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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 2505 DEL 20/02/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(FELICI CRISTINA) (TOSINI FLAMINIA GR 29 00) (F. TOSINI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO ___________________________(Valeriani Massimiliano)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 20/02/2020 prot. 76 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

Approvazione schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti da Roma Capitale.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

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Oggetto: Approvazione schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti da Roma Capitale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di trattamento smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 27/1998 dal titolo “Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti”;

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d’intesa;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

 riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);

 riutilizzo;

 riciclo sottoforma di materia;

 recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;

 smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” e, in particolare:

 l'art. 7 del D.Lgs. 36/03 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.;

l’art.182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

l’art. 178, comma 1 in base al quale “La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di

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responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;

l’art. 182 -bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012 ai sensi dell’Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998 dal titolo

“Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti”;

ATTESO che la soc. AMA spa con nota prot. 250 del 3 gennaio 2020 acquisita al protocollo Regionale n. 3591 del 07 gennaio 2020 ha chiesto l’attivazione di accordi con la Regione Toscana;

ATTESO che la Regione Lazio pur avendo raggiunto la autosufficienza in quantità nominale in tema di impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice EER 20.03.01 prodotti nel territorio, ravvisa la necessità di gestire le criticità derivanti dai rifiuti di Roma Capitale;

VISTA la nota della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti prot.n. 7875 del 7 gennaio 2020 trasmessa alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia e al Settore dei Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, con la quale la Regione Lazio ha richiesto la disponibilità all'approvazione di un Accordo tra le Regioni, ai sensi dell’art 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione Toscana di rifiuti urbani provenienti dalla Regione Lazio e prodotti da Roma Capitale;

EVIDENZIATO che la richiesta di accordo interregionale riguarda in particolare flussi di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01) che saranno oggetto di preventivo trattamento presso impianti TMB toscani per il successivo smaltimento/recupero dei rifiuti esitanti dal trattamento in impianti finali toscani, nel rispetto di titoli autorizzativi posseduti dai singoli impianti e della normativa vigente;

RILEVATO che, facendo seguito alla richiesta della Regione Lazio, il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha provveduto, con nota protocollo n. 33803 del 28 gennaio 2020, a richiedere all’AATO Toscana Costa e all’AATO Toscana Sud di valutare eventuali disponibilità residue di trattamento da destinare a tali flussi extra regionali;

PRESO ATTO delle note pervenute e in particolare della nota prot. n. 56658 del 13 febbraio 2020 inviata da AATO Toscana Costa con la quale, tenuto conto della programmazione dei flussi operata dalla stessa, si comunicano capacità di trattamento disponibili per flussi extra regionali presso gli impianti di trattamento siti nei comuni di Massarosa, loc. Pioppogatto (società Ersu spa) e Massa, località Gotara (società Cermec Spa);

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RICHIAMATA altresì la nota protocollo n. 63195 del 18 febbraio 2020 del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana con la quale si comunica, per quanto di competenza, il nulla osta ai conferimenti negli impianti suddetti fermo restando il pieno rispetto dei limiti autorizzati;

VISTA la comunicazione della Regione Toscana prot. 151389 del 20 febbraio 2020 con la quale si comunica la disponibilità a procedere ad un Accordo ai sensi dell’art. 182, comma 3, del d.lgs. n.

152/2006 per il conferimento dei rifiuti distinti con il codice EER 20.03.01;

CONSIDERATO che come comunicato dalla Regione Toscana l'accordo interregionale dovrà prevedere:

1) una durata di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso;

2) un quantitativo massimo, nei sette mesi di efficacia dell'accordo, di 9.000 t per l’impianto della società ERSU spa e 4.500 t per l’impianto della società CERMEC spa di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) provenienti dalla regione Lazio (Roma Capitale) destinati a trattamento presso i suddetti impianti;

3) che la gestione dei flussi di rifiuti esitanti dal trattamento avvenga a cura del medesimo impianto;

RITENUTO che i quantitativi da conferire nei suddetti impianti dovranno essere oggetto di specifica convenzione tra soggetto conferente e gestore dell'impianto toscano, sentita l'Autorità di Ambito Toscana Costa;

RILEVATO che, attraverso la convenzione di cui al precedente alinea dovranno essere verificati e garantiti, in particolare, i seguenti elementi:

- dovranno essere garantite prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;

- dovrà essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013;

- dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti in materia, nonché tutte le condizioni previste negli atti autorizzativi degli impianti;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il conferimento di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) in impianti di trattamento toscani, ai sensi dell’art. 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, a tal fine, di dover procedere all’approvazione di uno schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio;

VISTO lo schema di Accordo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO atto che l’accordo oggetto del presente provvedimento non comporta ricadute sul bilancio regionale in termini di spesa;

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DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

1. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per le operazioni interregionali di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani ai sensi dell’art 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Allegato A

ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE LAZIO PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE

TOSCANA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 177

“Campo di applicazione e finalità” commi 1 e 2 prevede:

“1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

VISTO che il medesimo d.lgs. n. 152/2006 all’art.182 “Smaltimento dei rifiuti”comma 3 prevede che “3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”

RICHIAMATO l’art. 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” della Regione Toscana che dispone che “negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale toscana n 275 del 20/03/2018 "DGRT 19/2018 - Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento" con la quale si vieta "lo smaltimento negli impianti di discarica regionali, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:

- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificata con codice CER 19.12.12;

- scarti e sovvalli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificati con codice CER 19.12.12;"

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” della Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.” della

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Regione Lazio;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) della Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 e modificato con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato ai sensi dell’art 7, c. 1 della l.r 27/1998 con deliberazione del Consiglio regionale n. 14/2012.

VISTA la nota della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio protocollo in arrivo n. U.0007875 del 07-01-2020;

PRESO ATTO che nella suddetta nota la Regione Lazio, tenendo conto della richiesta della Soc.

A.M.A. SpA di attivare accordi regionali, ha chiesto alla Regione Toscana la disponibilità all'approvazione di un accordo tra Regione Toscana e Regione Lazio, ai sensi dell’art 182 comma 3 del dlgs 152/2006, per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione Toscana di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio e prodotti da Roma Capitale.

EVIDENZIATO che la richiesta di accordo interregionale riguarda in particolare flussi di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) che saranno oggetto di preventivo trattamento presso impianti TMB toscani per il successivo smaltimento/recupero dei rifiuti esitanti dal trattamento in impianti finali toscani, nel rispetto di titoli autorizzativi posseduti dai singoli impianti e della normativa vigente;

RILEVATO che, facendo seguito alla richiesta della Regione Lazio, il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha provveduto, con nota protocollo n. 33803 del 28/01/2020, a richiedere all’AATO Toscana Costa e all’AATO Toscana Sud di valutare eventuali disponibilità residue di trattamento da destinare a tali flussi extra regionali;

PRESO atto delle note pervenute e in particolare della nota prot. n. 56658 del 13/2/2020 inviata da AATO Toscana Costa con la quale, tenuto conto della programmazione dei flussi operata dalla stessa, si comunicano capacità di trattamento disponibili per flussi extra regionali presso gli impianti di trattamento siti nei comuni di Massarosa, loc. Pioppogatto (società Ersu spa) e Massa, località Gotara (società Cermec Spa)

RICHIAMATA altresì la nota protocollo n. 63195 del 18/02/20 del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana con la quale si comunica, per quanto di competenza, nulla osta ai conferimenti negli impianti suddetti fermo restando il pieno rispetto dei limiti autorizzati;

CONSIDERATO che l'accordo interregionale dovrà prevedere:

1) una durata di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso;

2) un quantitativo massimo, nei sette mesi di efficacia dell'accordo, di 9.000 t per l’impianto della società ERSU spa e 4.500 t per l’impianto della società Cermec spa di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) provenienti dalla regione Lazio (Roma Capitale) destinati a trattamento presso i suddetti impianti;

3) che la gestione dei flussi di rifiuti esitanti dal trattamento avvenga a cura del medesimo impianto;

RITENUTO che i quantitativi da conferire nei suddetti impianti dovranno essere oggetto di specifica convenzione tra soggetto conferente e gestore dell'impianto toscano, sentita l'Autorità di Ambito Toscana Costa;

RILEVATO che, attraverso la convenzione di cui alla precedente alinea dovranno essere verificati e

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garantiti in particolare, i seguenti elementi:

- dovranno essere garantite prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;

- dovrà essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013;

- dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti in materia, nonché tutte le condizioni previste negli atti autorizzativi degli impianti;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il conferimento di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) in impianti di trattamento toscani, ai sensi dell’art. 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. …….. del ………

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. …….. del ………

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO

di consentire, per un periodo di sette mesi dalla stipula del presente accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio, il conferimento di rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in impianti di trattamento della regione Toscana, secondo le disposizioni seguenti.

A tal fine, stabiliscono quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le attività di conferimento presso gli impianti di trattamento della regione Toscana potranno essere effettuate per un periodo massimo di sette mesi dalla data di stipula del presente accordo e per un quantitativo complessivo massimo, nel periodo suddetto, di 13 500 t di rifiuti CER 20.03.01.

I rifiuti provenienti dalla regione Lazio potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento di AATO Toscana Costa della società:

- ERSU spa, località Pioppogatto (Comune di Massarosa, Prov. Lucca) - CERMEC spa, località Gotara (Prov. di Massa Carrara);

per un quantitivo massimo nei sette mesi di 9.000 t per l’impianto della società ERSU spa e 4.500 t per l’impianto della società Cermec spa.

La gestione dei flussi di rifiuti esitanti dagli impianti di trattamento suddetti sarà a cura del medesimo impianto.

I rifiuti dovranno essere conferiti agli impianti sopra individuati nel rispetto di quanto previsto al

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successivo art. 3.

ART. 2

I rifiuti oggetto del presente Accordo sono quelli prodotti nel territorio di Roma Capitale.

L’eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l’automatica risoluzione del presente accordo.

La non corrispondenza dei rifiuti al CER 20.03.01 comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART. 3

Le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti agli impianti, anche con riferimento a quanto non previsto nel presente accordo (orari di accesso, garanzie, modalità di smaltimento dei rifiuti residui del trattamento etc…), saranno definite direttamente dal gestore dell’impianto di destinazione e dal soggetto conferitore, mediante sottoscrizione di specifica convenzione sentita l'Autorità di ambito competente nel territorio di destinazione (AATO Toscana Costa), nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto stesso e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, nonché nel rispetto scrupoloso delle norme statali e regionali vigenti in materia.

La suddetta convenzione dovrà garantire tra le altre cose:

- prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;

- il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013.

I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione tale da consentire la corretta operatività dell'impianto ed escludere criticità gestionali.

Sarà cura del soggetto gestore provvedere ad inviare tempestivamente alla Regione Toscana, Regione Lazio, all'Autorità di ambito Ato Toscana Costa nonché ad ARPAT e ad ARPALAZIO, la convenzione di cui sopra.

ART. 4

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di imprese di trasporto autorizzate e munite dell’iscrizione, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali territorialmente competenti dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART. 5

I costi di trattamento dei rifiuti (prevedendo tra essi anche il tributo speciale per il deposito in discarica di cui all’art 3 della l. 549/1995) saranno stabiliti tra conferitori e gestori degli impianti.

ART. 6

I controlli relativi all’attuazione e al rispetto del presente accordo sono affidati alla Regione Toscana, alla Regione Lazio, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, che si avvalgono dell’ARPAT e dell’ARPALAZIO. A tal fine le aziende conferenti e destinataria dei rifiuti dovranno presentare mensilmente alle Regioni, all'Autorità di Ambito Toscana Costa nonché ad ARPAT e ARPALAZIO una relazione controfirmata dal legale rappresentante che riepiloghi i

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quantitativi dei rifiuti rispettivamente in uscita e in ingresso all'impianto.

Le attività di controllo svolte da ARPAT rientrano nelle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 30/2009.

ART. 7

Il presente accordo ha validità di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso tra le Regioni firmatarie.

Il presente accordo sarà notificato, a cura degli uffici della Regione Toscana e della Regione Lazio, rispettivamente per i territori di competenza, all'Autorità di Ambito Toscana Costa, al Comune sede degli impianti toscani, ai gestori degli impianti interessati, al/ai conferitori dei rifiuti provenienti dalla Regione Lazio, alle ARPA.

PER LA REGIONE TOSCANA PER LA REGIONE LAZIO

( ……… ) ( ………)

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