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Diario quotidiano del 2 dicembre 2016: stop all archivio unico antiriciclaggio

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Diario quotidiano del 2 dicembre 2016: stop all’archivio unico antiriciclaggio

Pubblicato il 2 dicembre 2016

1) Stop all’archivio unico antiriciclaggio: ma gli adempimenti aumenteranno anche per i Trustee 2) Le accise si versano con il Modello F24: decreto pubblicato sulla G.U.

3) Compensi agli amministratori societari indeducibili se sproporzionati, anche in presenza di specifica delibera assembleare

4) Ammortamenti non deducibili se manca l’indicazione nel libro degli inventari o nell’apposito registro

5) Obbligo di conservazione del registro infortuni

6) Notaio non responsabile per evasione se si trattiene i soldi dell’assicurazione dei clienti 7) Occorre prestare molta attenzione prima di accettare l’eredità con beneficio d’inventario 8) L’avviso di liquidazione del Fisco deve essere chiaro per il contribuente

9) Definito il limite d’ingresso degli atleti stranieri per la stagione 2016/2017 10) Regolamento (UE) 2016/2067 che adotta l’IFRS 9 Strumenti finanziari

11) Acconto IVA 2016: è disponibile la check list della Fondazione dei Commercialisti 12) Dal CNDCEC arrivano le “linee guida sul nuovo processo esecutivo”

1) Stop all’archivio unico antiriciclaggio: ma gli adempimenti aumenteranno anche per i Trustee 2) Le accise si versano con il Modello F24: decreto pubblicato sulla G.U.

3) Compensi agli amministratori societari indeducibili se sproporzionati, anche in presenza di specifica delibera assembleare

4) Ammortamenti non deducibili se manca l’indicazione nel libro degli inventari o nell’apposito registro

5) Obbligo di conservazione del registro infortuni

6) Notaio non responsabile per evasione se si trattiene i soldi dell’assicurazione dei clienti

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7) Occorre prestare molta attenzione prima di accettare l’eredità con beneficio d’inventario 8) L’avviso di liquidazione del Fisco deve essere chiaro per il contribuente

9) Definito il limite d’ingresso degli atleti stranieri per la stagione 2016/2017 10) Regolamento (UE) 2016/2067 che adotta l’IFRS 9 Strumenti finanziari

11) Acconto IVA 2016: è disponibile la check list della Fondazione dei Commercialisti 12) Dal CNDCEC arrivano le “linee guida sul nuovo processo esecutivo”

1) Stop all’archivio unico antiriciclaggio: ma gli adempimenti aumenteranno anche per i Trustee

Lo schema di D.lgs. antiriciclaggio pare abrogare l’archivio unico. Ma gli adempimenti, invece, si complicano.

Difatti, vengono introdotti nuovi obblighi di conservazione a carico dei soggetti destinatari i quali dovranno conservare dati, documenti e informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, da tenere a disposizione per le verifiche della GdF. La copia dei documenti dovrà essere conservata in formato cartaceo o elettronico purché non modificabile.

Viene estesa l’adeguata verifica del cliente anche al titolare effettivo nei confronti del quale deve essere effettuata identificazione e verifica dell’identità con l’adozione di misure proporzionate al rischio e la ricostruzione con ragionevole attendibilità dell’assetto proprietario e di controllo del cliente. Il soggetto obbligato deve, infatti, realizzare la proporzionalità delle misure di adeguata verifica all’entità dei rischi di riciclaggio.

Nuovi obblighi di conservazione

Sembra emergere l’avvenuta abrogazione “nominale” dell’archivio unico come descritto negli attuali artt. 37-39 del Dlgs 231/07, posto che questo non viene più espressamente menzionato.

Tuttavia, si potrebbe desumere che, di fatto, la tenuta dell’archivio, fino ad oggi adottata potrebbe ancora assolvere alle modalità previste nel decreto di recepimento della direttiva.

Difatti, le nuove regole richiedono: la conservazione dei documenti, dati e informazioni utili all’espletamento delle indagini su operazioni di riciclaggio e della copia, in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile, dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e dell’originale, o copia avente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente nonché l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Restano, tuttavia, dubbi e perplessità dalle novità

Estensione dell’adeguata verifica

Tra le novità rientra l’estensione esplicita dell’adeguata verifica del cliente anche al titolare effettivo nei confronti del quale deve essere effettuata identificazione e verifica dell’identità con l’adozione di misure proporzionate al rischio e la ricostruzione con ragionevole attendibilità dell’assetto proprietario e di controllo del cliente. Il soggetto obbligato deve, infatti, realizzare la proporzionalità delle misure di adeguata verifica all’entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale graduazione deve essere adeguata al rischio rilevato e di ciò deve essere possibile fornire dimostrazione alle autorità competenti e ai nuovi organismi di autoregolamentazione.

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Il nuovo decreto, poi, puntualizza i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche che deve essere rinvenuta in ultima istanza nella persona (e) fisica (che) cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo.

Qualora, poi non siano rinvenibili partecipazioni o controlli superiori al 25% del capitale e non si riesca a individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questo viene fatto coincidere con la persona (e) fisica (che) titolare di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nuovi soggetti coinvolti

Altri dubbi, derivano, poi dall’inclusione, operata dal nuovo art. 3, tra i soggetti obbligati agli adempimenti, dei professionisti incaricati di svolgere il ruolo di curatore fallimentare e di commissario giudiziale, fino ad oggi ritenuti esclusi poiché nell’espletamento di funzioni in qualità di organo ausiliario del giudice. Dall’espressione impiegata dalla norma: con riferimento al fallito e alle parti in causa, tuttavia, sembrerebbe sia richiesto l’espletamento dell’adeguata verifica nei confronti di detti soggetti. Un’ultima perplessità scaturisce, infine, dalla mancata riproposizione dell’esonero dagli obblighi per i componenti degli organi di controllo lasciando ipotizzare che la norma possa applicarsi anche nei confronti dei collegi sindacali privi della funzione di revisione legale dei soggetti non destinatari della normativa antiriciclaggio.

Trustee vigilanti

Custodia delle informazioni per cinque anni: I trust produttivi di effetti rilevanti ai fini fiscali sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Lo prevede l’articolo 21 della bozza di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio.

Lo stesso provvedimento pone a carico del trustee, ovvero del soggetto che gestisce i beni oggetto del trust, l’obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione dall’incarico, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust.

Sarà un decreto del ministero dell’economia e delle finanze a dover dettare norme attuative del citato articolo 21.

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2) Le accise si versano con il Modello F24: decreto pubblicato sulla G.U.

Il Decreto del Mef del 8 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, consente il pagamento delle accise su alcolici e prodotti energetici diversi da gas naturale e carbone immessi in consumo tra il 1° e il 15 dicembre 2016 anche con il Modello F24. In questo caso le somme dovranno essere versate entro il 19 dicembre, ferma restando l’impossibilità di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti. Gli operatori che saldano direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale avranno invece tempo fino al termine ordinario del 27 dicembre.

Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del Dlgs n. 504/1995 (Testo unico delle accise), al fine di garantire la competenza economica degli acconti nell’anno corrente. Si ricorda che la norma primaria stabilisce come regola generale il divieto di utilizzare la delega di pagamento F24 per le accise relative alle immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, salvo diverse disposizioni del Mef (che comunque non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto alla scadenza del 27 dicembre).

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3) Compensi agli amministratori societari indeducibili se sproporzionati, anche in

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presenza di specifica delibera assembleare

Compensi agli amministratori societari indeducibili se ritenuti dal Fisco sproporzionati, anche in presenza di una delibera assembleare ad hoc.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24379 del 30 novembre 2016.

Vi è subito da dire che nel caso di specie il compenso è parso veramente sproporzionato, ebbene 450 mila euro spettanti all’amministratore contro 600 mila di fatturato pare poco credibile (75% dei compensi sul fatturato).

Dunque, secondo la nuova decisione della Corte, i compensi degli amministratori di società non sono deducibili se troppo alti rispetto al bilancio dell’azienda. Ciò anche se sono stati regolarmente deliberati: il Fisco ha carta bianca per valutare congruità e inerenza, almeno in questi casi così eclatanti.

Ma non solo, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Cassazione ha dovuto ribaltare completamente i verdetti resi dalla Ctp e dalla Ctr umbra.

Questa la motivazione addotta dal giudice di legittimità: In tema di determinazione del reddito di impresa, rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita dall’art. 62 (ora 95 comma 5) del Tuir (Dpr n. 917/1986), non implica che l’Agenzia delle entrate sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all’Erario la verifica della attendibilità economica di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (art. 109 comma 5 del Tuir); anche sotto tale profilo l’Amministrazione è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo.

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4) Ammortamenti non deducibili se manca l’indicazione nel libro degli inventari o nell’apposito registro

E’ risaputo che l’ammortamento dei cespiti non è consentito se non viene riportato nel registro dei beni ammortizzabili, o in alternativa nel libro degli inventari o nel registro degli acquisti Iva per le imprese in contabilità semplificata.

E difatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24385 del 30 novembre 2016, ha

“condannato” un imprenditore che non ha rispettato tali criteri contabili/fiscali (art. 2, comma 1 del DPR 695/1996).

Non può, quindi, dedurre l’importo di € 20.000 relativo ad ammortamenti non correttamente registrati nei libri obbligatori.

Per la suprema corte non si tratta di una violazione di natura formale, ma sostanziale.

I giudici con l’ermellino hanno rilevato l’errore in cui sono caduti i giudici di merito nel considerare come un inadempimento non rilevante, per l’esclusione della deducibilità del costo per quote di ammortamento, la tardiva istituzione del registro dei beni ammortizzabili. Non è bastato citare il principio secondo cui sarebbe sempre data la possibilità di provare l’esistenza di costi altrimenti deducibili, anche non regolarmente registrati. Tale principio non è stato reputato attinente al caso di specie, trattandosi di costi per ammortamenti, soggetti a un regime di

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controllo particolare.

Tuttavia, la tesi della Cassazione, a parere del sottoscritto, non convince (dovrebbe trattarsi solo di una violazione formale, se la fattura e l’operazione è reale). Basterebbe solo la registrazione nel libro giornale della quota ammortizzata di un bene realmente esistente nell’azienda, corredato da regolare fattura, o perfino soltanto il recupero nel Modello Unico, tra le variazioni in diminuzione.

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5) Obbligo di conservazione del registro infortuni

Anche dopo l’avvenuta abolizione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, della tenuta del registro infortuni, rimane comunque l’obbligo per lo stesso di conservarlo per i successivi quattro anni e la possibilità di consultare sul registro cartaceo gli infortuni avvenuti prima del 23 dicembre 2015.

L’INAIL, con circolare n. 45 del 30 novembre 2016, ha ricordato che, in alternativa all’abolito registro cartaceo, ha reso accessibile un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni” in cui è possibile consultare gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Istituto.

Tuttavia, sottolinea la circolare, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta del “Cruscotto infortuni” ma questo non comporta che non possano avere il diritto a ricevere, per il tramite dei datori di lavoro, le informazioni ed i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Grava, quindi, sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo.

L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato

“Cruscotto infortuni”.

Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.

In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, precisa che – gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato

“Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/2015. Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Grava, pertanto, sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare

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all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.

Inoltre, resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

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6) Notaio non responsabile per evasione se si trattiene i soldi dell’assicurazione dei clienti

Non scatta il sequestro preventivo per evasione fiscale, se il notaio ha lasciato sul suo conto i soldi dall’assicurazione per il danno al cliente.

Difatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50510 del 2016, ha stabilito che le somme versate al notaio a titolo di indennizzo da parte dell’assicurazione in manleva e destinate a uscire dal suo patrimonio con la corresponsione al terzo danneggiato, non possono essere considerate come reddito lecito e soggette a prelievo fiscale. Sulla base di tale assunto, la Corte suprema ha respinto il ricorso del Pm che “protestava” contro la revoca del sequestro preventivo disposto in presenza di un’imposta evasa per circa un milione e 200 mila euro.

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7) Occorre prestare molta attenzione prima di accettare l’eredità con beneficio d’inventario

Attenzione: Chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario potrebbe poi avere problemi con l’Erario.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 23019 del 11 novembre 2016.

E’, dunque, legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti dell’erede, salvo il diritto di costui a procedere al pagamento solo nei limiti dell’attivo ereditario.

In particolare, l’eredità accettata con beneficio d’inventario fa permanere l’obbligazione dell’erede per i debiti del de cuius ma solo nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti. Intanto, in caso di debiti tributari, l’erede che accetta con beneficio d’inventario deve sempre fare valere giudizialmente la limitazione della propria esposizione debitoria mentre il creditore del de cuius deve fare accertare la sussistenza del debito tributario. Poi il giudice tributario deve provvedere alla tutela degli interessi di entrambi.

La vicenda è quella di un erede, cui veniva notificata una cartella di pagamento per omessa impugnazione di taluni avvisi di accertamento, ai fini Irpef, per gli anni dal 1983 al 1985, emessi a carico del de cuius.

Adita la competente Commissione tributaria provinciale, il contribuente eccepiva l’illegittimità della cartella, in quanto l’ufficio non aveva considerato che egli aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e, quindi, non poteva essere considerato obbligato verso l’Erario per tutte le somme pretese in forza di obbligazioni alle quali egli era del tutto estraneo.

Tale assunto difensivo convince la Commissione di primo grado che decreta la nullità della cartella. Stesso verdetto in appello, dove la Commissione tributaria regionale di Bologna ha rigettato il gravame dell’Agenzia, motivando che la “cartella impugnata faceva ritenere erroneamente che l’erede fosse l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’imposta”.

Il giudizio approda in Cassazione su ricorso dell’ufficio affidato a un solo motivo, ossia la violazione e falsa applicazione del Dlgs 546/1992, articolo 2 e articolo 35, comma 3, e articolo 277 del codice di procedura civile.

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I giudici di legittimità accolgono le doglianze dell’ufficio e confermano la legittimità della pretesa nei confronti dell’erede, posto che colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, come stabilito dall’articolo 490, primo comma, codice civile, con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice (articolo 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’articolo 490, secondo comma, codice civile.

Gli effetti principali dell’accettazione con beneficio d’inventario sono l’acquisto dell’eredità e la limitazione di responsabilità (articolo 490, comma 1).

L’erede diviene cioè titolare di due masse patrimoniali distinte: quella dei beni personali, riservata alla soddisfazione dei soli creditori personali, e quella dei beni ereditari aggredibile da ogni creditore, anche se, nel concorso tra creditori personali ed ereditari, questi ultimi “hanno preferenza”.

Si realizza così un fenomeno di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto sussiste una parziale permeabilità tra i due patrimoni in favore dei creditori personali, che nel concorso con i creditori ereditari sono posposti, ma non esclusi.

L’erede con beneficio d’inventario succede nei rapporti giuridici del defunto, sia attivi che passivi, e quindi assume la stessa posizione di debitore che era del defunto.

L’articolo 490, comma 2, n. 2, prevede, tuttavia, tra gli effetti del beneficio d’inventario, che

“l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti”. L’erede beneficiato, in buona sostanza, succede nei debiti del de cuius, ma gode del beneficio della responsabilità limitata (ammessa dall’articolo 2740, comma 2). Risultato che viene raggiunto, secondo l’opinione prevalente, con lo strumento giuridico della separazione del patrimonio dell’eredità da quello dell’erede.

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8) L’avviso di liquidazione del Fisco deve essere chiaro per il contribuente

Un avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione finanziaria in modo generico non va bene. Il contribuente deve essere messo in grado di potere leggere e capire con facilità cosa pretenda con tale atto. Non basta, quindi, che l’avviso in questione contenga solo il totale da pagare.

A tal fine, la Corte di Cassazione, con la sentenza 24220 del 29 novembre 2016, ha annullato l’avviso di liquidazione che si limitava a citare determinati atti e pronunce giurisprudenziali.

Peraltro, lo Statuto del contributo è molto chiaro a tal proposito.

Dunque, la Suprema Corte ricorda che tra gli elementi essenziali che deve contenere l’atto vi devono essere: le aliquote applicate, la base imponibile, il valore iniziale e finale di ciascun bene.

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9) Definito il limite d’ingresso degli atleti stranieri per la stagione 2016/2017

Per la stagione agonistica 2016/2017, il limite massimo d’ingresso degli sportivi extracomunitari, che svolgono attività sportiva professionistica, è determinato in 1.160 unità sportivi provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea che nella citata stagione potranno svolgere in Italia attività “agonistica o comunque retribuita”. Lo stabilisce il D.P.C.M.

del 04 novembre 2016.

Disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla U.E.

Resa nota la circolare del CONI avente per oggetto:

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DISCIPLINA DEGLI INGRESSI E PERMESSI DI SOGGIORNO DEGLI SPORTIVI NON APPARTENENTI ALLA U.E.

A seguito delle modificazioni intervenute nell’arco del tempo, con la presente circolare si intende offrire un quadro riepilogativo delle disposizioni normative vigenti e fornire indicazioni di carattere pratico in merito a dubbi interpretativi e a numerosi quesiti posti sull’applicazione delle circolari del CONI n.2024/2006 e n.252/2007, consultabili sul sito CONI.

VISTI D’INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT O ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (durata superiore a 90 giorni)

Quote d’ingresso

Il limite massimo degli ingressi degli sportivi non appartenenti alla U.E. impegnati nell’attività agonistica di alto livello, è annualmente fissato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI.

Le richieste di visto possono essere accettate dalle FSN entro il limite delle quote loro assegnate.

Le FSN che hanno sia il settore professionistico che dilettantistico, stabiliscono autonomamente se destinare tutte le quote assegnate solo ad un settore o ad entrambi.

Entro il limite delle quote, s’intendono inclusi sia gli atleti che effettuano il primo ingresso in Italia, sia gli atleti già presenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno solo per motivi sportivi, di lavoro, familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili).

Gli atleti tesserati da una FSN per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva, dovranno corrispondere a una nuova quota.

E’ consentito il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell’ambito della medesima FSN.

Il visto ritirato dallo sportivo straniero è considerato come quota utilizzata, la quale non potrà essere recuperata salvo nei casi in cui:

l’atleta straniero non intenda più sottoscrivere il contratto o non intenda giungere sul territorio italiano per espletare l’attività sportiva a favore della Società richiedente;

l’atleta straniero giunto sul territorio risulti non idoneo agli accertamenti medico-sanitari alla pratica sportiva e non abbia disputato alcuna gara.

Nel caso in cui l’atleta non ritiri il visto o non intenda più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la FSN dovrà darne tempestiva comunicazione al CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.

Modalità di trasmissione

Come in uso, le richieste di visto e di rinnovo permesso di soggiorno dovranno essere trasmesse al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica – per posta elettronica visti@coni.it – certificata visti@cert.coni.it – fax 06/32723738.

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10) Regolamento (UE) 2016/2067 che adotta l’IFRS 9 Strumenti finanziari

L’OIC, con una nota del 30 novembre 2016, comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 323 del 29 novembre 2016 il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 che adotta l’IFRS 9 Strumenti finanziari, inteso a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l’IFRS 9 risponde all’invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.

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Le società applicano lo standard, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

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11) Acconto IVA 2016: è disponibile la check list della Fondazione dei Commercialisti Come di consueto, scadrà il 27 dicembre 2016 il termine entro cui versare l’acconto IVA relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno 2016. A tal fine, in vista della prossima scadenza, la Fondazione Nazionale Commercialisti il 30 novembre 2016 ha reso disponibile sul proprio sito internet una utile check list che riepiloga le attività da svolgere ai fini dell’adempimento.

Nello specifico, il lavoro svolto dai Commercialisti, definito dagli stessi uno “strumento operativo di controllo a supporto dell’attività svolta dai collaboratori negli studi professionali”, dopo aver riepilogato i soggetti esclusi dal versamento (contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2016, che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro ecc…), illustra le metodologie di calcolo dei tre metodi che consentono di determinare l’acconto IVA 2016, e precisamente: il metodo storico, il metodo previsionale, il metodo analitico. Oltre alla check list vera e propria, ovvero all’elenco di controlli per la verifica delle varie fasi dell’adempimento, l’elaborato della FNC prende inoltre in analisi:

– le variazioni nel metodo analitico;

– le modalità di scomputo nel versamento dell’acconto;

– le indicazioni in dichiarazione;

– i codici tributo da utilizzare;

– il divieto di rateizzazione;

– il termine di versamento;

– i limiti di compensazione.

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, i limiti alla compensazione, la FNC evidenzia l’elenco dei crediti non soggetti al limite massimo di compensazione pari a euro 700.000.

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12) Dal CNDCEC arrivano le “linee guida sul nuovo processo esecutivo”

Il CNDCEC aggiorna le “linee guida sul nuovo processo esecutivo”. Sono disponibili, sotto forma di un documento di 48 pagine, dal 1 dicembre 2016 sul sito internet del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito dalla legge 132 del 2015, ha apportato significative modifiche al processo esecutivo, a poco tempo dall’emanazione del D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.

A meno di un anno dalla riforma del 2015, il legislatore è intervenuto nuovamente sul processo esecutivo con il D. L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119.

Ancora una volta il Legislatore ha messo mano al processo esecutivo attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza, continuando così a determinare la difficoltà degli interpreti, ma, anche, e soprattutto, dei professionisti coinvolti nei procedimenti esecutivi, di fronte al continuo cambiamento della disciplina di riferimento, accompagnata, come accaduto negli ultimi due interventi, da una disciplina transitoria notevolmente complessa.

In occasione dell’aggiornamento delle presenti linee guida il CNDCEC ha voluto mantenere la

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struttura inizialmente adottata, suddividendo il lavoro in una prima parte dedicata all’espropriazione forzata immobiliare e in una seconda parte dedicata alle altre norme di interesse incise dalle riforme.

L’obiettivo perseguito dal presente documento resta quello di costituire uno strumento pratico a favore dei professionisti coinvolti nell’ambito di tali procedure.

Vincenzo D’Andò

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regime del margine: la fattura da sola non basta; sl via la seconda stagione delle dichiarazioni precompilate; normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga;

5) Reati fiscali: l’adesione all’accertamento può evitare il sequestro dei beni 6) Antiriciclaggio: aggiornato il manuale per le segnalazioni di operazioni sospette.. 7) L’attesa

La pronunzia cambia più o meno velocemente, la grafia si mantiene più stabile, conserva le vecchie abitudini scrittorie (a scrivere si impara a scuola, la scuola di norma si erge