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Salute e Sicurezza sul Lavoro. Dott. Giorgio De Benedetto

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(1)

Salute e Sicurezza sul Lavoro

Dott. Giorgio De Benedetto

(2)

Quanti sono gli infortuni?

 Ogni anno in Italia si verificano circa

1.100

infortuni mortali sul lavoro

 Complessivamente ogni anno sono circa

870.000

gli infortuni denunciati

 A questi si aggiungono circa

26.000

malattie professionali denunciate

 Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa

1.000

persone ogni anno

(3)

In quali attività ci si infortuna?

(4)

Quali sono i loro effetti?

 Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme

 E’ impossibile quantificare il loro impatto come lutti

 E’ invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal paese per questo fenomeno

 Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi di euro all’anno

 Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo.

(5)

E le malattie professionali?

Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.)

La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)

Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall’esposizione

Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto)

Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato.

(6)

Quali patologie sono denunciate?

(7)

La Legge cosa dice?

La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile:

Art. 41 della Costituzione: l’iniziativa economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l’imprenditore adotti

“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la

personalità morale dei prestatori di lavoro”.

(8)

La legge cosa dice?

 L’igiene e la sicurezza sul lavoro sono regolati in Italia da una mole enorme di leggi, decreti, regolamenti, circolari varie emanate dall’inizio del ‘900 a oggi

 Questa abbondanza di riferimenti causa spesso confusione richiede l’intervento di specialisti del settore

 Le competenze sono distribuite tra diversi enti (Stato, Regioni, ASL, Ispettorati del Lavoro, INAIL ecc.)

(9)

Normativa europea

La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 anche grazie alle norme della comunità Europea:

direttive: devono essere recepite dai singoli stati membri;

regolamenti: sono cogenti e direttamente applicabili;

decisioni: sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari.

(10)

 Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di igiene e sicurezza in un unico provvedimento

 Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il D.Lgs.

81/2008 da molti definito come “testo unico” modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09

 In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti.

(11)

E’ più facile contare gli infortuni o le malattie professionali?

In Italia circa 1200 infortuni mortali ogni anno e 26000 malattie professionali denunciate

Infortunio: causa violenta, malattia causa progressiva

Normativa complessa, buona parte di questa compresa nel D.Lgs. 81/2008

(12)

Obblighi e responsabilità

 Se un operaio va in cantiere senza casco e si infortuna alla testa di chi è la colpa?

Obiettivi di questa sezione

 Capire ruoli e responsabilità per infortuni e malattie professionali

 Individuare le varie figure coinvolte

(13)

PREPOSTI

ADDETTI EMERGENZE

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

MEDICO COMPETENTE

RLS

LAVORATORI ASPP

RSPP

DL

(14)

Il Datore di Lavoro

 Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto

responsabile dell‘attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

 il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

 Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.

(15)

 L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri

Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi

 Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende

(16)

Il Dirigente

 Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL

Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette

 In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti

(17)

I Preposti

 I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori

 I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo

 Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi

 Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)

(18)

Il preposto:

 verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza,

 verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi,

 istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti,

 sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,

 segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

(19)

Il lavoratore

Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa

nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

 Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:

 rispettare le norme e le prescrizioni;

 utilizzare correttamente;

 segnalare le anomalie;

 collaborare all’attuazione delle misure.

(20)

Servizio Prevenzione e Protezione

Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:

individuare e valutare i fattori di rischio;

definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;

elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;

proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

(21)

RSPP e ASPP

 Il RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto

 Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata

(22)

RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art. 2 D.Lgs.

81/2008)

 Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti

 Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti

 Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).

(23)

Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:

 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

 è consultato sulla valutazione dei rischi;

 è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla

valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli

impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

 riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione […]

(24)

Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico

specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda.

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza

dell’azienda.

(25)

Addetti compiti speciali

 Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)

 Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso

 Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all’uso necessari dei presidi.

(26)

Definizioni

Pericolo:

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni.

Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.

(27)

Definizioni

Rischio:

Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno.

L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno.

Dipende dalle condizioni di uso.

(28)

 Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo).

Pericolo (potenziale):

potrebbe succedere

Rischio

(quanto potrebbe succedere):

Condizioni d’uso, esposizione, ecc.

Danno (è successo):

Alle persone, alle cose, agli impianti ecc.

(29)

Valutazione dei rischi

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

 individuare i pericoli (fattori di rischio);

 individuare le persone potenzialmente esposte;

 valutare (stimare) i rischi;

 individuare i possibili effetti sulle persone;

 individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

(30)

Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Magnitudo, M) associata all’evento stesso.

R = f (P, M)

Generalmente si considera R = P x M

Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti.

(31)

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso

R = f (P, M)

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.

La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio rumore

(32)

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso

R = f (P, M)

Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.

Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore

Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione

(33)

Priorità degli interventi

A seguito della valutazione (VDR), sono individuate le misure di prevenzione e protezione

A questo sono associate delle priorità di intervento

Le misure sono verificate con gli aggiornamento della VDR.

(34)

Misure di tutela e prevenzione

 E’ previsto che per ogni misura di prevenzione/ protezione conseguente alla VDR sia nominato un Responsabile della attuazione cui siano

assegnate le risorse necessarie

 La sede per la discussione e pianificazione delle misure conseguenti alla valutazione è la riunione periodica DL, RSPP, RLS, MC

(35)

La valutazione dei rischi e le relative misure sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008).

Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al RLS.

Il DVR è il documento fondamentale per la gestione dell’igiene e della sicurezza dell’azienda. Il DVR deve contenere:

una relazione sulla VDR […], nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati […];

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure […];

individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici […].

(36)

SSO: Sorveglianza sanitaria obbligatoria. Definizione

 Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio

professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

 la sorveglianza sanitaria è un’attività che COMPORTA la partecipazione del medico alla valutazione del rischio

(37)

Nomina del medico competente

Il Datore di lavoro nomina il MC

 struttura esterna pubblica o privata convenzionata

 libero professionista

 dipendente del Datore di Lavoro

In possesso di

specializzazione in medicina del lavoro o disciplina equipollente

NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

(38)

Nomina del medico competente

Non è sempre necessaria la nomina:

- Lavorazioni previste dal testo unico (rumore, rischio chimico, videoterminali ecc.)

- Rischi che espongono rischi terzi (autisti, piloti ecc.)

- Radiazioni ionizzanti ecc.

(39)

Compiti del medico competente

 Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria obbligatoria

 Istituisce la cartella sanitaria e di rischio

 Consegna al DL / al lavoratore / all’ISPESL la documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto

 Informa sul significato sorveglianza sanitaria

 Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno

 Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria

(40)

VDR

VISITE MEDICHE E PERIODICITA’

ESAMI

EMATO CHIMICI E ALTRI

INDICATORI BIOLOGICI DI ESPOSIZIONE

Cosa fa il MC sulla base della VDR

(41)

Accertamenti sanitari: perché

 Stabilire lo stato di salute all’assunzione

 Individuare fattori individuali che aumentano il rischio

 Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l’insorgenza

 REDIGERE L’ANAMNESI (COSA FA NELLA VITA)

(42)

Accertamenti sanitari: quando

 All’assunzione

 Periodici

 Su richiesta motivata del lavoratore

 Alla cessazione del rapporto

 Al rientro dopo 60 gg di assenza per motivi di salute

 In fase preassuntiva

In caso di malattia professionale si cerca la documentazione che “racconta”

l’esposizione e lo stato di salute del lavoratore.

(43)

Giudizio di idoneità

Sulla base degli accertamenti effettuati

 Idoneità alla mansione specifica

 Idoneità alla mansione con prescrizioni

 Non idoneità alla mansione (giusta causa, possibilità di ricorso)

(44)

Alcuni esami per alcuni rischi

(45)

Alcuni esami per alcuni rischi

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

Periodicità

Ogni quanto si fanno le visite

 La periodicità è stabilita dal MC sulla base della VDR

 Alcune limitazioni sono imposte dalla legge

 Per alcuni esami (es. RX) si considerano anche gli effetti dell’accertamento

(54)

Cartella sanitaria e di rischio

Ogni lavoratore ha una cartella sanitaria e di rischio aggiornata dal MC, la cartella viene consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e costituisce la “carta di identità” del lavoratore dal punto di vista della salute in relazione alla attività lavorativa svolta.

 La ricostruzione dell’anamnesi e dello stato di salute è fondamentale per individuare le cause della malattia

(55)

Assicurazione e indennizzo

 Chi paga i costi di gestione di un invalido sul lavoro?

Obiettivi di questa sezione

 Comprendere i meccanismi assicurativi

 Implicazioni prevenzionali dell’assicurazione

 Illustrare le prestazioni

(56)

 I meccanismi assicurativi delle lavorazioni hanno implicazioni di tipo prevenzionale

 Le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali aiutano alla definizione delle eventuali colpe

 Gli incentivi stimolano le aziende alla messa in atto di adeguate politiche prevenzionali.

(57)

Elementi del rapporto assicurativo

I soggetti del rapporto assicurativo sono:

 Il DL: paga i tassi di premio in proporzione al rischio delle lavorazioni e alle retribuzioni

 L’INAIL: gestisce i premi ed eroga le prestazioni a infortunati e vittime di malattie professionali

 Il lavoratore: riceve le prestazioni

(58)

Definizione del tasso

Ogni azienda paga all’INAIL un tasso di premio definito dall’inquadramento della propria lavorazione nella TARIFFA DEI PREMI

Elenco e classificazioni di lavorazioni corrispondenti ai diversi rischi

Suddiviso in Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività

(59)

Sicurezza con le tre P

PREVENZIONE

PROTEZIONE

PROMOZIONE

(60)

Possiamo dunque affermare che…

 La sicurezza è un concetto multidimensionale, riferito a tutte le situazioni e a tutti gli ambienti di vita delle persone, compresi i luoghi di lavoro, che

comprende due accezioni strettamente correlate: quella valoriale e quella tecnica.

 L’accezione valoriale considera la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una protezione coercitiva, ma come principio

compreso nella nozione più ampia di salute 2 e quindi come diritto primario della persona e come valore fondamentale tutelato dalla nostra

Costituzione agli artt. 2, 4, 32, 35 e 41.

(61)

La prevenzione

Il D.lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lettera n, definisce la prevenzione come: “Il complesso delle

disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della

popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”. Si tratta quindi di tutte quelle azioni che sono programmate e realizzate con la finalità di eliminare o ridurre la probabilità che un evento indesiderato accada. Le misure di prevenzione possono essere di tipo strutturale o organizzativo, ad esempio la corretta progettazione ed esecuzione d’interventi di

manutenzione, d’impianti, di macchinari, ma anche l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori, l’adozione di comportamenti e procedure operative adeguate e così via. Nella scelta delle misure da adottare, i datori di lavoro devono garantire il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, in base al

progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche disponibili per quel determinato settore di lavoro. Tale principio, affermato dalle direttive europee, è stato recepito nell’articolo 15 c. 1, punto c) del TU, che prescrive, tra le misure generali di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro “l’eliminazione dei rischi e,ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”.

(62)

La protezione

Il concetto di protezione richiama la difesa contro ciò che potrebbe recare danno e consiste in un’azione o un elemento che s’interpone tra qualcuno che può subire il danno stesso e ciò che lo può causare. Consiste quindi nel

complesso delle misure che servono a ridurre le conseguenze di un

infortunio/incidente nel momento in cui si verifica. La protezione si può in un certo senso assimilare a quello che in medicina si chiama “prevenzione

secondaria”. Sappiamo che in medicina la prevenzione primaria significa

evitare o ridurre l’insorgenza della malattia, ad esempio non fumare per ridurre il rischio di cancro al polmone, adottare uno stile di vita sano per evitare

patologie tumorali o cardiache ecc. La prevenzione secondaria è invece mirata a ridurre gli effetti della malattia già in corso, ad es. attraverso una

diagnosi precoce, un’adeguata terapia farmacologica ecc. Allo stesso modo, nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione è mirata non tanto a ridurre le occasioni di evento dannoso, quanto a limitarne le conseguenze a persone e cose.

(63)

Essa tende dunque ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all’esposizione ad uno o più fattori di rischio. Si distingue tra protezione attiva, che richiede l’intervento di un operatore o l’azionamento di un impianto, e protezione passiva, che non necessita né dell’uno né dell’altro.

Numerosi esempi di misure protettive si trovano nel campo della sicurezza antincendio:

gli elementi di protezione attiva sono finalizzati alla precoce rilevazione/rivelazione dell’incendio, alla segnalazione e all’azione di spegnimento, ad esempio estintori e idranti, impianti di

rivelazione automatica d’incendio, impianti di spegnimento automatici, dispositivi di segnalazione e d’allarme, evacuatori di fumo e calore.

Recentemente, con il DM 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono stati disciplinati la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio;

gli elementi di protezione passiva hanno l’obiettivo di limitare degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo, per garantire l’incolumità dei lavoratori, contenere i danni a strutture ,

macchinari , beni e così via. Tra essi si possono comprendere: barriere antincendio (isolamento, distanze di sicurezza esterne ed interne, muri tagliafuoco); strutture con resistenza al fuoco

commisurata ai carichi d’incendio; materiali classificati alla reazione al fuoco; sistemi di ventilazione; sistema di vie d’uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile.

(64)

La promozione

I due processi sopra richiamati costituiscono i due capisaldi dell’azione

del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, definito dall’articolo 2 comma 1 lettera l del TU come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi

professionali per i lavoratori”.

Ma c’è un terzo processo altrettanto importante da affiancare ai primi due:

la promozione, che è definito dalla Carta di Ottawa, siglata nel 1986 dagli stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, durante la 1° Conferenza internazionale sulla Promozione della salute come “Il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui

suoi determinanti, e dunque di migliorare la salute stessa”. Tale definizione, ripresa nelle conferenze successive, può senz’altro valere anche per quanto riguarda la sicurezza, che, come abbiamo visto, rientra nel concetto più ampio di salute.

(65)

 Controllare la propria salute e sicurezza significa ridurre il rischio di

eventi dannosi e limitarne i danni, per cui anche la promozione rientra nella prevenzione, ma l’aspetto fondamentale che la caratterizza è il riconoscimento della soggettività dell’individuo. Questo significa che la gestione della sicurezza da un lato, è affidata a soggetti con specifiche responsabilità, che devono garantire per esempio edifici stabili, impianti efficienti, gestione corretta delle attività ecc., ma dall’altro lato considera e coinvolge i singoli individui quali soggetti attivi nel determinarla,

mantenerla e migliorarla, con il proprio comportamento e con le proprie scelte quotidiane di cittadini responsabili.

(66)

Quali sono i rischi per la salute dei lavoratori del settore sanitario?

Se alcune stime recenti hanno sottolineato che in Europa le malattie correlate al lavoro causano circa 200.000 decessi l’anno, con un costo stimabile nell’Unione Europea (UE) e per malattie e infortuni professionali in circa 476 miliardi di euro, è importante rilevare che il settore sanitario è uno dei più grandi settori occupazionali. Questo settore occupa circa il 10% dei lavoratori dell’Unione europea e le donne rappresentano circa il 77% della forza lavoro.

(67)

 In relazione al tema delle malattie professionali nella UE “la percentuale di lavoratori che riferiscono di compiere operazioni di trasporto o

movimentazione di carichi, pur in diminuzione, continua a rimanere alta (34,5%) e raggiunge il 38% nei 10 nuovi Stati membri”.

 Dunque i disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori e del collo (DMAS)

“rappresentano la forma di malattia professionale più diffusa in Europa, responsabile del 45% e più di tutte le malattie professionali”. E nel settore sanitario, per tali disturbi, “si registra il secondo tasso più elevato di

incidenza tra le patologie correlate al lavoro, subito dopo il settore edilizio”.

(68)

 A occuparsi delle malattie professionali nel settore sanitario e a fornire alcune informazioni e dati utili per implementare idonee strategie di

prevenzione è una recente scheda informativa pubblicata dal Sistema di sorveglianza nazionale MalProf che, nato nel 1999 come progetto di

ricerca, studia le relazioni tra le malattie professionali e le attività svolte dai lavoratori.

(69)

Le malattie professionali più diffuse nel comparto sanità

Nell’elaborato dal titolo “Le malattie professionali nella sanità” - a cura di P. Montanari, A.

Papale, D. De Santis e G. Campo (Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), M. Presto (Asl Roma 4 - U.O.C. Servizio Pre.S.A.L.) – si ricorda che il personale operante in ambito sanitario “è esposto a diversi rischi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, quali il sovraccarico biomeccanico, le posture incongrue, i

movimenti scoordinati e/o ripetuti”. In particolare, le posture scorrette vengono “spesso assunte nell’assistenza al letto del paziente, ma anche in ambito chirurgico o durante le attività di laboratorio”.

Inoltre in alcune circostanze “i lavoratori sono esposti anche a rischi legati all’utilizzo di sostanze chimiche (disinfettanti, gas anestetici, detergenti, ecc.) oltre che a medicamenti che, soprattutto in sede di preparazione, possono entrare in contatto con la pelle o

penetrare nelle vie respiratorie e provocare reazioni locali o sistemiche, come le malattie cutanee, più spesso di origine tossico-irritativa che non allergica, affezioni nasali, patologie sinusali, oculari e asma”. Senza dimenticare che l’impiego di alcuni strumenti di lavoro, quali aghi, siringhe, bisturi, “comporta un rischio di puntura o taglio con possibile

trasmissione ematica di agenti biologici quali il virus HIV e il virus dell’epatite B”.

(70)

Altri potenziali rischi sono poi rappresentati dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. E “il lavoro a turni, il cambiamento di ritmi di lavoro, il lavoro notturno, i fattori organizzativi e i rapporti con i colleghi possono essere fonte di stress e altre patologie professionali”.

Si segnala anche che nelle strutture sanitarie l’esposizione ai rischi lavorativi riguarda non solo il personale sanitario (medici, infermieri, ecc.), ma anche il “personale di supporto e tecnico, nonché una vasta gamma di professionisti, compresi i laboratoristi e gli anestesisti, i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati e gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria”. E anche gli addetti alle pulizie “sono esposti a pericoli e rischi che variano in funzione dello specifico luogo di lavoro”.

Nella scheda sono riportate alcune indicazioni tratte da ricerche e spunti normativi in

materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (D.Lgs. 19/2014).

(71)

In particolare, il sostegno, il sollevamento, il trasferimento e il riposizionamento del paziente

“sono operazioni che espongono gli operatori sanitari ad un alto rischio di lesioni dorso- lombari o più in generale di disturbi muscoloscheletrici. Le situazioni che mettono a rischio gli operatori sanitari sono numerose e vi concorrono numerosi fattori che rendono difficile l’adozione di una postura corretta. I fattori sono legati al paziente, ‘carico’ instabile e complesso da spostare, ma anche all’ambiente di lavoro, che spesso costringe ad operare a ritmi intensi, in posizioni difficili, facendo torsioni per l’impossibilità di adottare una posizione ergonomica, anche per la mancanza di spazi adeguati”.

Inoltre – continua la scheda – “altri fattori che determinano un incremento del rischio sono l’aumento nella popolazione delle persone in sovrappeso e dei grandi obesi ed il

progressivo aumento dell’età media degli operatori, connesso all’ invecchiamento della popolazione generale e all’innalzamento dell’età di pensionamento”.

(72)

 Si ricorda, infine, che la valutazione dei rischi da movimentazione “è

importante per tutti gli operatori sanitari e in particolare per gli infermieri. Gli ausili meccanici, quali i sollevatori sono di grande utilità ma purtroppo,

ancora oggi, non disponibili in tutti i contesti. Si possono anche utilizzare attrezzature che aiutano negli spostamenti dei pazienti, riducendo le

sollecitazioni meccaniche per il rachide dell’operatore, definite ausili minori (teli ad alto scorrimento, tavole a rullo, dischi girevoli, cinture ergonomiche, trapezi). Inoltre, è fondamentale valutare e scegliere bene la migliore

tecnica di movimentazione in funzione delle caratteristiche del paziente (peso, capacità del soggetto di collaborare nel movimento, condizioni mediche)”.

(73)

Riferimenti

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