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L Arbitrato nel Diritto del Lavoro

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L’Arbitrato nel Diritto del Lavoro

Roma 5 marzo 2019

Avv. Eugenio Aurisicchio

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LA LEGGE 183/2010 C.D. “COLLEGATO LAVORO”

Art. 31, co. 1-12, L. n. 183/2010 novella dell’art. 412 c.p.c.

1) le parti del procedimento facoltativo di conciliazione in sede amministrativa (presso l’INL Territoriale) possano rimettere alla commissione la decisione arbitrale irrituale della controversia;

2) art. 412 ter c.p.c. i CCNL possono individuare sedi e modalità per lo svolgimento degli arbitrati nelle materia di cui all’art. 409 c.p.c.;

3) art. 412 quater c.p.c. “altre modalità di conciliazione e arbitrato” – ipotesi residuale???

4) l'art. 31, co. 10 L. 183/2010, ammette la pattuizione di clausole compromissorie che rinviino alle modalità arbitrali previste dai menzionati artt. 412 e 412 quater c.p.c.;

5) l'art. 31, co. 12, prevede che gli organi di certificazione ex art. 76 d.lgs. n. 276/2003 possano istituire camere arbitrali a cui rimettere la decisione in forma irrituale delle controversie di lavoro.

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L‘ARBITRATO RITUALE IN MATERIA DI LAVORO

Precondizione: Art. 806, co. 2, c.p.c. - le controversie in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.) possano essere decise dagli arbitri «solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro».

Sussiste la precondizione

Convenzione di arbitrato

Compromesso (art. 807 c.p.c.) Clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.)

(4)

LA CONVENZIONE DI ARBITRATO

CLAUSOLA COMPROMISSIORIA

Presupposto per l’inserimento della clausola compromissoria nei contratti di lavoro:

a) previsione del CCNL di categoria;

b) Certificazione della clausola ad opera di un Commissione di certificazione ex art. 76 d.lgs. n.

276/2003 Elementi:

1) Sede dell’arbitrato;

2) Legge applicabile;

3) Arbitro unico/collegio;

4) Arbitrato Amministrato (in ossequio al regolamento della camera arbitrale prescelta es. CCIAA);

5) Procedimento: a) rituale, b) irrituale;

6) Decisione secondo diritto o secondo equità (con il limite dell’ordine pubblico);

7) Termine per l’emissione del Lodo;

8) Possibilità di impugnare il Lodo anche per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale (sempre ammessa indipendentemente dalla volontà delle parti per gli arbitrati in materia di lavoro).

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EFFICACIA DEL LODO «RITUALE» – IMPUGNAZIONE

Efficacia del Lodo: La natura rituale dell'arbitrato comporta che la decisione assunta dagli arbitri abbia gli stessi effetti della Sentenza pronunciata dall‘Autorità Giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.), potendo anche conseguire efficacia esecutiva.

Impugnazione: Corte di Appello - nelle controversie di lavoro l'impugnazione per violazione della legge applicabile al merito della controversia è «sempre ammessa», ovvero anche quando non sia stata espressamente disposta dalle parti (art. 829, co. 4, n. 1, c.p.c.)

Termini: 90 giorni dalla notifica (30 in materia di lavoro vedi infra) o 1 anno dalla sottoscrizione.

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L’ARBITRATO IRRITUALE IN MATERIA DI LAVORO Art. 412 quater c.p.c.

PRESUPPOSTO

Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’Autorità Giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’art. 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito come segue (ndr non è necessaria la preventiva stipula di una clausola compromissoria né l’espressa previsione nel CCNL. Resta fermo il limite della disponibilità del diritto).

PROCEDIMENTO

1) La parte che intende ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un RICORSO SOTTOSCRITTO personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere domicilio contenente: 1. la nomina dell’arbitro di parte; 2.

l’oggetto della domanda; 3. le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa; 4. i mezzi di prova; 5. il valore della controversia entro cui si intende limitare la domanda; 6. il riferimento alle norme invocate a sostegno della sua pretesa 7. l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi regolatori dell’ordinamento e dei principi regolatori della

materia, anche derivanti da obblighi comunitari; (continua)

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Segue…L’ARBITRATO IRRITUALE IN MATERIA DI LAVORO Art. 412 quater c.p.c.

2) se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte;

3) entro 30 giorni dalla notifica del ricorso i due arbitri di parte nominano, ove possibile, concordemente, il terzo membro, in funzione di presidente, scelto tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. In caso di disaccordo la parte ricorrente può chiedere la nomina del terzo Arbitro al Presidente del Tribunale territorialmente competente;

4) entro 30 giorni dalla nomina del terzo arbitro la parte convenuta deve depositare presso la sede del collegio una MEMORIA DIFENSIVA sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere: 1. le difese e le eccezioni in fatto e in diritto; 2. le eventuali domande in via riconvenzionale e 3. l’indicazione dei mezzi di prova; (continua)

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Segue…L’ARBITRATO IRRITUALE IN MATERIA DI LAVORO Art. 412 quater c.p.c.

5) entro 10 giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una MEMORIA DI REPLICA senza modificare il contenuto del ricorso;

6) entro 10 giorni dal deposito della Memoria di replica il convenuto può depositare presso la sede del collegio una CONTROREPLICA senza modificare il contenuto della memoria difensiva;

7) entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della controreplica il collegio fissa il giorno dell’udienza, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto, almeno 10 giorni prima;

8) almeno 5 giorni prima dell’udienza ciascuna parte versa per metà il compenso del presidente del collegio, fissato in misura pari al 2% del valore della controversia dichiarato nel ricorso, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente;

(continua)

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Segue…L’ARBITRATO IRRITUALE IN MATERIA DI LAVORO Art. 412 quater c.p.c.

9) UDIENZA INNANZI AL COLLEGIO ARBITRALE:

9.1 Tentativo di conciliazione esperito dal Collegio:

a) esito positivo: viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio (efficacie ex art. 2113 c.c.). Il giudice su istanza della parte interessata lo dichiara esecutivo;

b) esito negativo: a.1 immediata discussione orale della causa; a.2 interrogatorio delle parti (facoltativo) ammissione mezzi istruttori e rinvio entro 10 giorni per l’assunzione.

10) entro 20 giorni dall’udienza di discussione il Collegio decide la controversia mediante emissione di un LODO

EFFICACIA DEL LODO

il lodo sottoscritto produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 (contratto) e 2113, co. 4, c.c.

(rinunzie e transazioni).

Quindi

IL LODO HA FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI

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ART. 412 QUATER C.P.C. – ACCETTAZIONE O IMPUGNAZIONE DEL LODO

1) Il Lodo emesso viene notificato a cura della parte vittoriosa all’altra;

2) Le parti possono accettare per iscritto la decisione che per l’effetto diviene definitiva;

3) il ricorso per l’IMPUGNAZIONE del lodo, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., deve essere depositato avanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha sede l’arbitrato che decide in unico grado con Sentenza ricorribile esclusivamente per Cassazione (esclusivamente per motivi di legittimità e non di merito);

3.1 Ricorso respinto: il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale. Su istanza della parte interessata, il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo DICHIARA ESECUTIVO.

3.2 Ricorso accolto: la causa è definita con Sentenza che si sostituisce al Lodo.

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CONSIDERAZIONI FINALI

L’Arbitrato irrituale disciplinato dall’art. 412 quater c.p.c. rappresenta senz’altro uno strumento flessibile, utile ad assicurare la risoluzione delle controversie in materia di lavoro (ad eccezione

“discutibilmente” dei licenziamenti) in modo celere ad opera di Arbitri con un elevato livello di specializzazione.

Vantaggi:

• Celerità – il procedimento dura al massimo 140 giorni (con istruttoria);

• Costi contenuti (il compenso del Presidente del collegio è al massimo pari al 2% del valore della controversia);

• Riservatezza: il lodo rimane riservato tra le parti;

• Risoluzione di problematiche attinenti alla competenza territoriale ed alla legge applicabile (rapporti di lavoro transnazionali);

• Possibilità di raggiungere una transazione con efficacia ex art. 2113 c.c. in ogni momento e con la massima flessibilità post che la sede del collegio può essere collocata ovunque; (continua)

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segue…CONSIDERAZIONI FINALI

Segue…Vantaggi:

• Specializzazione degli arbitri;

• Possibilità di addivenire ad accertamenti negativi in tempi certi;

• Vantaggi per la comunità: decongestione dei Tribunali che si realizzerebbe assicurando nel contempo l’accesso alla giustizia ed il diritto ad una decisione (le riforme deflattive introdotte negli ultimi anni hanno perseguito l’intento di ridurre il contenzioso introducendo limiti e condizioni di accesso alla giustizia, aumentando i costi ed introducendo ostacoli procedurali talvolta insormontabili all’impugnabilità delle decisioni di primo grado).

• Di riflesso maggiore celerità delle decisioni in merito ai licenziamenti che restano di competenza esclusiva dei Tribunali (ipotesi discutibile).

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Avv. Eugenio Aurisicchio Picozzi & Morigi Avvocati Via Enrico Tazzoli n. 6 – Roma Tel. +39 0637351301 Fax +39 0637351303

Email e.aurisicchio@picozzimorigi.it

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