• Non ci sono risultati.

(L.P , n iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(L.P , n iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

1

(L.P. 2.8.2005, n. 14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. 9/2 di data 30/05/2017

DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.01.2016)

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula con l’Università di Trento di una convenzione per l’attivazione ed il funzionamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari ( 33° ciclo).

(2)

2

IL DIRIGENTE Premesso che :

- l’art 3. dello Statuto della Fondazione Edmund Mach (FEM) prevede che la FEM promuove, realizza e sviluppa attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale e ambientale. Per perseguire tale finalità la Fondazione svolge attività di carattere universitario e post-universitario;

- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento (ROF) prevede che al fine di favorire la formazione di specifiche professionalità nell’ambito delle attività istituzionali, la Fondazione può disporre direttamente o tramite terzi l’erogazione di borse di studio;

- il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013,“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” (nel seguito DM n. 45/2013) consente alle Università di richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale;

- FEM è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari riguardanti il tema di ricerca sviluppato nell’ambito del progetto “IPN55 - Exploring the potential of apple dihydrochalcones ExPoApple2”;

- FEM metterà a disposizione dell’Università degli studi di Trento la somma di Euro 61.639,06 pari al valore della borsa messa a disposizione per attivare il 33° ciclo così ripartita:

• Euro 20.513,02 entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Università degli studi di Trento delle generalità del dottorando a cui è assegnata la borsa;

• Euro 20.513,02 entro il 31 dicembre 2018 previa richiesta da parte dell’Università degli studi di Trento;

• Euro 20.613,02 entro il 31 dicembre 2019, previa richiesta da parte dell’Università degli studi di Trento;

- FEM si si impegna, altresì, a versare all’Università degli Studi di Trento eventuali maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013, per un periodo comunque non superiore a 18 mesi;

- la Borsa di dottorato trova copertura finanziaria ne progetto “ExPoApple2” finanziato dal 2 bando “Euregio Science Fund”(2016);

- a seguito di una verifica contabile sono state accertate le risorse per finanziare 33° ciclo;

- l’Università di Trento provvederà all’emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione;

tutto ciò premesso:

(3)

3

visto lo schema di convenzione predisposto dall’Università degli Studi di Trento;

visto l’art. 18 dello statuto FEM;

visto l’art. 14 del ROF, in tema di “Funzioni del Dirigente”;

visto l’art.17, comma 4, lett. b) e l’art 26, comma 1, lett. b) del ROF che prevedono rispettivamente l’adozione di determinazione ed il contratto nella forma di scrittura privata nel caso di spese ed entrate di importo pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa provinciale sui contratti per la trattativa diretta (Euro 46.000,00);

vista la procura speciale di data 27 gennaio 2016 (Rep. n. 41533, Raccolta n. 17751), registrata a Trento in data 12 febbraio 2016 al n. 1478.

d e t e r m i n a

1) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la stipula con l’Università degli Studi di Trento di una convenzione per il finanziamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari ( 33° ciclo).di ricerca sviluppato nell’ambito del progetto “IPN55 - Exploring the potential of apple dihydrochalcones ExPoApple2”;

2) per l’effetto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1), in forza della procura speciale sopra richiamata;

3) di dare atto che al finanziamento della Borsa di dottorato 33° ciclo, per un importo complessivo di Euro 61.639,06 si farà fronte con fondi del progetto ExPoApple2 (GECT_EXPOAPPLE2_IPN55 P1711053I)

=== o 0 o ===

LC/f.to

LA DIRIGENTE dott.ssa Annapaola Rizzoli

f.to Rizzoli

(4)

Allegato parte integrante e sostanziale

alla determinazione della dirigente del Centro Ricerca e Innovazione n. 9 di data 30 maggio 2017

composto complessivamente di n. 06 facciate

LA DIRIGENTE - dott. ssa Annapaola Rizzoli –

f.to Rizzoli

(5)

Convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di studio Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari

33° ciclo, a.a. 2017/2018

L'Università degli Studi di Trento (di seguito denominata “Università”), C.F. e P.I.

00340520220, con sede legale in Trento - via Calepina, 14, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Paolo Collini, nato a Vicenza (VI) il 12 maggio 1959;

E

La Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione (di seguito denominata

“Finanziatore”), con sede legale in San Michele all’Adige (TN), via E. Mach n. 1, codice fiscale/P.IVA n. 02038410227, rappresentata dalla dott.ssa Annapaola Rizzoli, che agisce in qualità di Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, nata a Cavalese (TN) il 30 maggio 1963, autorizzata alla stipula del presente atto giusta procura conferita dal Presidente in data 27 gennaio 2016 (Rep. n. 41533, Raccolta n. 17751), registrata a Trento in data 12 febbraio 2016 al n. 1478;

di seguito congiuntamente denominate “Parti”

PREMESSE

Visto l’art. 4, comma 6, della Legge 210/1998, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo cui gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;

Visto il D.M. del 18 giugno 2008 “Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., relativamente alla parte riguardante l’ammontare dell’aliquota INPS e le successive modifiche;

Visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013, recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Trento in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013 e successive modifiche;

Considerato che l’Università intende attivare, previa autorizzazione degli Organi Accademici competenti, presso il Centro di Biologia Integrata il 33º ciclo del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari;

Considerato che la Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari riguardanti il Dottorato di cui sopra, con particolare ed esclusivo riferimento al seguente tema di ricerca: “Determinazione del possibile utilizzo di DIIDROCALCONI di melo in cosmetici di nuova generazione, formulazioni farmaceutiche e nutrizionali e per nuove strategie di breeding (ExPoApple2)”, tema sviluppato nell’ambito del progetto “IPN55 - Exploring the

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione della FEM n. 32433/00 del 28/06/2000 della Direzione delle Entrate di Trento per l’importo complessivo di Euro 48,,00 inerente alla presente convenzione.

(6)

pag. 2/6 potential of apple dihydrochalcones ExPoApple2” finanziato dal 2° bando “Euregio Science Fund”(2016).

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.

ART. 2 - Finalità

1. L'Università si impegna ad attivare n. 1 (una) borsa aggiuntiva, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.

2. Detta borsa si intende messa a concorso secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e per la sua attribuzione sarà utilizzata la graduatoria del relativo concorso fino alla copertura dei posti disponibili compreso quello finanziato dal Finanziatore.

ART. 3 - Impegni del Finanziatore

1. Al fine di sopperire alle esigenze connesse all’attivazione del posto aggiuntivo di dottorato di cui trattasi, il Finanziatore si impegna a corrispondere all’Università l’importo complessivo pari a € 61.639,06.

2. Per la borsa messa a concorso tale somma comprende:

a) importo della borsa per l’intero ciclo pari a € 40.915,41;

b) previsione contributo INPS a carico del Finanziatore (21,81% dal 01/01/2017) x 3 anni pari a € 8.923,65;

c) finanziamento attività di ricerca del dottorando ex art. 9, comma 3 del D.M. 45/2013 pari a € 2.800,00;

d) spese di funzionamento x 3 anni pari a € 9.000,00.

3. Il Finanziatore si impegna, altresì, a versare all'Università ulteriori contributi al fine di:

a) coprire le eventuali maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013, per un periodo comunque non superiore a 18 mesi;

b) coprire gli eventuali aumenti delle borse di studio di cui all'art. 3 e/o eventuali maggiori oneri, derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa.

ART. 4 - Finanziamento della borsa di studio e altri oneri

1. L’importo di cui all’art. 3, comma 1 sarà versato all'Università in tre rate annuali, secondo le seguenti modalità:

a) € 20.513,02 entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte dell’Università della generalità del dottorando fruitore della borsa;

b) € 20.513,02 entro il 31 dicembre 2018;

c) € 20.613,02 entro il 31 dicembre 2019.

2. Gli importi di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) dovranno essere versati dal Finanziatore entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta dell’Università.

ART. 5 - Mancata attribuzione di borse, rinunce, decadenze e cessazioni

1. L’Università comunicherà al Finanziatore, attraverso l’indirizzo di posta certificata amministrazione.cri@pec.iasma.it, eventuali rinunce da parte del dottorando, sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio anche se relative ad una frazione del corso.

(7)

pag. 3/6 2. Salvo quanto previsto dal comma seguente, le somme eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni dovranno comunque essere versate all’Università, che potrà destinarle alle esigenze di funzionamento del Dottorato.

3. Nei casi previsti dal comma precedente, il Finanziatore può richiedere a mezzo PEC all’Università all’indirizzo di posta certificata ateneo@pec.unitn.it la restituzione delle somme eventualmente non utilizzate entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Università, di cui al comma 1. Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa già corrisposte al dottorando, le spese di funzionamento per l’anno accademico di riferimento e la quota del budget di ricerca già utilizzata.

ART. 6 - Collaborazione scientifica e didattica

1. Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Università né con il Finanziatore, né a valutazioni ai fini di progressione di carriera giuridica e/o economica.

2. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzioni, le Parti concordano altresì che:

a) la commissione giudicatrice dell’esame di ammissione al dottorato potrà essere assistita da un rappresentante dell’ente Finanziatore esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione individuato congiuntamente dal Finanziatore e dall'Università;

b) rappresentanti del Finanziatore potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;

3. Il candidato ammesso al Dottorato di ricerca sopra indicato che risulterà assegnatario di tale borsa aggiuntiva potrà svolgere l’attività di ricerca presso la sede del Finanziatore, utilizzandone i laboratori e le attrezzature, oppure essere inviato presso laboratori esteri ed altri laboratori, sia pubblici sia privati, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche.

4. Il Finanziatore procederà, se del caso e a sua insindacabile discrezione, alla affiliazione del dottorando ai sensi del proprio “Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulle affiliazioni”. Affiliazione in relazione alla quale l’Università esprime sin d’ora il proprio nulla osta. Nel caso in cui l’affiliazione comporti il rispetto di regole in contrasto con i Regolamenti dell’Università di Trento, questi ultimi avranno precedenza.

ART. 7 - Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca e pubblicazioni 1. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

a) al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione della presente Convenzione;

b) al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente Convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

2. Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione e limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

3. È espressamente vietato l’utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

4. La proprietà dei risultati e dei relativi diritti di proprietà industriale concernenti le attività di ricerca svolte dal dottorando, inclusi i diritti di sfruttamento patrimoniale, saranno del Finanziatore, fatto salvo il diritto morale del dottorando di essere riconosciuto inventore.

(8)

pag. 4/6 5. Al dottorando e all’Università spetta il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione previo invio in forma riservata al Finanziatore della bozza della pubblicazione e/o presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a terzi.

Il Finanziatore avrà la facoltà:

a) di comunicare al dottorando e/o all’Università entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del testo, quali informazioni riservate e/o strategiche devono essere eliminate, oppure

b) di richiedere che la pubblicazione e/o presentazione venga differita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per consentire il deposito di eventuali privative.

Resta inteso che, in mancanza di qualsiasi comunicazione nei termini sopra indicati, il dottorando e/o l’Università potrà procedere all’invio a terzi della bozza della pubblicazione o presentazione.

6. Tutte le pubblicazioni e/o presentazioni scientifiche eventualmente prodotte dal dottorando che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l’afferenza al Dottorato dell’Università, dovranno citare il sostegno all’attività di ricerca da parte del Finanziatore.

7. In ogni caso le Parti, ciascuna per quanto di ragione, assumono reciprocamente, per sè e per il proprio personale, l’obbligo a mantenere la più stretta confidenzialità in relazione ai risultati delle attività che possano essere oggetto di tutela tramite il deposito di privative industriali ovvero tramite utilizzo in regime di segretezza industriale e/o alle informazioni confidenziali detenute da ciascuna (relativamente al Background) e condivise, nonché trasmesse al dottorando in relazione alle attività di ricerca della presente Convenzione. Le Parti adotteranno le misure più idonee per garantire l’assunzione di tali obblighi di confidenzialità anche da parte del dottorando.

8. L’Università avrà in ogni caso il diritto di utilizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per scopi di didattica e ricerca, i risultati, fermi restando gli obblighi di cui sopra relativamente alle pubblicazioni e/o presentazioni, nonché alla confidenzialità.

ART. 8 - Copertura assicurativa

1. L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

2. Il Finanziatore provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 9 - Rinvio

1. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 10 – Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti del Finanziatore

1. L’Università è consapevole che il Finanziatore ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.

2. L’Università è altresì consapevole che il Finanziatore ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo il Finanziatore o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.

3. Parimenti, il Finanziatore è consapevole che l’Università ha adottato un codice etico e un codice di comportamento e ne è pertanto tenuto al rispetto e a non porre in essere alcun

(9)

pag. 5/6 comportamento che induca in qualsiasi modo l’Università o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.

4. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti del Finanziatore sono pubblicati sul proprio sito internet (http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni- generali/Atti-generali). Il codice etico e il codice di comportamento dell’Università sono pubblicati sul proprio sito internet (http://www.unitn.it/norme-regolamenti/2099/codice- etico-e-codice-di-comportamento).

5. L’inosservanza degli impegni sopra richiamati da parte di una delle Parti costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’altra Parte a risolvere tale Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

6. L’Università è altresì consapevole che tale Convenzione potrà essere oggetto di pubblicazione sulla pagina web “Amministrazione trasparente” del Finanziatore, ad eccezione dei contenuti su cui le Parti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

1. L’Università provvede al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali relativi alla presente Convenzione esclusivamente nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Finanziatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.

ART. 12 - Definizione controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della presente Convenzione.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 13 - Durata e disposizioni finali

1. La presente convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata e si intende in vigore dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione del 33º ciclo del Dottorato di Ricerca di cui in premessa. È soggetta ad imposta di bollo ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. L’imposta di bollo è a carico del Finanziatore.

2. Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Trento, ___________________

Università degli Studi di Trento Fondazione Edmund Mach Centro Ricerca e Innovazione Il Rettore

Prof. Paolo Collini

La Dirigente

Dott.ssa Annapaola Rizzoli

(10)

pag. 6/6

Recapiti e contatti relativi alla stipula e alla gestione della convenzione

Dati del Finanziatore

Ragione sociale/denominazione: Fondazione Edmund Mach via E. Mach, 1

città San Michele all’Adige (TN) CAP 38123 Codice Fiscale 02038410227

Partita IVA 02038410227

Tipo ente (pubblico, privato, ente di ricerca nazionale ecc.) Fondazione di diritto privato Posta elettronica certificata (PEC): amministrazione.cri@pec.iasma.it

Coordinate bancarie per eventuale restituzione delle somme non utilizzate:

Banca (Ragione sociale) : UNICREDIT BANCA SPA Intestatario del conto: Fondazione Edmund Mach Codice IBAN:

Ricercatore di riferimento presso la Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione: Dr. Stefan Martens, Dipartimento Qualità Alimentare e Nutrizione

Dati per i contatti relativi alla stipula ed alla gestione della convenzione:

Referente Avv. Arturo Pironti

Telefono 0461.615634 - Mob. 335.8143244 e-mail arturo.pironti@fmach.it

Dati dell’ateneo

Docente di riferimento presso l’Università di Trento:

Nominativo Anna Cereseto (Coordinatrice del Corso di Dottorato) Dipartimento CIBIO

Ufficio dottorati:

per il contenuto della convenzione ed eventuali modifiche o addendum;

Dottorati area scientifico-tecnologica, Via Sommarive 14, 38123 Povo-Trento e-mail:phd.office-st@unitn.it Tel. 0461 28 1669/2194

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, i dati forniti dall’ente finanziatore saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della gestione della convenzione.

I T 4 7 W 0 2 0 0 8 3 5 0 4 0 0 0 0 0 4 1 0 5 1 7 1 1

Riferimenti

Documenti correlati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.. 1, comma 1 lettera g)) l'introduzione

(Legge 28 febbraio 1985, n. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di

(comma così modificato dall'art. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico,

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n.. Attività finanziarie che non costituiscono

CODICE SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE COME/05 – INFORMATICA MUSICALE Campo disciplinare : INFORMATICA MUSICALE..

Genelec - Multichannel Control Room Acoustics and

Il corso propone lo studio del repertorio solistico e concertistico, con particolare attenzione ai problemi connessi al processo interpretativo e tecnico dei brani

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso