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OPINIONI | 03/12/2015

Progetti in pensione

DA GENNAIO IL JOBS ACT CAMBIA LE REGOLE D'INGAGGIO DEI COLLABORATORI. PER

COMBATTERE LA PRECARIETA'

di Maurizio Del Conte, professore associato presso il Dipartimento di studi giuridici Con l’entrata in vigore del Jobs Act non è più possibile stipulare contratti di lavoro a progetto, mentre quelli già stipulati potranno continuare a produrre i loro effetti fino alla scadenza. Così, dopo quasi 12 anni, si conclude l’avventura di una delle tipologie contrattuali più controverse

introdotte dalla legge Biagi nel 2003. Val la pena di ricordare le ragioni che avevano spinto il

legislatore a istituire il lavoro a progetto e quelle che ne hanno determinato il tramonto. Prima di allora in Italia si era registrata una crescita di collaborazioni coordinate e continuative in misura del tutto abnorme rispetto agli altri paesi europei. Le imprese, schiacciate dai costi diretti e indiretti connessi al contratto di lavoro subordinato, avevano trovato una via di fuga nelle co.co.co., utilizzate come sostituto funzionale del lavoro dipendente. Fu proprio per tentare di porre un argine a questa dilagante precarizzazione del lavoro che la legge Biagi vincolò le collaborazioni coordinate e continuative a uno specifico

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una sorta di recinto nel quale era agevole confinare i co.co.co. e, quindi, abbassare impropriamente il costo del lavoro. Muovendo dalla constatazione di tale deriva del contratto a progetto, il legislatore del Jobs Act ha deciso di archiviare quella esperienza, abrogandone la disciplina e adottando un approccio radicalmente diverso dal passato nella lotta alla precarietà. Mentre, da un lato, è stato reso più conveniente il ricorso al tipico contratto di lavoro subordinato sia sotto il profilo della disciplina che dei costi contributivi, dall’altro, si è previsto di ampliare l’area di copertura delle regole del lavoro dipendente che, a partire dal 1° gennaio 2016, saranno applicabili anche alle «collaborazioni continuative, esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Nell’esperienza concreta, infatti, le imprese avevano imparato ad aggirare la disciplina del lavoro subordinato inserendo la prestazione del collaboratore nella propria organizzazione produttiva senza, tuttavia, esercitare il potere direttivo che, nel paradigma classico dell’art. 2094 cod. civ, costituisce il criterio qualificatorio del lavoro dipendente. Con il nuovo criterio della «etero organizzazione» saranno assicurate le tutele del lavoro subordinato anche alle nuove generazioni di collaboratori che, pur non rispondendo ad un superiore gerarchico, inseriscono strutturalmente la propria prestazione di lavoro nella organizzazione

produttiva dell’impresa. In tal modo si contribuirà anche a restituire piena legittimità a tutte le altre forme di collaborazione, quelle autenticamente autonome, alle quali si rivolgerà lo statuto del lavoro autonomo, anticipato dalla legge di stabilità per il 2016 e i cui contenuti saranno definiti nei prossimi mesi.

 

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