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Sentenze riguardanti le notificazioni ai sensi art. 201 CdS

Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. N. 18049 del 02.09.2011

Svolgimento del processo

con ricorso del 28 giugno 1999, a norma e nei termini di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 P.E. proponeva, davanti al Tribunale di Napoli, opposizione avverso la cartella esattoriale, suddivisa in tre sub cartelle recanti l’iscrizione a ruolo di 12 verbali di violazione al codice della strada, elevati dal Comune di Napoli Servizio di Polizia Municipale: a) la prima sub cartella è dell’importo di lire 2.505.000, la seconda è dell’importo di lire 1.476.800, la terza è dell’importo di lire 159.000.

L’autorità procedente (il Comune di Napoli nella persona del Sindaco) produceva la documentazione e chiedeva il rigetto dell’opposizione per la quale erano decorsi i cinque anni.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1997 del 2004, accoglieva parzialmente l’opposizione: annullava cinque verbali, e ne convalidava i restanti sette. Annullava parzialmente le tre sub cartelle esattoriali impugnate, riducendo gli importi dalle stesse riportate. Il Tribunale di Napoli osservava che: a) l’autorità procedente ha dimostrato di aver notificato quattro verbali a mano del portiere, di aver tentato la notifica di sette di essi senza che essa sia riuscita perché il destinatario risultava sloggiato, mentre non ha dimostrato di aver eseguito la notifica per uno solo di essi; b) pertanto: 1) va annullato il verbale di cui non si ha prova della notifica; 2) vanno annullati quelli notificati a mani del portiere, essendo nulla la notifica in quanto manca l’attestazione dell’agente postale di aver ricercato le persone di cui all’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, 3) valida è invece la notifica degli altri sette verbali perché la legge ammette la notifica all’indirizzo ufficiale risultante dal PRA, sicché l’art. 201 comma 5 codice della strada non fa che operare una finzione giuridica diretta a rendere valida una notifica avvenuta nel luogo risultante dai registri PRA anche se il destinatario risulta sloggiato.

La cassazione della sentenza n. 1997 del 2004 del Tribunale di Napoli è stata chiesta da P. E. con ricorso affidato ad un motivo. Il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore e la società (…) spa. Commissario governativo per la riscossione dei tributi in persona del legale rappresentante pro tempore, intimati, non hanno svolta alcuna attività difensiva.

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Motivi della decisione.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 201 del Codice della Strada. Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che l’art. 201 C.d.S. legittimi una notifica virtuale e non reale, laddove afferma che allorquando, la legge ammette la notificazione presso il luogo di residenza risultante dai registri PRA, benché il trasgressore sia da esso sloggiato, altro non fa che considerare valida una notifica inesistente, ossia ammette come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario. Piuttosto, ritiene la ricorrente, anche l’art. 201 C.d.S. al comma 3 prevede una notificazione del verbale compiuta e nell’indicare i soggetti che possono provvedere alla notificazione richiama comunque le modalità da seguire per il compimento che individua espressamente in quelle del mezzo posta, secondo le norme sulla notificazione secondo il servizio postale, che non prevedono forme incomplete.

1.1 La censura ha ragione d’essere e va accolta per le ragione di cui si dirà.

1.2 Questa Corte ha avuto modo di esaminare la stessa questione e di avere espresso il principio, che intende ribadire per darne continuità, quello secondo cui la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 201 del Codice della Strada - a norma del quale - “comunque, le notificazioni s’intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione” - non è innovativa rispetto alla disposizione dell’art. 141 dell’abrogato codice della strada, dovendosi anch’essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi d’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art 140 cod. proc. civ. per il caso d’irreperibilità del destinatario. ( Sent. n. 5907 del 23/04/2002).

1.3. Nella specie le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., non risultano essere state rispettate, relativamente ai verbali elevati dal Comune di Napoli serv. Polizia Municipale e recanti i nn. 1) 40367300/1994 del 15 novembre 1994; 2) 40366222/94 del 10 novembre 1994; 3) 40314161/94 del 14 ottobre 1994; 4) 40429275/94 del 18 novembre 1994; 5) 40319943/94 del 2 novembre 1994; 6) 40198081/94 del 19 novembre 1994; 7) 40430396/94 del 22 novembre 1994. L’Amministrazione comunale opposta, si è, infatti, limitata a depositare l’avviso di ricevimento della notifica effettuata per posta e restituita con la dicitura “sloggiato” - senza fornire alcuna prova, sulla stessa incombente, in ordine all’espletamento delle successive formalità previste dall’art.140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario e indispensabili per la validità della notifica. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in quanto

P a g i n a | 69 dall’accoglimento del ricorso e dalla rilevata nullità della notifica dei verbali di accertamento posti a base delle relative cartelle esattoriali in questione, deriva logicamente la nullità degli atti successivi ivi compresa la detta cartella è consentito in questa sede pronunciare “nel merito” ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata. Considerata l’obiettiva incertezza e particolarità della questione di diritto trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, interamente, le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie l’opposizione anche in relazione ai verbali di cui in parte motiva. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione.

Cassazione civile sez. II n. 4793 del 25.2.2008

…”come più volte affermato da questa Corte e come sostenuto dalla società ricorrente, la disposizione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 3 - a norma del quale

"comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione, dall'archivio della MTCT o dal PRA o dalla patente di guida" - non è innovativa rispetto alla disposizione del abrogato art. 141 C.d.S., dovendosi anch'essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale.

Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso d'irreperibilità del destinatario (sentenze 10/3/2005 n.

5297;23/4/2002 n. 5907; 7/7/1999 n. 7044).

In particolare, come recentemente precisato nella giurisprudenza di legittimità, l'iter di notifica della cartella esattoriale e del verbale di contravvenzione non può dirsi perfezionato se il postino si limita a scrivere "trasferito" sull'avviso di ricevimento per non aver rintracciato il destinatario all'indirizzo che risulta agli atti della Motorizzazione civile e del Pubblico registro automobilistico.

Non rileva che il trasgressore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare la sua nuova residenza alle autorità: la notifica è nulla se l'agente postale non effettua le formalità previste in caso di irreperibilità del destinatario (sentenza 15/2/2007 n. 3453).

Nella specie le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non risultano essere state rispettate essendosi la Prefettura opposta limitata a depositare l'avviso di ricevimento della

P a g i n a | 70 notifica effettuata per posta - e restituita con la dicitura "sloggiato" - senza fornire alcuna prova, sulla stessa incombente, in ordine all'espletamento delle successive formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario e indispensabili per la validità della notifica.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Cassazione civile sez. I n. 5297 del 10.3.2005

…“la seconda parte del comma 3° dell'art. 201 del Codice, dopo il rinvio alle regole generali della notificazione previste dal codice di rito e dalla legge sulle notifiche a mezzo posta contenuto nella prima parte, statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto quali risultanti dalla carta di circolazione, dall'archivio della MTCT o dal PRA o dalla patente di guida. E' evidente che la deroga introdotta con tal previsione è mirata alla semplificazione degli oneri di ricerca per l'Amministrazione notificante, con la individuazione della residenza, del domicilio o della sede del destinatario nel luogo pubblicamente attestato dai cennati documenti e dalle indicate risultanze, in tal guisa restando a carico dell'interessato il rischio di una sua negligenza nell'aver omesso la necessaria sollecita annotazione delle variazioni registrate rispetto alla prima attestazione. E di qui la evidente esclusione di alcuna possibilità di applicare il disposto dell'art. 143 c.p.c., avendo la norma in esame escluso proprio l'ipotesi che residenza, domicilio o dimora del destinatario possano rimanere non conosciuti. Ma se ciè è indubbio, è altrettanto indubbio che nel caso di irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione nessuna notificazione può ritenersi avverata con la semplice constatazione (del tutto praeter legem) di tale situazione, stante la necessità, fatta palese dalla prima parte del comma 3, che la notifica avvenga secondo le norme del codice ed in tal prospettiva nessun valore avendo la attestazione di aver tentato la notifica (come erroneamente il GdP ha ritenuto essere bastevole), ma dovendosi, come già affermato da questa Corte nei precedenti richiamati, procedere con l'adempimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (solo in tal guisa essendo offerta al pur negligente destinatario la garanzia delle formalità necessarie e sufficienti alla formazione della presunzione legale di conoscenza dell'atto). Essendosi la sentenza impugnata - come censurato - sottratta dall'osservanza di tale principio, essa deve essere cassata, restando assorbita la cognizione della censura relativa agli effetti sulla pretesa in executivis del Comune della assenza di alcuna notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al C.d.S.

Cassazione civile sez. I n. 5907 del 23 aprile 2002

…”il terzo comma dell'art. 201 del codice della strada va interpretato nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detto documento, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi (come

P a g i n a | 71 quella di specie, nella quale l'agente postale ha annotato sull'avviso di ricevimento la scritta "trasferito") di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso d'irreperibilità del destinatario.

Il ricorso va, pertanto, respinto, senza la necessità di provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione della mancata difesa dell'intimato. “