• Non ci sono risultati.

Diritti reali di garanzia Diritti reali di garanzia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Diritti reali di garanzia Diritti reali di garanzia"

Copied!
32
0
0

Testo completo

(1)

Diritti reali di garanzia Diritti reali di garanzia

Il nostro codice civile stabilisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”

(2)

Si

Si suol suol dire che il patrimonio del dire che il patrimonio del debitore costituisce la generica debitore costituisce la generica garanzia dei creditori

garanzia dei creditori

IN CASO DI PLURALITA’ DI CREDITORI TUTTI HANNO EGUALE DIRITTO DI

TUTTI HANNO EGUALE DIRITTO DI

SODDISFARSI CON IL RICAVATO DELLA VENDITA

(3)

VI SONO TUTTAVIA VI SONO TUTTAVIA

DELLE CAUSE LEGITTIME DELLE CAUSE LEGITTIME DELLE CAUSE LEGITTIME DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE

DI PRELAZIONE

(4)

Le cause legittime di prelazione Le cause legittime di prelazione sono

sono



I privilegi

(5)

IlIl privilegio privilegio èè la la prelazione prelazione (preferenza)

(preferenza) che che la la legge legge accorda accorda in

in considerazione considerazione della della causa causa del del credito

credito

(6)

Privilegi generali Privilegi speciali

 Non costituisce un diritto soggettivo ma un modo di essere del credito e non attribuisce il diritto di sequela

 Costituisce un diritto reale di garanzia. Può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi

I privilegi possono essere speciali I privilegi possono essere speciali

o generale

o generale

(7)

Pegno e ipoteca Pegno e ipoteca

Sono diritti reali di garanzia. Attribuiscono pertanto al titolare il diritto di sequela.

(8)

La differenza tra pegno e ipoteca da La differenza tra pegno e ipoteca da un lato e privilegi speciali dall’altro un lato e privilegi speciali dall’altro risiede in:

risiede in:

I privilegi sono stabiliti dalla legge

Il pegno e l’ipoteca richiedono un proprio titolo costitutivo

Da questa differenza emerge che il privilegio cade Da questa differenza emerge che il privilegio cade necessariamente su un bene del debitore. Il pegno e l’ipoteca invece possono anche essere concessi da un terzo

(9)

Il pegno e l’ipoteca Il pegno e l’ipoteca

attribuiscono al creditore:

attribuiscono al creditore:

Ius distrahendi (facoltà di espropriare la cosa)

Ius praelationis (preferenza rispetto a tutti gli altri creditori)

Diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene ad Diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di terzi)

(10)

Differenze tra pegno e ipoteche Differenze tra pegno e ipoteche



Il pegno ha per

oggetto beni mobili, universalità di beni mobili, crediti

Nel pegno il



L’ipoteca ha invece per oggetto beni immobili



Nell’ipoteca il

possesso del bene



Nel pegno il

possesso della cosa passa al creditore

possesso del bene

rimane al debitore

(11)

Divieto di patto commissorio Divieto di patto commissorio

Il legislatore tutela il debitore contro il rischio che questi accetti di pattuire ex ante in caso di mancato adempimento l’automatico trasferimento in favore dei creditori della

proprietà del bene concesso in garanzia. Il legislatore vuole infatti che la cosa concessa in garanzia sia in caso di

inadempimento del debitore prima venduta agli incanti e poi la inadempimento del debitore prima venduta agli incanti e poi la somma distribuita ai creditori fino a quanto loro di spettanza

(12)

Pegno Pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia che il creditore può acquistare mediante un apposito accordo a

garanzia del suo credito

(13)

Se il debitore non adempie il creditore Se il debitore non adempie il creditore che ha un bene in pegno può

che ha un bene in pegno può

(i) Far vendere coattivamente la cosa ricevuta in pegno; (ii) può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del suo credito

del suo credito

(14)

Pegno irregolare Pegno irregolare

Si ha in tutte le ipotesi in cui vengono consegnate cose fungibili. Il creditore in questo caso ne acquista la disponibilità e diviene debitore della somma. Se sorge il credito il creditore lo compensa in tutto o in parte con il debito che ha verso chi ha prestato parte con il debito che ha verso chi ha prestato cauzione.

(15)

Per la costituzione di un pegno Per la costituzione di un pegno occorre

occorre

(i) Che venga redatto un contratto per iscritto

(ii) Che la scrittura abbia data certa

(iii) Che nella scrittura risultino indicati il credito

garantito e il suo ammontare garantito e il suo ammontare

(iv) Che si abbia lo spossessamento

(16)

Effetti del pegno Effetti del pegno

(i) Il creditore ha un diritto di trattenere il bene e di custodirlo

(ii) Il creditore ha i poteri che rientrano nella funzione di garanzia. In caso di violazione si può richiedere il sequestro

richiedere il sequestro

(iii) Il creditore in caso di inadempimento può

chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti

(17)

Ipoteca Ipoteca



L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato

con preferenza sul prezzo ricavato

(18)

L’ipoteca presenta i seguenti L’ipoteca presenta i seguenti caratteri:

caratteri:

(i) specialità: cade solo su beni determinati

(ii) Indivisibilità: grava per intero sopra il bene

(iii) Pubblicità: a differenza della trascrizione

immobiliare qui ha carattere costitutivo immobiliare qui ha carattere costitutivo

(19)

Oggetto dell’ipoteca Oggetto dell’ipoteca

Beni immobili

Beni mobili registrati Rendite dello stato

Posso essere oggetto di ipoteche: usufrutto su beni Posso essere oggetto di ipoteche: usufrutto su beni immobili, diritto di superficie, nuda proprietà, diritto dell’enfiteuta

(20)

Ipoteca:

Ipoteca:

Ci possono essere tre tipologie di ipoteca:

Ipoteca legale

Ipoteca giudiziale Ipoteca volontaria Ipoteca volontaria

(21)

Ipoteca legale spetta:

Ipoteca legale spetta:

(i) all’alienante a garanzia degli obblighi a carico dell’acquirente

(ii) Al condividente e dunque ai coeredi soci a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall’assegnatario

(22)

Le ipoteche legali Le ipoteche legali

(i) Sono iscritte d’ufficio dal responsabile del competente Ufficio dell’Agenzia del territorio; (ii) prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite contro l’alienante o il condividente

contro l’alienante o il condividente

(23)

Ipoteca giudiziale Ipoteca giudiziale

In caso di ottenimento di una sentenza anche non passata in giudicato che riconosca un credito. Il creditore ha

diritto all’iscrizione dell’ipoteca anche quando la condanna del debitore risulti non da una sentenza, ma da un lodo arbitrale o da un provvedimento straniero

arbitrale o da un provvedimento straniero

(24)

Ipoteca volontaria Ipoteca volontaria

L’ipoteca volontaria può essere iscritta in base a un contratto. No testamento. E’ richiesta ad substantiam la forma scritta.

(25)

Ipoteca volontaria Ipoteca volontaria

Ipoteca su cosa altrui o su cosa futura ha esclusivamente efficacia obbligatoria: chi l’ha concessa è tenuto a procurare al creditore l’acquisto del diritto di ipoteca

diritto di ipoteca

(26)

Pubblicità dell’ipoteca Pubblicità dell’ipoteca

La pubblicità dell’ipoteca ha efficacia costitutiva. La pubblicità non sana tuttavia i vizi da cui sia eventualmente affetto l’atto di concessione dell’ipoteca. Ogni iscrizione dell’ipoteca riceve un numero d’ordine che determina il grado dell’ipoteca. Non è vietato lo scambio del grado.

grado dell’ipoteca. Non è vietato lo scambio del grado.

(27)

Iscrizione dell’ipoteca Iscrizione dell’ipoteca

E’ l’atto con il quale l’ipoteca prende vita.

(28)

Annotazione Annotazione

Serve a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di altra persona. Anche l’annotazione ha

efficacia costitutiva.

(29)

Rinnovazione Rinnovazione

L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni. La rinnovazione serve per evitare che si verifichi l’estinzione dell’ipoteca.

(30)

Cancellazione Cancellazione

La cancellazione estingue l’ipoteca e vi ricorre quando: (i) è consentita dal creditore; (ii) è ordinata dal giudice solo in caso di sentenza passata in giudicato.

giudicato.

(31)

Abbiamo visto che una delle caratteristiche Abbiamo visto che una delle caratteristiche del diritto di ipoteca è il diritto di sequela del diritto di ipoteca è il diritto di sequela

Ne deriva pertanto che l’ipoteca ha efficacia anche nei confronti di un successivo terzo proprietario di un bene

(32)

Il terzo proprietario può:

Il terzo proprietario può:

(i) Pagare i crediti a garanzia dei quali è iscritta l’ipoteca

(ii) Rilasciare i beni ipotecati

(iii) Liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno

procedimento nel quale egli offrirà ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto del bene.

prezzo stipulato per l’acquisto del bene.

Riferimenti

Documenti correlati

Inoltre, è importante sapere che gli strumenti da azionare per tutelarsi variano a seconda dei casi e sono tra loro differenti spaziando, ad esempio, dalla riparazione,

Oltre alla valutazione sulla condizione dei beni, alla lex rei sitae è rimessa la qualificazione della natura reale dei diritti che ad essi ineriscono, nonché la competenza

A prescindere dalla struttura della banca dati e dal grado di interesse che saprà suscitare nei giovani, un altro problema è legato al fatto che la piattaforma tecnologica assolverà

SEZIONE III C - SPESE PER L’ARREDO DEGLI IMMObILI E IVA PER ACquISTO AbITAZIONE CLASSE A o b (DETRAZIONE DEL 50%).. ,00 ,00

(iii) Accessione di mobile a mobile: a) unione (consistente in congiunzione di beni appartenenti a proprietari differenti che vanno a far parte di una cosa nuova. Se in questi casi

Una ”relazione” da un insieme A ad un insieme B e’ una legge R che ad elementi di A associa elementi di B; e’ ammesso che a qualche elemento di A non associ alcun elemento di B, e

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di valutare le condizioni e modalità di mantenimento ovvero attribuzione del C.A.S. da

Fu così istituita la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE) quale strumento tecnico (ma con attribuzioni di