Diritti reali di garanzia Diritti reali di garanzia
Il nostro codice civile stabilisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”
Si
Si suol suol dire che il patrimonio del dire che il patrimonio del debitore costituisce la generica debitore costituisce la generica garanzia dei creditori
garanzia dei creditori
IN CASO DI PLURALITA’ DI CREDITORI TUTTI HANNO EGUALE DIRITTO DI
TUTTI HANNO EGUALE DIRITTO DI
SODDISFARSI CON IL RICAVATO DELLA VENDITA
VI SONO TUTTAVIA VI SONO TUTTAVIA
DELLE CAUSE LEGITTIME DELLE CAUSE LEGITTIME DELLE CAUSE LEGITTIME DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE
DI PRELAZIONE
Le cause legittime di prelazione Le cause legittime di prelazione sono
sono
I privilegi
IlIl privilegio privilegio èè la la prelazione prelazione (preferenza)
(preferenza) che che la la legge legge accorda accorda in
in considerazione considerazione della della causa causa del del credito
credito
Privilegi generali Privilegi speciali
Non costituisce un diritto soggettivo ma un modo di essere del credito e non attribuisce il diritto di sequela
Costituisce un diritto reale di garanzia. Può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi
I privilegi possono essere speciali I privilegi possono essere speciali
o generale
o generale
Pegno e ipoteca Pegno e ipoteca
Sono diritti reali di garanzia. Attribuiscono pertanto al titolare il diritto di sequela.
La differenza tra pegno e ipoteca da La differenza tra pegno e ipoteca da un lato e privilegi speciali dall’altro un lato e privilegi speciali dall’altro risiede in:
risiede in:
I privilegi sono stabiliti dalla legge
Il pegno e l’ipoteca richiedono un proprio titolo costitutivo
Da questa differenza emerge che il privilegio cade Da questa differenza emerge che il privilegio cade necessariamente su un bene del debitore. Il pegno e l’ipoteca invece possono anche essere concessi da un terzo
Il pegno e l’ipoteca Il pegno e l’ipoteca
attribuiscono al creditore:
attribuiscono al creditore:
Ius distrahendi (facoltà di espropriare la cosa)
Ius praelationis (preferenza rispetto a tutti gli altri creditori)
Diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene ad Diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di terzi)
Differenze tra pegno e ipoteche Differenze tra pegno e ipoteche
Il pegno ha per
oggetto beni mobili, universalità di beni mobili, crediti
Nel pegno il
L’ipoteca ha invece per oggetto beni immobili
Nell’ipoteca il
possesso del bene
Nel pegno il
possesso della cosa passa al creditore
possesso del bene
rimane al debitore
Divieto di patto commissorio Divieto di patto commissorio
Il legislatore tutela il debitore contro il rischio che questi accetti di pattuire ex ante in caso di mancato adempimento l’automatico trasferimento in favore dei creditori della
proprietà del bene concesso in garanzia. Il legislatore vuole infatti che la cosa concessa in garanzia sia in caso di
inadempimento del debitore prima venduta agli incanti e poi la inadempimento del debitore prima venduta agli incanti e poi la somma distribuita ai creditori fino a quanto loro di spettanza
Pegno Pegno
Il pegno è un diritto reale di garanzia che il creditore può acquistare mediante un apposito accordo a
garanzia del suo credito
Se il debitore non adempie il creditore Se il debitore non adempie il creditore che ha un bene in pegno può
che ha un bene in pegno può
(i) Far vendere coattivamente la cosa ricevuta in pegno; (ii) può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del suo credito
del suo credito
Pegno irregolare Pegno irregolare
Si ha in tutte le ipotesi in cui vengono consegnate cose fungibili. Il creditore in questo caso ne acquista la disponibilità e diviene debitore della somma. Se sorge il credito il creditore lo compensa in tutto o in parte con il debito che ha verso chi ha prestato parte con il debito che ha verso chi ha prestato cauzione.
Per la costituzione di un pegno Per la costituzione di un pegno occorre
occorre
(i) Che venga redatto un contratto per iscritto
(ii) Che la scrittura abbia data certa
(iii) Che nella scrittura risultino indicati il credito
garantito e il suo ammontare garantito e il suo ammontare
(iv) Che si abbia lo spossessamento
Effetti del pegno Effetti del pegno
(i) Il creditore ha un diritto di trattenere il bene e di custodirlo
(ii) Il creditore ha i poteri che rientrano nella funzione di garanzia. In caso di violazione si può richiedere il sequestro
richiedere il sequestro
(iii) Il creditore in caso di inadempimento può
chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti
Ipoteca Ipoteca
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
con preferenza sul prezzo ricavato
L’ipoteca presenta i seguenti L’ipoteca presenta i seguenti caratteri:
caratteri:
(i) specialità: cade solo su beni determinati
(ii) Indivisibilità: grava per intero sopra il bene
(iii) Pubblicità: a differenza della trascrizione
immobiliare qui ha carattere costitutivo immobiliare qui ha carattere costitutivo
Oggetto dell’ipoteca Oggetto dell’ipoteca
Beni immobili
Beni mobili registrati Rendite dello stato
Posso essere oggetto di ipoteche: usufrutto su beni Posso essere oggetto di ipoteche: usufrutto su beni immobili, diritto di superficie, nuda proprietà, diritto dell’enfiteuta
Ipoteca:
Ipoteca:
Ci possono essere tre tipologie di ipoteca:
Ipoteca legale
Ipoteca giudiziale Ipoteca volontaria Ipoteca volontaria
Ipoteca legale spetta:
Ipoteca legale spetta:
(i) all’alienante a garanzia degli obblighi a carico dell’acquirente
(ii) Al condividente e dunque ai coeredi soci a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall’assegnatario
Le ipoteche legali Le ipoteche legali
(i) Sono iscritte d’ufficio dal responsabile del competente Ufficio dell’Agenzia del territorio; (ii) prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite contro l’alienante o il condividente
contro l’alienante o il condividente
Ipoteca giudiziale Ipoteca giudiziale
In caso di ottenimento di una sentenza anche non passata in giudicato che riconosca un credito. Il creditore ha
diritto all’iscrizione dell’ipoteca anche quando la condanna del debitore risulti non da una sentenza, ma da un lodo arbitrale o da un provvedimento straniero
arbitrale o da un provvedimento straniero
Ipoteca volontaria Ipoteca volontaria
L’ipoteca volontaria può essere iscritta in base a un contratto. No testamento. E’ richiesta ad substantiam la forma scritta.
Ipoteca volontaria Ipoteca volontaria
Ipoteca su cosa altrui o su cosa futura ha esclusivamente efficacia obbligatoria: chi l’ha concessa è tenuto a procurare al creditore l’acquisto del diritto di ipoteca
diritto di ipoteca
Pubblicità dell’ipoteca Pubblicità dell’ipoteca
La pubblicità dell’ipoteca ha efficacia costitutiva. La pubblicità non sana tuttavia i vizi da cui sia eventualmente affetto l’atto di concessione dell’ipoteca. Ogni iscrizione dell’ipoteca riceve un numero d’ordine che determina il grado dell’ipoteca. Non è vietato lo scambio del grado.
grado dell’ipoteca. Non è vietato lo scambio del grado.
Iscrizione dell’ipoteca Iscrizione dell’ipoteca
E’ l’atto con il quale l’ipoteca prende vita.
Annotazione Annotazione
Serve a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di altra persona. Anche l’annotazione ha
efficacia costitutiva.
Rinnovazione Rinnovazione
L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni. La rinnovazione serve per evitare che si verifichi l’estinzione dell’ipoteca.
Cancellazione Cancellazione
La cancellazione estingue l’ipoteca e vi ricorre quando: (i) è consentita dal creditore; (ii) è ordinata dal giudice solo in caso di sentenza passata in giudicato.
giudicato.
Abbiamo visto che una delle caratteristiche Abbiamo visto che una delle caratteristiche del diritto di ipoteca è il diritto di sequela del diritto di ipoteca è il diritto di sequela
Ne deriva pertanto che l’ipoteca ha efficacia anche nei confronti di un successivo terzo proprietario di un bene
Il terzo proprietario può:
Il terzo proprietario può:
(i) Pagare i crediti a garanzia dei quali è iscritta l’ipoteca
(ii) Rilasciare i beni ipotecati
(iii) Liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno
procedimento nel quale egli offrirà ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto del bene.
prezzo stipulato per l’acquisto del bene.