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DIRITTO ECCLESIASTICO

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Academic year: 2022

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COMPENDIO di

DIRITTO

ECCLESIASTICO

Aggiornato a:

• Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2022, n. 2242: sulla configurabilità del reato di

“turbatio sacrorum” (art. 405 c.p.)

• L. 29 dicembre 2021, n. 240: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l’associazione Chiesa d’Inghilterra

• Cons. Stato, sez. II, 17 dicembre 2021, n. 8409: incompatibilità della funzione di ministro di culto con l’attività della Polizia di Stato

• Cass. civ., sez. lav., ord. 2 novembre 2021, n. 31071: condanna al risarcimento del danno all’insegnante discriminata per il proprio orientamento sessuale

XI edizione

2022

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non riconosciute dall’autorità governativa), ma comunque ugualmente meri- tevoli di protezione in quanto operanti nel regime di autonomia e libertà che l’ordinamento garantisce (TOZZI,RICCA).

8. IL PRINCIPIO DI LAICITÀ DELLO STATO.

Il principio di laicità dello Stato non si trova sancito in modo espresso nella Costituzione repubblicana del 1948 (al cui interno non si rinviene alcuna di- sposizione che qualifichi lo Stato dal punto di vista “delle credenze di reli- gione”).

L’enucleazione del principio di laicità si deve all’opera interpretativa della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 203/1989 ha ritenuto che il

«principio supremo di laicità dello Stato» sia desumibile dall’insieme delle norme costituzionali che attengono al fenomeno religioso (e, precisamente, dagli artt. 3 e 19, nonché 7, 8 e 20 Cost.), precisando come lo stesso:

• debba essere considerato «uno dei profili della forma di Stato de- lineata nella Carta costituzionale della Repubblica»;

• non implichi affatto «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni»;

• piuttosto, significhi «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Dunque, la Corte costituzionale mostra consapevolezza dell’esistenza di dif- ferenti modelli di laicità, e fra le tante concezioni possibili sceglie quella di una “laicità positiva (o attiva)”, rispondente ad una visione interventista dello Stato come garante della uguale libertà religiosa tra tutte le confessioni e come tutore dell’equilibrio democratico (DAMMACCO).

Il contenuto effettivo di tale principio è, poi, stato dalla Corte stessa preci- sato in alcune successive pronunce, attraverso l’individuazione dei suoi ri- flessi o corollari, destinati a tradursi in una serie di obblighi gravanti sui pubblici poteri, fra i quali:

a) l’obbligo di fornire «pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza» (Corte cost., n. 440/1995);

b) l’obbligo di assumere un atteggiamento di equidistanza e di im-

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parzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, ferma na- turalmente «la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8)» (Corte cost., n. 508/2000), al fine di soddisfare esigenze specifiche, ovvero di concedere particolari vantaggi o imporre particolari limitazioni, o ancora per dare rile- vanza nell’ordinamento statuale a specifici atti propri della con- fessione religiosa (da ultimo, Corte cost., nn. 52 e 63 del 2016).

Tale lettura del principio di laicità dello Stato è stata successivamente adot- tata e fatta propria dalla giurisprudenza, non solo costituzionale, che gli ha in misura crescente riconosciuto «una funzione interpretativa e parametrica fondamentale all’interno del sistema» (VITALI), riconoscendo l’operatività dello stesso in una duplice direzione:

a) come limite nei confronti del legislatore, chiamato ad adeguare ai canoni di neutralità, uguaglianza e imparzialità la sua azione di- retta a regolamentare l’estrinsecazione del sentimento religioso, in forma sia individuale sia associata;

b) come garanzia nei confronti dell’individuo, costituendo per esso garanzia ineliminabile del rispetto delle istanze relative al senti- mento religioso (CASUSCELLI).

Nella Costituzione non si rinviene alcuna norma sancente in modo espresso il principio di laicità dello Stato. L’enucleazione di tale principio si deve all’opera interpretativa della Consulta, per la quale esso è desu- mibile, in via implicita, da una lettura combinata delle norme contenute negli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. (n. 203 del 1989).

SCHEDADISINTESI

La Costituzione italiana contiene una serie di norme che disciplinano, direttamente o indirettamente, il fenomeno religioso. L’art. 2 sancisce il principio personalista, tutelando l’individuo come singolo e come mem-

TI RICORDI CHE…

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bro di aggregazioni e organizzazioni collettive. L’art. 3 disciplina il princi- pio di uguaglianza, nella duplice declinazione di uguaglianza formale e sostanziale. L’art. 7 disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Al c. 1 sancisce il principio della separazione ed indipendenza dei rispet- tivi ordini; al c. 2 contiene le linee guida della disciplina dei rapporti tra i due poteri, stabilendo che tali rapporti sono «regolati dai Patti Latera- nensi» e che le loro modificazioni «accettate dalle due Parti, non richie- dono procedimento di revisione costituzionale». Altra norma specifica- mente dedicata al fenomeno religioso è l’art. 8, che dopo aver ricono- sciuto l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (c. 1), sancisce il principio della autonomia statutaria delle confessioni diverse dalla cattolica (c. 2), e prevede che la regolazione dei rapporti con lo Stato delle confessioni acattoliche avvenga «per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze» (c. 3). L’art. 19, invece, ricono- sce a tutti il diritto di libertà religiosa, tanto nella sua dimensione positiva quanto in quella negativa (diritto di non credere). L’unico limite esplicita- mente previsto all’esercizio di tale diritto è quello della non contrarietà dei riti al buon costume. L’art. 20, infine, stabilisce il divieto di discrimina- zioni nei confronti degli enti e delle associazioni religiose rispetto agli enti di diritto comune. La Costituzione, di contro, non sancisce in modo espresso il principio di laicità, la cui enucleazione si deve all’opera inter- pretativa della Corte costituzionale (n. 203/1989), la quale ha ritenuto che esso costituisca un principio supremo dell’ordinamento costituziona- le dello Stato, desumibile dall’insieme delle norme che attengono al fe- nomeno religioso.

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SCHEMA RIASSUNTIVO

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