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(1)Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 33 del 14 giugno 1995

Oggetto: Procedura di abbandono dei crediti per premi ed accessori nell'ipotesi di sproporzione tra spese di amministrazione ed importo da recuperare.

Nell'ambito delle iniziative in corso, volte ad un riesame globale della materia concernente l'inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi e accessori, con particolare riguardo allo snellimento delle procedure, si anticipano le nuove linee guida che dovranno essere seguite nei casi in cui esista

"sproporzione" tra il costo prevedibile per l'esperimento degli atti diretti ad ottenere la riscossione e l'importo del credito a recuperare.

Ciò posto su un piano di carattere generale, giova far presente che da una nuova lettura dell'articolo 39, comma 3, del D.P.R. n. 696/1979 e dell'articolo 22 del vigente Ordinamento contabile dell'Istituto e emersa la possibilità di fare ricorso alla procedura di abbandono per "sproporzione" in tutte le fasi del processo di riscossione, dalla 1^ richiesta sino a quella di recupero coattivo, con ciò innovando radicalmente rispetto ai criteri finora seguiti sulla specifica materia.

Da quanto precede deriva, dunque, che già in occasione della prima richiesta di titoli calcolati direttamente dall'Istituto (diversi, quindi, dai premi da autoliquidazione), occorrerà effettuare una valutazione del rapporto tra spese di amministrazione e importo complessivo dei titoli dovuti, attivando, nei casi di accertata sproporzione, la procedura per l'abbandono dei crediti stessi, secondo le istruzioni di seguito fornite.

Ciò comporterà, ovviamente, la sospensione della fase di inoltro della richiesta stessa al datore di lavoro.

Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso di titoli costituiti da rate anticipate di premio e da sanzioni amministrative, per i quali si dovrà procedere alla richiesta a prescindere dall'entità dell'importo dovuto.

Allo scopo di agevolare le valutazioni in argomento, si informa che un'analisi delle voci di spese che incidono sull'emissione di una nuova richiesta (tra le quali sono stati considerati anche gli oneri da sostenere per la successiva contestazione nel caso di mancato pagamento) ha individuato in Lire 20.000 circa il costo medio dell'operazione.

La congruità di questo dato, che viene fornito a titolo puramente indicativo, dovrà comunque essere verificata caso per caso, tenendo conto della specificità di ciascuna Unita operativa.

Quanto finora illustrato dovrà trovare applicazione, con i necessari adattamenti, anche nella fase del recupero coattivo dei crediti.

Naturalmente deve trattarsi di titoli riferiti esclusivamente a posizioni assicurative cessate, per le quali e da ritenersi ormai consolidata la situazione debitoria.

In questi casi il giudizio di valutazione dovrà avere riguardo al costo complessivo di ciascuna delle fasi in cui può articolarsi il procedimento di esecuzione non trascurando, peraltro, l'incidenza di eventuali costi aggiuntivi, quali, ad esempio, le spese da sostenere per le indagini sulla reperibilità e solvibilità del debitore.

A puro titolo orientativo e con le riserve sopra espresse, si espongono qui di seguito i risultati di una indagine a campione sui costi medi di alcune delle fasi pio significative del procedimento esecutivo:

a) costi per l'emissione e la notifica degli atti ingiuntivi:

- lire 30.000 per le ordinanze ingiunzioni - lire 35.000 per le ingiunzioni fiscali - lire 85.000 per le ingiunzioni ordinarie

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b) costi per le operazioni di precetto, pignoramento e vendita:

- lire 325.000.

E' altresì opportuno sottolineare, da ultimo, che l'esame del rapporto costi/benefici deve sempre riguardare l'intera situazione debitoria, non escludendosi, ove necessario, l'opportunità di riunificare le azioni già intraprese singolarmente in unico procedimento (procedendo, ad esempio, ad una reingiunzione cumulativa, oppure inserendo in un solo atto di precetto pio titoli esecutivi).

Nuove modalità operative

Nell'ottica della semplificazione e snellimento delle procedure, si dispone che le Unita operative provvedano a formulare le proposte di abbandono di crediti per "sproporzione", non pio per singole posizioni assicurative ma cumulativamente, mediante la compilazione di liste riepilogative dei titoli da abbandonare conformi all'unito prospetto (all. n. 1).

Non sarà pio necessario, inoltre, allegare a dette liste la relazione sui costi previsti per l'esperimento degli atti necessari alla riscossione del credito. (cfr. circ. n. 13/1984 pag. 18).

Detti elenchi andranno trasmessi alle Direzioni regionali, interregionali e provinciale di Bolzano a scadenze trimestrali, di cui la prima viene fissata al 30 settembre p.v. A loro volta le menzionate Direzioni, effettuate le necessarie verifiche, trasmetteranno alla Direzione Generale - Servizio Gestione delle Funzioni Assicurative - gli elenchi, corredati del visto di concordanza, entro i quindici giorni successivi, per l'inoltro al Consiglio di amministrazione per la decisione.

Si raccomanda ai Dirigenti regionali di porre in essere ogni utile iniziativa volta all'osservanza delle presenti disposizioni, curando altresì che tutte le Unita dipendenti assicurino il massimo impegno nell'effettuazione dei descritti adempimenti.

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