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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA PER L'ANNO 2022

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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA PER L'ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con provvedimento n. 2380 del 16/12/2021 questa ASST ha adottato il proprio regolamento aziendale per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale;

- il regolamento di cui sopra disciplina anche l’organizzazione dell’attività ambulatoriale in libera professione presso gli studi privati esterni (intramoenia allargata);

Considerato che:

- l'art. 18 della l.r. Lombardia n. 33/2009, come novellato dalla l.r. Lombardia n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale da declinare nelle linee guida che disciplinino anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema;

- con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, in particolare al paragrafo 5 “Intramoenia allargata”, Regione Lombardia ha stabilito che la prosecuzione del programma sperimentale può essere autorizzata in capo agli Enti che ne facciano specifica richiesta alla Direzione Generale Welfare con cadenza annuale e che dichiarino l'esistenza delle condizioni riportate nel paragrafo stesso;

DELIBERAZIONE NR. 43 DEL 13/01/2022

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Atteso che:

- in base a quanto stabilito nella sopracitata DGR n. XI/3540, questa ASST ha raccolto le richieste dei professionisti interessati allo svolgimento della libera professione intramuraria allargata per l’anno 2022;

- con PEC prot. ASST n. 58883 del 29/09/2021 ha inviato all’organo competente regionale l’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’intramoenia allargata;

Precisato che:

- sarà stipulata una convenzione annuale tra ASST e il professionista interessato;

- verrà garantita l’infrastruttura di rete tra i locali esterni in cui si svolgerà l’attività - libero professionale e l’azienda mediante la quale sarà garantito in via esclusiva il servizio di prenotazione e fatturazione;

- saranno garantiti sistemi per il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali e per l’accertamento che gli stessi, globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell’orario di lavoro;

- sarà garantita la piena tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti;

Rilevato che, nelle more di autorizzazione all’esercizio dell’intramoenia allargata per l’anno 2022 relativamente alle discipline indicate nella richiesta inviata in data 29/09/2021, per garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni, è possibile procedere alla stipula delle convenzioni individuali precisando che l’autorizzazione è concessa salvo diversa, anche successiva, comunicazione o direttiva emanata dagli organismi regionali competenti;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f..

DELIBERA

1. di autorizzare per l’anno 2022 l’esercizio della libera professione intramuraria allargata negli studi privati indicati dai professionisti come indicato nell’allegato A con i vincoli previsti dalla normativa vigente e salvo diversa, anche successiva, comunicazione da parte degli organismi regionali competenti;

2. di approvare la bozza di contratto di cui all’allegato B;

3. di incaricare l’UOC Ricerca innovazione e brand reputation delle attività di raccordo tra i vari uffici competenti per l’esecuzione delle parti amministrative e di dare opportuna diffusione ai soggetti aventi titolo alla partecipazione o organizzazione delle attività libero-professionale intramuraria allargata.

IL DIRETTORE GENERALE dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Monia M.B. Lorini UOC Ricerca innovazione e brand reputation/ep Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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ALLEGATO A - LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA ANNO 2022

Professionista Disciplina indirizzo

AMATO EMANUELE Psichiatria BERGAMO - VIA BROSETA 36

BENETTI ALBERTO Medicina interna MILANO - VIALE CONI ZUGNA 36

BONDI EMI Psichiatria BORMIO - VIA TRENTO 2

BRIGNOLI ADRIANO Ortopedia BERGAMO - VIA STATUTO 13

CASTELLUCCI ENRICO MICHELE MATTEO Urologia BERGAMO - VIA CORRIDONI 22A CASTELLUCCI ENRICO MICHELE MATTEO Urologia BERGAMO - VIA S. ANTONINO 3

CROCCO ANTONIO Neurochirurgia BERGAMO - VIA S. ANTONINO 3

CUNI CARLO Ortopedia BERGAMO - VIA ANGELO MAJ 26/D

DANESI GIOVANNI Otorinolaringoiatria BERGAMO - VIA CASALINO 8

DA POZZO LUIGI FILIPPO Urologia MILANO - VLE VITTORIO VENETO 18

DA POZZO LUIGI FILIPPO Urologia BERGAMO - VIA CASALINO 8

DENTI LAURA Psicologia CREMA - VIA CASTELLO 1

DUINO VINCENZO Cardiologia NEMBRO - VIA PAPA GIOVANNI XXII 25

DUINO VINCENZO Cardiologia BERGAMO - VIA A. MAJ 30

DUINO VINCENZO Cardiologia CURNO - VIA IV NOVEMBRE 23

DUINO VINCENZO Cardiologia PONTERANICA - VIA VALBONA 75/A

FENAROLI PRIVATO Senologia VILLONGO - VIA MORO 8

FUSI FRANCESCO MARIA Ginecologia MEDA - VIA CIALDINI 62

GAMBINI DANIELE MARIO Dermatologia RHO - VIA ZUCCA 6

GRIFO PAOLA Psicologia MILANO - VIA MONTECATINI 14

IAPICCA MARIO LUIGI Ortopedia BERGAMO - VIA CALZECCHI ONESTI 6

LIMONTA MASSIMILIANO Reumatologia BERGAMO - VIA CASALINO 8

MARIO CONSUELO Anestesia e rianimazione BERGAMO - VIA XX SETTEMBRE 29

NORSA LORENZO Pediatria MILANO - VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 8/6

PUSATERI ALESSANDRO MARIA Otorinolaringoiatria BERGAMO - VIA SANT'AMBROGIO 2

RESMINI BRUNO Neurochirurgia TREVIGLIO - VIA MATTEOTTI 12

RIGHI BERNARDO Chirurgia plastica BERGAMO - VIA S. ANTONINO 3

SENA PAOLO Dermatologia BERGAMO - VIA S. ANTONINO 3

SENNI MICHELE Cardiologia BERGAMO - VIA CASALINO 8

SICIGNANO ANGELO MIRCO Neurochirurgia MERATE - VIALE VERDI 105/107

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CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA – ANNO 2022

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst- pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dr.ssa Maria Beatrice Stasi legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)

e

Dott. ……….., CF ………. ,domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della “Azienda” di cui è dipendente con qualifica di dirigente medico con rapporto di esclusività e con recapito di posta elettronica all’indirizzo ……… (d'ora in poi detto anche

“Professionista”),

“Azienda” e “Professionista” d’ora in poi saranno definiti congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE a) la “Azienda”:

- ha adottato, con provvedimento n. 2380 del 16/12/2021, il regolamento aziendale per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale in cui è disciplinata l’organizzazione dell’attività ambulatoriale in libera professione presso gli studi privati esterni (intramoenia allargata);

- ha effettuato una valutazione della inidoneità o indisponibilità degli spazi per l’esecuzione delle attività sanitarie integrative secondo quando definito dalla normativa vigente dichiarando di avere preventivamente messo in atto ogni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Autorizzazione n.2016/10861 del 01/02/2016 rilasciata da Agenzia delle

Entrate - Ufficio di Bergamo 1

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pag. 2 di 7 necessaria e utile revisione organizzativa e programmatoria, finalizzata a garantire ai professionisti la massima accessibilità e fruibilità degli spazi aziendali;

- ha provveduto con specifica istanza a richiedere a Regione Lombardia l’autorizzazione all’esercizio dell’intramoenia allargata presso studi privati dei professionisti che ne facciano richiesta nel proprio interesse;

- con provvedimento n. ….… del ……… ha approvato, nelle more di autorizzazione formale da parte dell'organismo regionale competente, il testo della convenzione da sottoscriversi con ogni professionista precisando che l’autorizzazione è concessa salvo diversa, anche successiva, comunicazione o direttiva regionale;

- ha convenuto che tale richiesta formulata individualmente da parte dei singoli professionisti non potrà comportare per l’Azienda, che garantisce comunque tutti i servizi di sua competenza nelle strutture aziendali, oneri aggiuntivi;

b) il “Professionista”:

- rientrando nelle condizioni previste, ha richiesto di potere svolgere le attività per le quali ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio in regime in libera professione intramuraria allargata presso lo studio privato/struttura esterna sito in ………,

- autocertifica che nella struttura sopra citata sussistono i requisiti di idoneità per gli aspetti tecnici e sanitari e le autorizzazioni previste dalle normative vigenti;

- dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano l’esercizio della libera professione intramuraria allargata,

- dà atto e accetta che sono a suo carico oneri e responsabilità connesse alla

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gestione delle attività sanitarie che richiede nel proprio interesse di eseguire nello studio privato del quale ha la titolarità.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” a svolgere le attività sanitarie per le quali ha fatto richiesta all’esercizio il regime di libera professione intramuraria nello studio privato indicato in premessa alle seguenti condizioni:

2.1.1 utilizzo esclusivo da parte del “Professionista” della infrastruttura di rete fornita dalla “Azienda” per l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, alla “Azienda”

dei dati relativi ai pazienti visitati e la contestuale emissione dei documenti fiscali;

2.1.2 riscossione dei pagamenti di prestazioni di qualsiasi importo esclusivamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione (bancomat, carta di credito);

2.1.3 divieto assoluto di incassare direttamente importi in contanti, assegni e effettuare successivi periodici versamenti cumulativi (sia in contanti sia previo transito su proprio conto corrente);

2.1.4 esclusione della possibilità che presso lo studio professionale individuato operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività;

2.1.5 redazione di referto e consegna della copia della documentazione sanitaria

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pag. 4 di 7 per l’archiviazione della stessa presso l’ASST con possibilità di esibirla in caso di necessità. La documentazione dovrà essere stabile, rintracciabile e leggibile a distanza di tempo.

2.2 - La “Azienda” fornisce:

2.2.1 lo strumento software di connessione dello studio alla rete informatica aziendale con collegamento accessibile via web, i cui oneri di connettività tramite banda larga ad internet sono a carico del “Professionista”, per il quale verranno fornite le credenziali di accesso nominative che lo abilitano a operare in remoto sulla proprie utenze di agenda per la registrazione delle prestazioni effettuate, la stampa delle fatturazioni e la registrazione dei corrispettivi corrispondenti;

2.2.2 il servizio di prenotazione delle prestazioni, sulle agende programmate di concerto con il “Professionista”, tramite il proprio personale di front office aziendale (CUPS) o tramite il servizio di prenotazione telefonica riservato alla attività in solvenza aziendale e libera professione;

2.2.3 l’apparato POS tramite il concessionario della Tesoreria.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - La tariffa della singola prestazione erogata in regime di LP nello studio professionale viene definita annualmente in accordo con la “Azienda” e comunicata all’utenza.

3.2 - La tariffa esposta al paziente comprende la quota dell’onorario del

“Professionista” cui si aggiungono le seguenti voci di costo aziendale: (a) l’importo di competenza aziendale determinato a copertura di tutti i costi diretti ed indiretti a carico della “Azienda”, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e

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di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete definito in prima applicazione pari ad euro 17,00 per prestazione; (b) l’importo (previsto all’art. 2 del decreto legge 13/09/2012, convertito con la legge 8/11/2012, n.

189) pari al 5% del fatturato (al netto della quota aziendale) destinato per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa anche con riferimento alle finalità di cui all’art. 2, comma 1 lett. c), dell’accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano; (c) l’importo pari al 5% del fatturato (al netto della quota aziendale) da accantonarsi a favore del fondo di perequazione previsto dai CCNL della dirigenza; (d) l’importo che la “Azienda” deve versare per IRAP quantificato in base alle norme vigenti pari all’8,5% dell’importo effettivamente erogato al professionista tenuto conto che la quota pari al 25% del importo stesso viene corrisposto a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute e quindi esente dalle imposizioni fiscali a carico della “Azienda” o del “Professionista”.

3.4 - Gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente contratto sono assolti della

“Azienda” al momento della sottoscrizione

Art. 4 – DURATA, INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 4.1 - La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 ed ha la durata di un anno.

Ogni ulteriore accordo concernente la proroga oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.

4.2 - La “Azienda” si riserva la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza, e con effetto immediato alla data della comunicazione al “Professionista”, qualora intervengano vincoli normativi che ne facciano decadere i presupposti, in caso di mancata autorizzazione da parte

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pag. 6 di 7 dell’organismo regionale competente all’esercizio dell’intramoenia allargata ovvero in caso di rilievo di inadempienze da parte del “Professionista” rispetto alle condizioni di cui al precedente punto 2.1 fatto salvo l’addebito di ogni ulteriore costo o onere aggiuntivo derivante per la “Azienda” in ragione delle inadempienze o violazioni registrate.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” utilizzeranno in adempimento degli impegni derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati.

5.2 - Le “Parti” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

“Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni e in particolare ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR).

5.3 - Il “Professionista” dichiara di conoscere il Codice di comportamento ed i regolamenti della “Azienda” e si impegna al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala l’inadempienza.

Art. 6 CLAUSOLE VESSATORIE

Le “Parti” si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

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pag. 7 di 7 7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Data Data

Per la “ASST”

Il Direttore Generale Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il “Professionista”

Dott. ………

firma firma

UOC Ricerca Innovazione e Brand Reputation

Il Responsabile del Procedimento. Dr.ssa Monia M.B. Lorini

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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2585/2021) Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA PER L'ANNO 2022

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 23/12/2021 Il Responsabile

Dr. / Dr.ssa

Lorini Monia Maria

Beatrice

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PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.2585/2021 ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ALLARGATA PER L'ANNO 2022

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo- contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Fumagalli Monica Anna

Note:

DIRETTORE SANITARIO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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