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Decisione N del 11 aprile 2017

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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RECINTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RUPERTO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(RM) CHERTI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Nella seduta del 24/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

.1 - Parte ricorrente chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti e non riconosciuti a seguito dell’estinzione anticipata in data 11/02/2016 di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato il 02/03/2011 con l’intermediario resistente.

In particolare chiede:

a) il rimborso pro quota di € 501,12 a titolo di oneri di distribuzione e di € 407,60 quali oneri di copertura assicurativa, per un totale di € 908,71;

b) la refusione delle spese legali per € 364,78.

.2 – L’intermediario chiede il rigetto delle domande. In particolare eccepisce che:

- l’importo detratto nel conteggio era stato determinato sulla base della previsione contrattuale per cui era stabilito che il 60% degli oneri di distribuzione sarebbe stato restituito in misura proporzionale alla data di estinzione;

- con riferimento agli oneri assicurativi la compagnia assicurativa ha provveduto a rimborsare alla ricorrente l’importo di € 289,61.

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DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

3. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato, nello specifico, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Ai fini della presente decisione particolare importanza assume l’art. 125-sexies t.u.b., introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011. Altri riferimenti significativi sono rappresentati dall’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; dalla Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e dall’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

4. Nell’ambito degli orientamenti dell’Arbitro, un punto di svolta è costituito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, la quale ha chiarito che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto finanziato ha diritto di ripetere la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, mentre risultano contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

5. Sulla base della decisione 6167/2014 ora citata, presso i Collegi si è quindi consolidato un orientamento così sintetizzabile: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso degli oneri assicurativi è tenuto l’intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva trova fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) in assenza di previsioni contrattuali al riguardo, l’importo da rimborsare deve essere stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (c.d. pro rata temporis).

6. La decisione n. 6167/2014 guardava prevalentemente ad uno scenario caratterizzato da pattuizioni contrattuali che, per le ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, escludevano tout court la ripetibilità delle commissioni e degli oneri assicurativi; la decisione, pertanto, ha indicato il criterio pro rata temporis come criterio applicabile in difetto di una diversa disciplina negoziale. È invece rimasta aperta la problematica rappresentata dalle ipotesi in cui il contratto di finanziamento riconosce al soggetto finanziato il rimborso di una parte delle commissioni e degli oneri assicurativi, ma quantifica l’importo dovuto sulla base di

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regole negoziali che applicano un metodo diverso rispetto al predetto criterio del c.d. pro rata temporis.

7. Su questa nuova problematica sono quindi intervenute ulteriori decisioni del Collegio di coordinamento, tra cui – ai fini che qui rilevano – la n. 10003/2016; pur essendo resa nei confronti di un intermediario diverso dall’odierno resistente (e, dunque, pur riguardando un contratto di diverso da quello oggetto dell’odierno ricorso), tale decisione esprime principi e considerazioni senz’altro applicabili anche al caso di specie. Più esattamente, la citata decisione n. 10003/2016 ha precisato gli ambiti entro i quali l’autonomia negoziale delle parti del contratto può esplicarsi nel regolare i termini e le condizioni del rimborso spettante al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata del rapporto. Sintetizzando il percorso argomentativo della decisione n. 10035/2016, si osserva quanto segue: (a) l’art.

125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile, nel senso che il rimborso dovuto al soggetto finanziato “deve essere «pari all’importo (…) dei costi dovuti per la vita residua del contratto» e non ad una parte soltanto di tali costi”; (b) di conseguenza, “il ricorso all’autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento”;

(c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi up front e costi recurring, l’autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come recurring, nel senso che tale maturazione può “avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale”. In altri termini, le parti del contratto sono libere di prevedere “costi continuativi (recurring) in misura differenziata per ogni frazione di tempo della durata complessiva del rapporto”; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi recurring, ossia può risultare “non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)”. Tale diverso criterio deve comunque ritenersi “conforme al criterio di competenza economica (pro rata temporis), dato che il rimborso avverrebbe comunque secondo la quota dei costi «dovuti» tempo per tempo maturati”; (e) in conclusione, dunque, “le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB”.

8. Proseguendo, il Collegio di Coordinamento affronta poi la questione concernente la possibilità di utilizzare una misura percentuale ai fini della distinzione fra costi up front e recurring. Afferma la decisione che “ … se … non è ammissibile una distinzione tra costi up front e costi recurring per tramite della sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, … a differente conclusione deve giungersi, invece, qualora [….]

l’indicazione di una quota percentuale costituisce, in realtà, criterio (non di distinzione tra attività up front e recurring, ma) di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» ... ciò non esclude che laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. … Di conseguenza, può

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ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale”.

9. Passando ora all’esame dell’odierno ricorso, nonché del contratto che ne forma oggetto, il Collegio osserva che esso contiene una precisa descrizione delle commissioni bancarie e degli oneri di distribuzione. A ciò si aggiunge che, in caso di estinzione anticipata del contratto, le condizioni di rimborso sono predeterminate mediante il rinvio a criteri percentuali, noti in anticipo al cliente (60% costi recurring e 40% costi up front). Il Collegio ritiene quindi che l’impostazione adottata nel contratto di finanziamento per cui è causa sia in linea con le indicazioni che emergono dalle recenti decisioni del Collegio di Coordinamento; da ciò consegue che, contrariamente a quanto postulato dalla ricorrente, nel caso di specie non trova applicazione il criterio pro rata temporis.

10. In occasione dell’estinzione anticipata del rapporto ed, in particolare, del calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso delle commissioni e degli oneri di distribuzione, l’intermediario ha riconosciuto le somme derivanti dall’applicazione dei criteri contrattualmente previsti, che – ripetesi – devono considerarsi validi ed efficaci. Sul punto, dunque, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

11. Resta ora da esaminare la domanda relativa al rimborso degli oneri assicurativi. A tale proposito, la citata decisione n. 10003/2016 ribadisce quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell’intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio pro rata temporis come criterio residuale. Per le ipotesi in cui, invece, il contratto di finanziamento preveda il rimborso degli oneri assicurativi in favore del soggetto finanziato, ed indichi ex ante il criterio all’uopo applicabile, l’Arbitro non può che prendere atto del criterio così stabilito, posto che vengono in rilievo “strumenti e principi di tecnica e diritto delle assicurazioni [….] che si pongono al di là della competenza propria dell’Arbitro”. In altri termini, il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione, se giustifica la legittimazione passiva dell’intermediario rispetto alla pretesa restitutoria del soggetto finanziato, non può certo fondare una competenza decisoria dell’Arbitro rispetto ad una materia che gli è estranea.

12. Pertanto, tornando al contratto per cui è causa, il Collegio osserva che l’intermediario ha fornito la prova che la compagnia assicurativa ha già provveduto a rimborsare alla ricorrente l’importo di € 289,61, dichiarandosi, poi, disposto a rimborsare direttamente la somma ulteriore di € 117,99, ancora dovuti.

13. Su queste basi, la somma che la parte ricorrente ha titolo di ottenere dall’intermediario, al netto di quanto già riconosciuto dall’intermediario stesso e nei limiti in cui quest’ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 117,99, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate 59 rate residue 61

1.583,64 805,02 805,02 0,00

1.478,70 751,67 751,67 0,00

801,83 407,60 289,61 117,99

117,99 Residuo Oneri sostenuti

Commissioni bancarie

Importi Metodo pro quota

Oneri Assicurativi

Totale

Rimborsi già effettuati

60% oneri di distribuzione

14. Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di

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operazioni e servizi bancari e finanziari” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell’intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in subjecta materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l’assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 117,99 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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