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Una corretta informazione sul percorso e sui contenuti della nuove norme su processo e controversie di lavoro.

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Academic year: 2022

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Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

Politiche del Mezzogiorno e dello Sviluppo Territoriale

Via Po 21, 00198 Roma

T +39 06 8473452 – 495 F+39 06 8473302 lavoro.territorio@cisl.it

www.cisl.it

Aderente alla CES e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati

Una corretta informazione sul percorso e sui contenuti della nuove norme su processo e controversie di lavoro.

Le spese di giustizia

Successione delle leggi in materia di spese relative ai processi in materie di lavoro e previdenza.

La concretezza dell’azione della Cisl nel lungo e complesso iter legislativo.

1. L’articolo unico legge 319/1958 (così come modificata dal dlgs 533/1973) prevedeva l’esenzione dal contributo unificato per i processi di lavoro e previdenza e quindi la gratuità delle spese.

2. Il decreto legge 112/2008 art. 24 (convertito nella legge 133/2008) ed entrato in vigore il 25/6/2008 all’allegato A voce 1639 abrogava la legge 319/1958, di fatto, quindi, introducendo il pagamento del contributo unificato a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto. Si trattava di cifre molto alte anche superiori ai 400 euro che avrebbero portato alla rinuncia in molte situazioni a ricorrere in giudizio.

3. Dopo le proteste e anche grazie all’azione della Cisl il DL 22/12/2008 n.

200 entrato in vigore il 22/12/2008 convertito nella legge 1//2/2009 n. 9 modificava l’allegato A del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e sopprimeva il rigo relativo alla voce 1639 quindi eliminava l’abrogazione della legge 319/1958 ristabilendo la gratuità delle spese in processi in materia di lavoro e previdenza.

4. L’articolo 67 bis del Disegno di legge 1441 quater A (collegato lavoro) prevedeva:

- la soppressione della voce 1639 DL 112/2008 (che però era già stata soppressa dal DL 200/2009)

(2)

- L’applicazione del comma 4 art. 13 del DPR 115/2002 ai processi del libro IV titolo II cpc lavoro e previdenza (e cioè l’applicazione del contributo unificato previsto per i processi di locazione pari a 103€) con efficacia dal 180esimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge. La Cisl, pur considerando il contributo di 103 euro un parziale miglioramento ha continuato a battersi per la completa gratuità delle cause di lavoro e previdenza.

5. Tutto l’articolo 67 bis è stato stralciato in sede di presentazione in aula al Senato recuperando pienamente la gratuità nei giudizi di merito (primo grado e appello) nei processi di lavoro e previdenza.

6. La legge finanziaria per il 2010 (191/2009 art. 2 comma 212) ha introdotto :

- Al DPR 115/2002 l’Art. 6 bis prevedendo che “nelle controversie di cui all’art. univo della legge 319/1958 … e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinnanzi alla Corte di Cassazione”

- Ha abrogato il comma 4 dell’art. 13 del DPR 115/2002 (e cioè il contributo unificato di 103 euro previsto per il processo di locazione che era richiamato dall’art. 67 bis del DDL 1441 quater A)

Introducendo quindi le spese per i soli giudizi approvati in sede di Cassazione

7. Grazie anche all’azione della Cisl è stato ottenuto che nel c.d.

provvedimento d.l. “mille proroghe” venisse per un anno mantenuta la gratuità anche per i processi del lavoro in Corte di Cassazione.

Riassumendo: quella che era certamente una norma penalizzante per la libertà dei lavoratori di adire in giudizio è stata progressivamente neutralizzata ristabilendo uno dei principi cardine del diritto del lavoro nella specificità del processo del lavoro: la gratuità delle spese nei giudizi di merito (primo grado ed appello).

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