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paziente e di protezione del medico

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Academic year: 2022

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(1)

PROVE DI ASSETTO E DI EQUILIBRIO

1

(2)
(3)

Le linee guida della riforma

Apprezzabile esercizio di contemperamento e miglior calibratura delle esigenze di tutela del

paziente e di protezione del medico

(4)

Lato medico (e struttura): RIDUZIONE DEI CARICHI (DI IMPUTAZIONE e RISARCITORI)

Rivisitazione dei regimi di responsabilità civile: risponde contrattualmente chi ha il governo del rischio. I professionisti strutturati rispondono ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Le strutture continuano a rispondere contrattualmente, ma l’obbligo di gestire e prevenire il rischio in ottemperanza alle linee di indirizzo può modificare il loro assetto di responsabilità, quanto al fatto ignoto.

responsabilità, quanto al fatto ignoto.

Limitazione quantitativa e qualitativa della rivalsa della struttura, anche in ambito privato

Calmierazione dei parametri risarcitori, importati dalla rc auto.

Linee guida e responsabilità; linee guida e risarcimento.

(5)

Lato paziente

GESTIONE del rischio e tutela “PREVENTIVA”

Sicurezza delle cure e diritto alla salute

Cultura della trasparenza, del dialogo e della conciliazione: ATP, 702 bis e mediaconciliazione.

Obblighi di comunicazione di cui all’art. 13 (questi, nell’interesse anche del medico)

nell’interesse anche del medico)

Tasca capiente assicurativa: azione diretta, non opponibilità delle eccezioni, claims made con retroattiva, procedura di offerta stragiudiziale.

Fondo di garanzia.

(6)

LEGGE 8 marzo 2017 n. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZE DELLE CURE E DELLA SICUREZZE DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA NONCHE’ IN

MATERIA DI RESPONSABILITA’

PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE

PROFESSIONI SANITARIE

(7)
(8)

L’ENTRATA IN SCENA DEI SISTEMI

OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATI PER LEGGE A TUTELA ANCHE DEL TERZO DANNEGGIATO

LA TUTELA DELLE ATTIVITA’ DI RISCHIO IL NUOVO TREND: CONSACRAZIONE DEL

RUOLO SOCIALE DELL’ASSICURAZIONE IL NUOVO TREND: CONSACRAZIONE DEL

RUOLO SOCIALE DELL’ASSICURAZIONE

LA TUTELA DELLE ATTIVITA’ DI RISCHIO SOCIALMENTE UTILI (E DEL POTENZIALE

RESPONSABILE)

LA GARANZIA DEI TERZI POTENZIALI DANNEGGIATI

DALLA RC AUTO.

ALLA RC SANITARIA

(9)

LE REGOLE PROPRIE DELLA RESPONSABILITÀ OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA

PRESIDI A TUTELA DEI TERZI DANNEGGIATI ( TASCA CAPIENTE, AZIONE DIRETTA NON OPPONIBILITA’ DELLE

L’assicurazione obbligatoria ed il

diritto dei sistemi obbligatoriamente assicurati

CAPIENTE, AZIONE DIRETTA NON OPPONIBILITA’ DELLE ECCEZIONI)

Vs

ACCETTAZIONE SOLIDALE DI REGOLE DI RESPONSABIITA’ E

RISARCITORIE A SÉ STANTI (il patto sociale si allarga….)

(10)

ASSICURAZIONE, SICUREZZA DELLE CURE E RISK MANAGEMENT

L’obbligo assicurativo induce inoltre

L’obbligo assicurativo induce inoltre

una miglior gestione del rischio in

funzione della sua più economica

assicurabilità.

(11)

ASSICURAZIONE VIRTUOSA O

VIRTUALE?

(in assenza dell’obbligo a

contrarre?)

(12)

L’AZIONE DIRETTA E LE PROCEDURE LIQUIDATIVE;

IL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE;

Il RISCHIO DI SURPLACE TRA ASSICURATORI

La CD. AUTOASSICURAZIONE…

L’AZIONE DIRETTA E LE PROCEDURE LIQUIDATIVE;

IL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE;

Il RISCHIO DI SURPLACE TRA ASSICURATORI

La CD. AUTOASSICURAZIONE…

ALCUNI TEMI “CALDI”

ALCUNI TEMI “CALDI”

1) La non opponibilità delle eccezioni, rispetto a franchigie e SIR

2) Il regime di operatività temporale della polizza obbligatoria, secondo l’art. 11;

1) La non opponibilità delle eccezioni, rispetto a franchigie e SIR

2) Il regime di operatività temporale della polizza obbligatoria, secondo l’art. 11;

MA SOPRATTUTTO……

(13)

Art. 144

(Azione diretta del danneggiato)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confron/

dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limi/

delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

LA DISCIPLINA “GEMELLA” DELL’AUTO UN CONFRONTO INTERESSANTE

dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limi/

delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

(14)

Art. 12

Azione diretta del soggetto danneggiato

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione, nei

confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza,

eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.

Segue

(15)

Un ulteriore spunto

Art. 10

Obbligo di assicurazione

…….3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e

all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Ma se la rivalsa avesse ad oggetto anche la franchigia o la sir avremmo una singolare forma di copertura dal rischio di ciò (la ritenzione del rischio…) che si vuol porre comunque a carico dell’assicurato onde responsabilizzarlo….

Segue

(16)

VOCI DAL MERCATO ED ALCUNI TEMI “CALDI”

2) Il regime di operatività 2) Il regime di operatività temporale della polizza obbligatoria, secondo l’art. 11.

“Deeming clause o claims made?”

(17)

Cass., 28 aprile 2017, n. 10506,

Sulla immeritevolezza (SS.UU. 9140/2016) Vantaggio ingiusto e sproporzionato

«la clausola claim's made che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, in quanto attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita.

La clausola claim's con esclusione delle richieste postume riduce infatti il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. È infatti praticamente impossibile che la vittima d'un danno abbia la prontezza e il cinismo di chiederne il risarcimento illico et immediate al responsabile»

segue

(18)

Cass., 28 aprile 2017, n. 10506,

Sulla immeritevolezza della Claims made (SS.UU. 9140/2016)

DECISA IL 20 GENNAIO 2017

NON C’era ancora la LEGGE GELLI…..

NON C’era ancora la LEGGE GELLI…..

MA C’ERA GIA’……

segue

(19)

LA CLAIMS….

Art. 2

Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno

L’assicurazione obbligatoria degli avvocati DM Giustizia 22/9/ 2016 – G.U 11/10/2016

una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza.

2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'.

(20)

Cass., 28 aprile 2017, n. 10506

Senza contropartita?

E LA RETROATTIVITA’…..?

LEGGE GELLI: CONTRAPARTITA DI SISTEMA!!!

segue

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Cass., 28 aprile 2017, n. 10506

Sulla immeritevolezza della clausola claims made

Posizione di indeterminata soggezione dell’assicurato

«la clausola claim's made che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, in quanto pone l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra.

La clausola claim's made, infatti, fa dipendere la prestazione dell'assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento dell'assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell'assicurato, ma altresì da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento.

L'avveramento di tale condizione, tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall'organizzazione dell'assicurato, che non ha su essa ha alcun potere di controllo. Ciò determina conseguenze paradossali, che l'ordinamento non può, ai sensi dell'art. 1322 c.c., avallare»

segue

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Cass., 28 aprile 2017, n. 10506

Sulla immeritevolezza della clausola claims made

LA VOLONTA’ DEL TERZO

PERFEZIONA SEMPRE E COMUNQUE LA FATTISPECIE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’….

IN ASSENZA DI RICHIESTA RISARCITORIA LA GARANZIA NON OPERA DI PER SE’…….

PER SE’…….

E INOLTRE ex art. 2952 c.c. “Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento

all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione”. E SI RICORDI COME PER PRINCIPIO GENERALE, EX ART, 2935 c.c. , LA

PRESCRIZIONE DECORRE DA QUANDO SI PUO’ FAR VALERE IL RELATIVO DIRITTO!

segue

(23)

Cass., 28 aprile 2017, n. 10506, rel. Rossetti

Sulla immeritevolezza della clausola claims made

CONSEGUENZE PARADOSSALI….

«La prima è che la clausola in esame fa sorgere nell'assicurato l'interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secolare (desumibile dall'art. 1904 c.c.) secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto….. NB: MA rimane tale, ove si consideri l’interesse genetico non voluto….. NB: MA rimane tale, ove si consideri l’interesse genetico alla copertura al momento della stipula

La seconda conseguenza paradossale è che la clausola claim's made con esclusione delle richieste postume pone l'assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 c.c..»

segue

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Cass., 28 aprile 2017, n. 10506

Sulla immeritevolezza della clausola claims made

L’OBBLIGO DI SALVATAGGIO?

• Dubbia applicabilità al campo della rc (assicurazioni di cose?).

Ex art. 1914 l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

• Né può farsi rientrare l’obbligo di salvataggio nel dovere di non riconoscere la propria responsabilità di fronte al terzo «poiché tale riconoscere la propria responsabilità di fronte al terzo «poiché tale riconoscimento non accresce l’ammontare del danno così come il negare la propria responsabilità non diminuisce il danno né tanto meno lo elimina» trattandosi di comportamento che esula dalla sfera di incidenza sul danno, già verificatosi ed esauritosi nella dinamica del fatto dannoso….(NB: così come qualsiasi altro tipo di interlocuzione con il terzo danneggiato non incide su di un danno già prodottosi)

E LA PROTEZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO/PAZIENTE….????

segue

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Cass., 28 aprile 2017, n. 10506, rel. Rossetti

Sulla immeritevolezza della clausola claims made

Contrasto coi superiori doveri di solidarietà

«la clausola claim's made che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, in quanto può costringere l'assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.

La clausola in esame infatti, elevando la richiesta del terzo a La clausola in esame infatti, elevando la richiesta del terzo a

"condizione" per il pagamento dell'indennizzo, legittima l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata:

con la conseguenza che se l'assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero NB: E IL SALVATAGGIO???), l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all'assicurato,»

segue

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Cass., 28 aprile 2017, n. 10506, rel. Rossetti

Sulla immeritevolezza della clausola claims made

Principio di diritto

«La clausola c. d. claim's made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.»

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Art. 11

Estensione della garanzia assicurativa

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

E…….. L’AZIONE DIRETTA……..?

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