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affitta Immobile strumentale sito in Cernobbio, Piazza Risorgimento, censito al catasto fabbricati, sez. Urbana: CER, al Foglio 4, particella 884

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CONTRATTO DI LOCAZIONE A TERZI DELL’IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA RISORGIMENTO DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA FORMA DI BAR

Con la presente scrittura provata:

Il …….., nato ……. nella sua qualità di …………. del Comune di Cernobbio (codice fiscale 00432060135), munito di firma digitale ………., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cernobbio (Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00432060135), di seguito denominato locatore, in forza del decreto sindacale, n. __ del ________, nonché ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 27 (ex art. 25), comma 1, del vigente Statuto comunale;

affitta

a _____________________, con sede a _______________________, via __________________, cod. fiscale __________________, p.iva _________________, rappresentata dal Legale rappresentante _________________, nato a ____________, il ____________, e residente a ______________, via _________________, cod. fiscale__________, in qualità di conduttore

che accetta, per sé e suoi aventi causa, la seguente unità immobiliare:

Immobile strumentale sito in Cernobbio, Piazza Risorgimento, censito al catasto fabbricati, sez.

Urbana: CER, al Foglio 4, particella 884

ART. 1

Oggetto del contratto - locazione

Il presente atto ha per oggetto la locazione commerciale dell’immobile comunale in Piazza Risorgimento destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar ed eventualmente, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ad attività di ristorazione.

Il fabbricato oggetto della procedura ad evidenza pubblica è rappresentato nella planimetria allegata e comprende altresì un’area esterna, come evidenziato nell’elaborato allegato, che potrà essere utilizzata per la somministrazione, previo versamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico, calcolato sull’effettiva superficie richiesta rispetto a quella messa a disposizione dall’amministrazione e che è pari a circa mq. 283,55.

L’amministrazione si riserva di rideterminare in diminuzione l’area concessa per occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico, senza che nulla sia dovuto al locatario.

ART. 2

Durata della locazione, forma del contratto

La durata della locazione è fissata in anni 6 (sei), rinnovabile per altri sei anni, secondo la disciplina di cui agli artt. 27, 28 e 29 della I. 27 luglio 1978, n. 392 e succ. mm. e ii., che

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integralmente si richiama, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, soggetta ai disposti della legge e dal codice civile.

In considerazione della natura di ente pubblico del locatore, che richiede per ogni affidamento una procedura ad evidenza pubblica, si precisa che alla scadenza del secondo periodo di sei anni (durata minima di legge) il contratto deve considerarsi risolto, senza necessità di disdetta, per naturale decorrenza dei termini.

Alla scadenza della locazione l'unità immobiliare dovrà essere restituita al Comune di Cernobbio, libera da persone e da cose, in buono stato di manutenzione.

In ogni caso è consentito al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r o pec

La locazione ha natura commerciale, alla scadenza non spetterà al locatario alcuna indennità di avviamento o prelazione di sorta.

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, con spese a carico del conduttore.

Il Comune di Cernobbio si riserva la facoltà di vendita dell’immobile, salvo la prelazione legale in favore del conduttore.

E’ espressamente sancito il divieto di rinnovo tacito del rapporto.

Per quanto riguarda la sub locazione si richiama il disposto di cui all’art. 36 della L. 392/1978.

ART. 3 Canone annuo

Il canone di locazione anno viene determinato nella misura di Euro ………. Oltre IVA di legge, come da offerta in sede di gara.

Tale canone dovrà essere rivalutato annualmente con applicazione del 75% dell’indice ISTAT relativo all’andamento dei prezzi al consumo dell’anno precedente.

L’importo definito come canone dovrà essere versato alla Tesoreria del Comune di Cernobbio in due rate semestrali anticipate entro il 10 gennaio ed il 10 luglio di ogni anno; per il primo anno il canone sarà conteggiato in modo proporzionale dal giorno di stipula della locazione e dovrà essere versato entro 10 giorni dalla firma.

Eventuali rideterminazioni del canone potranno essere effettuate ai sensi dell’art. 7 punto 9).

Per eventuali ritardi sui termini sopra citati, saranno calcolati gli interessi legali previsti dalle leggi vigenti salva la decadenza dalla locazione qualora il locatario non adempia entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del locante tramite raccomandata A/R.

Saranno inoltre a carico del locatario, e pertanto da considerare ulteriore voce parte del canone, la tassa rifiuti e le spese relative al canone unico su parte dell’area interessata dalla presente locazione per i periodi in cui il locatario stesso avrà a disposizione l’area.

ART. 4

Consegna delle strutture al locatario della gestione La struttura viene consegnata nello stato in cui si trova, in data odierna.

All’atto della consegna della struttura sarà redatto, in contraddittorio tra il locatario ed i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, tra i quali almeno un funzionario tecnico, un verbale di stato dei locali e degli impianti, corredato di fotografie, con la precisazione dello stato d'uso degli immobili affidato in consegna al locatario.

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ART. 5

Inizio dell'attività di gestione

Il locatario s'impegna ad iniziare l'attività entro e non oltre 15 giorni dal termine dei lavori o dalla data di agibilità.

Nel caso in cui il locatario non dovesse avviare l'attività entro il termine previsto, verrà applicata una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo.

Nessun rimborso è dovuto al locatario per i lavori che verranno svolti, neanche in forma di indennizzo per migliorie e/o addizioni non separabili al tempo della cessazione del rapporto.

Qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e, del pari, non darà titolo ad alcun indennizzo, come previsto al precedente comma, fatto salvo quanto previsto all’art. 7 punto 9. I progetti devono rispettare le norme in materia di tutela ambientale.

ART. 6 Uso della struttura

Il locatario ha l'obbligo di utilizzare direttamente la struttura nella sua totalità senza che sia ammissibile alcun mutamento della stessa rispetto alla sua destinazione originaria, per tutta la durata della locazione. Egli dovrà condurre direttamente la gestione dell'intero complesso, munendosi delle prescritte autorizzazioni, concessioni e licenze. Per quanto riguarda la sublocazione si applica il disposto di cui al’art. 36 della L. 392/1978. Il subentrante dovrà in ogni caso possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando e dovrà essere in grado di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. Entro 5 giorni dal subentro devono essere depositati presso gli ufficio comunali I documenti che attestano il possesso di tali requisiti.

ULTERIORI OBBLIGHI DEL LOCATARIO

ART. 7

Obblighi del locatario e del Comune Il locatario dovrà:

1. Garantire l’accessibilità a tutti gli utenti;

2. Provvedere a dotare l’immobile di certificazione energetica

3. custodire, conservare e gestire l’immobile e gli impianti esistenti con ogni diligenza e non servirsene per usi non consentiti dalla natura del bene;

4. assicurare la vigilanza sulla struttura;

5. farsi carico di tutti gli oneri relativi alle opere di manutenzione ordinaria e riparazione della struttura, degli impianti delle attrezzature in dotazione e del verde presente;

6. farsi carico delle eventuali modifiche sia nella conformazione dell’area esterna sia nella qualità degli arredi, al fine di conformarsi al progetto di sistemazione generale della Riva che sarà approvato dal comune;

7. acquisire nei tempi previsti per legge le autorizzazioni sanitarie ed amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

8. comunicare tempestivamente ogni variazione sociale che dovesse intervenire durante la durata del contratto;

9. farsi carico dei necessari adeguamenti tecnologici specifici, derivanti da obblighi di legge per l’attività da esercitarsi nella struttura; tali interventi devono essere comunicati all’ente e autorizzati dallo stesso; saranno a carico del locatario che potrà richiedere, con idonea documentazione, lo scomputo di tale valore (al netto di IVA) dal canone annuo dovuto all’ente, fino ad un massimo del 50% del valore di un’annualità. Tale agevolazione può essere esperita una sola volta nell’ambito della durata del presente contratto;

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10. mantenere la struttura in perfetto stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso; il locatario non potrà apportare alcuna modifica alla stessa salvo preventiva autorizzazione scritta dell’ente locante;

11. garantire, in ogni ambiente ed in ogni momento, il massimo ordine e pulizia, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e delle prescrizioni impartite dalla autorità sanitarie a ciò preposte

12. posizionare gli elementi di arredo interno ed esterno per la valorizzazione della struttura;

13. utilizzare la struttura del Comune di Cernobbio con la diligenza del buon padre di famiglia e risarcire il Comune stesso da qualsiasi danno causato alla stessa volontariamente o anche involontariamente, per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, suoi familiari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

14. assumere a proprio carico tutta l’organizzazione gestionale comprese tutte le spese relative al personale, dai materiali, ai consumi (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, telefono), alle pulizie, imposte e tasse, niente escluso, vedi art. 13;

15. garantire nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge, l’applicazione del trattamento giuridico e previdenziale previsto dai C.C.N.L vigenti al personale in servizio, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia;

16. obbligarsi ad assicurare e a tenere indenni i beni avuti in gestione da qualsiasi danno di terzi con polizza di assicurazione che garantisca ogni e qualsiasi distruzione dei beni stessi e a tenere sollevata da ogni responsabilità civile il Comune di Cernobbio per ogni e qualsiasi danno causato dai beni stessi;

17. stipulare e produrre al Comune di Cernobbio polizza assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile come da successivo art. 11;

18. provvedere all’assicurazione di immobili, arredi e attrezzature contro i danni derivanti da incendio, atti vandalici, ed eventi socio politici come da successivo art. 10;

Determinazione lavori di manutenzione ordinaria

I lavori di manutenzione ordinaria a carico del locatario sono esemplificati in modo non esaustivo come segue:

1) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, esterni;

2) riparazione e sostituzione di parti accessorie ed infissi e serramenti interni;

3) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

4) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell’uso;

5) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;

6) tinteggiatura dei locali e degli infissi;

7) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;

8) verifica periodica degli estintori.

Il locatario dovrà inoltre:

1. presentare eventi di richiamo turistico da svolgersi in Riva prevalentemente nel periodo estivo, secondo un programma annuale presentato e condiviso con l’amministrazione comunale.

2. distribuire il medesimo materiale turistico informative presente presso l’infopoint Comunale nel periodo in cui è aperto l’infopoint;

3. effettuare un periodo continuativo di apertura dell’ esercizio di almeno 6 mesi (compresi i mesi estivi);

4. acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività insediate

L’aggiudicatario si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a farsi carico delle eventuali modifiche sia nella conformazione dell’area esterna sia nella qualità degli arredi, al fine di conformarsi al progetto di sistemazione generale della Riva che il Comune intende approvare

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Le licenze ed autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività produttive e commerciali saranno a carico del gestore, che ne sarà a tutti gli effetti responsabile.

Spettano al locatario le procedure necessarie e i costi conseguenti per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni per l’eventuale svolgimento dell’attività di ristorazione.

Il Comune di Cernobbio si riserva la facoltà di effettuare controlli alla struttura, anche mediante la nomina di tecnici e/o consulenti esterni, ispezioni e controlli in merito alla regolare gestione delle strutture ad oggetto del presente contratto di locazione, con possibilità di rivalsa nei casi di evidente e riscontrata trascuratezza. Il gestore a tale proposito si impegna ad acconsentire a tali verifiche. Per le attività di cui al presente comma non è posto alcun costo a carico del conduttore.

ART. 8 Autorizzazioni

Tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, C.P.I., autorizzazioni per pubblici spettacoli, agibilità anche in materia igienico sanitaria e quant’altro prescritto dalla vigente normativa in materia di gestione della struttura in locazione ovvero ogni altra funzione-servizio complementare, che già opera o che si intende attivare, devono essere acquisiti a cura e spese del locatario, che manleva il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il locatario non può dare avvio all’attività o porzioni di essa se prive di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, certificati sopra elencati o quant’altro prescritto dalla legge.

Tutte le autorizzazioni per pubblico esercizio o le relative SCIA che saranno rilasciate/comunicate dall’ente competente o che saranno rilasciate nel corso della durata della locazione, decadono automaticamente alla scadenza della locazione, senza che il locatario possa in alcun modo richiedere indennizzi a qualsivoglia titolo. Sottoscrivendo il contratto di locazione, anzi, esso rinuncia per esplicito e senza riserva alcuna a tali indennizzi e/o ristori di qualsivoglia natura e specie, ivi compresi avviamenti commerciali o simili.

Qualora sia accertato presso la struttura comunale nel suo complesso, l’effettivo esercizio di attività prive di autorizzazione, ovvero in difformità alle loro prescrizioni, o in contrasto con le norme che regolano le specifiche materie, o in contrasto con le segnalazioni di inizio attività ovvero sia accertata la scorretta conduzione e gestione o la manomissione di impianti e che, comunque, comportano una violazione penalmente rilevante, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca immediata del contratto di locazione, anche in pendenza dell’esito del procedimento penale, e ciò in danno del locatario che rimane, al riguardo, l’unico responsabile rispetto al Comune.

ART. 9

Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, l'assegnatario ha prodotto alla sottoscrizione del contratto, idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con validità sino a tutto il primo periodo di durata del contratto, con rinnovo annuale tacito alle medesime condizioni per la restante durata contrattuale, per un importo pari a € __________

corrispondente a 12 (dodici) mensilità del canone di locazione, e con le seguenti ulteriori principali caratteristiche:

- impegno incondizionato da parte dell'lstituto di emissione a versare entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi somma compresa nel massimale previsto, ogni eccezione rimossa al riguardo e nonostante eventuali opposizioni del conduttore;

- formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo civile, alla facoltà di opporre eccezioni opponibili dal conduttore al locatore decadenze di cui all'articolo l957 del codice civile;

- preavviso di 6 (sei) mesi in caso di disdetta da parte dell'lstituto bancario.

L'invalidità od inefficacia, totale o parziale, per qualsiasi ragione, della garanzia fideiussoria produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto di locazione.

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La cauzione sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere imputata in conto canone. Tutte le somme prelevate dalla cauzione dovranno essere reintegrate dall'aggiudicatario entro giorni trenta dalla comunicazione scritta da parte del locante, pena la decadenza dalla locazione dopo un mese dalla messa in mora senza esito.

Detta cauzione o polizza avrà scadenza solo dopo il rilascio dell’immobile e sarà vincolata ad una dichiarazione liberatoria emessa dal Comune contestualmente al verbale di riconsegna dell’immobile medesimo se lo stesso avrà esito favorevole o successivamente alla definizione di eventuali controversie o rivalse che in quella sede dovessero insorgere. Il presente dispositivo viene costituito a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico del gestore nonchè del pagamento delle eventuali penali.

ART. 10

Assicurazione contro incendi, atti vandalici

Il locatario ha provveduto alla stipulazione della polizza contro incendi, atti vandalici ed eventi socio politici, a copertura dell'intera struttura in Piazza Risorgimento (ivi comprese le strutture murarie) e delle attività di gestione dello stesso, per un massimale di rischio non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza è stata stipulata per la stessa durata del contratto e copia della stessa è stata consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 11

Responsabilità civile

Durante la vigenza del contratto il locatario sarà responsabile della struttura e, pertanto, dovrà rispondere di eventuali danni a persone e/o cose.

Con la sottoscrizione del contratto il locatario esonera espressamente l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per danni, a persone o cose, che dovessero verificarsi per cause connesse alla gestione della struttura o alla efficienza e manutenzione delle strutture di cui esso consta.

Allo scopo il locatario ha costituito, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa con primaria compagnia o società con massimali non inferiori a € 3.000.000,00.

ART. 12

Spese per utenze e materiali d'uso

Le spese inerenti al consumo idrico, elettrico, telefonico, e di combustibili necessari alla fornitura di acqua calda e di materiale e prodotti per la sanificazione e l’igiene ed ogni altro onere derivante da installazione e manutenzione dell’arredamento, riscaldamento, illuminazione, smaltimento rifiuti di ogni tipo e genere, imposte e tasse d’esercizio sono a totale carico del locatario che provvederà all’intestazione a proprio nome di ciascuna utenza riferita alla struttura comunale.

ART. 13

Corretta tenuta dei locali, modifiche e variazioni edilizie

Il locatario si obbliga a rispettare la destinazione d'uso dei locali della struttura ed a garantirne la corretta tenuta ed utilizzazione.

Il locatario viene altresì nominato custode dei beni che costituiscono il complesso della struttura oggetto del presente contratto, per cui risponderà personalmente dei danni in cui sia ravvisabile una sua responsabilità, anche indiretta, o causati da sua negligenza.

In generale dovrà porre nella custodia delle cose la massima diligenza.

Ogni adattamento, modifica, sistemazione, variazione delle strutture esistenti ed ogni altra opera che si dovesse rendere necessaria ed opportuna, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione e debitamente autorizzata dagli organi competenti, sentiti i pareri degli Uffici incaricati. Le spese relative, in ogni modo, saranno sempre a totale carico del locatario senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 punto 9 (Adeguamenti tecnologici).

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E’ altresì obbligo del locatario mantenere il decoro della struttura interna/esterna per tutta la durata della locazione ad insindacabile giudizio (verifica ogni 2 anni) della Commissione Paesaggio del Comune.

ART. 14 Impianti tecnologici

La manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico, ecc.), e tutte le spese connesse al fine di assicurarne il perfetto funzionamento, avendo particolare riguardo per la prevenzione per i pericoli d’incendio e gli altri incidenti che possano procurare pregiudizio all’incolumità delle persone o danni alle cose, sono a totale carico del titolare del presente contratto, senza possibilità di rivalsa alcuna contro l’Amministrazione Comunale.

Nel caso di avarie per incuria del locatario, questi dovrà immediatamente procedere a sue spese, alla sistemazione degli impianti ed al risarcimento di tutti gli altri danni eventualmente causati, sia nei confronti di persone che di cose.

ART. 15

Richiamo normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi

Il locatario assume a tutti gli effetti la qualità di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, accollandosi tutti gli obblighi e le responsabilità da essa discendenti, anche in ordine agli adempimenti connessi alla prevenzione degli incendi.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 16

Modalità di gestione della struttura

Il locatario si assume l’obbligo di gestire, per tutta la durata del contratto, i servizi inerenti alla natura commerciale del bar garantendone, a totale proprio carico, la massima efficienza.

Potrà porre in vendita quanto autorizzato con la licenza di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con divieto assoluto di vendita di altri generi o di installare giochi tipo slot machine.

La locazione si riferisce all’intero periodo contrattuale, pertanto il gestore dovrà garantire la manutenzione della struttura anche durante i periodi di chiusura al pubblico.

ART. 17

Erogazione dei servizi

I servizi agli utenti dovranno essere erogati secondo i principi di efficienza ed efficacia.

Sarà compito dell'Amministrazione vigilare e controllare il rispetto delle norme e l'inosservanza delle stesse costituisce inadempimento degli obblighi assunti.

Nell’ambito della gestione del complesso comunale, il locatario è l’unico e il solo responsabile verso il Comune dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi e il loro personale in genere.

Tutto il personale impiegato nell’ambito della struttura comunale deve svolgere il proprio servizio con decoro e con la massima cortesia.

ART. 18

Aggiornamento impianti di servizio

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II locatario ha l'obbligo di eseguire tutte le opere necessarie per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente emanata in materia di tutela e sicurezza (vedi art. 7 punto 9 per quanto riguarda scomputo dal canone) o che si dovessero eseguire per migliorare la qualità dei servizi.

ART. 19

Miglioramento dei servizi

Sono a carico del locatario, senza rivalsa alcuna sull’Ente locante, tutte le spese per l'eventuale acquisto o nolo di macchine, attrezzature e materiali occorrenti per la gestione della struttura e per la pulizia del compendio. Tali attrezzature resteranno di sua proprietà.

PERSONALE

ART. 20

Disposizioni generali

Il locatario dovrà provvedere alla gestione di tutta la struttura e dei servizi con personale proprio dipendente qualificato. Qualora per la gestione della struttura il locatario proceda a nuove assunzioni, dovrà farlo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.E’ facoltà del locatario il ricorso a personale in rapporto di lavoro autonomo, qualora ciò sia consentito dalle norme vigenti.

Il locatario dovrà avvalersi, in ogni caso, di personale qualificato, in possesso dei necessari requisiti di legge, in funzione delle mansioni cui è preposto.

Il locatario dovrà applicare nei confronti del proprio personale dipendente il trattamento giuridico- economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme di legge contrattuali in materia e dal relativo comparto di contrattazione collettiva. Tutte le spese, anche previdenziali ed assicurative del predetto personale, o di quello con il quale instaurasse rapporti di collaborazione o di lavoro autonomo, rimangono ad esclusivo carico del locatario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

TERMINE DELLA LOCAZIONE

ART. 21

Termine della locazione – Revoca

La locazione ed il rapporto contrattuale relativo cesseranno i propri effetti allo scadere del termine di cui all'art. 2.

Salvo, comunque, l’applicazione di una penale, come di seguito stabilita, il Comune può promuovere in qualsiasi momento la revoca della locazione con risoluzione del contratto, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

1) situazione prevista dal decreto legislativo 50/2016 quali causa di esclusione dalle gare;

2) situazione di morosità con il comune di Cernobbio non regolarizzata entro 30 giorni dalla formale messa in mora;

3) situazione di lite pendente con il comune di Cernobbio;

4) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, in base a verbale dell’autorità sanitaria preposta, non regolarizzate nei tempi indicati;

5) interruzione del servizio senza giustificato motivo;

6) qualora il locatario riporti condanne per reati nei confronti del locante;

7) messa in liquidazione del locatario;

8) il gestore o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente grave violazione di leggi, regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle Autorità comunali;

9) motivi che rendano incompatibile la gestione, totale o anche solo parziale, della struttura da parte del locatario e che siano previsti dalle leggi vigenti;

10) mancato versamento dei canoni entro un mese dal ricevimento della messa in mora tramite PEC da parte del locante, qualora il locatario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;

11) recidiva plurima oltre la terza per disfunzioni o inadempimenti che nel caso di tre contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza;

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12) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del locante tramite PEC;

13) azioni od interventi del locatario o di suoi dipendenti e/o agenti che comportino discredito all’immagine del Comune di Cernobbio;

14) intervento della magistratura, con provvedimenti anche non definitivi, a carico del locatario con o senza provvedimenti di sequestro della struttura;

15) gravi danni prodotti alla struttura ed agli impianti o attrezzature di proprietà comunale, per imperizia e/o colpa del locatario e/o ditte prestatrici di servizi;

16) in caso di sub-locazione o di cessione dell’attività, al di fuori della disciplina di cui all’art. 36 della L. 392/1978 o nel caso il subentrante non possedesse i requisiti di legge per contrarre con la PA o i requisiti di moralità e professionalità di cui agli articoli 65 e 66 della LR 6/2010;

17) ogni altra inadempienza, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c.

Il verificarsi di una delle condizioni sopra citate legittima l'Amministrazione alla revoca della locazione con incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il provvedimento di revoca potrà essere adottato dal Comune di Cernobbio dopo la contestazione degli addebiti, (tramite PEC o raccomandata A/R) e tenendo conto delle giustificazioni che il locatario avrà presentato entro il termine di 15 giorni dalla data della contestazione.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti e relativi alla manutenzione, che comportino danni alle strutture o agli immobili, il Comune di Cernobbio si riserva di eseguire o di far eseguire le necessarie opere di riparazione. E’ fatto obbligo al gestore di provvedere al versamento delle spese così sostenute dal Comune di Cernobbio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta relativa.

In caso di inosservanza il Comune di Cernobbio ha diritto a revocare con decorrenza immediata la locazione. E’ fatto salvo il diritto del Comune stesso ad ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Salvo che il Comune non promuova la procedura di revoca della locazione, la penale (sanzione) da applicare nei casi sopra esposti è stabilita in Euro 300,00 (trecento/00) per ogni inadempienza accertata. In caso di recidiva, la predetta penale è aumentata del 50% (cinquanta per cento) per ogni successiva recidiva. Medesime penali vengono applicate in caso di accertato mancato rispetto degli obblighi a carico del locatore di cui all’art. 7.

La revoca della locazione, con contestuale risoluzione del presente contratto di locazione, può, inoltre, essere adottata per sopravvenuti e motivati gravi motivi di ordine pubblico e/o di pubblico interesse, nel quale caso nulla è dovuto al locatario.

ART. 22

Restituzione della struttura a fine rapporto e facoltà del locatario

Al termine del periodo contrattuale, sia che si tratti di scadenza naturale, sia che si tratti di revoca anticipata, la struttura comunale dovrà essere riconsegnata all’Ente locante, previa redazione di un inventario e confronto con la consistenza dei beni inizialmente dati in locazione, in condizioni idonee e di regolare funzionalità, consegnando idonea documentazione di manutenzione della struttura e degli impianti, salvo la normale usura, libero da cose di proprietà del locatario e dalle attrezzature non infisse nella struttura, ove non acquistate dal Comune o da terzi subentranti, nonchè libero da persone.

Si ribadisce che nessun rapporto potrà sussistere, in ogni caso, fra Comune e dipendenti, comunque assunti dal locatario. Nei confronti del Comune, di tali contratti e di assunzioni, risponde esclusivamente il locatario.

Eventuali opere di ripristino delle condizioni di cui sopra, saranno eseguite dall'Amministrazione, prelevando dal deposito cauzionale che sarà restituito nella parte residua.

Ove l'importo della cauzione non dovesse risultare sufficiente per le spese delle eventuali opere di ripristino, il locatario s’impegna ad integrare la differenza necessaria, mediante versamento della stessa.

All’atto della cessazione del rapporto nessuna indennità sarà riconosciuta al locatario nel caso di migliorie agli impianti ed alle strutture, se non previamente concordato tra le parti.

Il locatario potrà provvedere ad acquistare e collocare all’interno dell’esercizio arredamenti, strutture ed attrezzature che riterrà opportune, anche esteticamente, purché non in contrasto con

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le finalità del complesso, senza onere alcuno a carico del Comune, restando detti eventuali acquisti, al termine della locazione, di proprietà del locatario stesso.

E’ data facoltà al locatario di organizzare eventi/iniziative e/o di aggregazione sociale, finanziabili anche con il ricorso a eventuali forme di sponsorizzazione, purché non in contrasto con le finalità del complesso e previamente autorizzate dal Comune in ordine alle prescrizioni contenute nel TULPS - Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, alle norme igienico sanitarie, alle norme in materia di inquinamento acustico e in particolare di tutela e salvaguardia dell’ambiente.

ART. 23

Pubblicità commerciale

La ditta locataria potrà installare cartelloni e/o striscioni pubblicitari e utilizzare forme di pubblicità audio o video, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24

Spese contrattuali e regime fiscale

Le spese del contratto (bollo, registro, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico del locatario, che dovrà depositare e comunicare tramite PEC al Comune, la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’imposta di registro dovuta per effetto del presente contratto per tutta la sua durata

Sono altresì a carico del locatario gli oneri fiscali nascenti dal rapporto.

ART. 25 Controversie

Le controversie nascenti e conseguenti al rapporto regolato dal presente contratto di locazione sono decise dall’autorità giurisdizionale del foro di Como.

ART. 26 Domicilio

Agli effetti amministrativi e giudiziari relativi al presente atto il locatario dovrà eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Cernobbio.

ART. 27 Norme di rinvio

Il locatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di locazioni commerciali.

ART. 28 Privacy

Il contraente viene reso edotto che ai sensi del Reg. U.E. 679/2016, del D. lgs. 196/2003 per quanto ancora in vigore e del vigente regolamento comunale in materia, il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per gli adempimenti connessi ai procedimenti di cui al presente bando. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cernobbio.

Il Comune di Cernobbio con sede a Cernobbio (CO), Via Regina 23, Tel 031/343211, mail info@comune.cernobbio.co.it, PEC comune.cernobbio.co@halleycert.it è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “GDPR”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.cernobbio.co.it

(11)

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse ad acquisire delle informazioni necessarie alla valutazione dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente bando. Potrebbe, inoltre, essere richiesto il consenso per trattare i dati personali per specifiche finalità che comunicheremo. Quando si acconsente al trattamento dei dati personali da parte nostra per una specifica finalità, è possibile revocare il consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, si cesserà di trattare i dati per tale finalità.

Il trattamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, i dati personali saranno conservati per 3 mesi affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Il Comune di Cernobbio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati.

Allo stesso modo, è possibile esercitare il diritto di opporsi al trattamento.

L’apposita istanza è presentata al titolare del trattamento

E’ possibile esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Cernobbio, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara al quale è riservata, altresì, la facoltà insindacabile di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo.

___________________________, li _________________________

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

_______________________________ ____________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC accettiamo il contratto ed espressamente gli articoli …

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