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Novità fiscali del 21 luglio 2011, tra cui ravvedimento operoso breve

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Novità fiscali del 21 luglio 2011, tra cui ravvedimento operoso breve

Pubblicato il 21 luglio 2011

ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: determinato il tasso interessi di mora al 31/12/2011; indice Istat di giugno 2011 salito al 2,70%; contributi Inps per malattia dipendenti: la manovra modifica le regole dall’1/5/2011; modifiche alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; sanzioni “soft” per i tardivi versamenti non superiori a 15 giorni; alle associazioni sportive spettano i maggiori benefici fiscali anche senza l’iscrizione al Coni

Indice:

1) Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: Determinato il tasso interessi di mora al 31/12/2011

2) Indice Istat di giugno 2011 salito al 2,70%

3) Contributi Inps per malattia dipendenti: La manovra modifica le regole dal 1/5/2011 4) Modifiche alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

5) Sanzioni “soft” per i tardivi versamenti non superiori a 15 giorni

6) Alle associazioni sportive spettano i maggiori benefici fiscali anche senza l’iscrizione al Coni

1) Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: Determinato il tasso interessi di mora al 31/12/2011

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato del 18/07/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2011, ha determinato il saggio di interesse per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011, infatti, ha disposto che per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2011 il saggio di interesse, al netto della maggiorazione prevista, è pari all’1,25%.

Pertanto, per tale periodo:

– Il tasso di interessi di mora è fissato all’8,25%;

– per ritardati pagamenti sui prodotti alimentari deteriorabili gli interessi sono fissati al 10,25%.

2) Indice Istat di giugno 2011 salito al 2,70%

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E salito al 2,70% l’indice Istat per il mese di giugno 2011.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi:

– Indice generale 102,6

– Variazione percentuale rispetto al mese precedente + 0,1

– Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente + 2,7 – Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti + 4,1.

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Il FOI si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.

392.

A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) è il 2010 (la base precedente era 1995=100).

Al fine di garantire la comparabilità della serie viene reso disponibile il corrispondente coefficiente di raccordo.

L’Istat rilascia certificazioni dell’indice dei prezzi FOI presso tutti i Centri di informazione statistica(CIS) presenti sul territorio nazionale.

In alcuni CIS è anche disponibile un servizio di segreteria telefonica che fornisce 24 ore al giorno il valore dell’ultimo indice FOI.

Occorre infine ricordare che l’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: Per l’intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l’indice armonizzato europeo (IPCA).

(fonte: www.istat.it)

3) Contributi Inps per malattia dipendenti: La manovra modifica le regole dal

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L’INPS, con il messaggio n. 14490 del 12 luglio 2011, ha fornito le prime indicazioni utili in riferimento alle novità legislative introdotte dal D.L. n. 98/2011 sulla stabilizzazione finanziaria.

Con la modifica apportata dalla Manovra 2011 al D.L. n. 112/2008 (è stato aggiunto il comma 1- bis all’art. 20), è variato il sistema dell’esonero della contribuzione destinata al finanziamento dell’indennità economica di malattia a carico dei datori di lavoro.

L’art. 18, comma 16, lettera a) della legge 111/11, dispone l’obbligo di contribuzione di malattia a carico dei datori di lavoro che, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune, si sostituiscono all’Inps nel versare il trattamento economico al lavoratore in malattia.

Dal 1° maggio 2011, i contributi per il finanziamento dell’indennità di malattia sono sempre dovuti anche nel caso in cui sia il datore di lavoro a retribuire direttamente il lavoratore assente.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 20 luglio 2011)

4) Modifiche alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Con il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (cd, Decreto sviluppo), convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 (in materia di Semestre Europeo, disposizioni urgenti per l’economia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160) sono state introdotte, tra le altre cose, alcune misure per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molto tempo, nonché alcune modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cd. Prodi bis), che disciplina la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Con riguardo alle misure di accelerazione, il Decreto introduce per i commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cd.

Legge Prodi), per le quali non risultino ancora avviate le operazioni di chiusura, l’obbligo di provvedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, alla pubblicazione di un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori.

In caso di mancata individuazione dell’assuntore il commissario liquidatore deve avviare la procedura di conversione in fallimento e chiusura della procedura secondo le norme previste dalla cd. Legge Prodi bis agli artt. 69-77.

Le modifiche alla cd. Legge Prodi bis introducono invece una disciplina specifica per le ipotesi di cessione di azienda o di un suo ramo quando per l’impresa cedente e per l’impresa cessionaria sia intervenuta la dichiarazione di insolvenza e l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria entro un anno dall’avvenuta cessione.

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In tali casi si prevede che:

– L’impresa cedente risponda in solido con l’impresa cessionaria dei debiti da questa fino alla data dell’insolvenza;

– il Ministero dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale e deve adottare le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell’unità operativa dei complessi aziendali dell’impresa cedente e dell’impresa cessionaria.

Le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento e, in tal caso, il Ministero dello sviluppo economico può, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nominare un nuovo organo commissariale.

I commissari in carica cessano dall’incarico alla data di nomina del nuovo organo.

Altre modifiche alla legge Prodi bis riguardano i compensi del commissario giudiziale, del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza.

La competenza per la determinazione di tali compensi passa dal Ministero della Giustizia al Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Decreto prevede, inoltre, che i criteri per la determinazione del compenso del commissario straordinario tengano conto dell’impegno nella gestione dell’impresa, nonché dei risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati nel programma prescelto.

Inoltre, Assonime evidenzia che con il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164) sono state introdotte misure per contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cd. decreto Marzano) e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione.

Il Decreto prevede che in tali casi l’organo commissariale monocratico deve essere integrato da due ulteriori commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico.

A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche.

(Assonime, nota del 20 luglio 2011)

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5) Sanzioni “soft” per i tardivi versamenti non superiori a 15 giorni

Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia.

Il comma 31 dell’art. 23 della Legge n. 111/2011 (manovra estiva 2011) ha esteso l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta (ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997) ai versamenti di tributi risultanti dalla dichiarazione effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, in luogo dei soli adempimenti relativi a crediti assistiti da garanzia reale o personale.

La precisazione è contenuta nella scheda di lettura della Camera dei Deputati pubblicata il 15 luglio 2011.

In particolare, il servizio studi parlamentari evidenzia che l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 disciplina i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi.

Ai sensi del primo periodo, chi non esegue tempestivamente ed esattamente i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione (detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati), è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il secondo periodo, come novellato dal comma in esame, disciplina l’ipotesi di riduzione della sanzione per i citati “ritardi brevi”:

La sanzione del 30% degli importi non versati, oltre ad essere ridotta ad 1/10 del minimo (secondo quanto previsto dalla prima lettera del comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.

472 del 1997, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto eseguito poi nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Pertanto, al contribuente, con leggero ritardo (non superiore a 15 giorni), è stata data la possibilità di usufruire della sanzione dello 0,2% (30% prima diviso 10 e poi diviso 15) per ogni giorno di ritardo.

Rimangono invariate le percentuali del 3% per il ravvedimento breve e del 3,75% per il ravvedimento lungo.

Se ad es., il contribuente deve pagare l’Iva di € 10.000,00 relativa al mese di giugno, in scadenza il 18 luglio 2011; il versamento però viene eseguito il 22 luglio, cioè con un ritardo di 4 giorni.

In questo caso, la sanzione applicabile è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Si dovrà, quindi, pagare, quale sanzione ultra ridotta, € 80,00. Con il ravvedimento breve (3%) si

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pagherebbe, invece, € 300,00.

Sanzioni ridotte: Riepilogo dei possibili casi

E’ possibile applicare le sanzioni ridotte nelle seguenti nuove misure:

– Sanzioni “soft”, con l’applicazione dello 0,2% (1/10 del 30% diviso 15) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione viene eseguita con un ritardo non superiore a 15 giorni, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

– ravvedimento breve, con l’applicazione del 3% (1/10 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 giorni dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

– ravvedimento lungo, con l’applicazione del 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%.

6) Alle associazioni sportive spettano i maggiori benefici fiscali anche senza l’iscrizione al Coni

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dalla legge n. 398 del 1991, è necessario che siano rispettati i requisiti richiesti da tale legge, anche se il soggetto richiedente manchi della iscrizione nel Registro del CONI (Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche).

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con la sentenza n.

173/2/11 del 30 maggio 2011.

La decisione si discosta dalle continue affermazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui mancando l’iscrizione al CONI le associazioni sportive non possono fruire delle maggiori agevolazioni fiscali, tra cui quelle contenute nell’art. 148 del Tuir, riguardante la detassazione dei corrispettivi specifici (nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal Legislatore).

La citata sentenza, peraltro, si colloca in un momento in cui, il Legislatore, con la Legge n.

111/2011 (manovra estiva 2011) ha delineato la cancellazione di tantissime agevolazioni concesse ai contribuenti, tra cui rientra il contenuto del suddetto art. 148 del Tuir (a tal fine, si attendono ulteriori provvedimenti).

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

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Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Le associazioni/società iscritte al Registro vengono inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.

Vincenzo D’Andò

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