• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AXA MPS DOUBLE PROTECTION COD. TARIFFA PT08 SCHEDA SINTETICA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AXA MPS DOUBLE PROTECTION COD. TARIFFA PT08 SCHEDA SINTETICA"

Copied!
42
0
0

Testo completo

(1)
(2)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

AXA MPS DOUBLE PROTECTION

COD. TARIFFA PT08

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. “Essa mira a dare al contraen- te un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.”

1. INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione del Gruppo AXA.

1.b) Denominazione del contratto

Axa MPS Double Protection - Codice Tariffa PT08.

1.c) Tipologia del contratto

Axa MPS Double Protection è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili. Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e sono determinate annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi denominata MPV12.

1.d) Durata

Il contratto ha una durata di 10 anni, ma il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, trascorso un anno dalla conclusione del contratto.

Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in poliz-

(3)

za, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) di importo minimo pari a euro 5.000 e versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari ad euro 500, in qualsiasi momento della durata contrattuale.

Nel caso in cui sia prescelta in abbinamento la “garanzia aggiuntiva in caso di morte per infortunio o incidente stradale” di cui al punto 3.3 della Nota Informativa, è prevista la corresponsione di un premio unico da versare in aggiunta al premio iniziale versato alla sottoscrizione del contratto come descritto al punto 4 della Nota Informativa.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Axa MPS Double Protection è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che, mediante il versamento di un premio unico e degli eventuali premi aggiuntivi, consente a ciascuna ricorrenza annuale di polizza, in vita l’Assicurato, la liquidazione periodica delle rivalutazioni matu- rate nell’annualità di riferimento.

Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e entro 60 giorni da cia- scuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.

Si precisa che una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.

Il premio versato per la garanzia aggiuntiva infortuni o incidente stradale non concorre alla forma- zione della prestazione assicurativa principale.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto nella sezione F della Nota informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizza- ta al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

Pagamento di somme In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, compresa periodiche la scadenza, il pagamento al Contraente di somme periodiche corrispondenti

alle rivalutazioni operate.

In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche saranno corrispo- ste fino alla richiesta di liquidazione.

Capitale In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari ai premi ver- sati, al netto di eventuali riscatti parziali e dei costi del contratto.

In caso di proroga tacita del contratto, il capitale sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione.

(4)

b) Prestazione in caso di decesso:

Capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il paga- mento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale, rivaluta- to alla data del decesso.

c) Prestazioni aggiuntive:

Capitale aggiuntivo in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale in caso di morte indicata in polizza, dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento ai da infortunio o beneficiari designati dal Contraente di un capitale aggiuntivo come descritto incidente stradale al punto 3.3 della Nota Informativa.

d) Opzioni contrattuali in corso di contratto:

Capitalizzazione delle in caso di esercizio dell’opzione, le rivalutazioni annuali non vengono rivalutazioni annuali liquidate annualmente ma concorrono alla rivalutazione del capitale liquidato

in caso di vita dell’Assicurato, in caso di decesso o in caso di riscatto.

In caso di proroga tacita del contratto, il capitale continuerà a rivalutarsi fino alla richiesta di liquidazione.

e) Opzioni contrattuali alla scadenza contrattuale indicata in polizza:

Rendita vitalizia la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita.

Rendita vitalizia la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al reversibile decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale, a favore di una persona designata dal Contraente fino a che questa sia in vita.

Rendita certa la conversione del capitale a scadenza in una rendita certa per i primi 5 o 10 e poi vitalizia anni e successivamente vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita.

Riscatti programmati in caso di vita dell’Assicurato a determinate ricorrenze annuali, il pagamento al Contraente, del capitale assicurato sotto forma di somme periodiche di ammontare variabile.

Le rivalutazioni di cui sopra sono determinate in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata MPV12. È riconosciuto comunque un tasso minimo di interesse annuo pari al 2,50%.

In caso di proroga tacita del contratto, la Compagnia provvederà a comunicare al Contraente, almeno 60 giorni prima della scadenza indicata in polizza, il tasso annuo minimo garantito da applicare alle annualità successive. Tale tasso non potrà essere inferiore al minore tra il 2,50% e l’80% del massimo tasso garantibile ai sensi della normativa ISVAP tempo per tempo in vigore.

Eventuali variazioni successive saranno comunicate al Contraente e applicate dalla prima annualità immediatamente successiva alla comunicazione stessa.

Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, sono definitivamente liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell’op-

(5)

zione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano annualmente e sono defi- nitivamente acquisite dal contratto.

La polizza può essere riscattata totalmente trascorso un anno dalla conclusione del contratto.

Si segnala che nel caso di riscatto esercitato nel corso del secondo anno di durata contrattuale, il recu- pero dei premi versati potrebbe non verificarsi.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le copertu- re assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 12, 13, 14 e 17 delle condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informa- tiva alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle pre- stazioni.

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione che ipotetica- mente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 10 anni il “Costo percentuale medio annuo”

del 5° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 5° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata “MPV12”

In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali.

Durata dell’operazione assicurativa

5 10

2,04%

1,80%

Costo percentuale medio annuo Premio unico: € 5.000 Età: qualunque Durata: 10 anni

Durata dell’operazione assicurativa

5 10

1,79%

1,66%

Costo percentuale medio annuo

Durata dell’operazione assicurativa

5 10

1,72%

1,62%

Costo percentuale medio annuo Premio unico: € 15.000

Età: qualunque Durata: 10 anni

Premio unico: € 30.000 Età: qualunque

Durata: 10 anni

(6)

In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali.

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “MPV12”

negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’in- dice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

(*) Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modali- tà leggere la sezione E della Nota informativa.

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie con- tenute nella presente Scheda sintetica.

Roma, agosto 2008

Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato

Frederic de Courtois

Durata dell’operazione assicurativa

5 10

1,91%

1,68%

Costo percentuale medio annuo Premio unico: € 5.000 Età: qualunque Durata: 10 anni

Durata dell’operazione assicurativa

5 10

1,74%

1,61%

Costo percentuale medio annuo

Durata dell’operazione assicurativa

5 10

1,70%

1,59%

Costo percentuale medio annuo Premio unico: € 15.000

Età: qualunque Durata: 10 anni

Premio unico: € 30.000 Età: qualunque

Durata: 10 anni

Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata (*)

Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati

Rendimento medio dei titoli

di Stato e delle obbligazioni Inflazione

2003 3,39% 2,50% 3,73% 2,50%

2004 3,50% 2,50% 3,59% 2,00%

2005 3,25% 2,50% 3,16% 1,70%

2006 3,63% 2,50% 3,86% 2,00%

2007 4,45% 2,95% 4,41% 1,71%

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE IN VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - WWW.AXA-MPSVITA.IT - TEL. +39 06 50870.1 FAX +39 06 50870295 - E-MAIL: INFO@AXA-MPSVITA.IT - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003 - AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È UN’IMPRESA ASSICURATIVA DEL GRUPPO AXA, SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A..

AXA

MPSASSICURAZION IVITA

S.p

.A.

UFFICIO ENTRATE ROMA 1

(7)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

AXA MPS DOUBLE PROTECTION

COD. TARIFFA PT08

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni VITA S.p.A.. Essa è costi- tuita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA;

b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma;

c) Recapito telefonico: 0039 06 50870601; numero verde: 800231187; sito internet: www.axa- mpsvita.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it;

d) AXA MPS Assicurazioni VITA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’08/08/1974;

e) La società di revisione è Mazars & Guérard S.p.A., Corso di P.ta Vigentina, 35 - 20122 Milano.

2. Conflitto di interessi

La Società appartiene al Gruppo Axa ed è detenuta per il 50% da AXA Mediterranean Holding S.A., società del Gruppo AXA e per il 50% da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., socie- tà del Gruppo MPS.

(8)

In relazione al potenziale conflitto di interessi si segnalano i seguenti rapporti: contratto di consulen- za e gestione finanziaria del patrimonio della gestione speciale MPV12 con Axa Investment Managers, la quale, nelle operazioni di compravendita, potrebbe ricorrere anche alla intermediazio- ne di Società appartenenti al Gruppo Axa e al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con Banca Monte dei Paschi di Siena, con società a questa collegate o consociate. Nel patrimonio della gestione speciale possono essere presenti titoli obbligazionari e azioni di società appartenenti ai Gruppi Axa e MPS e quote di OICR gestiti da società appartenenti ai gruppi medesimi.

La Società è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di inte- resse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Tali pro- cedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia ed il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Società garantisce in ogni caso che, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interes- se, l’operatività sia diretta che delegata viene svolta in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Si precisa inoltre che la Società ha in corso accordi che comportano la parziale retrocessione di com- missioni gravanti su OICR ed altri investimenti. Nel rendiconto annuale della gestione separata MPV12 saranno quantificate le predette retrocessioni ai fini del loro riconoscimento ai Contraenti.

La Società assicura comunque che, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi, l’operati- vità posta in essere viene svolta in modo da conseguire il miglior risultato possibile per i Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Axa MPS Double Protection ha una durata di 10 anni ma può essere interrotto trascorso un anno dalla conclusione del contratto. Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza con- trattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richie- sta di liquidazione. In tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno.

3.1. Prestazione in caso di vita

In caso di sopravvivenza dell’Assicurato, a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza contrattuale e salvo esercizio dell’opzione di cui al punto 6.1.1., è prevista la liquidazione al Contraente di un importo pari al prodotto dei premi versati, al netto dell’eventuale premio aggiunti- vo di cui al punto 4, dei costi indicati al punto 8.1.1. e degli eventuali riscatti parziali, per il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto al contratto ai sensi del punto 5.

In caso di proroga tacita del contratto, la somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione.

Si rinvia al punto 8.1.3. per la descrizione dei costi trattenuti sulla liquidazione delle somme perio- diche.

Alla scadenza del contratto, vivente l’Assicurato sarà inoltre pagato un importo pari ai premi versa- ti, al netto dell’eventuale premio aggiuntivo di cui al punto 4, dei costi di cui al punto 8.1.1, e degli eventuali riscatti parziali (di seguito capitale assicurato).

In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione.

(9)

Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.

In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell’opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente, secondo le modalità di cui al punto 5. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicurato.

In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le moda- lità di cui al punto 5 fino alla richiesta di liquidazione.

I premi versati, al netto dell’eventuale premio aggiuntivo di cui al punto 4 e dei costi di cui al punto 8.1.1 (di seguito premi netti), confluiscono in una gestione interna di attivi, separata dalle altre atti- vità della Compagnia, denominata “MPV12” e sono annualmente rivalutati in funzione del rendi- mento finanziario conseguito dalla gestione stessa.

La Compagnia riconosce comunque un rendimento minimo annuo garantito del 2,50%. In caso di pro- roga tacita del contratto, la Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente, almeno 60 giorni prima della scadenza indicata in polizza, il nuovo tasso annuo minimo garantito da applicare alle annualità successive. Tale tasso non potrà essere inferiore al minore tra il 2,50% e l’80% del mas- simo tasso garantibile ai sensi della normativa ISVAP tempo per tempo in vigore.

Eventuali variazioni successive saranno comunicate al Contraente con le modalità di cui al successi- vo punto 21 e applicate dalla prima annualità immediatamente successiva alla comunicazione stessa.

Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, sono liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizza- zione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto.

3.2. Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento ai bene- ficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale caso morte pari al capitale assicurato mag- giorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario di polizza precedente il decesso dell’Assicurato e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al punto 5.

Qualora il Contraente abbia optato per la “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, le somme periodiche non liquidate concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato liquidato in caso di decesso, secondo le modalità di cui al punto 5.

I premi netti, confluiscono in una gestione interna di attivi, separata dalle altre attività della Compagnia, denominata “MPV12” e sono annualmente rivalutati in funzione del rendimento finan- ziario conseguito dalla gestione stessa.

La Compagnia riconosce comunque un rendimento minimo annuo garantito del 2,50%. In caso di proroga tacita del contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di rideterminare, entro la fine di cia- scun anno solare, il tasso di rendimento minimo garantito applicabile alle annualità successive. Tale tasso sarà comunicato per iscritto al Contraente e non potrà essere inferiore al minore tra il 2,50% e l’80% del massimo tasso garantibile ai sensi della normativa ISVAP tempo per tempo in vigore.

3.3. Prestazione aggiuntiva in caso di morte da infortunio o incidente stradale

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, all’atto della sottoscrizione della proposta, un’assicurazione aggiuntiva in caso di morte da infortuni o incidente stradale, come definiti all’Art.18 delle Condizioni di Assicurazione, per l’erogazione di un capitale aggiuntivo a quello previsto dal prece- dente punto 3.2 e come di seguito descritto:

- in caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio, sarà liquidato ai beneficiari designati un

(10)

importo pari al premio unico versato all’atto della sottoscrizione del contratto (di seguito capitale aggiuntivo). Detto importo non potrà essere superiore ad euro 100.000.

- in caso di decesso dell’Assicurato causato da infortunio conseguente a incidente stradale, sarà liqui- dato ai beneficiari designati un importo pari al doppio del capitale aggiuntivo. Detto importo non potrà essere superiore ad euro 200.000.

In caso di proroga tacita del contratto non è prevista l’erogazione di alcuna prestazione aggiun- tiva.

4. Premi

Axa MPS Double Protection prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) di importo minimo pari ad euro 5.000 e multipli di euro 500. In qualsiasi momento, il Contraente può effettua- re il versamento di premi di carattere straordinario, di importo minimo pari a euro 500.

In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione ”capitalizzazione delle rivalutazioni annuali“, non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa.

Nel caso in cui il Contraente richieda la garanzia aggiuntiva in caso di morte per infortunio o inci- dente stradale di cui al precedente punto 3.3, la stessa è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale. Tale premio aggiun- tivo è pari all’1,50% del premio iniziale, comprensivo delle imposte previste dalla normativa in vigo- re, e non potrà essere superiore ad euro 1.500 (corrispondente ad un capitale aggiuntivo di

€100.000).

Il pagamento dei premi può avvenire mediante:

• addebito sul c/c bancario, previa autorizzazione;

• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag. 45.

In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata con- trattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico ban- cario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia gli estremi del nuovo c/c bancario sul quale effettuare l’addebito, sempre previa autorizzazione.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato è rivalutato annualmente in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata “MPV12” e dichiarato dalla Compagnia entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale (per i dettagli sulle caratteristiche di gestione si rinvia alla Sezione C. del presente Fascicolo).

Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto dalla Compagnia è ottenuto sottraendo, dal rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata “MPV12” il secondo mese antecedente l’anniversario di polizza, una commissione variabile come definita al successivo punto 8.2.

In caso di decesso o di riscatto, il rendimento finanziario da utilizzare per il calcolo del tasso annuo di rivalutazione da riconoscere, è quello realizzato dalla gestione separata MPV12 il secondo mese antecedente rispettivamente la data del decesso e la data di richiesta del riscatto,

Il tasso annuo di rivalutazione non potrà, comunque, mai essere inferiore al tasso annuo minimo di rivalutazione garantito dalla Compagnia di cui al precedente punto 3.

(11)

Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del mag- gior rendimento riconosciuto, sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale del contrat- to. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si conso- lidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto, a partire dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell’opzione, e fino alla ricezione della eventuale richiesta di revoca. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo punto 6.1.1.

Circa gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni contrattuali

6.1 Opzioni in corso di contratto

6.1.1 Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali

Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il Contraente ha facoltà di esercitare l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”. In tal caso le rivalutazioni periodiche, calcolate secondo le modalità descritte al precedente punto 5, non sono liquidate alle ricorrenze annuali, ma concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquida- re in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in caso di decesso.

Il Contraente ha facoltà di revocare l’opzione almeno entro 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate.

6.2 Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza) 6.2.1 Rendite

Su richiesta del Contraente da esercitare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la pre- stazione in caso di vita potrà essere convertita in una rendita vitalizia - non riscattabile nel corso del- l’erogazione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, o in alternativa, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, il cui ammontare dipenderà dal sesso dell’Assicurato e dall’età raggiunta dallo stesso nel momento in cui si eserciterà l’opzione e sarà determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di esercizio dell’opzione.

6.2.2 Piano di riscatti programmati

Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del contraente richiedere la liquidazione del capi- tale assicurato a scadenza, in caso di vita dell’Assicurato, sotto forma di somme periodiche (di segui- to riscatti programmati), che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso.

L’opzione è esercitabile a condizione che il capitale assicurato a scadenza non sia inferiore ad euroo50.000.

La durata del piano è stabilita dal contraente al momento dell’esercizio dell’opzione.

La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell’ultima data utile per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste.

Detta comunicazione prevede l’impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell’esercizio del- l’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’op- zione per la quale il contraente abbia manifestato il proprio interesse.

(12)

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

a) La denominazione della Gestione interna separata è MPV12;

b) La valuta di denominazione è l’euro;

c) La gestione MPV12 è finalizzata alla conservazione e alla rivalutazione del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati più elevati livelli di copertura assicurativa e la garanzia di un rendimento minimo.

d) All’inizio di ogni mese è determinato il rendimento realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

e) La composizione della Gestione MPV12 al 31/12/2007 era la seguente:

f) Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da sog- getti del Gruppo AXA di appartenenza alla data del 31/12/2007 era pari allo 0,26%. Il peso per- centuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo MPS alla data del 31/12/2007 era pari a 4,24%.

g) La Gestione Separata MPV12 ha perseguito nel corso del 2007 una politica gestionale mirata a cogliere le migliori opportunità di investimento offerte dai mercati finanziari in coerenza con un profilo di rischio basso. La gestione finanziaria ha privilegiato l’investimento in titoli di Stato ita- liani a tasso fisso e a tasso variabile. L’ottimizzazione del profilo rischio-rendimento è stata con- seguita anche con una mirata attività in titoli azionari europei e in titoli obbligazionari non gover- nativi a tasso fisso. Il rating medio di portafoglio della Gestione Separata MPV12 è pari ad A+

(Standard & Poor’s).

Per la gestione degli attivi la Compagnia si avvale dei servizi offerti da AXA Investment Managers.

La società di revisione che certifica la Gestione interna separata è la Mazars & Guérard S.p.A.

Categorie euro % gestione Descrizione

Titoli obbligazionari

governativi a tasso fisso 897.166.685 62,13%

Titoli obbligazionari

governativi a tasso variabile 217.258.450 15,04%

Titoli obbligazionari

non governativi a tasso fisso 75.934.649 5,26%

Titoli obbligazionari

non governativi a tasso variabile 138.769.236 9,61%

Titoli azionari 48.306.893 3,34%

OICR obbligazionari e monetari 61.253.181 4,24%

OICR azionari 3.127.931 0,22%

Altri attivi patrimoniali - -

Liquidità 2.244.973 0,16%

Totale 1.444.061.998 100%

Titoli di Stato a tasso fisso Titoli di Stato a tasso variabile

Titoli a tasso fisso emessi da enti sovrana- zionali, enti privati ed imprese

Titoli a tasso variabile emessi da enti sovranazionali, enti privati ed imprese Azioni italiane ed estere

Fondi Comuni e Sicav obbligazionari e monetari Fondi Comuni e Sicav azionari

Pronti contro termine e Fondi Immobiliari

(13)

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle condi- zioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul contraente 8.1.1. Costi gravanti sul premio

8.1.2. Costi per riscatto totale e parziale

Sulle richieste di riscatto pervenute nel corso della seconda e della terza annualità di polizza sarà applicata una penale pari allo 0,10% del valore di riscatto, calcolato con le modalità di cui al succes- sivo punto 13, per ciascun mese o frazione di mese mancante al compimento della terza ricorrenza annuale di polizza. L’importo della penale non potrà comunque risultare inferiore ad euro 15.

Le penali di cui sopra non saranno applicate nel caso di riscatti il cui ammontare non superi comples- sivamente il 20% dei premi versati, tenuto conto di tutti i riscatti precedentemente effettuati.

Sulle richieste di riscatto pervenute dopo la terza e fino alla decima annualità di polizza, sarà appli- cata una penale fissa pari ad euro 15.

8.1.3. Costi per la liquidazione delle somme periodiche

La liquidazione delle somme dovute a ciascuna ricorrenza di polizza è eseguita al netto di un costo fisso di euro 5.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione

Dal rendimento della gestione interna separata, la Compagnia tratterrà un’aliquota percentuale varia- bile in funzione del capitale assicurato, come definito nella seguente tabella:

Tipologia Importo Periodicità di addebito Modalità di prelievo

Spese fisse € 50 Unica all’atto della stipula - dal premio unico versato al netto dell’eventuale premio per la garanzia aggiuntiva

Caricamento percentuale 0,75% - dal premio unico versato, al netto dell’eventuale premio per la garanzia aggiuntiva e delle spese fisse

- da ciascun premio straordinario versato

stessa periodicità dei premi versati

Tipologia Importo Periodicità di prelievo Modalità di prelievo

Margine trattenuto annuale sul rendimento finanziario

della Gestione - 1,50% per capitali

inferiori o uguali ad

€150.000

- 1,35% per capitali superiori ad €150.000 e fino ad €300.000 - 1,20% per capitali

superiori ad €300.000

(14)

9. Misure e modalità di eventuali sconti Il contratto non prevede sconti.

10. Regime fiscale

Trattamento fiscale dei premi

La parte di premio pagata per la copertura complementare infortuni è soggetta ad imposta nella misu- ra del 2,50%.

Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte ed entro il limite massimo di euro 1.291,14, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmen- te pari al 19% dei premi stessi.

Trattamento fiscale delle prestazioni

I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta da parte della Compagnia in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare del premio pagato. In caso di morte dell’Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF e non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’ac- cettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di polizza.

In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamen- to del premio, sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

L’Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.

12. Risoluzione del contratto Il contratto si risolve:

• per esplicita richiesta del Contraente (riscatto);

• per decesso dell’Assicurato;

• alla scadenza contrattuale.

13. Riscatto

Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, a partire dalla seconda annualità di polizza.

L’importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere infe- riore ad euro 5.000.

In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione ”capitalizzazione delle rivalutazioni annuali“, non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anni- versario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, secondo le modalità di cui al punto 5.

Si rinvia al punto 8.1.2. per il dettaglio dei costi applicati alle operazioni di riscatto.

(15)

Si evidenzia che nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel corso della seconda annualità il recupero del premio versato potrebbe non verificarsi.

Per ulteriori informazioni sui valori di riscatto è possibile contattare il Servizio Clienti della Compagnia, (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128; e-mail:

info@axa-mpsvita.it; telefono 800231187; fax 0039 06 51760323).

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunica- zione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato.

16. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni Si rinvia all’Art. 7 delle condizioni di assicurazione per il dettaglio della documentazione che il Contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle presta- zioni.

La Compagnia effettua i pagamenti entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Si richiama l’attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa (Art.2952 del Codice Civile).

17. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto è redatto in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltra- ti per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita SpA - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, fax: 0039 06 51760323, e-mail: info@axa-mpsvita.it). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via

(16)

del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazio- ne delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, disponibili anche sul sito Internet della Compagnia (www.axa-mpsvita.it).

21. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione inter- na separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Inoltre la Compagnia si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condi- zioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posi- zione assicurativa contenente le seguenti informazioni (se applicabili):

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;

b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento;

c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;

d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;

e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;

f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retro- cesso, con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia e tasso annuo di rivaluta- zione delle prestazioni.

Almeno 60 giorni prima della scadenza indicata in polizza, la Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente il tasso minimo garantito da applicare nel periodo di proroga.

Eventuali successive variazioni del tasso minimo garantito saranno comunicate al Contraente per iscritto ed applicate dalla prima annualità successiva alla comunicazione.

22. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comu- nicazioni inerenti:

- modifiche dell’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;

- variazione degli estremi di c/c bancario.

(17)

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicura- te e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una prede- finita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%; al predetto tasso di rendimento viene sottratto il margine trattenuto dalla Compagnia pari all’1,50%, come previsto dalle condizioni contrattuali.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il premio versato a fronte del contratto sia conforme a quanto indicato nel seguente progetto esemplificativo.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di svi- luppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestio- ne degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

(18)

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,50%

- Età dell’assicurato: 50 anni - Durata: 10 anni

- Sesso dell’Assicurato: qualunque

- Premio versato: euro 50.750 (di cui euro 750 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da infortunio o incidente stradale)

- Premio investito: euro 49.575,38

- Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: euro 50.000

- Capitale aggiuntivo in caso di morte da incidente stradale: euro 100.000

IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali

IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalle tabelle, il recupero del premio versato potrebbe non verificarsi, sulla base del tasso di rendimento minimo con- trattualmente garantito, nel corso delle prime due annualità di polizza.

1 1.234,38 49.575,38 -

2 1.234,38 49.575,38 49.059,79

3 1.234,38 49.575,38 49.535,71

4 1.234,38 49.575,38 49.560,38

5 1.234,38 49.575,38 49.560,38

6 1.234,38 49.575,38 49.560,38

7 1.234,38 49.575,38 49.560,38

8 1.234,38 49.575,38 49.560,38

9 1.234,38 49.575,38 49.560,38

10 1.234,38 49.575,38 49.575,38

Anni trascorsi

Importo liquidato ad ogni ricorrenza annuale

Capitale in caso di morte alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla fine dell’anno

1 50.814,76 50.814,76 -

2 52.085,13 52.085,13 51.543,44

3 53.387,26 53.387,26 53.344,55

4 54.721,94 54.721,94 54.706,94

5 56.089,99 56.089,99 56.074,99

6 57.492,24 57.492,24 57.477,24

7 58.929,54 58.929,54 58.914,54

8 60.402,78 60.402,78 60.387,78

9 61.912,85 61.912,85 61.897,85

10 63.460,67 63.460,67 63.460,67

Anni trascorsi

Capitale rivalutato alla fine dell’anno

Capitale in caso di morte alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla fine dell’anno

(19)

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%

- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,50%

- Tasso di rendimento retrocesso: 2,50%

- Età dell’assicurato: 50 anni - Durata: 10 anni

- Sesso dell’Assicurato: qualunque

- Premio versato: euro 50.750 (di cui euro 750 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da infortunio o incidente stradale)

- Premio investito: euro 49.575,38

- Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: euro 50.000

- Capitale aggiuntivo in caso di morte da incidente stradale: euro 100.000

IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali

IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

1 1.234,38 49.575,38 -

2 1.234,38 49.575,38 49.059,79

3 1.234,38 49.575,38 49.535,71

4 1.234,38 49.575,38 49.560,38

5 1.234,38 49.575,38 49.560,38

6 1.234,38 49.575,38 49.560,38

7 1.234,38 49.575,38 49.560,38

8 1.234,38 49.575,38 49.560,38

9 1.234,38 49.575,38 49.560,38

10 1.234,38 49.575,38 49.575,38

Anni trascorsi

Importo liquidato ad ogni ricorrenza annuale

Capitale in caso di morte alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla fine dell’anno

1 50.814,76 50.814,76 -

2 52.085,13 52.085,13 51.543,44

3 53.387,26 53.387,26 53.344,55

4 54.721,94 54.721,94 54.706,94

5 56.089,99 56.089,99 56.074,99

6 57.492,24 57.492,24 57.477,24

7 58.929,54 58.929,54 58.914,54

8 60.402,78 60.402,78 60.387,78

9 61.912,85 61.912,85 61.897,85

10 63.460,67 63.460,67 63.460,67

Anni trascorsi

Capitale rivalutato alla fine dell’anno

Capitale in caso di morte alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla fine dell’anno

(20)

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Roma, agosto 2008

Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato

Frederic de Courtois

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE IN VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - WWW.AXA-MPSVITA.IT - TEL. +39 06 50870.1 FAX +39 06 50870295 - E-MAIL: INFO@AXA-MPSVITA.IT - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003 - AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È UN’IMPRESA ASSICURATIVA DEL GRUPPO AXA, SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A..

AXA

MPSASSICURAZIO NIVITA

S.p

.A.

UFFICIO ENTRATE ROMA 1

(21)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

AXA MPS DOUBLE PROTECTION

COD. TARIFFA PT08

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto prevede la corresponsione ad ogni ricorrenza annuale di polizza, compresa la scadenza, se l’Assicurato sarà allora in vita, delle rivalutazioni annuali maturate calcolate in base a quanto previsto dall’Art. 12.

Nel caso in cui il Contraente scelga l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, le riva- lutazioni annualmente maturate non vengono liquidate ma concorrono alla determinazione del capi- tale da corrispondere in caso di vita dell’Assicurato.

In caso di premorienza dell’Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale determinato con le modalità di cui all’Art. 13.

Qualora il Contraente abbia richiesto l’assicurazione aggiuntiva prevista alla Sezione 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà l’ulteriore prestazione così come ivi definita.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.

Art. 3 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’Assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’ac- cettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza.

In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del paga- mento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte di cui alla presente Sezione è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limi- ti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.

(22)

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designa- zione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispetti- vamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

b) dopo la morte del Contraente;

c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può dare in pegno il credito derivante dal contratto stesso, ovvero vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sull’originale della polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vinco- latario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del pre- sente contratto.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia

Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirit- to. Per tutti i pagamenti (ad esclusione delle somme periodiche di cui all’Art.12) devono essere con- segnati l’originale della polizza ed eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

a) il certificato di morte;

b) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il deces- so è avvenuto senza lasciare testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;

c) certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;

d) decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l’indicazione della perso- na designata alla riscossione.

La documentazione di cui ai punti c) e d) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso di scadenza del contratto.

Verificatasi la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal rice- vimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti

(23)

saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.

Art. 8 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 9 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comuni- cazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contrat- to, indirizzata al seguente recapito:

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe la Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal tim- bro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

SEZIONE 2

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 11 - Durata, premi e spese

Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico di importo minimo pari a euro 5.000 e multipli di euro 500 (premio iniziale). In qualsiasi momento della durata contrattuale, il Contraente può versare premi di caratte- re straordinario di importi minimi pari ad euro 500.

Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in poliz- za, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. In tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno.

In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa.

Il premio iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere pagati mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia, ovvero tramite assegno intestato alla Compagnia.

Sul premio iniziale la Compagnia trattiene una spesa fissa pari ad euro 50.

Inoltre, sul premio iniziale, al netto dell’eventuale premio di cui all’Art.19 e delle spese fisse, e sugli eventuali premi aggiuntivi, è trattenuta un’aliquota dello 0,75%.

Nel caso in cui il Contraente richieda la copertura aggiuntiva in caso di morte per infortunio o inci- dente stradale di cui alla Sezione 3, la garanzia è prestata dietro corresponsione di un premio unico

(24)

da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, come descritto all’Art. 19.

Art. 12 - Prestazione in caso di vita

In caso di sopravvivenza dell’Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza del contratto e salvo esercizio dell’opzione di cui all’Art. 16.1.2, la Compagnia liquiderà gli interessi maturati nell’anno sui premi versati, al netto dell’eventuale premio aggiuntivo di cui all’Art.19, delle spese indicate all’Art.11 e degli eventuali riscatti parziali (di seguito capitale assicurato), secondo le modalità di cui all’Art. 14.

In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione.

La liquidazione delle somme è eseguita, al netto di un costo fisso di 5 euro, entro 20 giorni dalla data in cui ricorre il pagamento.

Alla scadenza del contratto, vivente l’Assicurato, sarà inoltre pagato un importo pari al capitale assi- curato.

In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquida- zione.

Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.

In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell’opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente, secondo le modalità di cui all’Art. 14. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicu- rato.

In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le moda- lità di cui all’Art. 14 fino alla richiesta di liquidazione.

Art. 13 - Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14.

Qualora il Contraente abbia sottoscritto la garanzia aggiuntiva di cui alla Sezione 3, in caso di morte da infortunio o incidente stradale sarà liquidato un ulteriore importo come descritto al successivo Art.a17.

Art. 14 - Rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è ottenuto sottraendo dal rendimento della gestione spe- ciale “MPV12” il secondo mese antecedente l’anniversario di polizza, la seguente commissione variabile in ragione del capitale assicurato:

- 1,50% per capitali inferiori o uguali ad € 150.000

- 1,35% per capitali superiori ad € 150.000 e fino ad € 300.000 - 1,20% per capitali superiori ad € 300.000

In caso di decesso o di riscatto, il rendimento finanziario da utilizzare per il calcolo del tasso annuo di rivalutazione da riconoscere è quello realizzato dalla gestione separata MPV12 il secondo mese antecedente rispettivamente la data del decesso e la data di richiesta del riscatto.

La Compagnia riconosce comunque un rendimento minimo annuo garantito del 2,50%. In caso di

(25)

proroga tacita del contratto, la Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente, alme- no 60 giorni prima della scadenza indicata in polizza, il nuovo tasso annuo minimo garantito da applicare alle annualità successive. Tale tasso non potrà essere inferiore all’80% del massimo tasso garantibile ai sensi della normativa ISVAP tempo per tempo in vigore.

Eventuali variazioni successive saranno comunicate al Contraente con le modalità di cui al punto 21 della Nota informativa e applicate dalla prima annualità immediatamente successiva alla comunica- zione stessa.

Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del mag- gior rendimento riconosciuto, sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale del contrat- to. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si conso- lidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto, a partire dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell’opzione, e fino alla ricezione della eventuale richiesta di revoca. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 16.1.2.

Art. 15 - Riscatto

Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dal Contraente trascorso un anno dalla conclusione del contratto.

L’importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere infe- riore ad euro 5.000.

In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione ”capitalizzazione delle rivalutazioni annuali“, non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anni- versario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, con le modalità di cui al precedente Art.14.

Nel caso di riscatti richiesti nel corso della seconda e della terza annualità di polizza, viene applica- ta una penale pari allo 0,10% del valore di riscatto per ciascun mese o frazione di mese mancante al compimento della terza ricorrenza annuale di polizza. L’importo della penale non potrà risultare infe- riore ad euro 15.

Le penali di cui sopra non saranno applicate nel caso di riscatti il cui ammontare non superi comples- sivamente il 20% dei premi versati, tenuto conto di tutti i riscatti precedentemente effettuati.

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta.

Per i riscatti richiesti dalla quarta alla decima annualità di polizza viene trattenuta una spesa fissa pari a euro 15.

Art. 16 - Opzioni contrattuali

Art. 16.1 - Opzioni in corso di contratto

Art. 16.1.2 - Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali

Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il Contraente ha facoltà di esercitare l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”. In tal caso le rivalutazioni periodiche, calcolate secondo le modalità descritte al precedente Art.14, non sono liquidate alle ricorrenze annuali, ma concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquida- re in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in caso di decesso.

Il Contraente ha facoltà di revocare l’opzione almeno entro 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza

(26)

annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate.

Art. 16.2 - Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza) Art. 16.2.1 - Rendite

Su richiesta del Contraente da esercitare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la pre- stazione in caso di vita potrà essere convertita in una rendita vitalizia - non riscattabile nel corso del- l’erogazione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, o in alternativa, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, il cui ammontare dipenderà dal sesso dell’Assicurato e dall’età raggiunta dallo stesso nel momento in cui si eserciterà l’opzione e sarà determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di esercizio dell’opzione.

Art. 16.2.2 - Piano di riscatti programmati

Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del contraente richiedere la liquidazione del capi- tale assicurato a scadenza, in caso di vita dell’Assicurato, sotto forma di somme periodiche (riscatti programmati), che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso.

La durata del piano è stabilità dal contraente al momento dell’esercizio dell’opzione. L’opzione è esercitabile a condizione che il capitale assicurato a scadenza non sia inferiore ad euro 50.000.

La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell’ultima data utile per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste.

Detta comunicazione prevede l’impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell’esercizio del- l’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’op- zione per la quale il contraente abbia manifestato il proprio interesse.

SEZIONE 3

CONDIZIONI SPECIALI

Art 17 - Prestazione complementare in caso di morte per infortuni o incidente stradale - Oggetto della garanzia

Su richiesta del Contraente, da esercitare all’atto della sottoscrizione della proposta, le prestazioni garantite dal presente contratto potranno essere estese alla copertura di una assicurazione in caso di morte da infortuni o incidente stradale, come definiti al successivo Art. 18.

La rinuncia, al momento della conclusione del contratto, alla presente assicurazione aggiuntiva, pre- clude una successiva adesione alla stessa.

Art. 18 - Prestazione garantita

In caso di decesso causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al premio unico versato alla stipula del contratto (di seguito capitale aggiuntivo). Detto importo non potrà essere superiore ad euro 100.000.

Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produ-

Riferimenti

Documenti correlati

Alla scadenza contrattuale, su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Socie- tà , ovvero all’intermediario assicurativo, almeno sessanta giorni prima della suddet-

1.c) Tipologia del contratto: Contratto di assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili a premio unico (cod. Le prestazioni assicurate dal presente contratto

34-40, se il Contraente Primo Assicurato decede o subisce un’Invalidità totale e permanente nel corso del Contratto, Poste Vita versa, in un’unica soluzione, nella Gestione

In caso di decesso dell’Assicurato, Poste Vita prevede la corresponsione di un importo almeno pari al Premio Versato, al netto di Riscatti parziali. A scadenza del Contratto Poste

Il Gestore del Fondo è l’Impresa di Assicurazione. La gestione del Fondo Interno è protetta e finalizzata al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione e del- l’Obiettivo

Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni contrattuali nel quale viene indicata la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni

• il rendimento annuo attribuito. Il capitale rivalutato viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali. L’importo così determinato è pari al capitale da

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente