 6 maggio 1991, n. 4991).

Cassazione civile sez. III, n. 3858 30 marzo 1992

La "fidanzata" del destinatario dell'atto da notificare non rientra tra le persone di famiglia abilitate, in assenza del destinatario, a ricevere l'atto ancorché si trovi nella casa di abitazione di quest'ultimo (o nel luogo in cui egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio) - ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c..

Cassazione civile sez. III, n. 3936 1 aprile 1992

La notificazione mediante consegna a persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto, intendendosi il termine di "convivenza" nello stretto senso di appartenenza allo stesso nucleo familiare, considerato che l'espressione adottata dal citato art. 139, comma 2 è comprensiva non solo delle persone in rapporto di stabile convivenza con il destinatario, ma anche dei soggetti legati allo stesso destinatario da vincoli di sangue o di parentela, comportanti diritti e doveri reciproci e che implicano la presunzione della successiva consegna al destinatario. Ne consegue che ove la persona di famiglia trovata dall'ufficiale giudiziario nella casa di abitazione del destinatario accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa solo se il notificando, che assume di non avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza del familiare in casa era del tutto occasionale e momentanea.

Cassazione civile, sez. III, n. 5954, 8 luglio 1987

Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto con la conseguenza che, ove la persona di famiglia trovata dall'ufficiale giudiziario nella casa di abitazione del destinatario, accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, il quale assume di non aver ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea. Non è, pertanto, sufficiente per negare validità alla notificazione la produzione di un certificato anagrafico il quale attesti che il familiare a cui è stato consegnato l'atto abbia altrove la sua residenza.

(20)

P a g i n a | 20 Comm. centrale imposte, sez. X, n. 2548 21 marzo 1984

La notificazione a mani di persona di famiglia ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c. è nulla nel caso di consegna dell'atto ad un parente che viva in un appartamento autonomo ed indipendente, ancorché ubicato nello stesso corpo di fabbrica dell'appartamento del destinatario.

Comm. centrale imposte, sez. XIX, n. 1741, 14/4/82

L'espressione "persona di famiglia", contenuta nell'art. 139 c.p.c., non richiede necessariamente un rapporto di convivenza col destinatario dell'atto, allorché il familiare, che si trovi nella casa del destinatario, accetti l'atto senza riserve, salva restando la dimostrazione, da parte del destinatario che assume di non avere ricevuto l'atto, dell'assoluta occasionalità della presenza del familiare medesimo.

Conseguentemente è valida la notifica avvenuta nel domicilio indicato mediante consegna dell'atto alla figlia "capace e convivente", a nulla rilevando il fatto che da un certificato anagrafico risulti che la figlia ,rinvenuta nell'abitazione della madre, risieda in altra casa.

ADDETTO ALLUFFICIO

T.A.R. Roma Lazio sez. II 33125 3 novembre 2010

La giurisprudenza, al riguardo, ha costantemente affermato (cfr. infra multa: Cons.

Stato, VI Sez., 5 aprile 2007 n. 1549, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 dicembre 2007, n.

12098; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 aprile 2008 , n. 3146; Consiglio Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4078; Consiglio Stato , sez. V, 17 settembre 2008 , n. 4400; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30 dicembre 2008, n. 12395,ecc. ) che la notifica al controinteressato del ricorso, presso l'ufficio pubblico ove egli presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, pur se addetta all'ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139 comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "persona addetta all'ufficio" si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari - per cui può affermarsi un'immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario -- e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell'art. 139 Cod. proc. civ., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell'industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.T.A.R. Abruzzo Pescara, , n.

261 8/03/2004

(21)

P a g i n a | 21 E' considerata valida la notifica del ricorso giurisdizionale al controinteressato presso l'ufficio pubblico ove presta servizio unicamente se eseguita a mani proprie; ciò considerato, il ricorso deve essere considerato inammissibile se consegnato ad un soggetto differente dall'interessato, nonostante sia persona addetta a ricevere le notifiche dirette a quell'ufficio, poiché il disposto di cui all'art. 139 n. 2 c.p.c., che permette di esperire la procedura di notifica a mani di persona addetta all'ufficio od all'azienda, è relativo unicamente agli uffici privati, ossia quelle strutture, contemplate nell'ambito di disponibilità dei soggetti verso i quali è diretta la notifica, realizzate, organizzate e volte alla trattazione di affari propri, e non opera quindi verso quelle strutture ove la notifica debba essere eseguita verso soggetti che prestano lavoro alle dipendenze altrui.

Consiglio Stato sez. V, n. 1328 12 novembre 1996,

E' inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato ad un controinteressato, pubblico dipendente, presso la p.a. di servizio, ma non a mani proprie, bensì a persona diversa dal destinatario, ancorché autorizzata a ricevere le notificazioni solo per conto della predetta p.a., non potendosi applicare l'art. 139 comma 2 c.p.c., che concerne le notificazioni a mani di persona addetta all'ufficio e che si riferisce esclusivamente agli uffici privati, cioè ai complessi organizzati rientranti nella sfera di disponibilità dei soggetti notificandi.

Cassazione civile sez. I, n. 13031 21 dicembre 1995,

Nel caso di notifica di un atto al procuratore costituito, il collega di studio del destinatario è da considerare addetto all'ufficio in quanto l'art. 139 comma 2 c.p.c., non richiede che sussista un vincolo di dipendenza o subordinazione tra l'addetto ed il destinatario della notifica, mentre la natura del rapporto stabilmente intercorrente tra i due soggetti fa presumere che il consegnatario rinvenuto nello studio comune al destinatario, e che abbia accettato di ricevere la copia dell'atto, provvederà ad effettuare la consegna di esso al destinatario medesimo.

Cassazione civile sez. I, n. 7869 15 luglio 1993,

La disposizione di cui all'art. 139 è applicabile anche nell'ipotesi di notificazione presso il domiciliatario, con la conseguenza che ove il domiciliatario stesso non si trovi nella casa o nell'ufficio indicati nell'elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto rispettivamente a persona addetta alla casa o all'ufficio secondo le modalità stabilite dall'art. 139 c.p.c.

Cassazione civile, sez. lav., n. 11889 14 dicembre 1990

Ai fini della validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso l'ufficio del destinatario, occorre che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio (impiegato, segretario ecc.) o che comunque

(22)

P a g i n a | 22 dichiari di essere addetta all'ufficio o incaricata o abilitata a ritirare l'atto; pertanto, non è nulla la notificazione della sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia al praticante procuratore nella qualità - secondo l'attestazione dell'organo notificante, rimuovibile solo con querela di falso - di persona addetta allo studio del procuratore destinatario.

Cassazione civile, sez. un., n. 8478 20 agosto 1990

In tema di notificazioni, fra gli addetti all'ufficio del destinatario, nelle mani dei quali può essere consegnata, ai sensi del comma 2 dell'art. 139 c.p.c., copia dell'atto da notificare, deve includersi il collega di studio dell'avvocato o procuratore, considerata la comunanza di rapporti di natura professionale, mentre è irrilevante, ai fini della validità di tale notifica, che la persona predetta, ove non possano sorgere dubbi sulla identità , sia stata indicata con il solo cognome.

Cassazione civile, sez. II, n. 7720 1 agosto 1990

La notificazione presso il procuratore della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto al collega di studio, considerato che l'art. 139 comma 2 c.p.c., nell'includere tra i possibili consegnatari l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporto che, quale quella del professionista che ha in comune con il destinatario dell'atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o di subordinazione.

Cassazione civile, sez. I, n. 6113 26 novembre 1984

Ai fini della validità della notificazione eseguita mediante consegna dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio del destinatario, non è richiesta la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra il consegnatario dell'atto notificato ed il destinatario della notifica, ma è sufficiente che tra l'uno e l'altro sussista una situazione di comunanza di rapporti tale da presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto.

Cassazione civile, sez. I, n. 6278 26 novembre 1980

All'espressione "addetto all'ufficio", di cui al comma 2 dell'art. 139 c.p.c. deve essere attribuito un ampio significato, comprendendovi qualunque persona che presti servizio nell'ufficio del destinatario, a prescindere dalla fonte di tale rapporto e ancorché questo non trovi causa in un contratto stipulato fra l'addetto e il destinatario medesimo.

(23)

P a g i n a | 23 PORTIERE

Cassazione civile sez. II n. 22343 21 ottobre 2009

Questa sezione ha pertanto in proposito ritenuto già in altre occasioni che nella notificazione eseguita ex art. 139 c.p.c., comma 3 l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. 17915/08; 7667/09). A questo orientamento ritiene di prestar fede, in coerenza con la lettura data dalle Sezioni unite alle garanzie del procedimento notificatorio di cui all'art. 139 c.p.c..

Comm. centrale imposte sez. XXV, n. 6882 16 dicembre 1992

A norma dell'art. 139 c.p.c. è valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata mediante consegna al portiere della casa di abitazione del contribuente, a nulla rilevando il mancato invio al contribuente medesimo, a mezzo lettera raccomandata, della comunicazione dell'ormai avvenuta notificazione dell'atto.

Comm. centrale imposte, sez. XII, n. 1794 13 marzo 1989

L'omessa comunicazione al destinatario dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a norma dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna a mani del portiere dello stabile, costituisce vizio di nullità della notifica stessa.

Comm. centrale imposte sez. XVI, n. 6425 10 ottobre 1990

L'omessa comunicazione al destinatario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a norma dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna a persona diversa dal destinatario, costituisce vizio di nullità della notifica stessa.

CONDOMINIO

Cassazione civile sez. III n. 8724 15 aprile 2011

…La Corte d'Appello di Roma ha fatto corretta applicazione del principio, ribadito anche di recente da questa Suprema Corte (cfr.Cass. n. 11303/2007, citata nella sentenza impugnata, confermata da Cass. n. 2999/2010), per il quale è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

(piuttosto che, ai sensi degli artt. 137 e seg. c.p.c., all'amministratore che ne ha la rappresentanza legale), anche a persona diversa dall'amministratore, purché, nello stesso stabile, si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e

(24)

P a g i n a | 24 dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo.

Cassazione civile sez. II n. 2999 10 febbraio 2010

…la notifica, eseguita presso il domicilio privato dell'amministratore del condominio, Sig. M., a mani di una dipendente dello stesso, era pienamente valida in quanto effettuata con le formalità di cui all'art. 139 cod. proc. civ.. Tale decisione appare corretta, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (v.

Cass., sentenze n. 976 del 2000, n. 6906 del 2001, n. 16141 del 2005).

Errano i ricorrenti - i quali, peraltro, mostrano di non ignorare tale indirizzo giurisprudenziale - nella individuazione dell'onere probatorio: errano, cioè, nel ritenere che, ai fini della validità della notifica eseguita presso il domicilio privato dell'amministratore, avrebbe dovuto essere fornita la dimostrazione che lo stabile condominiale fosse sfornito di locali utilizzati per la gestione condominiale, laddove solo la prova contraria - quella, cioè, relativa alla esistenza dì tali locali - avrebbe reso nulla la notifica.

Del resto, questa Corte ha già affermato che la notifica all'amministratore personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio è valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., sì che, se effettuata a persona diversa dall'amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all'organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilità dell'"ufficio"

dell'amministratore (V. Cass., sent. n. 6906 del 2001, cit.).

Cassazione civile sez. II n. 6906 21 maggio 2001

…il ricorrente deduce la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di rinvio, in quanto non effettuata alla parte "personalmente", come è prescritto dall'art. 392 c.p.c., bensì mediante consegna, nell'edificio condominiale, a tale Vittorio Usman, addetto alle pulizie dell'immobile quale "lavoratore autonomo".

La resistente ha replicato che la notificazione è avvenuta nello stabile di via Orlando De Tommaso n. 12, dove il condominio ha la propria sede, ed è stata ricevuta da un

"impiegato dipendente incaricato ricezione atti", come ha certificato chi l'ha eseguita, con attestazione inoppugnabile, se non con querela di falso.

(25)

P a g i n a | 25 L'obiezione non è fondata, poiché la fede privilegiata attribuibile alla relazione di notificazione è limitata a ciò che l'ufficiale giudiziario dichiara circa i fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non si estende alla verità intrinseca delle informazioni che egli abbia assunto o delle dichiarazioni che gli siano state rese - in particolare, appunto, in ordine ai rapporti tra il ricevente e il destinatario dell'atto - le quali danno luogo, semmai, a semplici presunzioni, superabili con ogni mezzo di prova (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2000 n. 9658; 28 giugno 2000 n. 8799; 11 aprile 2000 n. 4590). Ma comunque i condominii degli edifici sono semplici "enti di gestione"

(v., tra le più recenti, Cass. 9 giugno 2000 n. 7891) non dotati nè di soggettività giuridica, ancorché imperfetta, nè di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, sicché l'elemento che unifica la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, all'esterno, è costituito esclusivamente dalla comune loro rappresentanza, anche in giudizio, che compete all'amministratore, nell'ambito delle sue attribuzioni. A costui, quindi, vanno notificati gli atti indirizzati al condominio (il quale non ha una sua

"sede" in senso proprio: v., per tutte, Cass. 28 gennaio 2000 n. 976) secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciè è consentito dagli art. 139 ss. c.p.c.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi - che tuttavia nella specie non è stata prospettata - in cui esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (v. Cass. 976-2000, cit.; 11 dicembre 1993 n.

12208).

Si deve quindi concludere nel senso che la notificazione di cui si tratta è avvenuta invalidamente, anche se non può essere considerata giuridicamente inesistente, essendo stata comunque compiuta in un luogo non privo di ogni collegamento con l'ente cui era diretta, per cui andavano emessi i provvedimenti di cui all'art. 291 c.p.c., essendo rimasto contumace il condominio appellato.

Sentenze riguardante l’applicazione dell’art. 140 cpc

PRESUPPOSTI PER LAPPLICABILITÀ DELLART. 140 CPC

Comm. centrale imposte sez. XXI, n. 6012, 9 novembre 1992

E' nulla la notifica dell'avviso di accertamento, eseguito in applicazione dell'art. 140 c.p.c., qualora il messo notificatore non abbia indicato, sulla relativa relata, le ragioni del ricorso a tale eccezionale e sussidiaria procedura, e le preventive ricerche, anche anagrafiche, effettuate al riguardo.

Riferimenti

Documenti correlati

- la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero

4) violazione o falsa applicazione dell'art. 1331 c.c., per avere la sentenza affermato che, non essendo stato apposto dalle parti un termine per l'adozione della deliberazione di

che a ciò va replicato che, incontestata l'applicazione della regola generale della sospensione, tuttavia nella specie non è corretto computare il termine - la

Nella medesima prospettiva la Corte di Cassazione ha escluso che detto impegno pattizio al riconoscimento agli effetti civili di una sentenza ecclesiastica di

Due decisioni prese a distanza di pochi giorni l’una dall’altra riaccendono il dibattito su una questione fortemente controversa del “mondo 231/2001”, riguardante

2 L’agente postale preposto alla consegna deve dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e dell’avvenuto deposito nell’ufficio postale, mediante avviso in

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che l'ordinanza - ingiunzione lo indicava quale persona fisica e non quale legale rappresentante dell'"Euroser" s.r.l., che

("Danni non patrimoniali") se- condo cui "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". All'epoca dell'emanazione del