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Cartelle: se nella busta ci sono più atti è valida la notifica?

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Cartelle: se nella busta ci sono più atti è valida la notifica?

Autore: Redazione | 19/06/2018

Agenzia delle Entrate Riscossione deve provare di aver inviato più atti con una sola busta: non basta riportare sull’avviso di ricevimento i numeri delle cartelle.

Immagina di andare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrare Riscossione e di chiedere

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un estratto di ruolo. Da lì risulta che ti sono state notificate delle cartelle di cui, in verità, non ricordi nulla. Peraltro mantieni particolare ordine nelle tue carte e di questi documenti non vi è alcuna traccia. Stai già per preparare la tua arringa difensiva contro l’impiegato dell’ufficio quando questi ti mostra il numero della raccomandata da te firmata e con cui sarebbero state notificate alcune cartelle. In pratica, vieni a scoprire che, almeno a detta del fisco, nella stessa busta erano contenute più cartelle di pagamento. La cosa ti sembra assurda e strumentale: così facendo chiunque, in possesso di una cartolina di ricevimento, potrebbe dire di averti spedito decine di atti senza però poterlo dimostrare. A tuo avviso si tratta di una notifica nulla. Chi ha ragione? Se, in materia di cartelle di pagamento, nella busta ci sono più atti, la notifica è valida? La questione è stata decisa dalla Cassazione con una recente ordinanza [1].

Come dimostrare cosa c’è dentro una raccomandata?

Quando una persona invia una raccomandata a un’altra, inserisce di norma il foglio in una busta. Ma chi dice che, all’interno della busta, c’è proprio il documento che il mittente sostiene di aver spedito e non un’altra comunicazione? Una volta la Cassazione sosteneva [2] che spetta a chi imbusta la lettera dimostrare il contenuto della stessa. Ma questo ragionamento finiva per rendere facile al destinatario contestare il contenuto di una diffida o di una cartella di pagamento. Il mittente infatti, perdendo la disponibilità materiale dell’atto per averlo spedito, si trovava davanti a una prova impossibile. Così la Corte ha cambiato opinione e ha detto che esiste una presunzione di corrispondenza tra la raccomandata effettivamente ricevuta dal destinatario e la copia che il mittente esibisce [3]. Ora la Corte ritiene che la prova del ricevimento di una raccomandata (con l’avviso di ricevimento) comporti sì, sempre, la presunzione di conoscenza del suo contenuto, spetta al destinatario della stessa dimostrare che la busta era vuota o aveva un contenuto diverso. Dunque è quest’ultimo che, se vuol contestare l’effettivo contenuto della cartella di pagamento, deve dare prova di ciò che dice. Cosa tutt’altro che facile…

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Se nella busta ci sono più cartelle di pagamento

Diverso però è il caso in cui l’Agenzia Entrate Riscossione nella stessa busta spedisce più atti o più cartelle. Secondo la Suprema Corte, se l’agente della riscossione notifica più atti contenuti in una sola busta e il contribuente ne contesta il contenuto, deve fornire la prova che la busta conteneva due o più comunicazioni. È noto, infatti, che ad ogni atto da comunicare corrisponda una singola spedizione con la conseguenza che è necessario provare la presenza di più documenti all’interno di un’unica busta. E a tal fine non basta il fatto che nell’avviso di ricevimento siano indicati i numeri delle cartelle contenute nella busta.

La Corte ha ritenuto che ai numeri delle cartelle indicati sulla busta non può essere riconosciuta fede privilegiata, atteso che la compilazione non è riconducibile al postino ma al mittente che, in questo caso, è parte in causa.

Pertanto i giudici hanno ribadito che nel caso in cui l’involucro della raccomandata contenga più comunicazioni, e il destinatario ne riconosca una sola, affinché operi la presunzione di conoscenza è necessario che l’autore dell’invio fornisca la prova che l’involucro le conteneva, in quanto è regola comune che ad ogni atto corrisponda una singola spedizione. L’agente della riscossione, per fornire la prova contraria, deve dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi che rendano nota la presenza di più atti nella medesima busta.

L’orientamento, in realtà, era stato già sposato dalla stessa Cassazione nel 2011 con riferimento però alle tasse degli enti locali. In tale contesto la Corte disse che se il Comune notifica più avvisi di accertamento con una unica busta raccomandata è suo onere dimostrare che tutti gli atti fossero contenuti nel plico spedito a mezzo posta [4].

Note

[1] Cass. ord. n. 15261/18 del 12.06.2018. [2] Cass. sent. n. 4482/15 del 5.03.2015. [3] Cass. sent. n. 5397/2016. Cass. sent. n. 5397/2016. [4] Cass. sent.

n. 20027/2011

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Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 9 maggio – 12 giugno 2018, n. 15261 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Rilevato che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che G.G. propone ricorso per cassazione

nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva accolto l'appello

dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di iscrizione ipotecaria, per l'anno 2001; Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe motivato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Agente in modo

apodittico, illogico ed insufficiente; che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il motivo è fondato; che questa Corte, nella sentenza n. 20787

del 2 ottobre 2014, ha testualmente affermato: "La Corte ha aggiunto (Cass. 30 settembre 2011, n. 20027; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135), che ove l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca

solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art.

1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le

conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. Queste stesse pronunce, tuttavia, valorizzano, a tal fine, gli elementi utili a sostanziare presunzioni semplici, come ad

esempio, la connessione tra gli atti. Nel caso in esame, indubitabilmente, all'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all'agente postale,

posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale ... sono predisposti

dagli interessati. Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che l'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce (D.P.R. n. 655 del 1982, art. 7) e che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa

firmare quest'ultimo dal destinatario (art. 8, comma 1 del suddetto D.P.R.), provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata (art. 8, comma 2), comporta che le indicazioni dell'avviso, ritualmente prodotto agli atti,

debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova. Altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, cui va rinviato il giudizio, previa cassazione della sentenza

impugnata, dovrà, per conseguenza, valutare le suddette indicazioni, al fine di verificare se l'agente per la riscossione abbia soddisfatto anche in via presuntiva

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l'onere probatorio su di lui incombente e se, per conseguenza, spetti al contribuente provare di essersi trovato nell'impossibilità di prendere cognizione

degli atti") che, in definitiva, la CTR avrebbe dovuto esaminare quali elementi oggettivi avrebbero potuto, in tesi, corroborare le risultanze dell'avviso di ricevimento - in sé equivoche, giacché alla trascrizione dei numeri identificativi di

più cartelle si contrapponeva la mancata indicazione dell'invio multiplo - in modo da fondare il fatto noto su cui costruire la presunzione (Sez. 3, n. 3703 del 09/03/2012); che, per converso, la CTR ha individuato in modo assiomatico e probabilistico gli ulteriori elementi, finendo in tal modo per restituire un valore oggettivo all'unico riscontro (la pluralità delle indicazioni sull'avviso di ricevimento)

che la parte rescissoria della sentenza di legittimità aveva già dichiarato incapace di costituire ex se il fatto noto; che il ricorso va dunque accolto; che, pertanto, la

sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di

legittimità.

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