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(L.P , n iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

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(L.P. 2.8.2005, n. 14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. 04/2 07/03/2019

DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE

(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.01.2016)

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un contratto di servizi con il Consiglio per la ricerca

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e

Agrumicoltura (CREA – OFA) per il supporto specialistico alla ricerca riguardante la

discriminazione isotopica su diverse matrici”.

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2

IL DIRIGENTE Premesso che:

- l’art 3. dello Statuto della Fondazione Edmund Mach prevede che la Fondazione potrà, per perseguire i suoi scopi, sviluppare rapporti di collaborazione, attività di ricerca e di consulenza con realtà nazionali e internazionali pubbliche o private e, più nello specifico, che la Fondazione svolge e promuove attività di ricerca e sperimentazione scientifica, nonché di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all’agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l’ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino, mediante la stipula di accordi, convenzioni e contratti con realtà nazionali ed internazionali pubbliche o private;

- con Decreto ministeriale del 22/12/2017 n. 93173 il MIPAAF, ha concesso al CREA- OFA un contributo di € 211.200,66 pari al 99% della spesa ammessa di € 213.334,00 per la realizzazione del progetto di ricerca triennale dal titolo: “Applicazione di metodi innovativi per la rintracciabilità dei prodotti dell'agricoltura biologica” – INNOVABIO – (Decreto ministeriale del 22/12/2017 n. 93173);

- nel programma di ricerca del Centro CREA-OFA è prevista una quota di finanziamento per commesse esterne;

- per lo svolgimento dell’attività programmata nell'ambito del WP 3 'Tracciabilità delle produzioni mediante l’applicazione di un approccio chimico multivariato' del progetto il CREA-OFA, come previsto dal progetto, intende avvalersi di commesse esterne;

- per l'affidamento del servizio di supporto specialistico alla ricerca riguardante la discriminazione isotopica su diverse matrici nell’ambito del progetto INNOVABIO il CREA-OFA in data 26/09/2018, prot. 42050, ha pubblicato un avviso finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, gli operatori economici da invitare, tenuto altresì conto del rispetto del principio di economicità e tempestività, alla eventuale successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera B) del D.lgs n. 50/2016 e sm da svolgersi ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.lgs n. 218/2016;

- con nota di prot. 0007978 del 11/11/2018 FEM ha presentato la manifestazione d’interesse a partecipare alla manifestazione;

- con nota di prot. 0008569 del 02/11/2018 FEM ha presentato l’offerta tecnica e economica;

- con proprio verbale del 09/11/2018 CREA-OF ha considerato congrua l’offerta;

- l’attività di ricerca decorre dalla data di sottoscrizione e dovrà essere concluse entro il 30 novembre 2020;

- CREA – OFA a fronte dell’attività svolta dal Centro Ricerca e Innovazione corrisponderà

alla Fondazione un corrispettivo di Euro 61.974,00 (IVA Inclusa al 22%);

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3

- il corrispettivo come quantificato nel precedente allinea copre i costi per l’effettuazione delle attività di ricerca commissionate da CREA – OFA, come verificato alla luce di apposito pianificato;

- i risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà del CREA-OFA;

- FEM dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie a condurre tale attività di ricerca;

- il coordinatore del Dipartimento Qualità Alimentare e Nutrizione, dott. Kieran Tuohy, ha dato parere positivo in merito alla stipulazione di tale contratto;

- la dott.ssa Federica Camin, ricercatrice FEM di 2° fascia, viene designata quale responsabile scientifico per l’esecuzione delle attività di ricerca;

tutto ciò premesso:

 visto lo schema di contratto predisposto in via condivisa dagli uffici competenti della Fondazione Edmund Mach e CREA-OFA che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 visto l’art. 18 dello statuto FEM;

 visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, in tema di

“Funzioni del Dirigente”;

 visto l’art.17, comma 4, lett. b) e l’art 26, comma 1, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento che prevedono rispettivamente l’adozione di determinazione ed il contratto nella forma di scrittura privata nel caso di spese ed entrate di importo pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa provinciale sui contratti per la trattativa diretta (Euro 46.000,00);

 visto il Manuale breve della Fondazione Edmund Mach in tema di proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza;

 vista la procura speciale di data 27 gennaio 2016 (Rep. n. 41533, Raccolta n. 17751), registrata a Trento in data 12 febbraio 2016 al n. 1478.

d e t e r m i n a

1) di autorizzare la stipula di un contratto di servizi con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA – OFA) per il supporto specialistico alla ricerca riguardante la discriminazione isotopica su diverse matrici”.

2) per l’effetto, di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto

1), in forza della procura speciale sopra richiamata;

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4

3) di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse provenienti dai corrispettivi versati da CREA – OFA e assegnati al Centro Ricerca e Innovazione.

=== o 0 o ===

f.to LC

LA DIRIGENTE dott.ssa Annapaola Rizzoli

f.to Rizzoli

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Allegato parte integrante e sostanziale

alla determinazione della dirigente del Centro Ricerca e Innovazione n. 04/2 di data 07 marzo 2019

composto complessivamente di n. 10 facciate

LA DIRIGENTE - dott. ssa Annapaola Rizzoli -

f.to Rizzoli

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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA RICERCA RIGUARDANTE LA DISCRIMINAZIONE ISOTOPICA SU DIVERSE MATRICI

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di seguito denominato CREA-OFA, con sede legale in Via Po n. 14, 00198 Roma, C.F. n.

97231970589, P.IVA: 08183101008 e sede operativa presso il CREA-OFA, Corso Savoia 190, 95024 – Acireale (CT), rappresentato nel presente atto dal Direttore del Centro, dott. Paolo Rapisarda, nominato con decreto n. 11 del 01/06/2017 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in virtù dei poteri spettanti ai sensi delle vigenti norme interne di organizzazione e funzionamento.

E

Fondazione Edmund Mach, nel prosieguo denominata “FEM”, con sede legale in San Michele all’Adige (TN), in Via Edmond Mach n.1 C.F. e P.IVA 02038410227_, in persona del Rappresentante Legale Dott. ssa Annapaola Rizzoli , nato a Cavalese il 30 maggio 1963 , domiciliato per la carica presso la sede della società giusta procura conferita dal Presidente in data 27 gennaio 2016 (Rep. n. 41533, Raccolta n. 17751), registrata a Trento in data 12 febbraio 2016 al n. 1478.

PREMESSO CHE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione della FEM n. 32433/00 del 28/06/2000 della Direzione delle Entrate di Trento per l’importo complessivo di Euro 48,00

inerente alla presente convenzione.

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• - il CREA-OFA è una struttura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, istituito con D.lgs. n. 454 del 29.11.1999 e ss.mm.ii., posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;

• - con Decreto ministeriale del 22/12/2017 n. 93173 il MIPAAF, ha concesso al CREA-OFA un contributo di € 211.200,66 pari al 99% della spesa ammessa di € 213.334,00 per la realizzazione del progetto di ricerca triennale dal titolo: “Applicazione di metodi innovativi per la rintracciabilità dei prodotti dell'agricoltura biologica” – INNOVABIO –(Decreto ministeriale del 22/12/2017 n. 93173)

• - per il suddetto progetto è stato assegnato il CUP n. C91I17000230001

che deve essere riportato nella fattura;

• - nel programma di ricerca del Centro CREA-OFA è prevista una quota

di finanziamento per commesse esterne;

• - il Coordinatore del Progetto è la Dott.ssa Simona Fabroni, nella qualità

di Ricercatrice del CREA-OFA;

• - il responsabile del Centro CREA-OFA è il Dott. Paolo Rapisarda, nella

qualità di Direttore;

• - per lo svolgimento dell’attività programmata nell'ambito del WP 3 'Tracciabilità delle produzioni mediante l’applicazione di un approccio chimico multivariato' del progetto il CREA-OFA, come previsto dal progetto, intende avvalersi di commesse esterne;

• - per l'affidamento del servizio di supporto specialistico alla ricerca

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riguardante la discriminazione isotopica su diverse matrici nell’ambito del progetto INNOVABIO il CREA-OFA in data 26/09/2018, prot. 42050, ha pubblicato un avviso finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, gli operatori economici da invitare, tenuto altresì conto del rispetto del principio di economicità e tempestività, alla eventuale successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera B) del D.lgs n.

50/2016 e smi da svolgersi ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.lgs n.

218/2016;

• - ha presentato istanza solo la FEM in data 11/10/2018, prot. 46115;

• - a seguito della suddetta richiesta è stata inviata alla FEM formale

richiesta di preventivo (prot. n. 46244 del 23/10/2018);

• - in data 02/11/2018 è pervenuta l'offerta economica e tecnica, prot.

48723;

• - con verbale del 09/11/2018 l'offerta è stata considerata congrua;

• - FEM è un centro ad alta specializzazione dotato delle tecnologie più all'avanguardia e di personale ad alta professionalità per lo sviluppo di ricerche inerenti l'utilizzo dell'analisi dei rapporti tra isotopi stabili di bioelementi (H, C, N, O, S).

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Valore delle Premesse

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti, che seppure non allegati materialmente al contratto, vengono in esso richiamati, costituiscono parte

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integrante e sostanziale del presente atto. Il servizio dovrà essere eseguito con le modalità indicate nel presente contratto e con l’osservanza di quanto

previsto:

- dall’art. 2 del presente contratto;

- dall’offerta presentata;

- dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- dal D.P.R. n. 97/2003;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni precedenti.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il CREA-OFA affida a FEM la seguente attività:

• a) analisi del rapporto tra isotopi stabili dell’azoto nel suolo prima e dopo la concimazione, comprensivo anche della capezzagna quale parametro ambientale in seguito a polverizzazione;

• b) analisi del rapporto tra isotopi stabili di biolementi (C, N) nei

fertilizzanti, compreso il sovescio, in seguito a polverizzazione e liofilizzazione;

• c) analisi del rapporto tra isotopi stabili di bioelementi (C, N) nelle foglie,

in seguito a polverizzazione e liofilizzazione;

• d) analisi del rapporto isotopico di C e N in aminoacidi estratti da un

numero selezionato di prodotti finiti (pomodoro, finocchio, cavolfiore) quale ulteriore marker del tipo di concimazione impiegata.

• e) la presentazione di relazioni semestrali dettagliate sulle attività eseguite e gli obiettivi raggiunti, in corrispondenza con i monitoraggi

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scientifici richiesti al CREA-OFA dall'Ente finanziatore del progetto INNOVABIO.

Le sperimentazioni di campo condotte nell’ambito del progetto INNOVABIO sono eseguite in tre areali di produzione di riferimento, Vittoria (RG), Metaponto (MT) e Monsampolo del Tronto (AP). Pertanto i campioni di suolo, fertilizzanti, foglie e liofilizzati dei prodotti finiti (finocchio, cavolfiore e pomodoro raccolti a maturazione commerciale) saranno inviati dai responsabili delle attività di campo del CREA-OF (Marche), del CREA-AA (Basilicata) e del CREA-OFA (Sicilia) presso i laboratori di FEM.

I referenti scientifici per le attività di ricerca di cui al presente contratto sono:

per FEM la dott.ssa Federica Camin, per il CREA-OFA la Dott.ssa Simona Fabroni.

Art. 3 - Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) nominato dal CREA-OFA è il Dott. Paolo Rapisarda, tel.: 095 7653134 e-mail di contatto ofa.acireale@crea.gov.it il cui ufficio di supporto è l’ufficio negoziale, tel. 095 7653117.

Art. 4– Durata

Il servizio di ricerca dovrà essere espletato entro e non oltre il termine del 30/11/2020, con decorrenza dalla data di perfezionamento della stipula del presente, salvo successive proroghe concesse dal CREA-OFA e comunicate per iscritto alla controparte.

Art. 5 – Importo della convenzione

Il corrispettivo dovuto dal CREA-OFA per il pieno e perfetto adempimento del

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contratto è pari ad € 61.974,00 comprensivo di IVA al 22%.

Art. 6 – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica

Per lo svolgimento delle attività programmate il CREA – OFA si impegna a corrispondere a FEM un corrispettivo pari ad € 61.974,00 IVA inclusa che sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e previa la presentazione di una finale relazione tecnico-scientifica secondo le seguenti modalità:

- il 50% all’atto della firma del presente contratto;

- il 50% alla consegna dei risultati finali che dovranno essere rilasciati insieme alla fattura entro il 14/12/2020.

Il corrispettivo, alle rispettive scadenze, dovrà essere accreditato sul conto corrente con Unicredit Banca S.p.a IBAN: IT47W0200835040000041051711, presso Banca con specifica indicazione della causale “Contratto servizio di ricerca con CREA-OFA progetto INNOVABIO”.

I suddetti pagamenti verranno effettuati solo dopo la verifica della regolarità del DURC e della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, entro 30 gg dalla data della verifica della regolare esecuzione del servizio o dal ricevimento della fattura, qualora ricevuta in data successiva alla verifica della regolare esecuzione.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante tratterrà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai fini del pagamento, si comunica che la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico secondo le specifiche di cui al DM

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55/2013.

Allo scopo, il CREA-OFA comunica fin da ora i seguenti dati, necessari per gli adempimenti relativi alla corretta fatturazione elettronica, da indicarsi obbligatoriamente sulla fattura:

CUP: C91I17000230001;

CIG: 763107417B;

Impegno: 36253 COD. IPA: HXA7LG

Si precisa che il CREA è un Ente di ricerca assoggettato al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment), introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015, ai sensi del D.L. n. 50/17, convertito con modifiche nella L. 96/17.

Pertanto, si dovrà indicare in fattura che l’operazione è soggetta alla “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72", ed i relativi pagamenti saranno effettuati dal Crea all’operatore economico al netto dell’IVA.

Il versamento dell’imposta sarà eseguito dal CREA direttamente all’erario,

come previsto dalla normativa.

Art. 7 – Invariabilità del finanziamento

Il corrispettivo pattuito è invariabile e non soggetto a revisione né a rivalutazione, a tal fine FEM riconosce espressamente che esso è sufficiente per l'attuazione della ricerca.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

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modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC), n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata legge, l’operatore

economico dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: Unicredit Banca S.p.a

IBAN: IT47W0200835040000041051711 Intestatario: FEM;

CF:02038410227.

L’operatore economico si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa

ai dati trasmessi entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 comporterà la risoluzione di diritto dell’ordine ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010.

Art. 9 - Patto di integrità, Codice di comportamento e incompatibilità

L’Operatore Economico ha l’obbligo di rispettare, estendere e far rispettare a

tutti i propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.

del 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’art. 2 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di

comportamento dei dipendenti del Crea, approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali e reperibile al

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seguente link: http://trasparenza.Crea.gov.it/?q=node/30. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di anticorruzione, si richiede l’accettazione e la firma del “Patto di Integrità”.

Art. 10 – Proprietà intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà del CREA-OFA.

Art. 11 - Controlli e verifiche

Le specifiche attività che devono essere svolte da FEM e ogni altra cosa ne costituisca presupposto, effetto o conseguenza, sono quelle riportate nell’art. 2

del presente contratto ed indicate nel progetto approvato dal soggetto finanziatore di cui FEM dichiara di essere a conoscenza. Durante la fase di attuazione del progetto il CREA-OFA si riserva la facoltà di verificare che gli obiettivi, le priorità e il piano finanziario siano correttamente perseguiti.

Il CREA-OFA eserciterà sulle attività da eseguirsi a cura e a rischio di FEM, controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'esatta esecuzione ed il migliore conseguimento degli obiettivi del presente contratto.

Il CREA-OFA potrà recedere dal presente contratto, mediante preavviso tramite pec., qualora FEM, senza giustificati motivi, adempia in ritardo o in modo non conforme alle indicazioni operative del CREA-OFA.

Art. 12 - Risoluzione contrattuale e recesso

In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali (ritardi nell’esecuzione o difformità), salvo più gravi provvedimenti, il CREA-OFA ha la

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facoltà di sospendere i pagamenti finché l’operatore economico non dia prova

di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà ad assolvere agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’operatore

economico non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

Resta ferma la facoltà per il CREA-OFA, in caso di inadempienza per fatti imputabili all’operatore economico, di risolvere il contratto e la facoltà per il

CREA-OFA di agire per il riconoscimento del maggior danno subito.

Il CREA-OFA potrà recedere, in qualunque momento, dall’affidamento in oggetto anche se ne è iniziata l'esecuzione, previo preavviso scritto per pec.

Rimane fermo quanto previsto in tema di recesso dalla normativa vigente in materia e la retribuzione delle prestazioni eseguite.

Art. 13 – Danni

Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 – Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente convenzione sono a carico della parte richiedente.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto ad iva e ad

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imposta di bollo virtuale, pari ad € 48,00 che sarà versata dalla controparte all’Agenzia delle Entrate mediante il modello F24 indicando il codice tributo

2501.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la predisposizione della presente convenzione siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

Art. 16 Foro competente

Per quanto concerne i rapporti tra il CREA-OFA e FEM non espressamente regolati dai precedenti articoli, si applicano le norme vigenti per la contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Per qualsiasi controversia si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 Firma digitale Il presente contratto è firmato con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo/data

Il Direttore del CREA-OFA Il rappresentante legale di FEM

firma firma

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