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1) Revisione legale: il MEF ha pubblicato l elenco degli enti accreditati per la formazione obbligatoria dei Revisori anche inattivi

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Controlli formali sul 2015 e compliance, più tempo: i contribuenti possono inviare i documenti e fornire chiarimenti fino al 2 ottobre - Diario quotidiano del 3 agosto 2017

Pubblicato il 3 agosto 2017

1) Revisione legale: enti accreditati per la formazione obbligatoria dei Revisori anche inattivi 2) Adottata la nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA

3) Riforma del terzo settore in G.U.

4) Detrazione Iva allungata

5) Nozione di dipendenti occupati ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata

6) Controlli formali e compliance: i contribuenti possono inviare i documenti e fornire chiarimenti fino al 2 ottobre

7) Prestazioni lavoro occasionale: attive le procedure per intermediari

8) Dall’INPS chiarimenti sull’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato

9) Ddl concorrenza, ok alla fiducia in Senato: è legge

10) Valutazione delle partecipazioni al fair value: dai commercialisti un primo documento illustrativo

11) Ravvedimento operoso 770 con le nuove scadenze

1) Revisione legale: il MEF ha pubblicato l’elenco degli enti accreditati per la formazione obbligatoria dei Revisori anche inattivi

2) Adottata la nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA 3) Riforma del terzo settore in G.U.

4) Detrazione Iva allungata

5) Nozione di dipendenti occupati ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata

6) Controlli formali e compliance: più tempo, i contribuenti possono inviare i documenti e fornire

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7) Prestazioni lavoro occasionale: attive le procedure per intermediari

8) Dall’INPS chiarimenti sull’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato

9) Ddl concorrenza, ok alla fiducia in Senato: è legge

10) Valutazione delle partecipazioni al fair value: dai commercialisti un primo documento illustrativo

11) Ravvedimento operoso 770 con le nuove scadenze

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1) Revisione legale: il MEF ha pubblicato l’elenco degli enti accreditati per la formazione obbligatoria dei Revisori anche inattivi

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel registro dei revisori legali, in attuazione dell’art. 5, comma 6, lett. b) del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto l’elenco delle società o enti pubblici e privati accreditati dallo stesso Ministero dell’Economia presso i quali può essere svolta la formazione. Successive integrazioni a tale elenco saranno pubblicate su questo portale.

(MEF, nota del 1 agosto 2017)

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2) Adottata la nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA

E’ stata adottata la nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA italia 260, isa italia 570, isa italia 700, isa italia 705, isa italia 706 e isa italia 710, e adozione del nuovo principio di revisione internazionale isa italia 701 (comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente).

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 157387 del 31 luglio 2017 sono state adottate le nuove versioni dei principi di revisione ISA Italia 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di governance), ISA Italia 570 (Continuità aziendale), ISA Italia 700 (Formazione del giudizio e relazione sul bilancio), ISA Italia 705 (Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente), ISA Italia 706 (Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente), ISA Italia 710 (Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo), precedute dalle nuove versioni dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, nonché il nuovo principio di revisione internazionale ISA Italia 701 concernente la comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

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Sono stati adottati, con determina del Ragioniere generale dello Stato, i principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (l’Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 39/2010 e comprendono:

i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell’International Auditing and Assurance Standards Board “A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006);

i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi ad oggetto:

le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);

l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B

“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”).

E’ stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1

“Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell’esercizio della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/10.

I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori. Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori e l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contiene “ulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.

L’applicazione dei principi decorre in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 (periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente) e, per il principio SA Italia 250B e ISQC1 Italia, dal 1° gennaio 2015.

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(MEF, nota del 1 agosto 2017)

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3) Riforma del terzo settore in G.U.

Viene data come in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 la riforma del terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017).

Tra i punti più eclatanti previsti per gli enti non commerciali, rispetto a prima, l’obbligo di:

– presentare il bilancio presso il registro del terzo settore;

– istituire tutti i libri sociali;

– pubblicare sui siti i compensi di amministratori e controllori.

Per fini di trasparenza, un ulteriore obbligo viene previsto dal comma 2° dell’art. 14 per tutti gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai 100.000 euro annui. In questi casi gli enti dovranno pubblicare annualmente (e tenere aggiornati) nel proprio sito internet, o in quello della rete associativa a cui gli stessi aderiscono, gli emolumenti o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti: ai componenti gli organi di amministrazione; ai componenti gli organi di controllo; ai dirigenti; agli associati.

Da ricordare che gli enti associativi, in particolare le associazioni sportive dilettantistiche, poiché iscritte al Coni, non dovrebbero essere interessate dalle tante modifiche che riguardano ora gli enti del terzo settore.

Dunque, il 2 agosto arriva in Gazzetta Ufficiale la riforma del Terzo settore. Riforma che prevede l’istituzione del Registro unico nazionale presso il quale gli enti interessati dovranno iscriversi per avvalersi della qualifica di ente del terzo settore e dei benefici gestionali e fiscali connessi. Il nuovo Registro consentirà a tutti i soggetti interessati di disporre di uno strumento che fornirà informazioni complete e sostituirà i vari registri oggi previsti. Questo nuovo Registro sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e sarà gestito su base territoriale dalle Regioni e dalle Province autonome. Sarà articolato in sezioni. E’ esclusa la possibilità di iscriversi in due o più sezioni del Registro. In merito alle tempistiche di attivazione, le previsioni guardano al 2019 ma molto dipenderà dai tempi effettivi di realizzazione della struttura informatica. In via transitoria è salva la possibilità per gli enti di applicare le disposizioni agevolative in base all’iscrizione in uno dei “vecchi” registri.

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4) Detrazione Iva allungata

Secondo il parere di Assonime (circolare n. 18 del 25 luglio 2017, in tal senso si veda nel Diario quotidiano del 26 luglio 2017), poiché per le fatture relative agli acquisti ricevute nell’anno successivo è, comunque, possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, relativa all’anno di ricezione della fattura, ai fini dell’esercizio alla

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detrazione, ad esempio, per le fatture emesse nel 2017 ma ricevute nel maggio 2018, la detrazione rimarrebbe possibile se esercitata entro aprile 2019, termine riferito alla trasmissione della dichiarazione relativa al 2018.

Si tratta della circolare interpretativa delle novità fiscali introdotte dal D.L. n. 50/2017.

Assonime, in relazione alla riduzione dei termini per l’esercizio della detrazione IVA, osserva come il limite del 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa potrebbe risultare incompatibile con i principi della Corte di Giustizia.

Se, da un lato, è vero che gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi IVA esercitino il diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto (sentenza Ecotrade, 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07), dall’altro la previsione di un termine di decadenza per l’esercizio di tale diritto potrebbe risultare incompatibile con le norme comunitarie se tale termine rende in pratica impossibile l’esercizio del diritto stesso (sentenza Astone, 28 luglio 2016, causa C-332/15).

Inoltre, Assonime, pronunciandosi anche sulla nuova formulazione dell’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di registrazione delle fatture passive, prevede già da adesso i problemi che potrebbero verificare per le fatture emesse dal cedente o prestatore alla fine dell’anno e ricevute dal cessionario o committente nel corso dell’anno successivo. Il tenore letterale del nuovo art. 25 del DPR 633/72 dispone, infatti, la registrazione delle fatture entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno nel quale sono ricevute. Tuttavia, a parere di Assonime, si tratta di un termine di registrazione che risulta incompatibile con il nuovo (potenzialmente minore) termine per l’esercizio del diritto alla detrazione.

L’Esempio di Assonime

Per una fattura emessa a dicembre 2017 (per un’operazione effettuata nel 2017) e ricevuta dall’acquirente nel maggio 2018, la registrazione del documento potrebbe avvenire entro il 30 aprile 2019 (termine per la dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura), mentre la detrazione potrebbe essere esercitata solo entro aprile 2018 (termine per la dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica l’esigibilità dell’IVA). In tale ipotesi, si potrebbe verificare la perdita del diritto alla detrazione.

E ciò, secondo Assonime, non dovrà succedere, altrimenti si và incontro ad una possibile incompatibilità con il principio della Corte di Giustizia Ue secondo cui, per l’esercizio della detrazione IVA, non può essere stabilito un termine che renda di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del suddetto diritto (causa C-332/15).

In definitiva, Assonime, ritiene possibile, come soluzione più plausibile, considerare, come termine per l’esercizio della detrazione delle fatture “di fine anno”, ricevute tardivamente, il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.

In tal modo, non si viene a perdere la detrazione dell’Iva sugli acquisti effettuati.

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5) Nozione di dipendenti occupati ai fini della redazione del bilancio in forma

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abbreviata

Assonime, con il Caso n. 9 del 1 agosto 2017, si sofferma sulla nozione di dipendenti occupati ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata.

L’art. 2435-bis c.c. definisce i presupposti per individuare le società che possono ricorrere al bilancio in forma abbreviata. Uno di questi presupposti riguarda il numero dei dipendenti occupati nella società durante l’esercizio sociale e si pone la questione se tale nozione comprenda anche i rapporti di lavoro etero-organizzati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (decreto di attuazione del c.d. Jobs Act).

Il numero dei dipendenti nel contesto dell’art. 2435-bis è uno dei parametri finalizzati a individuare la dimensione dell’impresa. La nozione di dipendenti occupati dovrebbe quindi comprendere tutti quei rapporti di collaborazione che, essendo caratterizzati da prestazioni soggette all’esercizio di un’attività organizzativa della parte datoriale, risultano idonee a determinare la reale portata dimensionale dell’impresa. In tale ambito sembra ragionevole comprendere anche quei lavoratori etero-organizzati dall’imprenditore che risultano destinatari della medesima disciplina materiale applicabile ai lavoratori subordinati. Proprio perché soggetti al potere organizzativo del datore di lavoro in una forma che li rende assimilabili ai lavoratori subordinati, infatti, essi costituiscono una componente della dimensione organizzativa dell’impresa. Entrambe le figure, per le caratteristiche materiali della relazione con la società, sono suscettibili di indicarne la cifra dimensionale

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6) Controlli formali e compliance: più tempo, i contribuenti possono inviare i documenti e fornire chiarimenti fino al 2 ottobre

Controlli formali sulle dichiarazioni 2015 e lettere di compliance. C’è tempo fino al 2 ottobre per inviare i documenti e fornire chiarimenti.

C’è tempo fino al 2 ottobre 2017 per rispondere alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015. Entro lo stesso termine, riconosciuto per evitare ai cittadini e ai professionisti ulteriori adempimenti durante le vacanze estive, è possibile rispondere alle comunicazioni inviate per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati.

Si tratta in particolare di comunicazioni inviate dall’Agenzia nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio:

– relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2013;

– relative ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.

Chi ha ricevuto queste comunicazioni ha due opzioni: se ritiene corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, potrà comunicarlo all’Agenzia entro il 2 ottobre, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall’Agenzia, può correggerli tramite ravvedimento operoso, regolarizzando cioè in maniera

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agevolata la propria posizione con sanzioni e interessi ridotti.

Chiarimenti al Fisco: i canali di assistenza

I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o ancora a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili in una nuova sezione dedicata sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi >

Attività per la promozione della compliance.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 167 del 2 agosto 2017)

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7) Prestazioni lavoro occasionale: attive le procedure per intermediari

L’INPS, con una nota del 2 agosto 2017, comunica che sono attive le procedure che consentono agli intermediari di operare sul portale delle prestazioni occasionali, ai fini della registrazione di prestatori e utilizzatori e per lo svolgimento degli adempimenti informativi.

Gli intermediari autorizzati, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante. Sarà possibile operare con riguardo agli adempimenti per il lavoro occasionale, per il medesimo datore di lavoro, anche in presenza di eventuali deleghe già attivate nell’ambito della gestione datori di lavoro con dipendenti.

Gli enti di patronato, previa acquisizione del mandato di assistenza secondo quanto normativamente previsto, possono svolgere i servizi a disposizione del prestatore e tutti gli adempimenti relativi esclusivamente al libretto famiglia.

È stata resa operativa, inoltre, la possibilità per gli utilizzatori di versare le somme necessarie per il pagamento dei compensi e dei contributi previdenziali anche attraverso strumenti di pagamento elettronico mediante il Portale dei Pagamenti, che dà accesso a tutte le modalità di pagamento elettronico “ pagoPA” per l’acquisto di titoli di pagamento per libretto famiglia, il versamento delle somme per il contratto di prestazione occasionale e la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

(INPS, nota del 02 agosto 2017)

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INAIL: modifiche alle sanzioni civili per lavoro nero

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L’Inail ha pubblicato la circolare n. 31 del 28 luglio 2017, con la quale riassume la disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

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8) Dall’INPS chiarimenti sull’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3180 del 1 agosto 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato.

L’Istituto, come precisa una nota del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro del 2 agosto 2017, chiarisce che un operaio agricolo a tempo indeterminato, licenziato il 31 dicembre a conclusione di una attività lavorativa per la quale risulta copertura contributiva per l’intero anno solare, non ha diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano nell’anno di competenza giornate indennizzabili. Nel contempo, lo stesso lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione non agricola se nel biennio – relativamente al requisito per disoccupazione ordinaria e indennità ASpI – o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi – relativamente al requisito per l’indennità NASpI – precedenti la cessazione del rapporto di lavoro sia stato prevalentemente lavoratore agricolo. In tale contesto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato è privo di tutela contro la disoccupazione.

Nel messaggio dell’Istituto si espongono tutte le motivazioni relative alla decisione, anche seguito di una recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, sull’argomento, conferma la legittimità dell’operato dell’Istituto nonché della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194, 6 giugno-14 luglio 2017, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.

29 del 19 luglio 2017, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nei casi in cui non possa ottenere quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.

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9) Ddl concorrenza, ok alla fiducia in Senato: è legge

Legge annuale per il mercato e la concorrenza: nella seduta del 2 agosto 2017 il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza (n. 2085-B), nel testo identico a quello approvato dalla Camera.

A due anni e mezzo dalla sua nascita, il ddl Concorrenza è legge. Il provvedimento che interessa assicurazioni, mercato dell’energia, liberi professionisti, Poste, banche ma anche albergatori e farmacie, ha infatti incassato la fiducia chiesta dal governo nell’Aula del Senato (dove il testo è

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testo tornato con modifiche dalla Camera, è dunque definitivo.

Le ultime modifiche alla Camera

Le ultime novità approvate dalla Camera a fine giugno riguardano vari capitoli: sulle assicurazioni si chiarisce che le polizze sui rischi accessori non si rinnovano tacitamente ma si risolvono automaticamente alla loro scadenza; sull’energia si prevede la fine dell’obbligo di passare al mercato di salvaguardia per quei consumatori che al 1° luglio 2019 non avranno ancora scelto il proprio fornitore; la modifica sul telemarketing sopprime un comma con cui venivano stabilite alcune caratteristiche necessarie delle telefonate non sollecitate dagli stessi clienti e infine, l’esercizio dell’attività di odontoiatra da parte delle società viene consentito solo se sono dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo.

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10) Valutazione delle partecipazioni al fair value: dai commercialisti un primo documento illustrativo

Nei prossimi mesi arriveranno ulteriori e più specifici approfondimenti sul tema. Miani:

“Contributo per illustrare l’impostazione articolata dei Principi contabili internazionali”.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS”.

Il contributo intende fornire una prima illustrazione di natura “formativa” sulle tecniche contabili previste dall’IFRS 9, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Il Principio contabile internazionale – omologato dall’Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/2067- sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2018, l’omologo IAS 39.

Nello specifico, la pubblicazione ambisce a fornire un supporto operativo per l’adozione delle norme contabili (spesso assai complesse) degli strumenti finanziari nel mondo IAS/IFRS, prendendo in considerazione la valutazione delle partecipazioni, con specifica attenzione alle misurazioni al fair value. “L’intendimento del Consiglio – afferma il Presidente della categoria, Massimo Miani – consiste nel mettere i colleghi nella condizione di poter avere a disposizione un contributo che tende a semplificare l’impostazione articolata e tecnica dei Principi contabili internazionali, cercando anche di fare cultura in un ambito spesso di confine tra contabilità e finanza”.

In questo contesto, il tema del documento è stato scelto pensando anche ad un suo potenziale utilizzo nel mondo delle società che applicano le disposizioni del codice civile nella predisposizione del bilancio. L’art.2427-bis, c.c. richiede l’esposizione nella nota integrativa del fair value delle partecipazioni immobilizzate che risultano iscritte a un valore contabile superiore al predetto fair value ma che non sono svalutate perché non hanno subito una riduzione durevole di valore. Contestualmente l’OIC 21, Partecipazioni, richiede di verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore di una partecipazione immobilizzata iscritta al costo, comparando il valore contabile con il valore recuperabile.

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Raffaele Marcello, Consigliere nazionale delegato all’area, ricorda che “la prospettiva del Consiglio nazionale consiste nel cercare di presentare documenti utili per la categoria, considerando che l’evoluzione delle discipline contabili necessita di conoscenze tecniche superiori rispetto al passato. Il documento vuole costituire un primo – e, quindi, più divulgativo – elaborato sul tema, a cui nel futuro seguiranno altri più specifici contributi, pensati e costruiti con un taglio analogo a quello adoperato per la preparazione del presente lavoro”.

(CNDCEC, comunicato del 2 agosto 2017)

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11) Ravvedimento operoso 770 con le nuove scadenze

Ravvedimenti operosi seguono la proroga del 770. La proroga al 31 ottobre della scadenza di presentazione del modello 770/17 (GU n. 175 del 28 luglio 2017) fa slittare anche i ravvedimenti operosi relativi al 2016.

Con il DPCM, infatti, è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2017 del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770 /2017 relativa all’anno 2016.

Anche se il DPCM non contiene uno specifico riferimento al termine entro cui avvalersi del ravvedimento operoso relativamente alle ritenute non versate, si ritiene che anche quest’ultimo sia automaticamente prorogato. Ciò in quanto l’art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs n. 472/97 prevede che, in caso di omesso versamento, i termini per ravvedersi sono quelli entro i quali è possibile presentare la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 2 agosto 2017) Vincenzo D’Andò

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