• Non ci sono risultati.

Anno 43 6 luglio 2012 N. 116Parte prima - N. 12Regione emilia-Romagnalegge Regionale 6 lUglio 2012, n. 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 43 6 luglio 2012 N. 116Parte prima - N. 12Regione emilia-Romagnalegge Regionale 6 lUglio 2012, n. 8"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Anno 43 6 luglio 2012 N. 116

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione emilia-Romagna

legge Regionale 6 lUglio 2012, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTO- BRE 2000, N. 29 "DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STA- TUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

art. 1

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 29/2000

1. l’articolo 13 della legge regionale 29/2000 è sostitui- to dal seguente:

“art. 13

1. Al fine di determinare l’ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della

richiesta di referendum di cui all’articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell’Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accerta- to nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione dell’Assemblea legislativa in carica.”.

art. 2 Disposizione finale

1. I riferimenti alla Commissione per i procedimenti re- ferendari e di iniziativa popolare contenuti nella legge regionale 29/2000 sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la legge regio- nale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far- la osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2012 VASCO ERRANI LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Mandini, Mazzotti, Corradi, Ai- mi e Bartolini, oggetto assembleare n. 2816 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 141 del 21 giugno 2012;

- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente “Statuto e Regolamen- to”, in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2012 del 27 giugno 2012, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Mario Mazzot- ti, nominato dalla Commissione in data 20 giugno 2012;

- approvato dall’Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 4 luglio 2012, atto n. 42/2012.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi norma- tivi al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

Nota all’art. 1 Comma 1

1) il testo dell'articolo 13 della legge regionale 27 ottobre 2000, n. 29 che concerne Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, era il seguente:

«Art. 13

1. Entro dieci giorni dalla conclusione di ogni revisione semestrale delle liste eletto- rali, a norma del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, ciascun Comune della Regione comunica al Presidente del Consiglio regionale il numero

degli elettori risultanti iscritti nelle liste elettorali.

2. Gli uffici del Consiglio regionale provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, a determinare semestralmente il numero degli elettori della Re- gione Emilia-Romagna, al fine di determinare a quanto ammonti un cinquantesimo degli elettori stessi.

3. Agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, si fa riferimento all'ultimo calcolo svolto da- gli uffici del Consiglio regionale prima della data di pubblicazione della legge di revisione statutaria.».

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Riferimenti

Documenti correlati

1338 (Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesisti- co regionale di cui all’art. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse

3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le

138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFI- CAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO

Sostituzione dell’art. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, se- condo indicazioni e modalità

2) il testo del comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che concerne Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni

2. La presente legge disciplina in particolare le forme di gestione diretta dei sinistri e le modalità di correspon- sione dei risarcimenti conseguenti a responsabilità civile

40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico

i dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i