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Diario quotidiano del 16 dicembre 2016: Antiriciclaggio, aggiornato il manuale per le segnalazioni di operazioni sospette

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Diario quotidiano del 16 dicembre 2016: Antiriciclaggio, aggiornato il manuale per le segnalazioni di operazioni sospette

Pubblicato il 16 dicembre 2016

1) Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali

2) Ravvedimento operoso: modificato il saggio di interesse legale

3) Approvato in via definitiva il decreto sugli interventi per le popolazioni colpite dal terremoto 4) Pro rata Iva compatibile

5) Reati fiscali: l’adesione all’accertamento può evitare il sequestro dei beni 6) Antiriciclaggio: aggiornato il manuale per le segnalazioni di operazioni sospette

7) L’attesa dei 60 giorni riguarda anche gli accertamenti emessi sulla base degli studi di settore 8) Legge di bilancio 2017: aumento dei proventi commerciali nel regime forfettario delle associazioni, decorrenza problematica

9) Il 2016 chiude all’insegna della compliance

10) Entrate tributarie e contributive di gennaio-ottobre 2016

11) Prestazioni INPS: misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego 12) Raddoppio dei termini per l’accertamento: profili di criticità dalla FNC

13) Art Bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d’imposta per il mecenatismo esaminate dalla FNC

14) Le novità per il 2017: D.L. 193/2016 e Legge di Bilancio

1) Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali

2) Ravvedimento operoso: modificato il saggio di interesse legale

3) Approvato in via definitiva il decreto sugli interventi per le popolazioni colpite dal terremoto 4) Pro rata Iva compatibile

5) Reati fiscali: l’adesione all’accertamento può evitare il sequestro dei beni 6) Antiriciclaggio: aggiornato il manuale per le segnalazioni di operazioni sospette

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7) L’attesa dei 60 giorni riguarda anche gli accertamenti emessi sulla base degli studi di settore 8) Legge di bilancio 2017: aumento dei proventi commerciali nel regime forfettario delle associazioni, decorrenza problematica

9) Il 2016 chiude all’insegna della compliance

10) Entrate tributarie e contributive di gennaio-ottobre 2016

11) Prestazioni INPS: misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego 12) Raddoppio dei termini per l’accertamento: profili di criticità dalla FNC

13) Art Bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d’imposta per il mecenatismo esaminate dalla FNC

14) Le novità per il 2017: D.L. 193/2016 e Legge di Bilancio

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1) Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali

Attuazione la direttiva UE/2015/2376 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali.

In attuazione di direttive europee, in data 14 dicembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi.

Nello specifico, il provvedimento rende obbligatorio lo scambio automatico di informazioni nell’ambito dei ruling (accordi) preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, fino ad oggi previsto solo in via opzionale. Lo scambio automatico obbligatorio favorisce la trasparenza e il contrasto all’erosione della base imponibile, pratica quest’ultima che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di disporre di risorse per politiche fiscali favorevoli alla crescita. I ruling interessati riguardano gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, gli accordi preventivi inerenti l’utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera. Sono ricompresi tra i ruling preventivi transfrontalieri rilevanti ai fini dello scambio automatico anche i pareri resi su istanze di interpello aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera.

Diritti d’autore

Attuata la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. Nello specifico, il decreto legislativo disciplina: l’organizzazione, l’attività ed i profili di trasparenza degli organismi di gestione collettiva stabilendo regole precise sull’attività

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di riscossione e impiego dei proventi; l’obbligo di una relazione di trasparenza annuale; i criteri per la concessione, da parte degli organismi di gestione collettiva, di licenze multi-territoriali per l’esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti on line; la vigilanza del Ministero.

Carte di pagamento

Attuata la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese e accesso al conto di pagamento.

Nello specifico, il provvedimento garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. In tema di trasparenza, si introduce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e istituti di pagamento) di fornire ai consumatori il “Documento informativo sulle spese” (relativo, tra l’altro, alle informazioni precontrattuali) e il “Riepilogo delle spese” (contenente comunicazioni periodiche). Si tratta di documenti standard, il cui formato verrà definito dall’EBA allo scopo di favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento. I nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l’estratto conto. Vengono inoltre introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. In particolare, si prevede la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento “ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto entro un termine complessivo di 12 giorni lavorativi. Il decreto, in attuazione della direttiva europea, prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’UE di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza. Il conto di base include un numero predefinito di operazioni annue a fronte di un canone onnicomprensivo

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2) Ravvedimento operoso: modificato il saggio di interesse legale

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile fissata allo 0,1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Il ministro dell’economia e delle finanze con Decreto 7 dicembre 2016 ha modificato il saggio di interesse legale.

In questo modo, per esempio, chi vuol regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti di tasse e imposte del 2016 con il ravvedimento, nel 2017, per gli interessi legali, dovrà applicare le due misure, dello 0,2% fino al 31 dicembre 2016 e dello 0,1% dal 1° gennaio 2017.

(G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016)

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3) Approvato in via definitiva il decreto sugli interventi per le popolazioni colpite dal terremoto

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La Camera, il 14 dicembre 2016, ha approvato in via definitiva il Disegno di legge S. 2567:

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (Approvato dal Senato) (C. 4158). La misura è, dunque Legge.

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4) Pro rata Iva compatibile

Il pro rata Iva è in sintonia con la normativa comunitaria: Le regole nazionali sono compatibili con la normativa Ue.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-378/15 del 14 dicembre 2016 ha sancito la compatibilità della disposizioni nazionali sul pro-rata Iva rispetto alla normativa comunitaria che autorizza criteri semplificati di calcolo dell’Iva e della detrazione. La questione sorgeva dalla differenza tra la normativa nazionale e quella comunitaria.

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5) Reati fiscali: l’adesione all’accertamento può evitare il sequestro dei beni

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 52827 del 14 dicembre 2016, stabilisce che il giudice, nel disporre la misura del sequestro preventivo per il reato fiscale, deve considerare quanto restituito dal contribuente all’Erario in forza della procedura di accertamento con adesione.

Il caso di specie riguarda un ricorso contro il sequestro preventivo per equivalente ordinato nei confronti di un soggetto persona fisica e della società di cui lo stesso era il rappresentante legale, a causa dell’omessa dichiarazione dei redditi con riferimento a diversi periodi di imposta.

Per la Corte il mantenimento del sequestro sarebbe una duplicazione sanzionatoria. Per cui, in tali circostanze, il mantenimento per intero del sequestro preventivo in vista della confisca, nonostante il pagamento, sia pure parziale, del debito erariale, darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio per cui l’espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dall’illecito.

Inoltre, alla luce dell’entrata in vigore della citata riforma del 2015, l’art. 12-bis del DLgs.

74/2000 prevede oggi che la confisca (sia diretta che per equivalente) non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. Dunque, il parere dei giudici di legittimità è quello di annullare l’ordinanza di sequestro preventivo rinviando al Tribunale di merito affinché tale sequestro sia almeno ridotto proporzionalmente all’importo già versato attraverso la rateizzazione.

6) Antiriciclaggio: aggiornato il manuale per le segnalazioni di operazioni sospette Antiriciclaggio: Aggiornata la nuova versione del manuale per le segnalazioni di operazioni sospette. Nel manuale vengono illustrati i passaggi attraverso i quali si sviluppa la segnalazione.

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato sul proprio sito

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(http://uif.bancaditalia.it/) la versione 1.3 del Manuale Operativo per le segnalazioni di operazioni sospette.

Le segnalazioni di operazioni sospette possano essere trasmesse mediante upload di file predisposti tramite applicativi proprietari sviluppati in autonomia dal soggetto segnalante, o v v e r o m e d i a n t e i l d a t a e n t r y d i s p o n i b i l e s u l p o r t a l e I N F O S T A T - U I F (https://infostat-uif.bancaditalia.it) della Banca d’Italia.

Inoltre, per facilitare le operazioni di caricamento e di invio delle segnalazioni, ciascun referente può abilitare altri soggetti ad accedere ai servizi del portale INFOSTAT-UIF, nonché revocare l’abilitazione allo scadere dell’incarico. Il referente potrà, a propria discrezione, conferire ai nuovi soggetti abilitati il ruolo di “operatore” oppure di “gestore”.

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7) L’attesa dei 60 giorni riguarda anche gli accertamenti emessi sulla base degli studi di settore

Anche prima di emettere l’avviso di accertamento scaturente dagli studi settore, l’Amministrazione finanziaria deve attendere i 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente (Legge 212/2000). Se non osserva tale principio, allora l’atto è nullo.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25692 del 14 dicembre 2016.

È, dunque, nullo l’accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore, se la sua emissione è avvenuta anticipatamente rispetto al decorso dei 60 giorni previsti dal rilascio del PVC, redatto a margine dell’accesso eseguito dall’Amministrazione finanziaria, presso i locali del contribuente, per la rilevazione degli elementi utili ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ancorché, prima dell’emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio abbia svolto il contraddittorio con il contribuente a tal fine invitato.

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8) Legge di bilancio 2017: aumento dei proventi commerciali nel regime forfettario delle associazioni, decorrenza problematica

Per usufruire del regime agevolato di cui alla Legge 398/1991, che prevede (oltre ai benefici ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap) sostanzialmente (eccettuati i proventi dei diritti televisivi) l’applicazione dell’Iva con l’applicazione di una deduzione forfetizzata (50%) ai proventi commerciali, l’ente non profit, attraverso il legale rappresentante, deve esercitare una valida opzione nel rispetto dei limiti previsti.

A tal fine, come é noto l’art. 9, Dpr n. 544/1999 prevede che l’opzione sia vincolante per almeno un quinquennio e che la stessa deve essere esercitata nel quadro “VO” della dichiarazione annuale Iva, con l’ulteriore onere, previsto dal comma 2, del citato art. 9, di comunicare l’intenzione di aderire al regime, di cui alla legge 398/1991, alla Siae competente, con riferimento al domicilio fiscale dell’ente, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale

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l’associazione intende usufruire del regime forfettario in questione.

In tale contesto, dal 1° gennaio 2017, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e gli altri enti non commerciali previsti dalla normativa, potranno utilizzare il regime agevolativo tenendo conto di una maggiore soglia dei ricavi commerciali fissata in euro 400 mila, in luogo degli attuali 250 mila euro.

Infatti, in base al comma 2, dell’art. 90, Legge 289/2002 (modificato dall’articolo 1, comma 50 della legge di Bilancio 2017), il limite dei proventi da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo d’imposta al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni, di cui alla Legge 398/1991 passerà a 400 mila euro.

Tuttavia, in effetti l’opzione non dovrebbe riguardare i limiti vigenti per il periodo d’imposta (250 mila euro). Per cui la scelta dal 1.1.2017 (con i valori portati a 400 mila euro) dovrebbe riguardare le associazioni che iniziano l’attività da tale periodo, mentre, invece, gli enti non commerciali che intendono optare per la legge 398/91 pare che debbano comunicare la scelta alla Siae entro il 31.12.2016 (per il periodo d’imposta 2017) solo se non abbiano superato i 250 mila euro. Per cui la novità (limite salito a 400 mila euro) sarebbe fruibile solo dal prossimo anno. Ma la tesi, in effetti, lascia diversi dubbi.

In conclusione sarebbe opportuna una rapida presa di posizione da parte dell’Agenzia delle entrate, possibilmente prima della fine dell’anno. Oppure, meglio ancora, la precisazione che, poiché l’opzione avviene per comportamento concludente, la comunicazione preventiva alla Siae non sia poi cosi necessaria, alla luce delle ultime novelle normative. Aspettiamo, non resta che questo….

Ricordiamo che si tratta di un regime forfettario abbastanza interessante poiché l’ente è soggetto all’imposta sul reddito delle società (Ires) con l’applicazione di un’imposta proporzionale attualmente fissata al 27,5% (ma da gennaio scenderà al 24%), al reddito imponibile determinato applicando un coefficiente di redditività pari al 3% ai proventi commerciali conseguiti dallo stesso ente, con l’esclusione dei proventi istituzionali e di altre tipologie già indicate.

Si evidenzia ulteriormente che i proventi devono essere individuati con il cd. “criterio di cassa” e che, per gli enti di nuova costituzione dove non è possibile fare riferimento a precedenti esercizi, si deve prevedere il volume d’affari in via presuntiva, da indicare nella dichiarazione di inizio attività, tenendo anche conto, eventualmente, di un esercizio sociale inferiore a 12 mesi (R.M.

63/E/2006) per il quale il limite massimo deve essere rapportato al totale dei giorni che concorrono al periodo d’imposta.

Secondo prassi (circolare 1-11/151/1992) gli elementi che concorrono alla formazione del plafond (ricavi commerciali) sono i ricavi e proventi, di cui all’art. 85, dpr 917/1986, le sopravvenienze attive, di cui al successivo art. 88, mentre non concorrono i proventi di natura istituzionale (quote e contributi associativi), le plusvalenze patrimoniali, di cui all’art. 86 del medesimo Testo unico (tassazione separata), i proventi da cessione di beni strumentali, i corrispettivi da cessione dei diritti alle prestazioni degli sportivi, i proventi, di cui al comma 2, dell’art. 25, legge 133/1999, i proventi, di cui al comma 1, secondo periodo, dell’art. 173 del

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comma 3, dell’art. 148, dpr 917/1986, le sopravvenienze attive derivanti da attività istituzionali, i contributi di enti pubblici e privati erogati per finalità istituzionali e i proventi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 143 del Tuir.

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9) Il 2016 chiude all’insegna della compliance

In arrivo gli alert preventivi, 20.362, sulle operazioni Iva 2013: Imprese e professionisti chiamati a sanare le anomalie tra dichiarazione e spesometro. Più facile correggersi con il nuovo ravvedimento.

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l’esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle Entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti Iva interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. A stabilirlo è il provvedimento n. 221446 del 15 dicembre 2016 emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che fissa modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

I vantaggi offerti dall’adempimento spontaneo

Ad ogni modo, grazie a questi alert o segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

L’“operazione zero controlli” viaggia via mail

L’Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. L’obiettivo è quello di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.

Per informazioni, linea diretta contribuenti-Entrate

I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle

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comunicazioni ricevute. Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente le Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione

“servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento

Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione avanzate, consente quindi ai titolari di partita Iva che ricevono le informazioni dall’Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n.472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36- ter Dpr 600/1973).

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 235 del 15 dicembre 2016)

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10) Entrate tributarie e contributive di gennaio-ottobre 2016

E’ disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-ottobre 2016 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n.

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GENNAIO – OTTOBRE 2016

Le entrate tributarie e contributive nei primi dieci mesi del 2016 evidenziano nel complesso un aumento dell’1,0% (+5.095 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Il dato tiene conto dell’aumento dell’1,4% (+ 4.934 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dello 0,1% (+ 161 milioni di euro).

L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 dicembre scorso.

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Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il report delle entrate tributarie internazionali del mese di ottobre 2016, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i

“bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

(Ministero dell’Economia, comunicato stampa n. 204 del 15 dicembre 2016)

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11) Prestazioni INPS: misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego

L’INPS, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.

Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

Vengono fornite altresì le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

INAIL: semplificazioni in materia di DURC

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, con la quale, in relazione alle modifiche intervenute agli artt. 2 e 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, da parte del decreto del Ministro del lavoro 23 febbraio 2016, fornisce alcune precisazioni sulle semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva ivi previste.

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12) Raddoppio dei termini per l’accertamento: profili di criticità dalla FNC

La Corte di Cassazione, con un suo recente intervento non ha fugato le incertezze derivanti dall’accavallamento dei regimi transitori riguardanti il raddoppio dei termini per l’accertamento.

La questione è spinosa poiché dopo solo quattro mesi dall’intervento di riforma operato nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, la disciplina del c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento ha subito un’ulteriore modifica in occasione dell’emanazione della Legge di stabilità 2016, che ha determinato (con riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto anni d’imposta uguali o successivi al 2016) l’abrogazione del regime in parola e il sostanziale ripristino del termine unico di accertamento.

In quella sede, il legislatore anziché riprodurre la disciplina transitoria recata dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, che faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento emessi sino al 2 settembre 2015, ne ha introdotto una nuova, così ingenerando negli interpreti forti dubbi circa il corretto regime transitorio applicabile agli avvisi di accertamento aventi ad oggetto

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periodi d’imposta antecedenti al 2016.

Per comprendere meglio la portata della tematica in esame, la Fondazione nazionale commercialisti, con il documento del 15 dicembre 2016, analizza nel dettaglio i diversi regimi normativi che si sono nel tempo susseguiti, alla luce sia della ratio sottesa alla loro adozione che degli orientamenti interpretativi manifestati dalla giurisprudenza.

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13) Art Bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d’imposta per il mecenatismo esaminate dalla FNC

L’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n.

106, ha introdotto nell’alveo delle misure e degli strumenti di natura tributaria approntati dal Legislatore al fine di sostenere la cultura, il c.d. Art Bonus il quale consiste in un credito d’imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

La Fondazione nazionale dei commercialisti, con un documento del 15 dicembre 2016, procede a fare una ricognizione dei tratti caratterizzanti nonché delle peculiarità del beneficio de quo il quale, a distanza di più di due anni dalla sua introduzione, e ad un anno dalla sua trasformazione da misura agevolativa temporanea in strutturale, presenta talune rilevanti potenzialità che dovrebbero determinarne un utilizzo ancora più diffuso, soprattutto da parte delle grandi aziende, di quello fino ad ora riscontrato.

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14) Le novità per il 2017: D.L. 193/2016 e Legge di Bilancio

Strumento operativo di controllo a supporto dell’attività svolta dai collaboratori negli studi professionali, messo a disposizione dalla Fondazione nazionale dei commercialisti il 15 dicembre 2016, sul proprio sito internet.

Vincenzo D’Andò

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