A cura di: Dott. Davide Giampietri - Ragioniere Commercialista e Revisore Legale in Padova
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA AL VIA: PRIME CRITICITÀ E ULTIMI
CHIARIMENTI MINISTERIALI
FATTURA ELETTRONICA
PROGRAMMA
REGOLE TECNICHE
NOVITÀ D.L.
119/2018
NOVITÀ LEGGE 145/18 FAQ AGENZIA
ENTRATE PROVV. MEF
5/1/2019
CON FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE:
PREMESSE
• Il processo digitale che genera e gestisce le fatture nel corso dell’intero ciclo di vita:
• Emissione
• Conservazione
• Ricezione
LA FATTURA ELETTRONICA XML DEVE ESSERE:
• SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE
• TRASMESSA TELEMATICAMENTE
• ARCHIVIATA ELETTRONICAMENTE
per avere la certezza dell’autenticità della provenienza della fattura, dell’integrità e sua immodificabilità da parte del destinatario;
utilizzando un sistema di interscambio, nella specie quello gestito dall’Agenzia delle Entrate (in sigla SdI).
in un sistema che dia garanzia di conservazione e di immodificabilità del contenuto.
ATTENZIONE: Provv. N. 89757 del 30 aprile 2018 - fatture B2B anche senza firma digitale.
PREMESSE
TRASMISSIONE
CANALI TRASMISSIONE AL SDI
ACCREDITAMENTO
PEC SDI SERVIZI AGENZIA
“FATTURE E CORRISPETTIVI”
COOPERAZIONE
APPLICATIVA FTP
VANTAGGI VANTAGGI
- GRATUITÀ
SVANTAGGI SVANTAGGI RISCHIO ERRORI E
TEMPI + LUNGHI
FUNZIONALITÀ
NON INTEGRABILE
APP - SW
VANTAGGI
CODICE DESTINATARIO MAX INTEGRAZIONE CO.GE.
TRASMISSIONE / RICEZIONE VIA PEC
1. La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, utilizza il seguente indirizzo PEC dello SdI:
PROCEDURA TRASMISSIONE
2. Con il primo messaggio di risposta il Sistema comunica al trasmittente il nuovo indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.
sdi01@pec.fatturapa.it
L’utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello assegnato dallo SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sistema stesso.
SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI OBBLIGATI E
SOGGETTI ESCLUSI
OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA
CESSIONE DI BENI – ART. 2 DPR 633/1972 PRESTAZIONE SERVIZI – ART. 3 DPR 633/1972
PARTE EMITTENTE SOGGETTI PASSIVI IVA
PARTE DESTINATARIA
SOGGETTI PASSIVI IVA - B2B PRIVATI CONSUMATORI – B2C RESIDENTI
IMPRESE PROFESSIONISTI
STABILITI
C/STABILE ORGANIZZAZIONE DAL 1°GENNAIO 2019
ABROGATO DAL 1/1/2019
SPESOMETRO
Art. 1, co 916, L.N. 205/2017
Art. 21 D.L. 78/2010
ADEMPIMENTI
E LE COMUNICAZIONI LI.PE.?
Art. 21 BIS D.L. 78/2010
RESTANO IN VIGORE
ESCLUSIONI
SOGGETTI ESONERATI
• REGIME DI VANTAGGIO EX D.L. 98/2011
• REGIME FORFETARIO EX L. N. 190/2014
SÌ
F.E. VERSO P.A.
D.L. 119/2018
• operazioni per le quali è richiesto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
• soggetti in regime ex Legge n. 398/91 con proventi commerciali del periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000
1
2 solo per l’anno 2019
ESCLUSIONI
SOGGETTI ESONERATI
1
Per i soggetti, che invece hanno superato tale limite la fattura elettronica viene emessa per loro conto, ma sotto la loro responsabilità, dal cessionario o committente se soggetto passivo IVA.
• soggetti in regime ex Legge n. 398/91 con proventi commerciali del periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000
Gli obblighi di fatturazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni in Legge 398/91 sono adempiuti dai cessionari o committenti soggetti passivi IVA.
ESCLUSIONI
SOGGETTI ESONERATI
• operazioni per le quali è richiesto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
2
• le aziende sanitarie locali;
• le aziende ospedaliere;
• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
• i policlinici universitari;
• le farmacie, pubbliche e private;
• i presidi di specialistica ambulatoriale;
• le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
• gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
• gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
ESCLUSIONE F.E. PER 2019
INVIO TS
ESCLUSIONI
SOGGETTI ESONERATI
• operazioni per le quali è richiesto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
2
˝Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Le informazioni fiscali trasmesse all'Sts possono essere utilizzate solo dalle Pa per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva”.
ART. 50 LEGGE DI BILANCIO
2019
ESCLUSIONI
OPERAZIONI ESONERATE
NUOVO ADEMPIMENTO COMUNICAZIONE
OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE*
CESSIONI/PRESTAZIONI VERSO/DA SOGGETTI NON STABILITI NON
IDENTIFICATI
*ESCLUSE OPERAZIONI CON BOLLA DOGANALE
NUOVO ADEMPIMENTO
COMUNICAZIONI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
ENTRO ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO:
• LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ATTIVA*
• LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA PASSIVA
Provv. A.E. 89757 del 30.04.18
* Per le sole fatture emesse è possibile in alternativa emettere una fattura elettronica con codice destinatario xxxxxxx
FAQ AGENZIA ENTRATE
Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1°gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.
Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017.
Dall’1.1.2018 è previsto che:
• l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000;
• l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 100.000.
Tale semplificazione resta in vigore anche dall’1.1.2019.
FAQ FATTURA ELETTRONICA
Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?
• per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dall’1.1.2019
• non sussisterà più l’obbligo di comunicazione dello
“spesometro”
SI CONSIDERA “OMESSA”
CEDENTE/PRESTATORE CESSIONARIO/COMMITT.
REGOLARIZZARE ENTRO 4 MESI
100%IVA (€ 250 min)
D.Lgs.
471/1997 Art. 6, co 1 - 4
D.Lgs. 471/1997 Art. 6, co 8
AUTOFATTURA SDI *
VERSAMENTO
FATTURA NON CONFORME
AL FORMATO ELETTRONICO XML
• OP. IMPONIBILI 90% – 180% Δ IVA
€ 250 - € 2.000
• NON IMP.
• ESENTI
• REVERSE
5% - 10%
CORRISPETTIVI
€ 250 - € 2.000
*Sostituisce l’obbligo di presentazione dell’autofattura all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
REGOLE PER EMISSIONE / RICEZIONE FATTURA
ELETTRONICA
IL DPR 633/1972 NON È STATO MODIFICATO
REGOLE TECNICHE EMISSIONE/RICEZIONE
Art. 6, DPR 633/1972 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
BENI IMMOBILI - MOMENTO STIPULAZIONE
BENI MOBILI - MOMENTO DELLA CONSEGNA/SPEDIZIONE SERVIZI - MOMENTO DEL PAGAMENTO
DATA PAGAMENTO SE PRECEDENTE ALL’OPERAZIONE
EFFETTUAZIONE OPERAZIONE
ESIGIBILITÀ IMPOSTA
EMISSIONE FATTURA
TRASMISSIONE ALLO SDI
FATTURAZIONE ELETTRONICA
FATTURAZIONE IMMEDIATA
CONSEGNA/SPEDIZIONE BENI TRASMISSIONE SDI
ENTRO LE HH 24,00
D.L. 119/2018 COLLEGATO MANOVRA 2019
New
ART. 10
D.L. 119/2018
Qualora la fattura elettronica venga trasmessa oltre tale termine, ma entro il termine per la liquidazione successiva, le sanzioni sono ridotte dell’80%
Fino al 30/06/2019 (30/09 per i soggetti mensili) non saranno applicate sanzioni se la fattura elettronica verrà trasmessa entro il termine per effettuare la relativa liquidazione IVA
SANZIONI D.L. 119/2018
MENSILE:
FATTURA EMESSA IL 15 MARZO PER
OPERAZIONE DI GENNAIO 2019 QUINDI ENTRO LA LIQUIDAZIONE SUCCESSIVA SÌ SANZIONI
(RIDOTTE AL 20%) MENSILE:
FATTURA EMESSA IL 15 FEBBRAIO PER OPERAZIONE DI GENNAIO 2019 NO SANZIONI
ART. 11
D.L. 119/2018
A decorrere dal 1°Luglio 2019
La fattura è emessa entro dieci giorni
dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi
dell’articolo 6
ART. 11
D.L. 119/2018
A decorrere dal 1°Luglio 2019
La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6
Art. 21 DPR 633/72 al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
FAQ FATTURA ELETTRONICA NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute / fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?
• Coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.
• I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
• L’art. 22 DPR 633/72 dispone che l’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
• L’art. 22 DPR 633/72 dispone che l’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
• Se il soggetto emittente sceglie la fattura immediata, nelle more della trasmissione, può essere rilasciata al cliente una quietanza cartacea, una copia della Fattura Elettronica o della ricevuta del POS.
• Se il soggetto emittente sceglie la fattura differita, nelle more della trasmissione, può essere rilasciato scontrino o ricevuta fiscale i cui estremi andranno poi richiamati nella F.E. nel blocco «Altri Dati Gestionali»
FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 21 DICEMBRE 2018
L’importo della F.E. verrà indicato tra gli incassi del giorno di emissione dello scontrino/ricevuta
FAQ FATTURA ELETTRONICA NEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO
• Emissione della fattura elettronica per conto del
cedente/prestatore da parte del cessionario/committente
• Ad esempio nel caso dei tour operator per conto dell’agenzia di viaggi ovvero della cooperativa agricola per conto dei
propri soci conferenti
• Viene chiarito che non è necessario comunicare alcuna delega all’Agenzia delle Entrate e che bisogna indicare il cessionario nel campo emittente utilizzando il codice Cc
FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 21 DICEMBRE 2018
FAQ FATTURA ELETTRONICA NEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO
IMPOSTA DI BOLLO
Le fatture elettroniche di importo > € 77,47 relative a:
PROVVEDIMENTO MEF 28 DICEMBRE 2018
NEW
L’Agenzia renderà noto al contribuente su base trimestrale l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse dal 01 gennaio
2019
sono soggette ad imposta di bollo (€ 2)
• operazioni esenti
• non imponibili
• escluse
• fuori campo IVA
REGOLE TECNICHE: TRASMISSIONE
FAQ AGENZIA ENTRATE
Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
• L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura
• Pertanto, il cessionario potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (ad esempio, via email, telefono, ecc.)
• Non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di
rifiuto o contestazione tramite il SdI
REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
TRASMITTENTE
SdI
ESITO NEGATIVO CONTROLLI FORMALI
RICEVUTA DI SCARTO
RICEVUTA DI SCARTO ALLEGATO CODICI ERRORI
1
2
NUOVO INVIO ENTRO 5GG
CONTROLLI SDI SCARTO FILE
LA FATTURA SI CONSIDERA NON
EMESSA
ALLEGATO 1 PROVV 89757 DEL 30/4/2018
00001 NOME FILE NON VALIDO 00002 NOME FILE DUPLICATO
00003 LE DIMENSIONI DEL FILE SUPERANO QUELLE AMMESSE
00102 FILE NON INTEGRO
……… ………… ……… ………..
REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
NOMENCLATURA
FATTURA ELETTRONICA
Codice Paese (IT)
Identificativo
univoco del soggetto trasmittente
Progressivo univoco del file (max 5 caratteri)
.xml
IT03387460284_00001.XML
REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
2
IN CASO NON SIA PIÙ POSSIBILE ATTRIBUIRE DATA E NUMERO ORIGINARI:
- EMISSIONE FATTURA CONSEQUENZIALE - RIFERIMENTO FATTURA SCARTATA
- NOTA DI VARIAZIONE INTERNA
REGOLE TECNICHE: CONTROLLO E SCARTO
RIMEDI OPERATIVI IN CASO DI SCARTO 1 RIEMISSIONE ENTRO 5 GG CON DATA E NUMERO ORIGINARI
LA FATTURA SCARTATA SI CONSIDERA NON EMESSA
3 ISTITUZIONE DI UN APPOSITO SEZIONALE PER FATTURE CON SPECIFICA NUMERAZIONE
FATTURE SCARTATE:
• FATT. N. 1 DEL 2.1.2019
• FATT. N. 50 DEL 1.3.2019
SEZIONALE
FATT. N. 1/R DEL 10.1.2019 FATT. N. 50/R DEL 8.3.2019
FAQ AGENZIA ENTRATE
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una P.IVA inesistente o cessata il SDI scarta questa fattura?
P.IVA o CF inesistente
• il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’art. 21, DPR n. 633/72.
P.IVA cessata o CF deceduto
• ll SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali. In tali situazioni l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
TRASMITTENTE
SdI
RICEVENTECONTROLLO CON ESITO POSITIVO
AREA RISERVATA SITO WEB ADE
RECAPITO IMPOSSIBILE
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
RICEVUTA DI CONSEGNA
RIC. MANCATO RECAPITO
LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
DATA ORA
RICEZIONE/CONSEGNA
DIRITTO ALLA DETRAZIONE
• Nell’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione…
ART. 14 D.L. 119/2018
DIRITTO ALLA DETRAZIONE
• Nell’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione... fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”
ART. 14 D.L. 119/2018
DIRITTO ALLA DETRAZIONE
DATA FATTURA RICEZIONE
DIRITTO ALLA DETRAZIONE A PARTIRE DA
31/01/2019 02/02/19
GENNAIO 2019 (data operazione in quanto ricezione entro
15 mese succ.)
31/12/2018 02/01/19
GENNAIO 2019 (data ricezione in quanto operazione
anno precedente)
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
DATA ORA
RICEZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE
AREA IVA SERVIZI AGENZIA ENTRATE
SE LA FATTURA NON È STATA CONSEGNATA COMPARE UN TRIANGOLO ARANCIONE
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
CLIENTE
VIA DATA PRESA VISIONE RICEZIONE
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
INDIRIZZO TRASMISSIONE FATTURA DA PARTE DELLO SDI
ORDINE GERARCHICO
1° INDIRIZZO REGISTRATO SITO “FATTURE E
CORRISPETTIVI” A.D.E
CODICE
DESTINATARIO PEC
2° CODICE DESTINATARIO O PEC INDICATO NEL FILE FATTURA
3° AREA RISERVATA SITO WEB AGENZIA ENTRATA PRIMA
SCELTA
REGOLE TECNICHE: RECAPITO
QR CODE SERVIZI TELEMATICI
CASISTICHE
FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DEI PRIVATI
• FATTURA ELETTRONICA A DISPOSIZIONE NELL’AREA RISERVATA DEL SITO WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• CONSEGNA AL CLIENTE CONSUMATORE FINALE DELLA COPIA ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA
1° SEZIONE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
• CAMPO “Codice Fiscale”
COMPILATO
• CAMPO “IdFiscaleVA NON COMPILATO
2° CODICE DESTINATARIO “0000000”
3° PEC CESSIONARIO/COMMITTENTE NON COMPILATO
CASISTICHE
FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DEI MINIMI/FORFETARI/PRODUTTORE AGRICOLO
• FATTURA ELETTRONICA A DISPOSIZIONE NELL’AREA RISERVATA DEL SITO WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• CONSEGNA AL CLIENTE DELLA COPIA ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA
1° SEZIONE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
• CAMPO “Codice Fiscale”
COMPILATO
• CAMPO “IdFiscaleVA”
COMPILATO
2° CODICE DESTINATARIO “0000000”
3° PEC CESSIONARIO/COMMITTENTE NON COMPILATO
• Se però il minimo o il forfetario comunica al fornitore la PEC o il codice destinatario, scatta l’obbligo di conservazione elettronica dei documenti.
• Il contribuente minimo o forfetario può conservare unicamente la fattura analogica ricevuta dal fornitore.
CONSERVAZIONE FATTURE PER MINIMI/FORFETARI
• Le stesse regole sono applicabili agli agricoltori esonerati
ex art. 34 comma 6 DPR 633/72, per i quali però il
cessionario dei prodotti agricoli dovrà emettere
autofattura elettronica e consegnarne copia cartacea
all’agricoltore.
CLIENTE NON HA COMUNICATO L’INDIRIZZO TELEMATICO
CODICE DESTINATARIO “0000000”
CASISTICHE
FATTURA NELL’AREA RISERVATA DEL SITO WEB AGENZIA ENTRATE
CLIENTE È UN
SOGGETTO STRANIERO
CODICE DESTINATARIO “XXXXXXX”
CASISTICHE
EVITO L’ESTEROMETRO
INTEGRAZIONE / AUTOFATTURA REVERSE CHARGE
CASISTICHE
AUTOFATTURA OMAGGI
INFORMAZIONE LETTERA
D’INTENTO
FAQ FATTURA ELETTRONICA
È OBBLIGATORIO DOTARSI DI REGISTRI SEZIONALI PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE?
NO
In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali / sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72 – sia analogiche.
ART. 12 D.L. 119/2018
ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE
• “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.”
• “Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.”
MODIFICHE ALL’ART 23 DPR 633/72
REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI
• “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17”
• ANTE MODIFICHE “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni, e...
MODIFICHE ALL’ART 25 DPR 633/72
La registrazione del numero progressivo attribuito alla fattura di acquisto è stata abrogata.
ART. 13 D.L. 119/2018
DAL 2020
• Resta comunque l’obbligo di tenere i registri incassi e pagamenti di cui all’art. 18, comma 2 DPR n. 600/73.
• I contribuenti che validano o integrano le predette bozze fornite dall’Agenzia sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e delle fatture di acquisto.
TENUTA DEI REGISTRI
• L’Agenzia metterà a disposizione di tutti i soggetti residenti e stabiliti in Italia le bozze di: Comunicazioni Liquidazioni Trimestrali, Registri IVA, Dichiarazione annuale IVA.
• La tenuta dei registri IVA è richiesta esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata che abbiano optato per il regime di cui all’art. 18, comma 5 DPR n. 600/73.
CONSERVAZIONE
CONSERVAZIONE FATTURA
ELETTRONICA
FORMATO XML
(formato pdf, jpg, txt circ. 13/E)
INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO
LEGGIBILITÀ E REPERIBILITÀ DEI
DOCUMENTI
CONSERVAZIONE FATTURA ELETTRONICA
CONSERVAZIONE FATTURA ELETTRONICA
STRUMENTI
CONSERVAZIONE ELETTRONICA SERVIZI
WEB ADE
APPOSITA
CONVENZIONE CON AGENZIA
CONSERVAZIONE ELETTRONICA IN
AUTONOMIA
CORRISPETTIVI TELEMATICI
CORRISPETTIVI TELEMATICI
• A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2019
• A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2020
• VOLUME D’AFFARI > 400.000 EURO
• TUTTI
CONTRIBUTO PER ACQUISTO / ADEGUAMENTO STRUMENTI:
50% MAX 250 € 50% MAX 50 €
ART. 17 D.L. 119/2018