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CIRCOLARE. n 4/2018. LEGGE DI BILANCIO 2018 Le principali novità fiscali Legge 27 dicembre 2017, n Indice. Agevolazioni

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LEGGE DI BILANCIO 2018 – Le principali novità fiscali Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Indice Agevolazioni

1. Proroga maxi ammortamento 2. Proroga iper ammortamento

3. Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 4. Nuovo bonus “Creatività”

5. Credito di imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata 6. Donazione e distribuzione di prodotti ai fini di solidarietà sociale 7. Finanziamento acquisto nuovi macchinari per PMI (Sabatini-ter) 8. Crediti di imposta per riqualificazione stabilimenti termali 9. Contributi alle fondazioni

10. Incentivi per le fonti rinnovabili

11. Esonero contributivo per assunzione giovani 12. Contributo all’assunzione nelle cooperative

Fiscalità finanziaria

1. Novità in tema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze 2. Utili provenienti da paradisi fiscali

3. Cessione di azioni ai dipendenti in sostituzione delle retribuzioni premiali 4. Proventi da prestiti non professionali (peer to peer lending)

Immobili

1. Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

2. Detrazioni IRPEF per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) 3. Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili) 4. Cedolare secca per affitti a canone concordato

CIRCOLARE

n°4/2018

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CIRCOLARE n°4/2018

2 | 18 Altre novità in materia di imposte dirette

1. Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere controllate 2. Novità deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES

3. Rivalutazione terreni e partecipazioni

4. Novità interessi passivi per società di intermediazione mobiliare 5. Integrazione alla definizione di stabile organizzazione

6. Procedure amichevoli internazionali (Mutual Agreement Procedure – c.d. MAP) 7. La deducibilità IRAP dei costi per lavoro stagionali

8. Web tax

9. Bonus 80 euro 2018: aumento soglia di reddito e nuovi limiti IVA

1. Fatturazione elettronica

2. Fattura elettronica anticipata per cessioni di benzina e subappalti pubblici 3. Obblighi di conservazione elettronica

4. Acquisti carburanti

5. Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia

6. Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio 7. Semplificazioni amministrative e contabili

8. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione 9. Errata applicazione aliquota IVA

10. Valore dei beni significativi soggetti ad IVA al 10%

11. Spettacoli teatrali assoggettati ad aliquota IVA del 10%

12. Gruppo IVA

Altre novità in materia di imposte indirette e tributi locali

1. Imposta di registro 2. Imposta di bollo 3. Diritto annuale CCIAA 4. Aliquote tributi locali 2018 Accertamento e riscossione

1. Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi

2. Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta 3. Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730 4. Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio

5. Pagamenti nelle pubbliche amministrazioni 6. Decorrenza degli indici di affidabilità fiscale 7. Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

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3| 18 Agevolazioni

[1] Proroga maxi ammortamento – La legge di bilancio ha prorogato il cd. “maxi ammortamento”

(comma 29) previa riduzione dell’aliquota del beneficio fiscale che passa dal 40% al 30%. Nello specifico, l’agevolazione in oggetto consente ad imprese e lavoratori autonomi di maggiorare del 30% (40% fino al 2017) il costo fiscale dei beni strumentali nuovi acquistati nell’arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2018 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscale ed alla deduzione dei canoni di locazione finanziaria (per i beni in leasing). L’agevolazione è estesa fino al 30 giungo 2019 a condizione che entro il 31.12.2018 (i) l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e (ii) siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall’agevolazione i mezzi di trasporto a motore, inclusi quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa: è confermata (i) l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali) e (ii) l’esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (in fabbricati e costruzioni e nei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015).

[2] Proroga iper-ammortamento – La legge di bilancio (commi 30-36) ha prorogato la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale (compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016) di incrementare il costo del 150% entro il 31.12.2018. L’agevolazione è estesa fino al 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 (i) sia accettato dal fornitore il relativo ordine e (ii) siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per i soggetti che acquistano beni iperammortizzabili, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016), si applica la maggiorazione del 40% anche a questi ultimi investimenti se effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 (alle stesse condizioni precedentemente descritte).

In sede di approvazione, è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui al citato allegato B con l’aggiunta delle seguenti voci:

• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

• software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Ai fini della fruizione dei benefìci citati l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante (art. 1, c. 11 L. 232/2016) ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli allegati A / B;

• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di realizzo a titolo oneroso del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

• sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A L. 232/2016;

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• attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

[3] Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 – La Legge di bilancio introduce per le imprese (commi da 46 a 56 della Legge di bilancio) un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire e/o consolidare le conoscenze tecnologiche. In particolare sono ammissibili al credito d’imposta solo le spese inattività di formazione svolte per acquisire e consolidare conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali i) big data e analisi dei dati, ii) cloud e fog computing, iii) cyber security, iv) sistemi cyber – fisici, v) prototipazione rapida, vi) sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, vii) robotica avanzata e collaborativa, viii) interfaccia uomo-macchina, ix) manifattura additiva, x) internet delle cose e delle macchine e xi) integrazione digitale dei processi aziendali. E’ esclusa la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:

• alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;

• ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Le attività di formazione devono essere pattuite con contratti collettivi aziendali o territoriali. Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario e:

• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;

• non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap (e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 TUIR);

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000;

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale in alternativa dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi. Tramite Ministro dello Sviluppo Economico saranno adottate, entro il 31 marzo 2018, le disposizioni applicative necessarie.

[4] Nuovo bonus “Creatività” – La Legge di bilancio (commi da 57 a 60) introduce un credito d’imposta alle imprese culturali e creative nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il credito è riconosciuto nel limite di spesa di euro 500.000 per l’anno 2018 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (fino a esaurimento delle risorse disponibili).

Sono definite imprese culturali e creative quelle che svolgono attività stabile e continuativa le attività sopra menzionate aventi sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle

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5| 18 arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d’imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Merita evidenziare che il nuovo credito d’imposta:

• non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt.

61 e 109, comma 5, TUIR;

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 31.03.2018, è disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

[5] Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata - La Legge di bilancio introduce (commi 96 e 99) un credito d’imposta per le imprese a fronte dell’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e sarà utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti oggetto dell’agevolazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (ex. art. 17 DLgs. 241/1997) attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 c.5 del TUIR, inoltre non è soggetto al limite annuo di 250.000 euro stabilito dall’ art.1 c.53 L. 244/2007. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

[6] Donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale - Con riferimento alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, la legge di bilancio (comma 208) fornisce le definizioni di: “medicinali destinati alla donazione”, “soggetti donatori del farmaco”, “articoli di medicazione” e “altri prodotti”, da individuarsi con decreto del Ministero dell'Economia (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modifichino l’idoneità di utilizzo o per motivi simili).

In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui la distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro, la presunzione di cessione onerosa non opera per le:

• eccedenze alimentari;

• medicinali destinati alla donazione;

• articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”;

• prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa,

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6| 18 integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;

• altri prodotti individuati con DM.

Quanto sopra trova applicazione a condizione che:

• per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto / documento equipollente;

• il donatore trasmetta all’Amministrazione finanziaria e alla GdF, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni) considerando escluse dalla comunicazione le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni che singolarmente considerate, che non superano € 15.000;

• l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, contenente gli estremi dei documenti di trasporto / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, ai fini IVA / IRPEF / IRAP nell’esercizio di un’attività commerciale.

[7] Finanziamento acquisto nuovi macchinari per PMI (Sabatini-ter) – La Legge di bilancio (comma da 40 a 42) proroga dal 31.12.2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, il termine per la concessione dei finanziamenti (art. 1 co. 52 della L. 232/2016) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI (Sabatini-ter).

[8] Credito d'imposta per riqualificazione stabilimenti termali - L’ambito applicativo del credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, (disciplinato dall’art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83, conv. L. 29.7.2014 n. 106) viene esteso anche agli stabilimenti termali (di cui all’art. 3 della L. 4.10.2000 n. 3237). L’agevolazione per tali soggetti riguarda anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

L’agevolazione è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro.

[9] Contributo alle fondazioni – La Legge di bilancio riconosce (comma 201) alle fondazioni di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. (c.d. "Legge Ciampi") un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 01.01.2018 relative ai progetti promossi, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del Terzo Settore. Tale contributo è riconosciuto a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito della propria attività non commerciale. Il contributo è assegnato secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito è utilizzato; il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Al credito d’imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di

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7| 18 imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).

Con decreto del Ministro del Lavoro sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

[10] Incentivi per le fonti rinnovabili - Il termine previsto dalla legge di bilancio 2016 sull’energia prodotta, entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi a favore delle fonti rinnovabili è prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2018. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31.12.2021.

[11] Esonero contributivo per assunzione giovani - A decorrere dall’1.1.2018, per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi o contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile. Ai fini del beneficio, il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

• non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);

• non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

[12] Contributo all’assunzione nelle cooperative Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1.01.2018, e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2018 di persone alle quali sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1.01.2016, è erogato, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto, da emanare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi.

Fiscalità finanziaria

[1] Novità in tema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze – La legge di bilancio 2018 (commi da 999 a 1006) ha uniformato il regime fiscale applicabile agli utili e alle plusvalenze conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. In particolare è stata prevista - così come per le partecipazioni non qualificate - l’applicazione:

• della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero importo degli utili in qualunque forma corrisposti, derivanti da partecipazioni qualificate e ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi;

• dell’imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

La Legge in esame stabilisce espressamente (comma 1005) che il nuovo regime si applica (i) ai redditi di

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8| 18 capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e (ii) ai redditi diversi realizzati a decorrere dal primo gennaio 2019. Alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio 2017 (comma 1006) e “deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017”. Quindi per le distribuzioni di dividendi deliberate tra l’1.1.2018 ed il 31.12.2022 formatisi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti. Le società dovranno tenere memoria dei periodi di formazione delle riserve di utili.

[2] Utili provenienti da paradisi fiscali – La Legge di bilancio (commi da 1007 a 1009) stabilisce che occorre riferirsi ai criteri di individuazione dei paesi black list vigenti durante il periodo di maturazione dell’utile in luogo di quelli vigenti al momento della distribuzione degli stessi al fine di verificare l’integrale (ie 100%) assoggettamento a tassazione all’IRES (in luogo dell’ordinaria tassazione sul 5% dell’ammontare ricevuto) degli stessi.

Con tale criterio la legge supera l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fornita nella circolare 35 del 2016 secondo la quale gli utili distribuiti dal 2015 (maturanti ante 2015) si considerano provenienti da paesi a fiscalità privilegiata (e quindi imponibili al 100%) se nei periodi di imposta della distribuzione degli utili la società estera è soggetta ad un regime fiscale privilegiato (indipendentemente, quindi, dal fatto se la stessa fosse stata considerata black list o meno nei periodi di maturazione degli utili).

In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario. In tema di dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. “conduit”), viene previsto che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il comma 1009 reca un'altra previsione di “favore”: l'imponibilità dei dividendi provenienti da soggetti non residenti localizzati in Paesi black list è ridotta al 50% se il socio residente dimostra che la società estera svolge un'effettiva attività nel mercato dello Stato di insediamento. La dimostrazione può avvenire mediante presentazione di un interpello.

[3] Cessione di azioni ai dipendenti in sostituzione delle retribuzioni premiali - La legge di bilancio (comma 161) ha modificato i criteri per determinare le plusvalenze sul valore delle azioni ricevute dai dipendenti a seguito della conversione di retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili) ai sensi degli art. 67 e 68 del TUIR.

Ai fini della relativa tassazione, il costo o il valore di acquisto è rappresentato dal valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della stessa conversione. La plusvalenza imponibile è, quindi, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, ancorché quest’ultimo valore non abbia, di fatto, concorso a formare il reddito in capo allo stesso dipendente.

[4] Proventi da prestiti non professionali (peer to peer lending) – La Legge di bilancio (commi 43 e 44) introduce la lett. d-bis) all’art. 44 comma 1 del TUIR al fine di considerare redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. “piattaforme di Peer to Peer Lending”) gestite da società iscritte all’Albo degli intermediari finanziari / istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia di cui, rispettivamente, agli artt. 106 e 114, TUB. Sui proventi derivanti da tali attività è disposta l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26%. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.

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9| 18 Immobili

[1] Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica- La legge di bilancio (comma 3) proroga la detrazione fiscale del 65% ai fini IRPEF/IRES (prevista all’art. 1 co. 344 - 349 della L.

27.12.2006 n. 296) relativa a determinate tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura della detrazione fiscale viene ridotta al 50% per alcune tipologie di interventi, quali l’installazione di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Per gli investimenti riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale, le aliquote sono state rimodulate. In particolare, le spese relative alla sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, consentono una detrazione pari al 50%. Se contestualmente è prevista l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o di impianti dotati di apparecchi ibridi, la detrazione spetta nella misura del 65%.

Inoltre, per gli investimenti relativi all’acquisto e la posa in opera di generatori di aria calda a condensazione, l’aliquota è pari al 65% delle spese.

Le spese sostenute nel 2018 relative ad impianti di climatizzazione invernali alimentati a biomasse combustibili beneficiano di una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di Euro 30.000.

Le spese sostenute nel 2018 per micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti beneficiano di una detrazione del 65% fino a Euro 100.000, se si consegue un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; sono state introdotte delle aliquote più elevate (pari all’80% e all’85%) nel casi di interventi in zone sismiche.

I soggetti “incapienti” ai fini IRPEF possono cedere il credito spettante per la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

Infine, la detrazione è stata estesa agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e agli enti aventi le stesse finalità sociali.

[2] Detrazioni IRPEF per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) – La Legge di bilancio introduce (commi da 12 a 15) il c.d. “bonus verde” che consiste in una detrazione ai fini IRPEF pari al 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 5.000 per interventi riguardanti la

“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Inoltre, la detrazione riguarda anche le spese relative alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Rientrano tra le spese agevolabili anche i costi sostenuti per la progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

La detrazione spetta per gli interventi effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo e su parti comuni esterne degli edifici condominiali.

La detrazione spetta per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo dall’anno di sostenimento delle spese.

[3] Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili) - La Legge di bilancio ha prorogato (comma 3), con riferimento alle spese sostenute nel 2018, la detrazione del 50%

per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici (c.d. bonus mobili, art. 16 co. 2 del DL 63/2013) di classe non inferiore ad A+ (per i forni A). La detrazione spetta solo per gli interventi iniziati a decorrere dal 1.1.2017. Tale detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 10.000 euro considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli

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CIRCOLARE n°4/2018

10| 18 iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.

[4] Cedolare secca per affitti a canone concordato- La Legge di bilancio estende anche per il 2018 e per il 2019 (comma 16) l’agevolazione della cedolare secca ad aliquota ridotta del 10%

relativamente agli affitti di unità immobiliari ad uso abitativo a canone concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L.

431/1998). L’agevolazione si applica agli immobili siti nella maggior parte dei Comuni, art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

Altre novità in materia di imposte dirette

[1] Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere controllate – La legge di bilancio (commi da 81 a 83) estende l’affrancamento “speciale” previsto dai commi 10-bis e 10- ter dell’art. 15, DL n. 185/2008, prevedendo che il riallineamento dei valori civili e fiscali, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%, sia applicabile:

• ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali;

• ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni;

• a prescindere dal fatto che dette partecipazioni siano in società residenti / non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d’imposta 2017 ovvero, più precisamente, dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1.01.2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

[2] Novità deducibilità degli interessi passivi soggetti IRES – La Legge di bilancio (commi da 994 a 995) ha modificato la disciplina della deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES, (articolo 96 del TUIR): è stata prevista l’esclusione dal computo del ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’art. 2359 c.1, n.1 del Codice Civile. L’inclusione nel ROL dei dividendi di fonte estera era stata disposta appena due anni fa con il D.lgs. 147/2015, per riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all’investimento partecipativo estero.

La disposizione si applica retroattivamente in deroga ai principi dello Statuto del Contribuente (L. n.

212/2000) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi già a decorrere dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

[3] Rivalutazione terreni e partecipazioni - La legge di bilancio ripropone (commi 997 e 998) le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448. Nello specifico è possibile rivalutare il costo o il valore d’acquisto di:

• terreni edificabili e agricoli posseduti al di fuori del regime d’impresa alla data del 01.01.2018;

• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;

posseduti (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed anche enfiteusi per i terreni) alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di:

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11| 18

• persone fisiche;

• società semplici;

• associazioni professionali;

• enti non commerciali;

affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 c. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni sopra indicati vengano ceduti a titolo oneroso. Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili). A tal fine occorre che entro il al 30.6.2018 provvedere:

• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

• al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

[4] Novità interessi passivi per società di intermediazione mobiliare – La Legge di bilancio (comma da 84 a 86) sostituisce il primo periodo del comma 5-bis dell’articolo 96 del TUIR, ripristinando per le SIM il regime di deducibilità parziale degli interessi passivi ai fini IRES (che tornano dunque ad essere deducibili per le stesse in misura pari al 96% del loro ammontare).

Il successivo comma 85 dispone che, anche ai fini IRAP, la deducibilità limitata degli interessi passivi, nella stessa proporzione (96%).

Le modifiche trovano applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (ossia già a decorrere dal 2017). In termini operativi, tale decorrenza “anticipata” produce effetti non di poco conto ai fini del calcolo degli acconti IRES, che devono essere rideterminati alla luce della riduzione della misura dell’aliquota e anche ai fini della fiscalità differita attiva precedentemente stanziata, la quale deve essere rideterminata al ribasso.

[5] Integrazioni alla definizione di stabile organizzazione – La Legge di bilancio modifica (comma 1010) la nozione di stabile organizzazione contenuta nell’art. 162 del TUIR alla luce dell’action 7 del BEPS il cui scopo principale è di assicurare che i profitti siano soggetti ad imposizione nello stato in cui le attività economiche rilevanti sono svolte e ed è creato valore aggiunto.

All’art. 162 comma 2 del TUIR è inserita la lett. f-bis (“positive test”) che aggiunge una nuova ipotesi al manifestarsi della quale si è in presenza di una stabile organizzazione, ossia “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

Inoltre è stato riformulato il comma 4 (“negative list”) ed aggiunto il comma 4-bis che individua i casi in cui combinazioni di attività abbiano solo carattere preparatorio ed ausiliario. Il riformulato comma 4 prevede non costituiscano stabile organizzazione: a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

La Legge ha anche modificato il comma 5 che introduce la “anti-fragmentation rule” volta a contrastare la

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CIRCOLARE n°4/2018

12| 18 frammentazione di attività svolte sul territorio italiano al fine di eludere la configurazione di stabile organizzazione.

Risulta modificata anche l’ipotesi di stabile organizzazione personale con la modifica del comma 6 dell’art. 162. Nella nuova formulazione prevede che, qualora un soggetto agisca in Italia per conto di un’impresa non residente e abitualmente concluda contratti o operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti siano:

• in nome dell'impresa;

• relativi al trasferimento della proprietà o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che quest’ultima ha il diritto di utilizzare;

• relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa;

l’impresa è considerata avente una stabile organizzazione in Italia in relazione ad ogni attività svolta dal soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di quest’ultimo siano limitate allo svolgimento delle attività di cui alle predette lett. da a) a f) le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede fissa una stabile organizzazione.

Infine è stato introdotto il comma 7-bis che definisce il concetto di soggetto strettamente correlato ad un’impresa.

[6] Procedure amichevoli internazionali (Mutual agreement procedure - c.d. MAP) – La Legge di bilancio (comma 982) demanda all’Agenzia delle Entrate le iniziative necessarie per garantire il perfezionamento, entro i 4 anni successivi all’1.1.2018:

• delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;

• degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui al nuovo art. 31-ter del DPR 600/73, aventi ad oggetto la definizione dei prezzi di trasferimento, il trasferimento della residenza, la sussistenza di una stabile organizzazione o i flussi di dividendi, interessi e royalties;

• degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (c.d. “Patent box”), previsto dall’art. 1 co. 37 – 45 della L. 190/2014 e dal DM 30.7.2015.

La norma, per come formulata, sembra rivolgersi alle procedure amichevoli in corso e alla necessità di

“smaltire” le controversie ancora in essere.

[7] La deducibilità IRAP dei costi per lavoratori stagionali – La Legge di bilancio (comma 116) reca un intervento volto a consentire la deducibilità integrale (100%) ai fini IRAP del costo del lavoro per l’impiego dei lavoratori stagionali in luogo della deducibilità del 70% per ogni lavoratore stagionale consentita dalla precedente disciplina.

Per beneficiare della deducibilità integrale il lavoratore stagionale deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta. La detrazione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni partendo dalla cessazione del precedente contratto.

[8] Web tax - La legge di bilancio 2018 (commi 1011-1019) ha introdotto un'imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax) che riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici nella misura del 3%.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’imposta si applica ai soggetti residenti e non che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell’anno solare. La web tax si applica quando la prestazione è rivolta a soggetti considerati sostituti di imposta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973 e alle stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri. Sono escluse le prestazioni effettuate a soggetti privati e ai soggetti che adottano il regime forfetario (L. 190/2014) e il regime dei minimi (D.L. 98/2011). Pertanto, si ritiene che l’intervento sia atto a colpire unicamente i rapporti c.d.

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13| 18 B2B.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta verrà definito con esattezza da un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30.04.2018. L’imposta si applica dal 1 gennaio del 2019 se il Decreto attuativo verrà pubblicato entro il 2018. L’art. 1 c. 1012 specifica, comunque, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

La base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3% è rappresentata dal corrispettivo dovuto per le prestazioni al netto dell’IVA indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

Il soggetto committente preleva l’imposta all’atto del versamento del corrispettivo applicando una ritenuta a titolo di imposta che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo. Con riguardo ai profili accertativi, sanzionatori, della riscossione e del contenzioso tributario, si dispone il ricorso alle norme previste in materia di IVA, in quanto applicabili.

[9] Bonus 80 euro 2018: aumento soglia di reddito e nuovi limiti - La Legge di bilancio 2018 interviene sul bonus 80 euro, introdotto dall'articolo 1 del DL n. 66/2014 per il solo anno 2014 e reso successivamente misura strutturale dall’articolo 1, commi 12-15 della legge n. 190/2014.

Si ricorda che il bonus 80 euro, come previsto dall’articolo 13, comma 1-bis del TUIR, consiste in un credito monetario annuo di 960 euro (corrispondente ad un importo mensile massimo di 80 euro), riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente nonché di taluni redditi assimilati (es.

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa). Sono, invece, esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione i redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2 del TUIR.

Il beneficio è subordinato alla condizione che il percipiente del bonus abbia un’imposta lorda “capiente”, superiore all’importo delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Il bonus è riconosciuto in misura piena ai titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; per i soggetti titolari di redditi superiori alla predetta soglia il credito è ridotto progressivamente, fino ad azzerarsi. La disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2018 eleva la soglia di accesso al bonus in misura piena da 24.000 a 24.600 euro, contestualmente innalza la soglia massima per il riconoscimento del credito da 26.000 a 26.600 euro. Per le modalità applicative, restano validi i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolari n. 8/E e 9/E del 2014).

IVA

[1] Fatturazione elettronica- A partire dal 1.01.2019 la Legge di bilancio (comma 909 ) introduce per tutti i soggetti passivi IVA l’obbligo di fatturazione elettroncia (utilizzando il Sistema di Interscambio) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

La trasmissione al Sistema di Interscambio può essere effettuata anche da intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Per quanto concerne le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali, le stesse sono rese disponibili tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

E’, comunque, facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a

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CIRCOLARE n°4/2018

14| 18 89 L.190/2014).

In caso di emissione di fattura elettronica con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.

Infine, sempre a partire dal 1.01.2019 è abrogato l’art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

[2] Fattura elettronica anticipata per cessioni di benzina e subappalti pubblici - La Legge di bilancio (commi da 917 a 919) anticipa l’obbligo della fatturazione elettronica al 1.07.2018 per le fatture relative a:

• cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

• prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

[3] Obblighi di conservazione elettronica - Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M.

Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. I tempi e le modalità di applicazione della disposizione saranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

[4] - Acquisti carburanti – La Legge di bilancio abolisce il DPR 444/97 (comma 926), recante la disciplina della scheda carburante. Secondo le nuove disposizioni stabilite nella Legge di bilancio commi da 920) gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica (comma 920).

La Legge di bilancio (comma 922) introduce il nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR ed integra (comma 923) la lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 stabilendo che, ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante debbano essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. L’esclusione dall’obbligo di certificazione della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

[5] Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia - La legge di bilancio 2018 (comma 909) stabilisce che , a partire dal 01.01.2019, i soggetti passivi devono, ai fini IVA, trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è prevista la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs.

472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

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15| 18 [6] Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio La Legge di bilancio (comma 909) stabilisce che a decorrere dal 1.07.2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia della Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

[7] Semplificazioni amministrative e contabili - Con riferimento ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, la legge di stabilità 2018 (comma 909) ha previsto che l’Agenzia mette a disposizione:

• gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;

• una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

• le bozze dei mod. F24 di versamento delle imposte dovute.

I soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

[8] Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione La Legge di bilancio (comma 909) proroga fino al 31.12.2018 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nella grande distribuzione a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31.12.2016.

[9] Errata applicazione aliquota IVA - La legge di bilancio 2018 (comma 935) ha modificato l’art. 6 c. 6 del D.lgs. 471/1997 prevedendo che in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. In sostanza, il soggetto al quale è stata erroneamente addebitata l’imposta non dovuta, ma comunque assolta dal fornitore, sarà assoggettato ad una sanzione formale e non perderà il diritto alla detrazione. Il riferimento all’imposta “applicata in misura superiore” comprende anche il caso in cui l’imposta effettivamente dovuta sia zero, in quanto l’operazione erroneamente tassata è esente, non imponibile o non soggetta. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

[10] Valore dei beni significativi soggetti ad Iva al 10% - La Legge di bilancio (comma 19) stabilisce che nei casi in cui per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati puntualmente dal DM 29.12.99 (ad es. ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; video citofoni) e il valore degli stessi sia superiore al 50%

del valore complessivo della prestazione, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

L’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia

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CIRCOLARE n°4/2018

16| 18 funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;

inoltre, “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.

Infine la Legge dispone che il valore dei beni significativi deve essere indicato separatamente in fattura rispetto al valore della prestazione di recupero edilizio tuttavia sono fatti salvi i comportamenti difformi al contenuto della norma in commento tenuti precedentemente all’entrata in vigore della stessa ed esclude rimborsi d’imposta sulle operazioni effettuate.

[11] Spettacoli teatrali assoggettati ad aliquota Iva del 10% - La legge di bilancio (comma 340) ha ridefinito i contratti di scrittura connessi a «spettacoli teatrali» (nonché le relative prestazioni, rese da intermediari) assoggettati ad aliquota Iva del 10%. Rientrano nel perimetro della norma gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista;

concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

[12] Gruppo Iva - La Legge di bilancio 2018 (comma 984 e 985) ha disciplinato la stabile organizzazione all’interno del Gruppo IVA, a fini antielusivi e al fine di disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazione rese a titolo gratuito (nello specifico sono stati aggiunti i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies all’art. 70-quinquies, DPR n. 633/72). Alla luce delle modifiche apportate:

• le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da una stabile organizzazione partecipante al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o sede situata all’estero sono considerate effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Analogamente le predette operazioni effettuate da una sede o stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA costituito in un altro Stato UE nei confronti di una sua stabile organizzazione o sede situata in Italia sono considerate effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato UE nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;

• le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o stabile organizzazione partecipante al gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o sede situata all’estero sono considerate effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte. Analogamente le predette operazioni effettuate nei confronti di una sede o stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA costituito in un altro Stato UE da una sua stabile organizzazione o sede situata in Italia sono considerate effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato UE da un soggetto che non ne fa parte;

• la base imponibile delle suddette operazioni è determinata, in presenza di un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3, DPR n. 633/72.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2018.

Altre novità in materia di imposte indirette e tributi locali

[1] Imposta di registro - La legge di bilancio 2018 ha modificato l'art. 20 del TUR, stabilendo che l'imposta di registro si applica sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto.

Viene quindi posto un limite all’attività di riqualificazione di operazioni complesse (come cessione di azienda, gli atti concatenati di conferimento e vendita di partecipazioni) da parte dell’amministrazione finanziaria. Con la novità in commento, si prevede che la tassazione deve essere effettuata secondo

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17| 18 l'intrinseca natura e gli effetti giuridici del singolo atto registrato (e non "degli atti"), sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati.

Attraverso una modifica all'art. 53-bis del DPR 131/96 si stabilisce tuttavia che, resta fermo anche per l'imposta di registro quanto previsto dalla norma anti abuso (art. 10-bis della L. 212/2000). Di conseguenza, per l’Agenzia delle Entrate non è più possibile riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo ricorso all’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L.

212/2000.

Dubbi sussistono sull’applicabilità retroattiva della nuova disciplina, atteso che la nuova norma non è stata qualificata espressamente come norma interpretativa (la relazione illustrativa non dirime dubbi affermando che si tratta di una norma “chiarificatrice”).

[2] Imposta di bollo – La Legge di bilancio (comma 996) sostituisce la Nota 1 dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, che disciplina l’imposta di bollo. Nello specifico, la Legge di bilancio introduce l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie, dichiarate conformi, degli assegni presentati in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

[3] Diritto annuale CCIAA - Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, potranno adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali potranno prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutando l'idoneità delle misure contenute nel programma su richiesta dell'Unioncamere, autorizzerà l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

[4] Aliquote tributi locali 2018 - La Legge di bilancio proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Inoltre, si consente ai comuni di confermare, sempre per l’anno 2018, la maggiorazione della Tasi. La proroga interviene anche per la Tari, la cui modalità di determinazione rimane basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Accertamento e riscossione

[1] Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi – La Legge di bilancio (comma 932) al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al 2° trimestre del 2018 deve essere effettuata entro il 30.09.2018 (in luogo del vigente 16.09). Dato che il 30.09 cade di domenica, la scadenza effettiva è il 1.10. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di IRAP è prorogato dal 30.09.2018 al 31.10.2018.

[2] Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta - La Legge di bilancio (comma 933) prevede, a regime, il differimento al 31.10, rispetto alla precedente scadenza del 31.07, di ciascun anno del termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modelli 770). La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31.10).

(18)

CIRCOLARE n°4/2018

18| 18 [3] Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730 - La Legge di bilancio (comma 934) differisce, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF- dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale; rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d’imposta. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:

• il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;

• il 7.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;

• il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

[4] - Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio – La Legge di bilancio (comma 990) riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

È' inoltre previsto che:

• se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni o versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;

• diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni o versamenti si considerano non effettuati.

Sul tema l’Agenzia delle Entrate pubblicherà un Provvedimento per stabilire i criteri e le modalità attuative.

[5] Pagamenti nelle pubbliche amministrazioni – La Legge di bilancio (commi 986-989) modifica l’art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale dall’1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000. In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

[6] Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale – La legge di bilancio ha previsto (comma 931) il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”. In base alla formulazione della norma istitutiva, invece, i primi ISA avrebbero dovuto essere applicati già dal periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018).

[7] Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti- Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati o ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n.

633/72 salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti

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