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I principi ISA Italia e relazione di giudizio del revisore legale sul bilancio dell’esercizio

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S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La nuova relazione di giudizio sul bilancio secondo i nuovi Isa Italia

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Daniele Bernardi

Insieme a mezzogiorno

20 aprile 2016

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I principi ISA Italia e relazione di giudizio del revisore legale sul bilancio dell’esercizio

Introduzione, una rapida panoramica.

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Struttura e contenuti della nuova relazione di revisione, norme di riferimento

Normativa e principi di revisione di riferimento Riferimenti legali e principi di base

Ø  D.Lgs. 39/10 – articolo 14 “Relazione di revisione e giudizio sul bilancio” (

che sarà modificato col recepimento della direttiva 2014/56 il prossimo giugno 2016

),

Ø  ISA Italia 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio"

Ø  SA Italia 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della

revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di

coerenza"

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Principi rilevanti per la formulazione delle conclusioni di revisione Principi che hanno impatto diretto sulla relazione di

revisione

»  ISA Italia 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”

»  ISA Italia 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”

»  ISA Italia 706 “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”

»  ISA Italia 710 “Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo”

»  ISA Italia 720 "Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile"

»  SA Italia 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza"

Altri ISA Italia che hanno un impatto sulla relazione di revisione

»  ISA Italia 510 “Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura”

»  ISA Italia 560 “Eventi successivi”

»  ISA Italia 570 “Continuità aziendale”

»  ISA Italia 580 “Attestazioni scritte”

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L’art. 14 D.Lgs 39/2010, oggi e in prospettiva

(sintesi)

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S.A.F.

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Relazione unitaria del sindaco revisore, il documento del CNDCEC del marzo 2016

Introduzione

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

La predisposizione di una relazione unitaria presenta problemi di integrazione, perché i contenuti informativi sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale rispondono a sistemi di regole differenti.

I risultati della vigilanza sono rendicontati in forma libera (ma rif.

a norme di comportamento), mentre i risultati della revisione legale vanno rendicontati in forma standardizzata, in accordo con i principi di revisione ISA Italia in vigore per i bilanci 2015.

Un aspetto critico:

devono essere adeguatamente gestiti alcuni nodi peculiari del

collegio sindacale incaricato della revisione legale, quali le

proposte in ordine alla approvazione del bilancio, quando i

risultati della revisione contengono un giudizio con modifica, e/o

il dissenso di un sindaco.

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Struttura base della relazione unitaria:

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale Ø  Titolo:

“Relazione unitaria del collegio sindacale alla assemblea

degli azionisti (dei soci)”

Ø  Destinatari:

ovviamente i soci, riuniti in assemblea per l’approvazione,

Ø  Premessa:

destinata a spiegare la natura e la struttura del documento presentato,

Ø 

Il luogo di emissione

è quello dove si trova lo studio del presidente del collegio.

Ø  La data di emissione

è quella in cui il collegio approva il documento.

NB.: Tale data, salvo il caso di rinuncia formale al termine di deposito da parte dei soci, non deve essere successiva a tale termine, che deve intendersi, inderogabilmente, come il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio (2429, terzo comma c.c.).

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Schema e contenuto della relazione di revisione

ISA Italia 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

Elementi della relazione di revisione

ü Titolo (revisore indipendente) che deve anche indicare il riferimento normativo ai sensi del quale è emessa la relazione di revisione

ü Destinatario: qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, i destinatari della relazione di revisione sono i soggetti che hanno conferito l'incarico di revisione

ü Paragrafo introduttivo (identificazione impresa, dichiarazione che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile, identificazione dei prospetti di bilancio, riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative, periodo di riferimento)

ü Responsabilità degli amministratori per il bilancio (par. 26(I) in materia di sistema di controllo interno)

ü Responsabilità del revisore (espressione del giudizio, applicazione dei principi di revisione internazionali, portata e limiti della revisione)

ü Giudizio del revisore: rappresentazione veritiera e corretta

ü Altri obblighi di reportistica – il giudizio di coerenza

ü Firma, data, sede del revisore

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Le tipologie di giudizio (PdR 700, 705):

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale PdR 706, Richiami di informativa, altri aspetti (da collocare dopo il giudizio):

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706 prevede che il revisore possa inserire nella relazione di revisione paragrafi di richiamo di informativa e paragrafi di altri aspetti.

Ø  I richiami di informativa sono relativi ad aspetti presentati in modo opportuno e oggetto di appropriata informativa nel bilancio, che il revisore ritiene fondamentali, secondo il suo giudizio professionale, ai fini della comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori;

Alcuni esempi: situazioni di incertezza correttamente dichiarate e trattate nel bilancio; operazioni inusuali di effetti significativi; operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.); operazioni di rivalutazione a norma di legge (es. Legge di stabilità 2016, art. 1, commi 889 - 8956);rilevanti modifiche nell’assetto e nell’operatività dell’impresa.

Ø  Paragrafi di altri aspetti

Si utilizzano quando il revisore ritiene necessario comunicare agli utilizzatori della relazione di revisione circostanze necessarie a comprendere:

la revisione legale; la responsabilità del revisore;la relazione di revisione.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (PdR SA Italia 720B).

Il principio distingue le informazioni contenute nella relazione sulla gestione in due categorie:

Ø  informazioni finanziarie. Sono i dati, gli importi, i commenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica estratti dal bilancio o ad esso riconducibili;

Ø  informazioni non finanziarie. Sono tutte le altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione.

Le prime devono essere oggetto di riscontro da parte del revisore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso della revisione.

Le seconde, invece, devono essere solo oggetto di una lettura critica.

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S.A.F.

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La sezione della relazione sull’attività sindacale ai sensi dell’art. 2429, comma 2,

c.c., all’interno della relazione unitaria

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale La relazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. è un documento in forma libera, coerentemente con la contenuta articolazione delle norme che disciplinano l’attività sindacale.

Il più recente contributo in proposito è costituito dal documento: “Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” - CNDCEC - in vigore dal 30 settembre 2015 (nel seguito NCCS).

All’interno di questo documento la Norma n. 7.1 è dedicata alla “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Sulla base del suo contenuto il CNDCEC ha proposto, inoltre, un modello di relazione finale del collegio sindacale titolata “Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 201X redatta ai sensi dell’art.

2429, comma 2, c.c.” all'interno del documento: “Verbali e procedure del collegio sindacale” - CNDCEC - aprile 2016.

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

La relazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Idealmente suddivisa in tre sezioni:

Ø  sulla attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss., c.c., Ø  sulle osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio;

Ø  Sulle osservazioni in ordine alla approvazione del bilancio.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale Le proposte in ordine all’approvazione del bilancio:

Ø  Se la relazione di revisione contiene un giudizio sul bilancio senza modifica, il collegio sindacale proporrà all’assemblea l’approvazione del bilancio,

Ma se non è così quale deve essere, invece, la proposta in ordine all’approvazione del bilancio, quando il medesimo collegio sindacale, nella relazione di revisione contenuta nella relazione unitaria, ha espresso su quel bilancio un giudizio con modifica?

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale Va detto che il giudizio con modifica espresso dal revisore sul bilancio non ha carattere di verità assoluta.

Esso manifesta un dissenso o, comunque, un punto di vista differente del revisore rispetto agli amministratori che hanno predisposto il bilancio.

L’uno o l’altro, con la relazione di revisione, sono portati alla attenzione degli utilizzatori.

Fra questi gli azionisti (o i soci), riuniti in assemblea, sono gli unici arbitri del destino del bilancio.

La funzione del parere in ordine all’approvazione del bilancio, espresso dai sindaci, è (anche) mettere gli azionisti (i soci), riuniti in assemblea, di fronte alle proprie responsabilità.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale Quindi, con riferimento alle tipologie di giudizio con modifica, sopra ricordate, sono possibili due situazioni.

La prima è quando il collegio ha espresso un giudizio con modifica per:

Ø  rilievi per deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili, Ø  rilievi per limitazioni, a seguito di circostanze oggettive;

Ø  aver dichiarato l’impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni di effetto pervasivo, a seguito di circostanze oggettive, o per gravi incertezze.

In questi casi:

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo l’assemblea a considerare gli (i possibili) effetti del giudizio formulato nella sezione A della presente relazione e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre ****, così come redatto dagli amministratori.

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale La seconda situazione si ha quando il collegio sindacale ha espresso un giudizio con modifica per:

Ø  rilievi per limitazioni imputabili alla volontà della direzione;

Ø  rilievi per deviazioni di effetto pervasivo, che hanno portato al giudizio negativo;

Ø  aver dichiarato l’impossibilità di espressione dal giudizio per limitazioni di effetto pervasivo, imputabili alla volontà della direzione.

In questi casi il parere, in considerazione della gravità delle circostanze, sarà del seguente tenore.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, a causa delle motivazioni e del contenuto del giudizio da noi formulato nella sezione A della presente relazione, invitiamo l’assemblea a non approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre ****, così come redatto dagli amministratori.

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Il dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione unitaria

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale Il collegio sindacale è un organo collegiale al cui interno non sempre è possibile raggiungere l’unanimità.

L’art. 2404, comma 4, c.c., stabilisce che il collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e che il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Quando il dissenso coinvolge il contenuto delle relazioni finali, la sua formalizzazione assume particolare delicatezza, perché consente di separare la responsabilità del dissenziente da quella della maggioranza.

Il tema del dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione sull’attività sindacale è affrontato dalla Norma di comportamento n. 7.1 delle NCCS.

Due soluzioni:

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

1.  La relazione di vigilanza è redatta tenendo conto della volontà della maggioranza, ma il sindaco dissenziente ha diritto di verbalizzare il proprio dissenso e la facoltà di intervenire in assemblea per spiegare le proprie motivazioni, così che siano riportate anche nel verbale di assemblea, soggetto a pubblicazione.

2.  la relazione, ancorché redatta dalla maggioranza, può

riportare il fatto e le motivazioni del dissenso. Nel caso

di una relazione unitaria, questa soluzione è preferibile,

perché consente a tutti i sindaci di poterla sottoscrivere.

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale Quando il dissenso coinvolge la relazione di revisione, la questione è più complessa. Infatti:

Ø  la forma standardizzata non consente di inserire ulteriori paragrafi per spiegare il fatto e le motivazioni del dissenso;

Ø  il dissenso di un sindaco assume rilevanza anche per il parere in ordine alla approvazione del bilancio.

Il documento del CNDCEC suggerisce:

La sezione A della relazione unitaria è redatta, nella forma standardizzata, secondo il punto di vista della maggioranza. Tuttavia, dopo il paragrafo che contiene il giudizio, s’inserisce un paragrafo di “Altri aspetti” del seguente tenore.

Altri aspetti

Il sindaco effettivo (o il presidente) Nome e Cognome dissente dal contenuto della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli effetti (i possibili effetti) di tale dissenso sono indicati nella sezione B3 (parte vigilanza, osservazioni e proposte sul bilancio) della presente relazione.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale Dunque:

Nella sezione “proposte in ordine all’approvazione”, si indicheranno, anzitutto, previo accordo con il sindaco dissenziente, le motivazioni del dissenso e i suoi effetti sul paragrafo del giudizio sul bilancio.

Esempio (in caso di giudizio senza modifiche):

(Indicare le motivazioni del dissenso)

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, nonché il dissenso del sindaco Nome e Cognome, come sopra motivato, invitiamo l’assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre ****, così come redatto dagli amministratori, dopo aver considerato tale dissenso e le sue motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti.

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Grazie per l’attenzione

Daniele Bernardi, dottore commercialista, revisore legale Studio Bernardi & associati, Milano

Presidente commissione controllo societario ODCEC di Milano

Professore a contratto nell’insegnamento di Sistemi di Controllo, il controllo del collegio sindacale e della società di revisione presso Università degli Studi di Milano Bicocca, facoltà di

economia, dipartimento scienze economico aziendali e diritto dell’economia,

Riferimenti

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