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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 11659 DEL 16/04/2021 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: CICLO DEI RIFIUTI Area: RIFIUTI

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(TOCCHI LEONILDE) (PALOMBI SARA) (S. PALOMBI) (AD INTERIM W. D'ERCOLE)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO ___________________________(Valeriani Massimiliano)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

(LUIGI FERDINANDO NAZZARO)

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Approvazione schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti da Roma Capitale.

(MARCO MARAFINI) ___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

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(2)

Oggetto: Approvazione schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti da Roma Capitale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di trattamento smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti” e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

 riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);

 riutilizzo;

 riciclo sottoforma di materia;

 recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;

 smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e, in particolare, l'art. 7, comma 1 in base al quale “I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

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a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni concernente “Norme in materia ambientale” e, in particolare,:

l’art. 178, comma 1, in base al quale “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonchè nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;

 l’art. 182, comma 3, che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

l’art. 182 -bis, comma 1, in base al quale “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998 con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4;

DATO ATTO che il Piano di Gestione dei Rifiuti, al paragrafo 10.9, Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica e seguenti, verifica e dettaglia il fabbisogno impiantistico necessario per l’autosufficienza impiantistica di ciascuno dei cinque ATO e infine, nel capitolo 11 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO, al paragrafo 11.1- Gli ambiti territoriali ottimali, detta precise prescrizioni per gli ATO in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti, prevedendo quanto segue:

“…..omissis…..

- Trattamento: al momento l’offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al

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momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l’autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l’autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l’ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l’impianto di Albano Laziale per effetto dell’incendio del 2016 non è in esercizio;

- Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l’estensione demografica dell’ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. 27/1998 art. 11, comma 2”;

RILEVATO che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate dal Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, le Ordinanze n. Z00015 del 25 marzo 2020, n. Z00022 del 01/04/2020 recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza, unitamente a speciali disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani in sicurezza, che hanno temporaneamente consentito, in forza degli indirizzi forniti a livello nazionale, l’attivazione di un circuito dedicato di raccolta dei rifiuti indifferenziati, provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, per il prioritario avvio a incenerimento e, in subordine, a conferimento diretto in discarica in assenza di trattamento preliminare, previo inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags;

VISTA la determinazione 25 gennaio 2021, n. G00604 recante “Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale G08166/2016 cosi come modificata dalla determinazione G15189 del 14/12/2020 - Soc. MAD srl” con la quale è stata, inoltre, approvata la proposta di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione G08166/2016 e G15189/2020, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione all’interno del lotto 1 del Bacino V, dei sub lotti 1A e 1B, secondo l’istanza, la relazione tecnica, il cronoprogramma lavori e la planimetria, allegati al prot. 11/2021 e acquisiti al protocollo regionale n. 60471/2021;

PRESO ATTO della nota prot. 26 del 25 marzo 2021 ai conferitori e alla Regione Lazio, assunta al prot. n.0268692 del 26 marzo 2021, con la quale la società MAD S.r.l ha comunicato la disponibilità di volumi residui presso la discarica di Roccasecca, Località Cerreto- Bacino IV per non più di 5 giorni;

PRESO ATTO della nota prot. n. 27 del 25 marzo 2021, assunta al prot. reg. n. 268696 del 26 marzo 2021, della società MAD Discarica Roccasecca, Località Cerreto – Bacino V, con la quale, a seguito della Ordinanza del GIP del Tribunale di Roma, viene comunicata la sospensione dei lavori di realizzazione presso la discarica Roccasecca, Località Cerreto, del Bacino V, autorizzato con determinazione n. G 15189 del 14/12/2020;

RILEVATO che con l’esaurimento del bacino IV e l’interruzione dei lavori del sub lotto 1A del bacino V in questione, si è determinata una chiusura parziale ai conferimenti da parte dei TMB della E.Giovi Srl e totale da parte degli impianti di proprietà della SAF S.p.A. e della Ecosystem S.p.A. per i flussi di rifiuto solido urbano (CER 200301) raccolti da AMA nel Comune di Roma

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Capitale, con conseguente impossibilità di assicurare la continuità del servizio di raccolta e con grave rischio per la salute dei cittadini di Roma, derivante dall’impossibilità di raccogliere i rifiuti;

PRESO ATTO delle note prot. AMA n. 24430.E del 25.03.2021, prot. AMA n. 24635.E del 25.03.2021, prot. AMA 24866.U del 26.03.2021, prot. AMA 24924.E del 27 marzo 2021, prot.

AMA 25042.E del 29.03.2021, con le quali è stata comunicata l’impossibilità di procedere alla raccolta e al successivo conferimento presso i suddetti impianti;

TENUTO CONTO che il cronoprogramma dei lavori di realizzazione del sub lotto 1A del bacino V, approvato con la determinazione n. G00604 del 25 gennaio 2021, prevedeva la fine dei lavori con collaudo funzionale finale, in data 25 marzo 2021 e che non risulta anticipatamente alcuna comunicazione circa il ritardo sul cronoprogramma autorizzato;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 273708 del 29/03/2021 si è provveduto a diffidare la società MAD srl dal porre in essere atti contrari a quanto autorizzato e al rispetto del cronoprogramma dei lavori del sub lotto 1A del bacino V, approvato con la determinazione n.

G00604 del 25/01/2021 e si prescriveva riscontro entro 24 ore dal ricevimento, non pervenuto nei termini;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 280275 del 30/03/2021, a seguito di ispezione di ARPA Lazio in pari data, e costatata la sospensione dei lavori, si è ordinato alla società l’immediata ripresa dei lavori e di dare comunicazione dei tempi previsti per l’ultimazione del sub lotto 1A, per il collaudo funzionale e per la prestazione delle necessarie garanzie finanziarie;

RILEVATO che, per il superamento di tali criticità e per scongiurare possibili rischi per la salute dei cittadini di Roma, sono state adottate dal Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, rispettivamente l’Ordinanza n. Z00010 del 1 aprile 2021, vigente fino al 20 aprile 2021, recante “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs.

152/2006. Disposizioni in materia e gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti”, e l’Ordinanza n. Z00011 del 10 aprile 2021, vigente sempre fino al 20 aprile 2021, recante “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152/2006. Ulteriori disposizioni in materia e gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti”;

RILEVATO altresì che ad oggi Roma Capitale non si è ancora dotata della necessaria impiantistica di trattamento e smaltimento per il fabbisogno necessario alle esigenze di Roma Capitale, stimato nella deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2019, n. 49 recante “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche”, e successivamente approvato nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio;

VALUTATO il perdurare della mancata autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale, che produce circa il 60 % dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio;

RILEVATO che, rispetto a quanto disposto con le richiamate Ordinanze, la soc. AMA non ha ancora assicurato l’espletamento di tutte le attività necessarie per raggiungere l’autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale, allo scopo di garantire la stabilità del complessivo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;

RILEVATO che, in esito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 25/02/20, in data 2 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il

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conferimento, presso gli impianti di trattamento della regione Toscana, di un quantitativo complessivo massimo di 13.500 t di rifiuti EER 20.03.01, da effettuarsi per un periodo massimo di sette mesi decorrenti dalla data di stipula del predetto accordo ma che, allo scadere di detto periodo al 02/10/2020, non risulta che siano stati conferiti, negli impianti individuati nell’accordo richiamato, rifiuti provenienti dalla regione Lazio, a causa della temporanea diminuzione dei rifiuti in periodo COVID-19;

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. 280243 del 30/03/21, AMA ha richiesto alla Direzione regionale ciclo dei rifiuti della Regione Lazio la possibilità di rinnovare il suddetto accordo;

CONSIDERATO che con nota prot. 283509 del 31/03/21, la Direzione regionale ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, tenendo conto della richiesta della società AMA spa, e della sopravvenuta situazione di criticità, ha chiesto alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana la disponibilità all'approvazione di un accordo, ai sensi dell’articolo 182, comma 3, del d.lgs.

152/2006, tra Regione Toscana e Regione Lazio, alle stesse condizioni dell’accordo sopra citato e sottoscritto il 2/03/2020, per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione Toscana di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio e prodotti da Roma Capitale;

EVIDENZIATO che la richiesta di accordo interregionale riguarda in particolare flussi di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01) che saranno oggetto di preventivo trattamento presso impianti di trattamento meccanico biologico toscani per il successivo smaltimento/recupero dei rifiuti esitanti dal trattamento in impianti finali toscani, nel rispetto di titoli autorizzativi posseduti dai singoli impianti e della normativa vigente;

RILEVATO che, facendo seguito alla richiesta della Regione Lazio, il settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha provveduto, con nota protocollo regionale n. 151124 del 06 aprile 2021, a richiedere all’Aato Toscana Costa, all’Aato Toscana Centro e all’Aato Toscana Sud di valutare eventuali disponibilità residue di trattamento da destinare a tali flussi extra regionali;

RICHIAMATA altresì la nota acquisita al protocollo n. 332329 del 13/04/21 della Direzione ambiente ed energia della Regione Toscana con la quale è stata comunicata, per quanto di competenza, la disponibilità dell’amministrazione di addivenire a tale accordo, con precisazione che, avendo la regione Toscana adottato, con proprie ordinanze, particolari disposizioni tecnico- gestionali per la raccolta domiciliare, il trasporto, lo stoccaggio e la destinazione finale dei rifiuti degli utenti positivi Covid-19 in quarantena, la predetta tipologia di rifiuti non potrà rientrare nei flussi oggetto dell’accordo;

CONSIDERATO che l'accordo interregionale deve prevedere:

1. una durata di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso;

2.un quantitativo massimo, nei sette mesi di efficacia dell'accordo, di 8.700 tonnellate per l’impianto della società Cermec spa, 2.200 tonnellate per l’impianto della società Scapigliato srl e 2.600 tonnellate per l’impianto della società Belvedere spa di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01) provenienti dalla regione Lazio (Roma Capitale) destinati a trattamento presso i suddetti impianti;

3. che la gestione dei flussi di rifiuti esitanti dal trattamento avvenga a cura del medesimo impianto;

RITENUTO che i quantitativi da conferire nei suddetti impianti dovranno essere oggetto di specifica convenzione tra soggetto conferente e gestore dell'impianto toscano, sentita l'Autorità di ambito Toscana Costa;

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DATO ATTO che, a seguito della dichiarazione dello stato dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, la regione Toscana ha adottato, con proprie ordinanze, particolari disposizioni tecnico-gestionali che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta domiciliare, al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente, prevedendo l’obbligo del trattamento termico senza alcun trattamento preliminare o, nel caso in cui non sia possibile procedere al trattamento termico, il conferimento in discarica, senza alcun trattamento preliminare;

RILEVATO che, attraverso la convenzione di cui alla precedente alinea devono essere verificati e garantiti in particolare, i seguenti elementi:

- devono essere garantite prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;

- deve essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando protocollo n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013;

- devono essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti in materia, nonché tutte le condizioni previste negli atti autorizzativi degli impianti;

PRESO ATTO che i rifiuti provenienti dalla Regione Lazio conferiti presso gli impianti della Toscana, non provengono dalla raccolta dei rifiuti degli utenti positivi COVID-19 in quarantena;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il conferimento di rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) in impianti di trattamento toscani, ai sensi dell’articolo 182, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO, a tal fine, di dover procedere all’approvazione di uno schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio;

VISTO lo schema di Accordo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO atto che l’accordo oggetto del presente provvedimento non comporta ricadute sul bilancio regionale in termini di spesa

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

1. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per le operazioni interregionali di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani ai sensi dell’art 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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1

Allegato A ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE LAZIO PER IL

CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che all’articolo 177

“Campo di applicazione e finalità” commi 1 e 2 prevede:

“1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

VISTO che il medesimo decreto legislativo n. 152/2006 all’articolo 182 “Smaltimento dei rifiuti”

comma 3 prevede che “3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

RICHIAMATO l’articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” della Regione Toscana che dispone che “negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale toscana n 275 del 20/03/2018 "delibera di Giunta regionale toscana n. 19/2018 - ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento" con la quale si vieta "lo smaltimento negli impianti di discarica regionali, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007” della Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.” della Regione Lazio;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) della Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 e modificato con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato ai sensi dell’articolo 7, comma

(9)

2

1 della legge regionale n. 27/1998 con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020 n. 4;

RICORDATO che in data 2/03/2020 è stato sottoscritto un accordo tra la regione Toscana e la regione Lazio, approvato con delibera della Giunta regionale n. 205 del 24/02/2020, per il conferimento, presso gli impianti di trattamento della regione Toscana, di un quantitativo complessivo massimo di 13.500 t di rifiuti EER 20.03.01, da effettuarsi per un periodo massimo di sette mesi dalla data di stipula del predetto accordo, ma che, allo scadere di detto periodo, non risulta che siano stati conferiti, negli impianti individuati nell’accordo richiamato, rifiuti provenienti dalla regione Lazio;

VISTA la nota della direzione regionale Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, acquisita al protocollo regionale al n. 0143957 del 01/04/2021;

PRESO ATTO che nella suddetta nota la Regione Lazio, tenendo conto della richiesta della società Ama spa, ha chiesto alla Regione Toscana la disponibilità all'approvazione di un accordo, ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, tra Regione Toscana e Regione Lazio, alle stesse condizioni dell’accordo sopra citato e sottoscritto il 2/03/2020, per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione Toscana di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio e prodotti da Roma Capitale;

EVIDENZIATO che la richiesta di accordo interregionale riguarda in particolare flussi di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01) che saranno oggetto di preventivo trattamento presso impianti di trattamento meccanico biologico toscani per il successivo smaltimento/recupero dei rifiuti esitanti dal trattamento in impianti finali toscani, nel rispetto di titoli autorizzativi posseduti dai singoli impianti e della normativa vigente;

RILEVATO che, facendo seguito alla richiesta della Regione Lazio, il settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha provveduto, con nota protocollo regionale n. 151124 del 06/04/2021, a richiedere all’Aato Toscana Costa, all’Aato Toscana Centro e all’Aato Toscana Sud di valutare eventuali disponibilità residue di trattamento da destinare a tali flussi extra regionali;

PRESO atto della nota pervenuta da parte di Aato Toscana Costa, acquisita al protocollo regionale al n. n. 165403 del 14/04/2021, con la quale, tenuto conto della programmazione dei flussi operata dalla stessa, si comunica una capacità di trattamento disponibile per flussi extra regionali presso gli impianti di trattamento siti nei comuni di Massa, località Gotara (società Cermec spa), Rosignano, (società Scapigliato srl) e Peccioli, località Legoli (società Belvedere spa);

PRESO atto, altresì, della nota, acquisita al protocollo regionale n. 165173 del 14/04/2021 inviata da Aato Toscana Centro, nella quale si segnala la disponibilità ad accogliere nella discarica de “Il Pago”, sita nel Comune di Firenzuola, i rifiuti provenienti dalla regione lazio, esitanti dal trattamento presso i predetti impianti e destinati allo smaltimento;

ACQUISITI i pareri del settore regionale Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana e di Arpa;

CONSIDERATO che l'accordo interregionale deve prevedere:

1. una durata di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso;

2. un quantitativo massimo, nei sette mesi di efficacia dell'accordo, di 8.700 tonnellate per l’impianto della società Cermec spa, 2.200 tonnellate per l’impianto della società Scapigliato srl e 2.600 tonnellate per l’impianto della società Belvedere spa di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01) provenienti dalla regione Lazio (Roma Capitale) destinati a trattamento presso i suddetti impianti;

3. che la gestione dei flussi di rifiuti esitanti dal trattamento avvenga a cura del medesimo impianto;

(10)

3

RITENUTO che i quantitativi da conferire nei suddetti impianti dovranno essere oggetto di specifica convenzione tra soggetto conferente e gestore dell'impianto toscano, sentita l'Autorità di ambito Toscana Costa;

DATO atto che, a seguito della dichiarazione dello stato dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale, la regione Toscana ha adottato, con proprie ordinanze, particolari disposizioni tecnico-gestionali che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta domiciliare, al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti degli utenti positivi Covid-19 in quarantena, in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente, disposizioni che prevedono l’obbligo del trattamento termico senza alcun trattamento preliminare o, nel caso in cui non sia possibile procedere al trattamento termico, conferiti in discarica, senza alcun trattamento preliminare.

RILEVATO che, attraverso la convenzione di cui alla precedente alinea devono essere verificati e garantiti in particolare, i seguenti elementi:

- devono essere garantite prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;

- deve essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando protocollo n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013;

- devono essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti in materia, nonché tutte le condizioni previste negli atti autorizzativi degli impianti;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il conferimento di rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) in impianti di trattamento toscani, ai sensi dell’articolo 182, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

PRESO atto che i rifiuti provenienti dalla Regione Lazio conferiti presso gli impianti della Toscana, non provengono dalla raccolta dei rifiuti degli utenti positivi Covid-19 in quarantena

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. …….. del ………

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. …….. del ………

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO

di consentire, per un periodo di sette mesi dalla stipula del presente accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio, il conferimento di rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in impianti di trattamento della regione Toscana, secondo le disposizioni seguenti.

A tal fine, stabiliscono quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le attività di conferimento presso gli impianti di trattamento della regione Toscana potranno essere effettuate per un periodo massimo di sette mesi dalla data di stipula del presente accordo e per un quantitativo complessivo massimo, nel periodo suddetto, di 13.500 tonnellate di rifiuti EER 20.03.01.

I rifiuti provenienti dalla regione Lazio potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento di

(11)

4 Aato Toscana Costa della società:

- Cermec spa, località Gotara (provincia di Massa Carrara);

- Scapigliato srl, (provincia di Livorno);

- Belvedere spa, località Legoli (provincia di Pisa);

per un quantitativo massimo nei sette mesi di 8.700 tonnellate per l’impianto della società Cermec spa, 2.200 tonnellate per l’impianto della società Scapigliato srl e 2.600 tonnellate per l’impianto della società Belvedere spa.

La gestione dei flussi di rifiuti esitanti dagli impianti di trattamento suddetti sarà a cura del medesimo impianto.

I rifiuti dovranno essere conferiti agli impianti sopra individuati nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3.

Resta fermo che non possono essere conferiti presso gli impianti della Toscana i rifiuti provenienti dalla raccolta dei rifiuti degli utenti positivi Covid-19 in quarantena e in tal senso Regione Lazio si impegna ad attivare i necessari controlli ai sensi dell’articolo 6 del presente accordo.

ART. 2

I rifiuti oggetto del presente accordo sono quelli prodotti nel territorio di Roma Capitale.

L’eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l’automatica risoluzione del presente accordo.

La non corrispondenza dei rifiuti al EER 20.03.01 comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART. 3

Le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti agli impianti, anche con riferimento a quanto non previsto nel presente accordo (orari di accesso, garanzie, modalità di smaltimento dei rifiuti residui del trattamento etc…), saranno definite direttamente dal gestore dell’impianto di destinazione e dal soggetto conferitore, mediante sottoscrizione di specifica convenzione sentita l'Autorità di ambito competente nel territorio di destinazione (Aato Toscana Costa), nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto stesso e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, nonché nel rispetto scrupoloso delle norme statali e regionali vigenti in materia.

La suddetta convenzione deve garantire tra le altre cose:

- prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;

- il pieno rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013.

I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione tale da consentire la corretta operatività dell'impianto ed escludere criticità gestionali.

Sarà cura del soggetto gestore provvedere a inviare tempestivamente alla Regione Toscana, Regione Lazio, all'Autorità di ambito Ato Toscana Costa nonché ad Arpat e ad Arpalazio, la convenzione di cui sopra.

ART. 4

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire esclusivamente a mezzo di imprese di trasporto autorizzate e munite dell’iscrizione, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali territorialmente competenti dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART. 5

(12)

5

I costi di trattamento dei rifiuti (prevedendo tra essi anche il tributo speciale per il deposito in discarica di cui all’articolo 3 della legge n. 549/1995) saranno stabiliti tra conferitori e gestori degli impianti.

ART. 6

I controlli relativi all’attuazione e al rispetto del presente accordo sono affidati alla Regione Toscana, alla Regione Lazio, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, che si avvalgono dell’Arpat e dell’Arpalazio. A tal fine le aziende conferenti e destinataria dei rifiuti dovranno presentare mensilmente alle Regioni, all'Autorità di Ambito Toscana Costa nonché ad Arpat e Arpalazio una relazione controfirmata dal legale rappresentante che riepiloghi i quantitativi dei rifiuti rispettivamente in uscita e in ingresso all'impianto.

Le attività di controllo svolte da Arpat rientrano nelle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 30/2009.

ART. 7

Il presente accordo ha validità di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso tra le Regioni firmatarie.

Il presente accordo sarà notificato, a cura degli uffici della Regione Toscana e della Regione Lazio, rispettivamente per i territori di competenza, all'Autorità di Ambito Toscana Costa, al Comune sede degli impianti toscani, ai gestori degli impianti interessati, al/ai conferitori dei rifiuti provenienti dalla Regione Lazio, alle Arpa.

PER LA REGIONE TOSCANA ( ……… )

PER LA REGIONE LAZIO ( ………)

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