• Non ci sono risultati.

Commissione per gli affari costituzionali PROGETTO DI PARERE. della commissione per gli affari costituzionali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Commissione per gli affari costituzionali PROGETTO DI PARERE. della commissione per gli affari costituzionali"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

PA\913515IT.doc PE496.288v02-00

IT

Unita nella diversità

IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2012/2151(INI) 24.9.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

Verso un'autentica Unione economica e monetaria (2012/2151(INI))

Relatore per parere: Roberto Gualtieri

(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)

(2)

PE496.288v02-00 2/11 PA\913515IT.doc

IT

PA_NonLeg_art42

(3)

PA\913515IT.doc 3/11 PE496.288v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Per il prossimo futuro: la relazione dei quattro presidenti

1. Considerando AC (sostituzione)

AC. considerando che i trattati europei in vigore offrono un ampio margine per procedere in maniera concreta verso un'Unione economica e monetaria basata su un quadro rafforzato, più integrato e più equilibrato in materia di finanza, di bilancio e di politica economica, nonché su una maggiore legittimità e responsabilità democratica;

2. Considerando AC bis (nuovo)

AC bis. considerando che i trattati già prevedono procedure appropriate per una governance multilivello che consentono di avanzare verso un'autentica Unione economica e monetaria senza pregiudicare l'integrità dell'ordinamento giuridico e istituzionale dell'UE, mediante l'adozione di disposizioni nel quadro delle politiche fiscali ed economiche che si applicano in modo specifico agli Stati membri la cui moneta è l'euro e l'istituzione di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;

3. Considerando AC ter (nuovo)

AC ter. considerando che il TFUE consente al Consiglio, secondo una procedura speciale, di adottare misure per conferire all'Unione poteri non previsti dai trattati, ma che risultano necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dai trattati (clausola di flessibilità); che nessuna disposizione dei trattati impedisce l'utilizzo di tale clausola in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE o con la procedura sulla cooperazione rafforzata (ovvero con voto unanime dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro o che partecipano a una cooperazione rafforzata); che l'uso della clausola di flessibilità non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di conferire un mandato ai loro rappresentanti in seno al Consiglio conformemente alle rispettive norme costituzionali;

4. Considerando AD (sostituzione)

AD. considerando che il pieno uso delle procedure e della flessibilità dei trattati in vigore onde migliorare rapidamente la governance dell'UEM nel contesto della definizione di un vero e proprio spazio politico europeo è un requisito indispensabile per costruire un consenso democratico in vista di una futura modifica complessiva e riuscita dei trattati;

(4)

PE496.288v02-00 4/11 PA\913515IT.doc

IT

5. Considerando AD bis (nuovo)

AD bis. considerando che il Parlamento europeo ha la facoltà di sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati, che dovranno essere esaminati successivamente da una convenzione, al fine di completare la definizione di un'autentica UEM accrescendo le competenze dell'UE nel campo della politica economica e rafforzando il ruolo della Commissione e le prerogative del Parlamento europeo, compresa la capacità impositiva dell'Unione,

6. Considerando AD ter (nuovo)

AD ter. considerando che è realistico e appropriato pensare che una tale convenzione non debba aver luogo prima delle prossime elezioni europee;

7. Considerando AE (sostituzione)

AE. considerando che le misure proposte nei confronti dei trattati in vigore e le future modifiche al trattato non devono escludere le clausole di opt-in a favore degli Stati membri con deroga per l'adozione dell'euro e devono garantire l'integrità dell'UE;

Unione bancaria

8. Considerando AY bis (nuovo)

AY bis. considerando che l'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico sarà più legittima, trasparente ed efficace se esso è adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

9. Considerando AY ter (nuovo)

AY ter. considerando che l'articolo 48, paragrafo 7, del TUE prevede una procedura speciale per l'adozione di un atto per il quale il TFUE stabilisce una procedura legislativa speciale secondo la procedura legislativa ordinaria;

Unione fiscale

10. Considerando BV (aggiunta)

BV. …; che secondo i trattati in vigore la clausola di flessibilità (articolo 352 del TFUE) può essere usata a tal fine e per creare un Ufficio del Tesoro europeo;

11. Considerando BV bis (nuovo)

(5)

PA\913515IT.doc 5/11 PE496.288v02-00

IT

BV bis. considerando che l'articolo 136 del TFUE consente di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure specifiche per conferire un'efficacia vincolante al coordinamento e alla sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro; che tali norme consentono di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in luogo degli atti previsti dagli articoli 121, paragrafo 3, e 121, paragrafo 4, del TFUE e di quelli necessari per completare e attuare la procedura di sorveglianza multilaterale; che il TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di revocare la delega alla Commissione;

12. Considerando BV ter (nuovo)

BV ter. considerando che la procedura di cui sopra sarebbe indispensabile per conferire una legittimità democratica appropriata a una vigilanza vincolante della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

13. considerando BV quater (nuovo)

BV quater. considerando che, secondo i trattati, in sede di definizione e attuazione delle politiche e delle attività dell'UE occorre tenere conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale; che in virtù dei trattati in vigore le norme specifiche a favore di una vigilanza vincolante della disciplina di bilancio nella zona euro possono e dovrebbero completare i parametri di riferimento fiscali e macroeconomici con quelli concernenti l'occupazione e gli aspetti sociali, affinché la disposizione di cui sopra sia attuata in maniera appropriata (articolo 9 del TFUE);

14. Considerando BV quinquies (nuovo)

BV quinquies. considerando che, conformemente alla regola generale dell'ordinamento giuridico dell'UE che autorizza la Corte di giustizia dell'Unione europea a garantire che nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati sia osservato il diritto dell'UE, salvo ove ciò sia esplicitamente escluso, la nuova vigilanza vincolante sulla disciplina di bilancio della zona euro deve essere assoggettata a tale controllo senza la necessità di modificare i trattati, pur restando tale esclusione valida per l'aspetto correttivo del PSC (procedura per i disavanzi eccessivi);

15. Considerando BX (aggiunta)

BX. ….; che collocare lo strumento di stabilizzazione della zona euro al di fuori del bilancio UE pregiudicherebbe la sua responsabilità e legittimità democratica;

16. Considerando BX bis (nuovo)

(6)

PE496.288v02-00 6/11 PA\913515IT.doc

IT

BX bis. considerando che in virtù dei trattati in vigore gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono conferire maggiori finanziamenti al bilancio dell'UE, nel quadro della procedura sulle risorse proprie, introducendo imposte o diritti specifici secondo la procedura di cooperazione rafforzata; che questo nuovo aspetto del regime di bilancio dell'UE, limitato alla zona euro, può essere indirizzato a finanziare uno strumento di stabilizzazione della zona euro al fine di ridurre gli squilibri ciclici (ovvero erogando sussidi di disoccupazione a breve termine) attraverso la procedura di bilancio ordinaria;

17. Considerando CB bis (nuovo)

CB bis. considerando che l'entrata in vigore della modifica all'articolo 136 del TFUE, che specifica che gli Stati membri possono istituire un meccanismo di stabilità, non costituisce alcun ostacolo giuridico all'esercizio del MESF; che in virtù dei trattati in vigore gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono disporre un aumento delle risorse del MESF nel quadro della procedura sulle risorse proprie, introducendo imposte specifiche e/o aumentando il proprio "limite delle risorse proprie" secondo la procedura di cooperazione rafforzata;

18. Considerando CB ter (nuovo)

CB ter. considerando che, in alternativa, il MES potrebbe essere integrato nel quadro giuridico dell'UE attraverso la clausola di flessibilità (articolo 352 TFUE) in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE;

19. considerando CB quater (nuovo)

CB quater. considerando che, in virtù dei trattati in vigore, l'ambito di applicazione della

"clausola di non salvataggio" può essere specificato dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo (articolo 125, paragrafo 2, del TFUE);

20. Considerando CB quater (nuovo)

CB quater. considerando che in virtù dei trattati in vigore non vi sarebbe alcun ostacolo costituzionale nei confronti di un MESF rafforzato o di un MES integrato nell'ordinamento giuridico dell'UE, affinché siano utilizzati come garanzia per i titoli di debito emessi da Stati con difficoltà di accesso ai mercati e abbiano la funzione di un fondo di rimborso del debito o per l'emissione di banconote in euro;

Unione economica

21. considerando CC bis (nuovo)

CC bis. considerando che le recenti novità a livello dell'Unione e intergovernativo hanno

(7)

PA\913515IT.doc 7/11 PE496.288v02-00

IT

creato nel campo del coordinamento delle politiche economiche un insieme di strumenti, procedure e impegni estremamente complessi, inefficaci e privi di legittimità democratica, che dovrebbero essere semplificati e collocati a pieno titolo nel quadro giuridico dell'UE;

22. Considerando CJ bis (nuovo)

CJ bis. considerando che l'articolo 136 del TFUE consente al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il solo voto degli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti vincolanti in materia di politica economica per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo; che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche;

23. considerando CJ ter (nuovo)

CJ ter. considerando che in virtù dei trattati in vigore il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio possono concludere un accordo interistituzionale onde prevedere, da una parte, il coinvolgimento preventivo del Parlamento europeo nell'elaborazione dell'Analisi annuale della crescita, della raccomandazione della Commissione al Consiglio sugli orientamenti in materia di politiche economiche per i paesi della zona euro e della raccomandazione della Commissione al Consiglio sugli orientamenti in materia di occupazione e, dall'altra, l'impegno del Consiglio a discutere e a tenere conto delle raccomandazioni del Parlamento sugli orientamenti in materia di politiche economiche e di occupazione, e a introdurre misure di controllo attraverso il protocollo n.1 sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea;

che l'accordo di cui sopra sarebbe indispensabile per conferire una legittimità democratica appropriata a una vigilanza vincolante della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

24. Considerando CJ quater (nuovo)

CJ quater. considerando che in virtù dei trattati in vigore la clausola di flessibilità può essere attivata in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE o con la procedura di cooperazione rafforzata per accrescere i poteri dell'Unione a livello di zona euro nel campo delle politiche economiche, salvo unicamente l'armonizzazione delle disposizioni legislative degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludano esplicitamente;

Legittimità e responsabilità democratica 25. Considerando CN (sostituzione)

CN. considerando che la tendenza di basare la governance dell'eurozona su procedure, organi e accordi intergovernativi si è rivelata economicamente inefficiente, non trasparente e incapace di affrontare il deficit democratico dell'UE, scaturito dal divario fra la dimensione europea delle politiche necessarie per governare l'UEM e la dimensione nazionale predominante delle politiche sulle quali tale governance è attualmente basata;

(8)

PE496.288v02-00 8/11 PA\913515IT.doc

IT

26. Considerando CS bis (nuovo)

CS bis. considerando che è urgente affrontare l'attuale deficit democratico dell'UEM e collegare rigorosamente ogni ulteriore passo verso l'Unione bancaria, l'Unione fiscale e l'Unione economica a una maggiore legittimità e responsabilità democratica a livello UE;

27. Considerando CT bis (nuovo)

CT bis. considerando che occorre rafforzare la collaborazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sulla base del protocollo n.1, onde migliorare lo scambio di pareri e la qualità dell'attività parlamentare nel campo della governance dell'UEM tanto a livello europeo quanto a livello nazionale; che tale collaborazione non deve essere considerata come la creazione di un nuovo organo parlamentare misto, il quale sarebbe sia inefficace che illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale;

28. Considerando CT ter (nuovo)

CT ter. considerando che, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, l'UEM può essere istituita soltanto dall'Unione, che possiede la competenza esclusiva sulla sua politica monetaria; che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione;

29. considerando CT quater (nuovo)

CT quater. considerando che in virtù dei trattati è possibile adottare una procedura legislativa ordinaria "asimmetrica" sulla base dell'articolo 136 del TFUE alla cui delibera partecipano soltanto i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro e tutti i deputati al Parlamento europeo; che, a norma dei trattati, occorre l'approvazione del Parlamento europeo per avviare una cooperazione rafforzata; che entrambe le procedure hanno già avuto luogo;

30. Paragrafo -1 (nuovo)

-1. ritiene necessario collocare la governance dell'Unione economica e monetaria nel quadro istituzionale dell'Unione, il che è una condizione indispensabile per la sua efficacia e per colmare l'attuale divario politico tra le politiche nazionali e quelle europee;

31. Paragrafo -1 bis (nuovo)

-1 bis. ritiene che un sostanziale miglioramento della legittimità e responsabilità democratica a livello di UE della governance dell'UEM, attraverso il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, sia un requisito indispensabile per un eventuale nuovo passo verso

(9)

PA\913515IT.doc 9/11 PE496.288v02-00

IT

un'Unione bancaria, fiscale ed economica;

32. Paragrafo -1 ter (nuovo)

-1 ter. reputa prioritario procedere rapidamente sfruttando al massimo le possibilità previste dai trattati in vigore e dagli elementi di flessibilità in essi contemplati, prima di invocare un'eventuale modifica dei trattati; ribadisce che va esclusa la possibilità di un nuovo accordo intergovernativo;

33. Paragrafo -1 quater (nuovo)

-1 quater. chiede al Consiglio europeo di decidere, a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, del TUE, di adottare il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi secondo la procedura legislativa ordinaria;

34. Paragrafo -1 quinquies (nuovo)

-1 quinquies. ritiene che, in virtù dei trattati in vigore, il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro potrebbero diventare vincolanti ed essere assoggettati al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla mera base dell'articolo 136 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, ma che, sotto il profilo costituzionale, tale misura dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se rafforza in maniera significativa il ruolo del Parlamento europeo per quanto concerne l'applicazione dettagliata degli articoli 121, paragrafo 3, e 121, paragrafo 4, del TFUE, e per completare e attuare la procedura di sorveglianza multilaterale con l'ausilio di atti delegati sulla base dell'articolo 290 del TFUE; rammenta che, stando ai trattati, nel definire e attuare le politiche e le attività dell'UE occorre tenere conto della promozione di un alto livello di occupazione e della garanzia di una protezione sociale adeguata; constata che secondo i trattati, con riferimento alle norme specifiche a favore di una vigilanza vincolante della disciplina di bilancio nella zona euro, i parametri di riferimento fiscali e macroeconomici possono e dovrebbero essere completati con quelli concernenti l'occupazione e gli aspetti sociali, affinché la disposizione di cui sopra sia attuata in maniera appropriata;

35. Paragrafo -1 sexies (nuovo)

-1 sexies. è del parere che una "autentica Unione economica monetaria" non possa essere limitata a un sistema di norme, ma richieda risorse adeguate per ridurre gli squilibri ciclici (ovvero erogando sussidi di disoccupazione a breve termine) e le divergenze strutturali;

ritiene che dal punto di vista politico sia necessario aumentare le risorse proprie del bilancio dell'Unione, collegandole in particolare alle politiche specifiche dell'Unione e al loro valore aggiunto; sottolinea che, in virtù dei trattati in vigore, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono conferire maggiori finanziamenti al bilancio dell'UE nel quadro della procedura sulle risorse proprie, introducendo imposte o diritti specifici secondo la procedura di cooperazione

(10)

PE496.288v02-00 10/11 PA\913515IT.doc

IT

rafforzata, e che questo nuovo regime di bilancio dell'UE della zona euro può essere gestito e incanalato attraverso la procedura di bilancio ordinaria;

36. Paragrafo -1 septies (nuovo)

-1 septies. ritiene che l'entrata in vigore della modifica all'articolo 136 del TFUE, che specifica che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire un meccanismo di stabilità, non costituisca alcun ostacolo giuridico all'esercizio del MESF, al quale possono essere erogate maggiori risorse in virtù dei trattati in vigore da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della procedura sulle risorse proprie, introducendo imposte specifiche e/o aumentando il proprio "limite delle risorse proprie" conformemente alla procedura sulla cooperazione rafforzata; sottolinea inoltre che, in alternativa, il MES potrebbe essere integrato nel quadro giuridico dell'UE attraverso la clausola di flessibilità (articolo 352 del TFUE) in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE;

37. Paragrafo -1 octies (nuovo)

-1 octies. sottolinea che in virtù dei trattati in vigore non vi sarebbero ostacoli costituzionali nei confronti di un MESF rafforzato o di un MES integrato nell'ordinamento giuridico dell'UE, affinché siano utilizzati come garanzia per i titoli di debito emessi da Stati membri con difficoltà di accesso ai mercati e abbiano la funzione di un fondo di rimborso del debito o per l'emissione di banconote in euro e possano trasformarsi in un'agenzia europea per il debito attraverso il ricorso alla clausola di flessibilità in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE, nel contesto di una specificazione dell'ambito di applicazione della "clausola di non salvataggio" sulla base della procedura speciale prevista all'articolo 125, paragrafo 2, del TFUE;

38. Paragrafo -1 nonies (nuovo)

-1 nonies. è del parere che, in virtù dei trattati in vigore, l'articolo 136 del TFUE consente al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il solo voto degli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti vincolanti in materia di politica economica per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo; sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche;

chiede la realizzazione di un accordo interistituzionale il quale preveda che l'elaborazione dell'Analisi annuale della crescita, della raccomandazione della Commissione al Consiglio sugli orientamenti in materia di politica economica per i paesi della zona euro e della raccomandazione della Commissione al Consiglio sugli orientamenti in materia di occupazione sia stabilita in conformità della procedura legislativa ordinaria, che sarebbe indispensabile per conferire un'adeguata legittimità democratica a una vigilanza vincolante della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

39. Paragrafo -1 decies (nuovo)

(11)

PA\913515IT.doc 11/11 PE496.288v02-00

IT

-1 decies. sottolinea, pur ribadendo la sua intenzione di intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali secondo il protocollo n.1, che una tale cooperazione non deve essere considerata come la creazione di un nuovo organo parlamentare misto, il quale sarebbe inefficace e illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale; evidenzia la piena legittimità del PE quale organo parlamentare a livello UE in vista di una governance rafforzata e democratica dell'UEM;

40. Paragrafo -1 undecies (nuovo)

-1 undecies. sottolinea che le misure proposte nei confronti dei trattati in vigore e le future modifiche al trattato non devono escludere le clausole di opt-in a favore degli Stati membri con deroga per l'adozione dell'euro e devono garantire l'integrità dell'UE;

41. Paragrafo 3 (sostituzione)

3. conferma che a tempo debito il Parlamento europeo farà pieno uso della sua prerogativa di sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati, che dovranno essere esaminati successivamente da una convenzione, al fine di completare la definizione di un'autentica UEM accrescendo le competenze dell'UE nel campo della politica economica e rafforzando il ruolo della Commissione e le prerogative del Parlamento europeo, compresa la capacità impositiva dell'Unione.

Riferimenti

Documenti correlati

Nei dati relativi al 2009 sono compresi documenti di soggiorno a tempo indeterminato privi del motivo della presenza (circa 15mila casi nel complesso).. ANNO E AREA

La seconda possibile soluzione è quella di tornare alla proposta, emersa nel corso dei lavori della Costituente, di prevedere una composizione mista nella quale a due terzi

Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.26, sottolineando la rilevanza dell'ipotesi in cui non si determini l'intesa fra

Oltre al presidente Antonio Tajani (anche per conto di Rainer Wieland) e al direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee Michael

Il DPCM previsto dal decreto in esame, invece, deroga a questo schema, perché si rende facoltativo il parere del Consiglio di Stato e soprattutto si esclude l’intervento del

sottolinea la necessità di vagliare l'opportunità di introdurre una procedura armonizzata e più efficace per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno, poiché è

52 del 2021, stabilendo - con decorrenza dal 29 novembre 2021 - il principio secondo cui, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e

Giunti a questo punto, è divenuto quanto mai essenziale ed urgente sviscerare, e auspicabilmente sciogliere, il nodo della rappresentanza, acquisendo di fatto il concetto