ATTESTAZIONI DEL PUBBLICO UFFICIALE
Cassazione civile sez. II n. 9658 24.7.2000
…La relazione dell'ufficiale notificante, infatti, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.) ma non della veridicità delle stesse che si presume fino a prova contraria.
P a g i n a | 54 Trib. Salerno, 17/06/2009
In materia di notificazioni, la possibilità di consegnare copia dell'atto a persona diversa dal destinatario non impone all'ufficiale giudiziario di effettuare ricerche in ordine al rapporto di convivenza o di servizio che la persona che riceve l'atto abbia con quello, incombendo invece a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario.
Cass. pen. Sez. IV Sent., 04/06/2008, n. 27549
In materia di notificazioni, la convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario deve presumersi fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione.
RELATA
Cassazione civile sez. III n. 7809 31 marzo 2010
l'indicazione delle generalità e della qualità della persona cui la copia è consegnata è richiesta dall'art. 148 c.p.c. (e la relativa omissione è sanzionata da nullità dall'art.
160 c.p.c.) quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell'atto e consegnatario, sul quale l'art. 139 c.p.c., pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza del primo.
Tale esigenza non ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto rifiuti - ovviamente sempre che non si tratti dello stesso destinatario - di ricevere la copia, configurandosi, in tale ipotesi, una situazione sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione (v. anche Cass.
23.6.2009 n. 14628; Cass. 4.5.1993 n. 5178).
Di qui la correttezza del ricorso al procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., in ordine al quale, pertanto, l'ulteriore riferimento al soggetto non qualificato che rifiuti la consegna si risolverebbe in un inciso superfluo, non richiesto all'ufficiale giudiziario che cura la notificazione.
Coerentemente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto l'ininfluenza della mancata menzione, da parte dell'ufficiale giudiziario, nella relata di notificazione dell'atto di citazione, delle generalità della persona che aveva rifiutato di ricevere l'atto.
Cassazione civile sez. III n. 5079 3 marzo 2010
…La Corte di appello ha correttamente rilevato che il luogo in cui avviene la notificazione, pur se non espressamente menzionato nella relazione di notifica, può desumersi dall'intero contesto dell'atto ivi inclusa la sua intestazione, dal quale possono desumersi le indicazioni mancanti. Ha altresì rilevato che, nel caso in esame, il biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza del Tribunale di
P a g i n a | 55 Catanzaro, indicava il domicilio dei procuratori delle parti, destinatari della comunicazione degli atti processuali, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., presso l'avv.
Scoppa, in via Raffaelli n. 7, sicchè la mancata specificazione del luogo della notificazione nella relazione di notifica costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di provocare la nullità dell'atto (Cass. civ. 9 aprile 1996 n. 3263; Cass. civ.
Sez. 3, 15 luglio 2003 n. 11066, che ha applicato il principio anche al caso dell'erronea indicazione del destinatario. Parimenti, nel senso che il luogo in cui la notifica è effettuata può essere desunto dall'istanza della parte, ove non risulti dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, Cass. civ. Sez. 3, 12 maggio 1997 n. 4129).
Cass. civ. Sez. I, 18/09/2003, n. 13748
In tema di notificazione, l'attività dell'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti, mentre l'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario, ai sensi del citato art. 148, da atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente compiuta dal medesimo ufficiale giudiziario (senza alcun margine di apprezzamento discrezionale o di libera valutazione) e quindi atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela di falso; con la conseguenza che soltanto la querela di falso - proponibile anche nel giudizio di cassazione, qualora riguardi atti o documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità - potrebbe consentire di rettificare, con accertamento compiuto dal giudice esclusivamente competente ex art. 9 c.p.c. e mediante i provvedimenti accessori di rettificazione ai sensi dell'art. 226 c.p.c., in relazione all'art. 480 - ora 537 - c.p.p., l'eventuale errore nell'indicazione, nella relata ex art. 148 cit., della data della notifica del ricorso per cassazione.
Cassazione civile sez. II n. 9658 24.7.2000
…La relazione dell'ufficiale notificante, infatti, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.) ma non della veridicità delle stesse che si presume fino a prova contraria.
Cassazione civile sez. II 3403 11 aprile 1996
…Nè conta che nella relata di notifica sia indicato che trattavasi di persona, il padre, convivente, in quanto non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte da lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto
P a g i n a | 56 di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cfr. tra le tante, Cass. 19 febbraio 1977 n.
764).
Cass. Civ. Sez. I, 1° settembre 1995, n. 9217
L’attività svolta dall’ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall’art. 148 cpc senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell’ufficio notifiche, le quali estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti
Sentenze riguardanti l’art. 160 cpc -
NULLITÀ
Cassazione civile Sez. V n. 19733 del 17.9.2010
…”Quanto al profilo riguardante l’omessa menzione, nell’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, è sufficiente richiamare la sentenza di questa Corte n. 4400 del 21 febbraio 2008 secondo cui “in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell’atto d’appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000). A norma dell’art. 160 cod.
proc. civ., infatti, la notificazione, anche se effettuata a mezzo della posta ed anche nell’ambito del contenzioso tributario, è nulla se non sono state effettivamente osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate, E’ pur vero infatti, che tali indicazioni sono prescritte dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4, ma per l’inosservanza di tale prescrizione non è comminata la nullità sicchè essa, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., non può essere dichiarata dal giudice. In caso di mancanza di tali indicazioni l’osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può quindi essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata.
P a g i n a | 57 Nella specie la sentenza impugnata ha accertato – e tale accertamento non è sindacabile in cassazione – che la persona alla quale la copia dell’avviso di accertamento venne consegnata era addetta alla casa della signora S. ed era a lei legata da rapporto di servizio. Va aggiunto che dal ricorso e dalla sentenza impugnata non risulta che l’attuale ricorrente abbia mai contestato il fatto che la consegnataria fosse effettivamente la sua domestica.
Cass. civ. Sez. V Sent., 19/02/2009, n. 3983
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.
19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente. Nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Trib. Salerno, 17/06/2009
In materia di notificazioni, l'ufficiale giudiziario deve indicare nella relata di notifica le generalità della persona alla quale ha consegnato l'atto, nonché il rapporto della stessa con il destinatario, con la conseguenza che qualora manchi detta indicazione la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., per incertezza assoluta di detta persona, salvo che la persona del consegnatario non sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario dell'atto.
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Sentenze riguardanti l’art. 60 dPR 29 settembre 1973 n. 600
ART. 60 1° COMMA LETT. E) – APPLICABILITÀ
Cassazione civile sez. tributaria n. 20425 28 settembre 2007
, …è innanzitutto da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove tuttavia non risulti trasferito, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 cod. proc. civ., quando, come nella specie, il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. in termini, tra le altre, Cass. n.
10189 del 2003).
Tanto premesso, in ordine alla previa acquisizione di. notizie e/o al previo espletamento di ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali, ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che esse sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Nella specie, esiste un'attestazione, proveniente dal. messo notificatore, di trasferimento del notificatario per ignota destinazione, ed è da ritenersi che essa sia il frutto di notizie assunte sul posto dal predetto notificatore, nè risultano contestazioni circa la provenienza e l'occasione della suddetta attestazione. In ogni caso, l'interpretazione del documento contenente l'attestazione del messo notificatore spetta, al giudice di merito, al quale spetta altresì la valutazione circa la sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), valutazione che costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità (v. cass. n. 5100 del 1997).
E' vero che l'attestazione de qua rappresenta il frutto di informazioni assunte dal messo notificatore presso terzi e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenute estrinseco, ma fa fede invece fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì, come nella specie, di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (v. tra numerose altre Cass. n. 3403 del 1996 e n. 4590 del 2000), tuttavia è innanzitutto da evidenziare che l'eventuale prova contraria offerta (nella specie, ovviamente, documentale) deve essere valutata dal. giudice di merito e che la relativa valutazione è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione. In
P a g i n a | 59 proposito, è in particolare da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la denuncia di omesso esame di documenti non è riconducibile al vizio di omessa pronuncia, che costituisce error in procedendo, ma al vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia e ricorre soltanto nel caso di totale omessa valutazione di elementi deducibili dal documento, sempre che questi si rivelino decisivi, ossia tali da condurre - secondo una valutazione ed un giudizio che la Corte di cassazione esprime sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza - ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito (v. Cass. n. 13963 del 2001).
A tale riguardo, è da rilevare che questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che il ricorrente che in sede di legittimità denunci l'erronea (o omessa) valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità (v. tra le altre Cass. n.
15412 del 2004), senza che a tale incombente possa ottemperarsi (come nella specie ha inteso fare il ricorrente), attraverso la produzione nel giudizio di cassazione di copia di tale documento, posto che, a tacer d'altro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 3 è indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo" (v. tra le altre Cass. n. 1959 del 2004).
In ogni caso, per quanto concerne il requisito della "decisività" della documentazione prodotta in prova contraria, con particolare riguardo al certificato storico di residenza, è da rilevare che il costante riferimento da parte della giurisprudenza di questa Corte alle notizie assunte dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore sul posto all'atto della notifica evidenzia che le suddette "notizie" sono intese ad accertare una situazione di fatto, ossia un dato "effettivo" e non formale, perciò prescindente dal riscontro anagrafico, dovendosi presumere che l'indirizzo indicato sull'atto da notificare corrisponda (salvo errore del notificante) al dato anagrafico ufficiale e che, in caso di mancato rinvenimento sul posto del destinatario o di altro possibile consegnatario, al notificatore sia richiesto di accertare, se possibile, mediante ricerche in loco, una situazione di fatto eventualmente non (o ancora non) risultante all'anagrafe.
Giova in proposito rilevare che questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora all'ufficiale giudiziario procedente risulti che il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici, la notificazione stessa non deve essere eseguita nella forma prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. (pena la nullità dell'atto) bensì in quella prevista dall'art. 143 cod. proc. civ., salvo che, a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza, non sia noto, o non avrebbe potuto esser noto, il nuovo luogo di effettiva, residenza, dimora o domicilio, giacchè in tal caso la notificazione va invece eseguita (sempre a pena di nullità dell'atto) nell'individuato nuovo luogo di effettiva
P a g i n a | 60 residenza (v. Cass. n. 993 del 1985). In ordine al terzo motivo, è da rilevare che la questione in esso proposta non trova riscontro nella, sentenza impugnata e che lo stesso ricorrente non afferma che detta questione fu (ri)proposta in appello, limitandosi ad affermare che essa fu proposta nel ricorso introduttivo richiamato nell'atto d'appello. A tale proposito, è sufficiente osservare che, a norma del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 56 (che ricalca quasi letteralmente la formula dell'art. 346 c.p.c.), le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non siano "specificamente"
riproposte in appello si intendono rinunciate e che nella specie, dalla lettura dell'atto d'appello consentita a questo giudice in relazione alla deduzione di violazione dell'art.
112 c.p.c., non risulta che la questione sia stata in alcun modo proposta, tantomeno
"specificamente".
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In difetto di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Cassazione civile sez. tributaria n. 4925 del 2 marzo 2007
…Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), - sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 cod. proc. civ. - quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. n. 10189 del 2003, n. 7268 del 2002, n. 10799 del 1999, n. 4587 del 1997).
Alla luce di tale orientamento, pertanto, ogni volta che risulti sconosciuto il luogo di trasferimento del contribuente dovrebbe applicarsi il citato art. 60, lett. e), restando irrilevante, a tali fini, proprio perchè ignoto, il luogo del suddetto trasferimento (che potrebbe pertanto collocarsi anche nell'ambito del medesimo comune).
Tale elaborazione giurisprudenziale deve tuttavia essere verificata alla luce di altro nutrito orientamento di questa Corte, secondo il quale la notificazione ai sensi del citato art. 60, lett. e) è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste - secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità - siano state sufficienti, (v. tra le altre Cass. n. 7120 del 2003, n. 5100 del 1997, n. 4654 del 1997, n. 8363 del 1993).
Al di là delle apparenze, tuttavia, una lettura coordinata delle sentenze citate porta ad escludere anche la sussistenza di un parziale contrasto tra le stesse, essendo però necessarie alcune specificazioni idonee a integrarne e armonizzarne la portata alla luce della ratio ad esse sottesa.
P a g i n a | 61 Dal combinato disposto dell'art. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte") e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, primo periodo ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica" norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 360 del 2003 nella parte in cui non riduce il termine suddetto entro limiti tali da non sacrificare il diritto di difesa del destinatario della notificazione -) discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale, non
P a g i n a | 61 Dal combinato disposto dell'art. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte") e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, primo periodo ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica" norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 360 del 2003 nella parte in cui non riduce il termine suddetto entro limiti tali da non sacrificare il diritto di difesa del destinatario della notificazione -) discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale, non