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Le notifiche nel processo penale

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Le notifiche nel processo penale

Autore: Edizioni Simone | 20/08/2016

Procedimento penale, le notifiche all’imputato e agli altri soggetti privati coinvolti nel processo: i soggetti incaricati delle notifiche e le forme con cui avviene la notifica.

Il procedimento penale, quale serie di attività e di atti-documenti susseguentisi nel tempo, richiede che essi siano portati a conoscenza dei soggetti e, in genere, delle persone chiamate ad agire nella fase processuale e pre-processuale. Le

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notificazioni sono, appunto, quelle attività poste in essere per assicurare la conoscenza di atti. L’osservanza del meccanismo legale di notifica assicura, però, solo una presunzione legale di conoscenza ben diversa essendo la sua effettività di una conoscenza reale anche se la strutturazione della sua normativa mira a fare conseguire al destinatario la conoscenza effettiva.

L’attività di comunicazione dell’atto è descritta nella relazione di notifica, che nella sua forma tipica è redatta dall’ufficiale giudiziario con le indicazioni di tempo, luogo, consegnatario e destinatario dell’atto; la relazione è scritta sia sulla copia consegnata, sia sull’originale da restituire alla autorità o alla parte privata richiedente (art. 168).

Diversa dalla notificazione è la comunicazione (art. 153 c. 2) attraverso la quale, senza intervento dell’ufficiale giudiziario, il giudice rende noto al P.M. propri atti o determinazioni attraverso la consegna della copia a cura della cancelleria.

La violazione delle disposizioni in materia comporta la nullità della notifica e quindi un vizio procedurale in grado di travolgere, nei casi più gravi, anche gli atti successivamente compiuti (es.: art. 178 lett. c)) e di superare perfino, in un caso- limite, lo sbarramento del giudicato, allorché in sede di incidente di esecuzione è consentito di valutare nel merito la procedura seguita per la dichiarazione di irreperibilità, con eventuale restituzione in termini dell’imputato ai fini dell’impugnazione (artt. 670 e 175).

Non bisogna confondere i vizi di notifica con quelli attinenti all’atto notificato.

Infatti, la notifica, nella sua forma tipica, consiste nella consegna al destinatario, o a chi per lui, di una copia dell’atto, sicché la validità della relativa operazione prescinde dalla validità dell’atto notificato.

I soggetti incaricati per le notifiche sono, per gli atti del P.M. nel corso delle

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indagini preliminari, l’ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, quest’ultima però limitatamente agli atti che ella stessa deve compiere, ovvero eseguire [1].

Peraltro, sono sostitutivi di notificazioni di provvedimenti od avvisi emessi dal giudice o dal P.M., la lettura di essi fatta alle parti interessate in loro presenza, sempreché ne sia fatta menzione nel verbale (artt. 148, comma 5 e 151, comma 3) [2]. Equivalenti a notifiche sono anche le consegne di atti effettuate direttamente agli interessati dalla segreteria del P.M. (art. 151). Per gli atti del giudice (G.I.P., e giudice dibattimentale), l’organo ordinario è il solo ufficiale giudiziario; in caso di procedimenti con imputati detenuti, anche la polizia penitenziaria; la consegna dell’atto all’interessato da parte della cancelleria del giudice vale come notifica (art. 148). Per le parti private, i loro atti possono essere spediti dal difensore al destinatario mediante raccomandanta R.R. (art. 152).

In ordine alla forma della notifica, non sempre questa avviene mediante consegna di copia dell’atto, potendo essere sostituita, per gli atti del giudice e nei casi di urgenza, da una comunicazione telefonica a cura della cancelleria, poi oggetto di conferma mediante telegramma, ovvero anche da mezzi innominati di trasmissione (es.: telefax) [3] o da pubblici avvisi, mai in ogni caso per l’imputato, stante la rilevanza della posizione di costui (artt. 149, 150, 155).

Il comma 2 bis dell’art. 148 c.p.p. prevede che «L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale». In tale ipotesi il mezzo più frequentemente utilizzato è il FAX. Le Sezioni Unite della Cassazione, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore (es. art. 158, co. 8 bis), può essere eseguita anche con telefax o altri mezzi idonei, a norma dell’art. 148, comma secondo bis [4]. Pertanto la disposizione di cui all’art. 148, co. 2 bis, è utilizzabile non solo quando il destinatario della notifica è il difensore, ma anche quando destinatario è l’imputato, ma alla ricezione dell’atto è deputato il difensore.

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In relazione al destinatario della notifica, se trattasi del P.M., la copia dell’atto è consegnata alla sua segreteria (art. 153), se trattasi della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile o del civilmente obbligato, ancora allo stato potenziale, la prima notifica è effettuata, nella abitazione o luogo di lavoro ovvero nella temporanea dimora, possibilmente in mani proprie o, in mancanza, a persona anche temporaneamente convivente e, in subordine al portiere. Se non sono costituiti in giudizio, la notifica avviene, sempre per i soggetti in questione, nel domicilio effettivo da essi dichiarato ovvero nel domicilio legale da essi elettivamente prescelto (domicilio dichiarato o eletto). Se, infine, sono già costituiti in giudizio, stante la rappresentanza processuale del difensore (art. 100), le notifiche sono eseguite presso i rispettivi difensori (art. 154).

Particolarmente rigorosa è la disciplina della notifica per gli atti destinati all’imputato, essendo costui il vero protagonista del processo per essere destinatario della pretesa punitiva ivi azionata. Si cerca di fargli conseguire una conoscenza vera ed effettiva (e non solo legale) degli atti processuali, in ossequio al principio di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La nullità della notificazione è rapidamente disciplinata nell’art. 171.

Le notifiche all’imputato

Nei riguardi dell’imputato non sono ammissibili modalità meno formali di notifica, quali quelle a mezzo telefono e telegrafo, pubblici proclami e strumenti tecnici innominati (es.: computer, telefax).

Per la prima notifica, essenziale per instaurare un rapporto di conoscenza del processo, se l’imputato è detenuto, egli va ricercato nell’istituto e gli va consegnata, in mani proprie, la copia dell’atto; se trovasi assente dall’istituto (per permesso, semilibertà o lavoro esterno e simili), la copia dell’atto è consegnata al direttore dell’istituto, che curerà poi ad informare l’interessato (art. 156).

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Invece, se l’imputato è libero, la notifica, come già visto per gli altri soggetti privati, avviene nell’abitazione o luogo di lavoro ovvero, in subordine, nella temporanea dimora, in mani proprie o, in mancanza, di persona convivente o del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica (in quest’ultimo caso la notifica va integrata con avviso con raccomandata R.R.).

Ove necessario, ai fini della notifica va compiuto un secondo accesso nei luoghi suindicati, per portare a buon fine la consegna dell’atto. In mancanza o rifiuto di soggetti idonei a ricevere la copia per conto dell’imputato (il rifiuto diretto dell’imputato equivale a ricezione della copia dell’atto notificando), alla porta del luogo a costui appartenente viene affisso avviso di deposito, l’atto è depositato in Comune e gli viene spedita raccomandata R.R. (art. 157) [5].

Per rendere più agevole le notifiche all’imputato, la legge 60/2005 ha introdotto il comma 8bis nell’art. 157, prevedendo che se l’imputato nomina un difensore di fiducia, le notifiche degli atti, successive alla prima, possono essergli fatte presso il domicilio di detto difensore [6]. È data la possibilità, però, al difensore di non accettare tale modalità di notifica [7].

Per l’imputato militare, la prima notifica è eseguita in mani proprie e, in mancanza, tramite l’ufficio del comandante, secondo un procedimento analogo a quello per i detenuti (art. 158).

Esigenze di garanzia impongono che per l’imputato interdetto, le notifiche siano eseguite anche presso il tutore (art. 166).

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Il domicilio dichiarato o eletto

L’imputato è, d’altra parte, chiamato a collaborare lealmente per una sollecita costituzione e prosecuzione del rapporto processuale attraverso l’istituto della elezione o dichiarazione di domicilio disciplinato dall’art. 161. Occorre conciliare il suo interesse alla conoscenza del processo e l’interesse pubblico ad un sicuro ed agile procedere dell’azione penale. Pertanto, sin dal primo contatto con la P.G. con il P.M. o con il giudice, l’indagato è invitato a dichiarare o eleggere (scegliere) un domicilio con l’avvertimento che egli ha l’onere di comunicare ogni variazione di domicilio e che, ove necessario, in mancanza, le notifiche avverranno mediante consegna al difensore (rappresentanza processuale) [8].

Fuori da tale ipotesi, l’invito a dichiarare o ad eleggere domicilio è formulato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità giudiziaria (giudice o P.M.).

Giova chiarire che per l’imputato detenuto, essendo sempre possibile la consegna personale, non è ammissibile la elezione di domicilio, non potendosi altrove realizzare siffatto risultato. In tal caso la dichiarazione od elezione di domicilio è effettuata dal detenuto, al direttore dell’istituto, al momento della scarcerazione.

Il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato libero vale per ogni stato e grado del procedimento (art. 164) [9].

Il D.L. 15-1-1991, n. 8 (conv. in L. 82/91), inoltre, consente a persone esposte a pericolo, per le quali quindi sussistono esigenze di sicurezza (es. testimoni in reati di mafia; «pentiti» etc.), di eleggere il domicilio per le notifiche presso un ufficio di polizia o una persona di fiducia, in modo da non svelare il sito di residenza.

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L’imputato irreperibile, latitante, evaso o all’estero

Se l’imputato è irreperibile, oppure è latitante o evaso, all’impossibilità legale di notifica tendenzialmente personale si sopperisce con la notifica al difensore (quale suo «alter ego»), che, così, ne ha la rappresentanza processuale. Analogamente, per l’imputato all’estero, che non abbia eletto domicilio in Italia e quindi non possa essere personalmente contattato, la notifica è eseguita mediante consegna al difensore.

Tuttavia, preventivamente va provocata la elezione o dichiarazione di domicilio nello Stato, mediante informativa del procedimento in corso; a tal fine, se occorre, va accertato il luogo estero di dimora o domicilio, anche con la collaborazione internazionale.

La informativa suddetta gli va spedita a mezzo posta. A tal proposito vi è sempre possibilità di utilizzare il servizio postale quale mezzo di notificazione, anche per gli atti destinati ad altri soggetti o parti processuali (artt. 169 e 170).

Particolarmente delicata è la tematica della irreperibilità dell’imputato, potendo essa sfociare, in punto di fatto, nella ignoranza del procedimento e quindi nella privazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un primo sistema di garanzie volto ad evitare la ignoranza del processo è rappresentato dalle suindicate specifiche modalità riservate alle notifiche per gli imputati detenuti o in servizio militare e dal doppio accesso domiciliare per l’imputato libero, nonché dall’avvertimento del giudice in tema di domicilio eletto o dichiarato. La irreperibilità è un istituto esclusivo dell’imputato in fase processuale (e prima ancora dell’indagato in fase di indagini preliminari: art. 151, c. 4), non essendo contemplata la irreperibilità per le altre parti.

Orbene, il decreto di irreperibilità emesso dall’autorità giudiziaria (giudice o P.M.) è

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subordinato all’espletamento di ricerche nei luoghi almeno di nascita, ultima residenza o dimora o luogo di lavoro, nonché presso l’Amministrazione carceraria (il detenuto o l’internato è, per definizione, un reperito o reperibile). La irreperibilità ha una scansione periodica (disciplinata dall’art. 160, come sostituita dal D.Lgs. 12/91) a seconda delle fasi processuali, sicché ogni nuovo decreto di irreperibilità deve basarsi su nuove ricerche.

La giurisprudenza di legittimità, interpretando l’art. 160, ha stabilito che il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415bis c.p.p.) è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso [10].

La declaratoria di irreperibilità consente di superare la stasi processuale, giacché essa consente di eseguire le notifiche all’imputato mediante consegna di copia dell’atto al difensore, che, così, lo rappresenta ad ogni effetto (artt. 159 e 160).

Allorché sia emessa una misura di custodia cautelare nei confronti dell’imputato e questi non viene catturato, viene emesso decreto di latitanza (art. 165) e le ulteriori notifiche alla parte si effettuano mediante consegna di copia dell’atto al difensore [11].

In linea generale, l’inosservanza delle formalità di notifica già esaminate concretizza nullità (art. 171).

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Le notificazioni ai soggetti privati diversi dall’imputato

Tra questi soggetti il codice comprende oltre al responsabile civile ed al civilmente obbligato, anche la nuova figura della persona offesa (non contemplata dal codice abrogato) in considerazione del fatto che a tale soggetto sono stati attribuiti nel processo penale diritti e facoltà che essa deve essere in grado di esercitare.

Le notifiche alla persona offesa vengono eseguite con le formalità prescritte dalla legge per la prima notifica all’imputato non detenuto (art. 154 comma 1, che richiama l’art. 157).

Solo in caso di mancato rintraccio si effettuano con il deposito in cancelleria.

La prima notifica al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria viene effettuata secondo le modalità previste dalla legge per l’imputato non detenuto (art. 154 comma 2, che richiama l’art. 157).

Successivamente, invece, o tali due soggetti si saranno costituiti (ed allora risulteranno elettivamente domiciliati presso il loro difensore, come avviene anche per la parte civile: art. 100 comma 5), ovvero devono dichiarare o eleggere domicilio (in caso contrario, le notifiche avverranno col deposito in cancelleria).

Si ricorda che ad essi le notifiche possono essere fatte anche con comunicazione telefonica o telegrafica (art. 149).

Una particolare notifica è quella prevista per le persone offese a mezzo di pubblici annunzi dall’art. 155.

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Per quanto attiene al difensore, allorché questi debba ricevere l’avviso di atti che l’A.G. compirà (es. interrogatorio dell’imputato), è sufficiente che al difensore sia procurata l’effettiva conoscenza della notizia (es. avviso telefonico), senza necessità del rispetto delle forme della notificazione [12].

Nullità della notificazione

L’art. 171 enumera i casi di nullità della notificazione:

se l’atto è notificato in modo incompleto, e la legge non consente la 1.

notifica per estratto;

se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte richiedente la notifica 2.

ovvero sul destinatario;

se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha 3.

eseguita;

se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata 4.

la copia;

se non è stato dato l’avviso nei casi previsti dall’art. 161, commi 1, 2 e 3 5.

(dichiarazione o elezione di domicilio) e la notifica è stata fatta con consegna al difensore;

se è stata omessa l’affissione o non si è data la comunicazione prevista 6.

dall’art. 157, comma 8;

se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona 7.

(portiere o chi ne fa le veci);

se non sono state osservate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi 8.

dell’art. 150 e l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

Il criterio seguito dal legislatore è quello del conseguimento del fine della conoscenza dell’atto e della sua riscontrabilità.

Si vedrà, infatti, trattando delle nullità e delle sanatorie (Cap. 13) che in generale

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le nullità sono sanate se la parte interessata ha rinunciato ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto o si è avvalsa delle facoltà derivanti dall’atto nullo (art.

183) e quelle relative alle notificazioni di citazioni sono sanate dalla comparsa della parte (o dalla rinuncia a comparire: art. 184, comma 1).

Se la nullità della notificazione riguarda la citazione dell’imputato ed il vizio è particolarmente grave, la nullità della notificazione equivale ad omessa citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179, c. 1, c.p.p., non sanabile ai sensi dell’art. 184 c.p.p., in quanto incidente sulla regolare instaurazione del contraddittorio [13].

La giurisprudenza ha però precisato che la nullità insanabile in questione ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. [14].

Note

[1] Gli articoli 148 e 151 c.p.p. sono stati modificati dal D.L. 144/2005

antiterrorismo, che nell’intento di sgravare la P.G. da compiti non investigativi, ha limitato fortemente l’impegno della polizia nell’attività di notificazione degli atti. È stato quindi previsto che l’unico organo notificatore è l’ufficiale giudiziario; inoltre

per gli atti del giudice destinati ai detenuti ci si può rivolgere alla polizia

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penitenziaria; per gli atti del P.M. è possibile l’impiego della P.G. solo se si tratti di atti che ella deve compiere od eseguire (es. notifica di una misura cautelare). [2]

L’effetto dell’equivalenza della lettura del provvedimento alla notificazione si verifica in modo automatico solo per quegli atti per i quali è la legge stessa a prevedere la loro lettura (es. decisione del giudice all’udienza preliminare); ove ciò

non sia previsto, è necessario che nel verbale sia espressamente citata l’effettiva lettura del provvedimento (Cass. I, 13-10-1993). [3] La giurisprudenza ha ritenuto

che l’utilizzazione, per la comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l’avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni (art. 149 c.p.p.) è ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole

disposizioni di legge e sempre che i mezzi cui si sia fatto ricorso siano

astrattamente idonei a rendere noto l’avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia giunto ad effettiva conoscenza del destinatario. In particolare in tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo si è ritenuto che la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all’atto dell’arresto, a causa di vizi di funzionamento dell’apparecchiatura o del mancato

ascolto della registrazione, non incidesse sulla ritualità dell’avviso, gravando sul difensore medesimo l’onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli

apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate (Cass. Sez. Un. 22-11-2002, n. 39414). [4] Cass. Sez.

Un., 19-7-2011, n. 28451. [5] Se la raccomandata non viene ritirata, dopo l’attestazione di «compiuta giacenza», la notifica si ritiene perfezionata (art. 8

legge 890/1982). La Corte Cost. chiamata a giudicare sulla legittimità della disposizione, nel dichiarare infondata la questione, ha però precisato che il termine di deposito della raccomandata presso l’ufficio postale, prima della restituzione alla autorità giudiziaria, non deve essere eccessivamente breve. [6] Le Sezioni Unite

della Cassazione, con la sentenza 15-5-2008, n. 19602, hanno stabilito la prevalenza del domicilio dichiarato o eletto sulle modalità di notifica previste dal comma 8 bis dell’art. 157 c.p.p. Ha statuito la Corte che «È nulla la notificazione

eseguita a norma dell’art. 157, comma ottavo bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.

Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art.

184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.». [7] Tale rifiuto deve essere contenuto nella dichiarazione di nomina o in un

immediato atto successivo e non può essere opposto al momento della notifica dell’atto (Cass. I, 7-2-2008, n. 6068). [8] La dichiarazione di domicilio ha carattere

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ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l’elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l’atto nel luogo eletto (es. domicilio del difensore) (Cass. V, n. 1935/2000). Ciò premesso, la

giurisprudenza ha stabilito che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione, sebbene non revocata (Cass. Sez. Un. 18-12-2006, n. 41280).

Inoltre, l’elezione di domicilio, se fatta presso un difensore, conserva efficacia anche in caso di revoca del mandato, di rinuncia ad esso o di sostituzione del difensore stesso (Cass. VI, 15-5-2003, n. 21428). [9] Nel caso in cui l’imputato

abbia eletto domicilio, ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, presso il difensore, quest’ultimo ha facoltà di rifiutare la notificazione degli atti destinati al suo assistito. In tal caso le successive notifiche all’imputato saranno effettuate ai sensi

dell’art. 161, quarto comma (C. Cost., ord. 13-4-1994, n. 138). All’elezione di domicilio non può essere apposta alcuna clausola che ne limiti temporalmente l’efficacia. Una simile clausola è nulla (Cass. VI, 30-9-1996, n. 8818). [10] Cass.

Sez. Un., 20-6-2012, n. 24527. [11] Le Sezioni Unite della Cassazione hanno di recente precisato che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.p., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, non

devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche

all’estero quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto dell’art. 169 c.p.p. Inoltre, la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all’estero,

avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite nella forma prevista per l’imputato latitante

dall’art. 165 c.p.p., qualora essa non sia portata a conoscenza del giudice procedente (Cass. Sez. Un. 7-5-2014, n. 18822). [12] V. in tal senso, Cass. Sez. Un.

11-1-1994, n. 23. [13] Cfr. Cass. Sez. Un. 8-5-2002, n. 17179. [14] Cass. Sez. Un.

7-1-2005, n. 119.

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