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RISORSE E OPPORTUNITA. I VANTAGGI PER LE IMPRESE CON L ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE

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Academic year: 2022

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“RISORSE E OPPORTUNITA’.

I VANTAGGI PER LE IMPRESE CON L’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE’’

Appunti dal seminario del 06 ottobre 2016

La mediazione fornisce un nuovo strumento per affrontare con efficacia le controversie in sede stragiudiziale.

Il mediatore, terzo neutrale, indipendente e imparziale, indaga sulle ragioni della vertenza e sugli interessi effettivi delle parti, in un contesto di riservatezza. Non giudica, ma facilita la conciliazione.

L'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati in questa sede ha l'efficacia di una sentenza: è immediatamente eseguibile, senza necessità di ulteriore ricorso al giudice, con drastica riduzione di tempi e costi.

Ecco una rapida sintesi delle informazioni sulla mediazione.

La mediazione è condizione di procedibilità per le controversie in tema di affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, locazione e comodato, condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante da responsabilitàà medica e sanitaria e infine, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.

• È proponibile volontariamente in tutte le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili.

Può prevenire l’azione legale. L'inserimento nei contratti stipulati dalle imprese della clausola di mediazione stabilisce l'obbligo delle parti di tentare la definizione delle controversie in mediazione, prima di andare in giudizio. La controversia, anche se riferita a materia diversa da quelle sopra indicate, deve quindi essere discussa preventivamente in mediazione. L’azione legale promossa in violazione della clausola è dichiarata improcedibile.

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• La rapidità e la neutralità della mediazione consentono di non inasprire il contrasto e di cercare soluzioni che, chiarite le motivazioni delle parti, ricreino il dialogo e conservino i rapporti commerciali tra le parti.

• La mediazione è esperibile anche a causa già pendente e può essere disposta dal giudice, anche in appello.

La mediazione dura tre mesi.

• Se necessario, le parti possono accordarsi per farla proseguire oltre tale termine allo scopo di pervenire ad un accordo.

Il costo è fisso.

• Le spese di segreteria, da versare presentando la domanda sono di € 40,00 oltre IVA se la controversia ha valore inferiore ad € 250.000,00, € 80,00 oltre IVA se ha valore superiore.

• L'indennità di mediazione, dovuta in caso di accettazione, resta quella indicata nella tariffa, indipendentemente dal numero degli incontri.

Agli incontri di mediazione devono sempre partecipare le parti con il proprio avvocato:

collaborano così attivamente al raggiungimento dell'accordo, indicando al mediatore quanto è di loro effettivo interesse.

Quanto viene detto in mediazione è riservato e non può essere oggetto di prova in giudizio.

• Nelle sessioni separate, in cui il mediatore incontra una parte per volta, possono emergere, grazie alla riservatezza e confidenzialità della sede, anche le criticità che la controversia comporta ed i limiti effettivi di una possibile conciliazione. Ciò può avvenire con assoluta fiducia, poiché il mediatore è vincolato a segretezza su tutto quello che viene detto negli incontri separati ed è la stessa parte a dover precisare quello che il mediatore può, eventualmente, riferire.

• Conoscere i problemi delle parti, la loro effettiva disponibilità fa sì che la negoziazione condotta dal mediatore si fondi sugli interessi effettivi - al netto delle congetture che caratterizzano la negoziazione diretta.

In presenza di problematiche tecniche può essere nominato un Esperto, scelto tra i CTU del tribunale.

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• Le parti potranno concordare il quesito e nominare propri tecnici di parte.

• La perizia in mediazione di regola è più economica, perché le parti sono libere di focalizzare cosa interessa effettivamente e di scegliere "come" l'Esperto deve svolgere il proprio incarico (dall'elaborato complesso si può passare al parere sintetico, fino alla partecipazione diretta alla mediazione, con parere orale).

Le parti, in mediazione, possono trovare liberamente un accordo, in base al loro effettivo interesse, senza essere vincolate all'argomento della domanda iniziale.

L'accordo di mediazione sottoscritto dagli avvocati è titolo esecutivo, immediatamente azionabile - al pari di una sentenza!

L'accordo di mediazione non è imponibile ai fini dell'imposta di registro fino a € 50.000,00.

• É esente da bolli, marche, spese.

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L'efficacia della mediazione risiede nella ricerca delle ragioni vere della controversia e nella presenza personale delle parti. Solo la parte conosce ogni aspetto ed interesse legato alla controversia e solo alla parte fanno capo eventuali questioni personali ed emotive - diverse dalle problematiche tecniche e giuridiche di cui è interprete l'avvocato.

La parte è invitata a parlare; può contare sull'assoluta riservatezza della procedura e dispone di tempi ben diversi da quelli, necessariamente sincopati, dell'udienza civile. La comunicazione acquisisce una libertà che sarebbe inimmaginabile in giudizio, anche perché il mediatore non giudica la controversia e non è, quindi, da temere.

Può così capitare che in alcune ore di serrata discussione si chiuda una vertenza durata anni, dopo aver consentito alle parti di dar voce alle ragioni che le motivano, aver cercato con pazienza e rispetto le cause dei contrasti, riportando ogni elemento al suo valore effettivo, piuttosto a che quello di principio.

La mediazione dispone di una novità assoluta: le sessioni separate, in cui viene meno il contraddittorio (il che la differenzia radicalmente dal tentativo di conciliazione in sede giudiziale).

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La possibilità per il mediatore di conoscere, nelle sessioni separate, le vere aspettative, necessità e, perfino, le debolezze delle parti fa, evidentemente, la differenza.

Il mediatore può conoscere i limiti effettivi della trattativa, con una precisione che non è possibile nella negoziazione diretta o in lite: chi direbbe mai, all'avversario o di fronte al giudice, di avere assoluta necessità di una fornitura o di un pagamento, chi esporrebbe i limiti reali della sua disponibilità senza avere il timore di esporsi a conseguenze negative?

Rendere noti al mediatore, con il vincolo della riservatezza e confidenzialità, questi dati significa invece fornirgli un parametro preciso e affidabile, in base al quale potrà essere ricercato un accordo.

Le soluzioni non si traducono necessariamente nella vittoria di una parte e nella sconfitta dell'altra e neppure necessariamente in rinunce reciproche: non si parla in mediazione solo di prezzo, ma della complessità, sistemica, del rapporto.

L'accordo di mediazione ha piena libertà di contenuti e segue l'esclusivo interesse delle parti, le quali decidono dopo aver paragonato la loro situazione attuale, litigiosa, con quella futura, generata dall'accordo.

Lo strumento della mediazione si e’ rivelato utile anche nel settore -di regola assai spinoso- del recupero crediti, anche in relazione a controversie e contenziosi con partner commerciali stranieri.

Infatti, la predisposizione, nei contratti commerciali, di clausole ad hoc che prevedono il preliminare ricorso all’istituto della mediazione in caso di conflitto, anche solo potenziale, consente all’imprenditore italiano di prevenire l’eventuale contenzioso giudiziale (valutato negativamente, per i suoi lunghi tempi,) risolvendo tutte le questioni in via stragiudiziale, mantenendo la continuità dei rapporti con i propri partener commerciali italiani ed esteri. Non solo: la clausola di mediazione è già ben nota all'estero e proporla rappresenta un fattore positivo, che rassicura il contraente, che in caso di contrasti si farà il possibile per risolverli in modo concreto e veloce, evitando anni di causa e costi imponderabili.

La modalità telematica, in video conferenza, delle sessioni di mediazione viene incontro alle esigenze di celerità e di operatività tipiche delle realtà aziendali moderne evitando i costi delle altrimenti imprescindibili trasferte.

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Per ogni ulteriore approfondimento: dott.ssa Rita Tanzi – 0187.725208 tanzi@confindustriasp.it

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