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PROVINCIA DI COSENZA

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Academic year: 2022

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(1)

PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE DEL

DIRIGENTE DEL SETTORE Ambiente e Demanio Idrico

N° 12 14000480 del 20/10/2014 del Registro di Settore N° 14002502 del 20/10/2014 del Registro Generale

Oggetto: Oggetto: Ditta DONINVEST Srl. Sede legale e ubicazione dello stabilimento: C/da Donnangelo, 4 Terranova da Sibari (CS).

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) alle emissioni diffuse in atmosfera ed assegnazione numero AUA 49/2014 di iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che

svolgono attività di recupero rifiuti. Art.4 DPR. 59/2013- artt.

216 e 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi.-

(2)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Premesso

che, spetta alla Provincia, in assenza dell’individuazione di una diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l’adozione, ai sensi dell’art. 4 del DPR 59/2013, del provvedimento di AUA relativamente ai titoli abilitativi elencati nell’art. 3 comma 1 del precitato decreto;

che, il provvedimento adottato sarà trasmesso al SUAP affinché rilasci il titolo, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, al gestore dello stabilimento;

che, il SUAP del Comune di Terranova da Sibari in applicazione dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, ha trasmesso a questo Ente con PEC del 01/04/2014 la comunicazione di inizio attività e la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera inoltrata ai sensi degli artt. 214-216 e dell’art. 269 del D. Lgs.

152/2006 e ss. mm. ed ii. dalla ditta IDONINVEST srl;

che, in data 06/05/2014 prot. n.34808 questo Settore ha richiesto, tramite il precitato SUAP, integrazioni alla ditta DONINVEST srl, pervenute in data 06/06/2014;

che, in data 25/06/2014 con Atto n. 47372, questo Settore ha inviato alla ditta comunicazione ai sensi dell’

art. 10bis L.241/1990 e smi;

che, in data 14/07/2014 la ditta, tramite il SUAP del Comune di Terranova da Sibari, ha trasmesso copia di una nota a firma del Dirigente U.T.C con la si attesta l'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria;

che, in data 12/08/2014 la ditta ha trasmesso, tramite SUAP, ulteriori integrazioni;

che, in data 24/09/2014 si è tenuta presso questo Settore la Conferenza dei Servizi, in via istruttoria, ai sensi dell’art.269 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ed ii., dell’art.14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ed ii. e dell’art. 4 comma 7 del DPR 59/2013;

che, la Conferenza dei Servizi del 24/09/2014 si è espressa favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

che, in data 14/10/2014 il Comune di Terranova da Sibari ha integrato, con comunicazione, l’autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale precisando le prescrizioni assegnate alla ditta;

che, dalla documentazione in atti si evince la sussistenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 59/2013, di un provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo svolgimento di operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, emissioni in atmosfera e scarico delle acque reflue derivanti dal piazzale della ditta nella rete fognaria comunale.

Per le motivazioni in premessa:

Visti gli atti:

Visto il Decreto Lg.vo 03-04-2006 n. 152 e ss.mm.ii;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento;

Vista la L.R. 3/10/97 n. 10;

Visto il D.M. 05/02/1998 modificato ed integrato dal DM n. 186/2006;

Visto il D.M. 350/98;

Vista la deliberazione di Giunta regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;

Visto il DPR 59/2013;

Visto il D.Lgs 159/2011;

Visto la L. 241/90 e smi;

Visto l’art. 107 del Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.

147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui controlli interni;;

(3)

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi delll’art. 4 del DPR 59/2013 l’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (artt. 214-216 del D. Lg.vo 152/2006 e ss. mm. ed ii.), le emissioni in atmosfera (art.

269 del decreto legislativo medesimo) derivanti dallo stabilimento della ditta DONINVEST Srl ubicato alla C/da Donnangelo n. 4 del Comune di Terranova da Sibari, indicando quale titolare della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) il Sig. Donato Marco Antonio nato a Cosenza il 02/08/1991 e residente nel Comune di Terranova da Sibari - Corso Margherita, 384.

- di assegnare alla DONINVEST Srl, relativamente all’attività di recupero rifiuti non pericolosi, il numero AUA 49/2014 d’iscrizione nel registro provinciale di cui al comma 3 dell’art. 216 D. L.gs 152/2006 ss. mm. ed ii;

- di prendere atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale comprende anche l'autorizzazione comunale allo scarico nella rete fognaria comunale delle acque meteorico industriale derivanti dal piazzale della ditta.

La ditta, sulla base della comunicazione effettuata, può trattare le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. [170101] [170102] [170802] [170107]

[170904].

Operazione di Recupero: R13-R5;

Quantità impiegabile:

R13-R5 = 1.800 t/a;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302].

Operazione di Recupero: R13-R5;

Quantità impiegabile:

R13-R5 = 800 t/a;

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

Operazione di Recupero: R13-R5;

Quantità impiegabile:

R13-R5 = 300 t/a;

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [170405]

Operazione di Recupero: R13;

Quantità impiegabile:

R13 = 900 t/a;

3.2 Tipologia: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [170407]

Operazione di Recupero: R13;

Quantità impiegabile:

R13 = 800 t/a;

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411]

Operazione di Recupero: R13;

Quantità impiegabile:

R13 = 250 t/a;

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [170203]

Operazione di Recupero: R13-R3;

Quantità impiegabile:

R13-R3 = 50 t/a;

2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro rottami di vetro [170202]

Operazione di Recupero: R13-R5;

Quantità impiegabile:

R13-R5 = 50 t/a;

Per quanto sopra, la ditta può trattare complessivamente per l’Operazione di Recupero R13 (Messa in riserva) un quantitativo di rifiuti non superiore a 4.950 t/a di cui 3.000 t/a [R3+R5]. La capacità massima istantanea di stoccaggio dichiarata è pari a 2.000 ton.

Con riferimento alle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi il titolare della presente AUA, è tenuto, sotto le comminatorie di legge all'osservanza delle seguenti

(4)

PRESCRIZIONI

Prima dell’inizio attività:

- rispetti tutti gli obblighi di legge, nulla osta, visti, assensi, autorizzazioni, permessi, concessioni e quant’altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati, nonché tutte le prescrizioni e gli obblighi imposti nei provvedimenti di legge riferiti alla realizzazione e gestione dell’impianto presso il quale l’attività dovrà essere esercitata;

- provveda a stipulare polizza fidejussoria in favore della Provincia di Cosenza, ai sensi della deliberazione della G.R. della Calabria n. 427 del 23.06.2008 a copertura di un massimale non inferiore a € 196.000,00 ed a trasmettere a questo Settore entro 30 gg. la relativa documentazione;

Durante l’attività:

- si attenga al rigoroso rispetto di quanto previsto nel DM 5/2/1998 modificato ed integrato dal DM 186/2006 e nei relativi allegati;

- utilizzi, relativamente alla messa in riserva delle tipologie 3.1 / 3.2 / 5.8 / 6.1 / 2.1 un solo containers per ciascuna tipologia di rifiuti ovvero in caso che più tipologie siamo stoccati nello stesso containers deve separarle con opportuni setti in modo da evitare miscelazione di rifiuti;

- svolga tutte le operazioni di recupero dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare, tutte le operazioni di movimentazione (carico/scarico) e di trasporto dei rifiuti siano effettuate secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

- provveda ai sensi del DM 350/1998 a versare annualmente entro il 30 aprile la somma di € 103,29 su ccp n. 10555894 intestato alla Provincia di Cosenza – Servizio Tesoreria a titolo di diritto di iscrizione per la tenuta del Registro provinciale e per l’effettuazione dei controlli periodici.

Con riferimento allo scarico nella rete fognaria comunale delle acque meteoriche/industriali derivanti dal piazzale dello stabilimento, devono essere osservati la periodicità ed i limiti di emissione stabiliti nell’

autorizzazione del Comune di Terranova da Sibari datata 10/07/2014 ed integrata con comunicazione del 14/10/2014 (allegato n.1 e n.2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento è tenuto all’osservanza delle seguenti

PRESCRIZIONI

Devono essere rispettate le misure previste dall’ Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.

ed ii. per il contenimento delle emissioni diffuse.

Nel rispetto delle prescrizioni dell’ASP di Cosenza – U.O. Igiene Pubblica di Castrovillari, l’area sia interamente pavimentate; le aree di transito, di lavorazione e i cumuli di inerti siano costantemente umidificati; la recinzione abbia un altezza pari a metri 2; l’altezza dei cumuli sia mantenuta al di sotto dell’

altezza delle specie arbustive piantumate; i rifiuti residui del ciclo produttivo siano smaltiti ai sensi della normativa vigente; i lavoratori, poiché trattasi di lavori insudiciante, abbiamo a disposizione sia spogliatoi con servizi igienici completi di doccia agibili, sia dispositivi individuali di protezione;

Ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento delle polveri diffuse (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo, ecc) deve essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato nell’appendice 2 dell’

Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.-

Il registro di cui al punto 3 deve essere tenuto a disposizione dell’Autorità competente per i controlli.

Il gestore/titolare dello stabilimento dovrà, inoltre, comunicare alla Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio Idrico ed al Dipartimento Provinciale di Cosenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’

Ambiente (A.R.P.A.Cal) Servizio Tematico Aria:

la data di messa in esercizio dello stabilimento, con un anticipo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii., e ogni eventuale sua variazione. La messa a regime dello stabilimento dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio.

(5)

qualsiasi modifica dello stabilimento che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ed ii.

ovvero nella presente autorizzazione, ancorché relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati. In caso di modifica sostanziale, invece, il gestore dovrà presentare alla Provincia di Cosenza, tramite SUAP, nuova domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 59/2013 e dell’art. 269 comma 2 lettere a) e b).

L’ARPACal, Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Tematico Aria, competente per i controlli, effettuerà il primo accertamento di verifica del rispetto dell’autorizzazione e delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto ed i successivi con decadenza biennale. Le spese per i controlli sono a carico della ditta.

SI RISERVA

di adottare ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica;

di impartire ulteriori prescrizioni e/o apportare variazioni alla presente autorizzazione previa valutazione dell’

incidenza sul quadro emissivo con successivo atto motivato.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) sostituisce i titoli abilitativi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere c) e g) del D.P.R. 59/2013 ed ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data di rilascio ai sensi dell’

art. 3 comma 6 del precitato Decreto. Il rinnovo deve essere richiesto ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR 59/2013, tramite SUAP del Comune di Terranova da Sibari, almeno 6 mesi prima della scadenza.

La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale è riferita esclusivamente al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ed alle emissioni in atmosfera dichiarate dal gestore dello stabilimento.

Bisogna, pertanto, che siano rilasciati da parte delle Autorità competenti, su richiesta dell’interessato, se necessari all’esercizio dell’attività, nullaosta, visti, assensi, atti di iscrizione, autorizzazioni, concessioni, permessi e siano rispettati tutti gli obblighi di Legge.

Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Autorità nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, con riferimento all’attività dello stabilimento, anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di sorgenti sonore fisse e di introduzione di rumore nell’ambiente esterno ed abitato.

Ai sensi dell’art. 281 comma 7 del D.lgs 152/06, gli atti e gli adempimenti connessi al presente provvedimento sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal D.lgs 19 agosto 2005 n.

195.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. si può avverso il presente atto, presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dalla sua notifica.

L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza viale Crati – c.da Vagli Lise, Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Terranova da Sibari affinché, assicurato l’assolvimento dell’imposta di bollo, rilasci il titolo al gestore dello stabilimento, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.

n.59/2013 e lo trasmetta in modalità telematica anche a questo Ente, al Sindaco di Terranova da Sibari, all’

ASP di Cosenza ed al Dipartimento Provinciale ARPACAL di Cosenza per l’esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva analogamente a quanto previsto nell’art.

92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii. nel senso che esso cesserà la sua validità e, di conseguenza, la sua efficacia qualora dalla comunicazione antimafia richiesta da questo Ente alla Prefettura di Cosenza in data 17/04/2014, emerga nei confronti della Ditta la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui al succitato decreto.

(6)

Il Responsabile del Procedimento (Dr. Piero Minutolo)

______________________________

Il Dirigente del Settore (Dr. Francesco Toscano) __________________________

La presente determinazione, rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal_______________

Il Dirigente della Segreteria ( Avv. Antonella Gentile)

___________________

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