concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
(Ordinanza sulla frutta e la verdura)1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10, 170 capoverso 3, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,3
ordina:
Sezione 1: … Art. 14 Art. 2 e 35
Sezione 2: Contributi6
Art. 4 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato
1 Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell’ambito dell’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda sotto forma di succo concentrato di mele e pere. I contributi sono versati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali.7
RU 1999 415
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4909).
2 RS 910.1
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
4 Abrogato dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4909).
5 Abrogati dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
2 Per riserva di mercato a livello d’azienda s’intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l’approvvigionamento nor- male, ma al massimo pari al 40 per cento dell’approvvigionamento normale.8
3 L’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere, riferito agli ultimi tre anni.
Art. 4a9 Contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella e di frutta a nocciolo
1 Possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a gra- nella e a nocciolo per un importo pari al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e il prezzo in Svizzera.
2 I contributi possono essere versati soltanto per i prodotti di frutta che non siano gravati dall’imposta sull’alcool e la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.
3 Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato, si intende il prezzo medio del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante il quadriennio precedente l’anno civile in corso.
Art. 4b10 Esecuzione dei provvedimenti
I contributi sono versati solo nel caso in cui l’organizzazione interessata ne faccia domanda all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).
Art. 511 Art. 612 Art. 713
Art. 8 Aziende aventi diritto ai contributi
1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi ai costi per le scorte e gli inte- ressi del capitale.
2 …14
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5267). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
11 Abrogato dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
12 Abrogato dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
13 Abrogato dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
14 Abrogato dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
3 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella ai sensi dell’articolo 4a.15
…16
Art. 917 Obbligo di notifica
Le fabbriche di sidro industriali e le aziende di trasformazione che chiedono i con- tributi sono tenute a notificare all’Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all’utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta.
Sezione 3:18
Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori per gli anni 2004–2011
Art. 9a Aventi diritto ai contributi
1 Hanno diritto ai contributi i gestori che:
a. riconvertono colture conformemente all’articolo 9b o impiantano colture in- novatrici conformemente all’articolo 9c e coordinano dette riconversioni e detti impianti nell’ambito di gruppi di produttori, e
b. si impegnano individualmente, in caso di riconversione, a non ampliare la superficie delle colture di mele e pere durante tre anni; essi possono tuttavia riprendere colture esistenti.
2 I gestori che presentano una domanda per superfici superiori alle superfici minime di cui agli articoli 9b capoverso 4 e 9c capoverso 4 non sono tenuti a coordinare le riconversioni e gli impianti in seno a un gruppo di produttori.
Art. 9b Contributi per le riconversioni
1 Sono concessi contributi per la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie comprendenti il numero minimo di alberi previsto all’articolo 22 capo- verso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199819 sulla terminologia agricola.
15 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5267).
16 Abrogata dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
18 Originaria Sez. 3a. Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4909).
19 RS 910.91
2 Per riconversione si intendono l’estirpazione di una coltura di mele, pere, prugne e ciliegie e l’impianto di una coltura di prugne o di ciliegie su una superficie di dimen- sioni uguali durante lo stesso anno o l’anno successivo. Sono concessi contributi per l’impianto di colture:20
a. di almeno 300 alberi per ha per le prugne e 500 alberi per ha per le ciliegie;
b. i cui frutti sono raccolti prevalentemente prima o dopo un periodo nel quale, nella media quadriennale, il grado di autoapprovvigionamento del mercato svizzero con prodotti indigeni supera l’80 per cento;
c. delle quali è stata prevista la commercializzazione.
3 L’estirpazione deve avvenire entro un anno dall’inoltro della domanda.
4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1,5 ha.
Art. 9c Contributi per le colture innovatrici
1 Possono essere concessi contributi per l’impianto di colture innovatrici di frutta e di verdura delle quali è stata prevista la commercializzazione.
2 Per colture innovatrici si intendono:
a. le colture di ciliegie da conserva adatte per la raccolta a macchina, le colture di pesche e nettarine, nonché le colture di prugne della varietà Prunus sali- cina (prugne americano-giapponesi) e della sottovarietà Prunus domestica syriaca (mirabelle) e Italica (reine-claude), che comprendono almeno 300 alberi per ha;
b. le viti per la produzione di uva da tavola, che comprendono almeno 2300 ceppi per ha;
c. le colture di asparagi bianchi e viola;
d. ogni altra coltura perenne di frutta o verdura da tavola per la quale non vi è una protezione alla frontiera.
3 L’impianto deve avvenire entro 18 mesi dall’inoltro della domanda.21
4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1 ha.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6363).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4909).
Art. 9d Importo dei contributi
1 L’importo dei contributi è calcolato come segue:
Fr./ha
Riconversione:
Colture di ciliegie 14 000
Colture di prugne 14 000
Colture innovatrici:
Colture di ciliegie da conserva 14 000 Colture di pesche e nettarine 14 000 Colture di mirabelle e regina claudia 14 000 Colture di prugne americano-giapponesi 22 000 Vigneti di uva da tavola 37 000
Colture di asparagi 12 000.22
2 Per le colture innovatrici di cui all’articolo 9c capoverso 2 lettera d l’ammontare dei contributi viene fissato in base al 30 per cento del valore standard dei frutteti.
Art. 9e23 Domanda
1 La domanda deve essere presentata al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui sono effettuati gli impianti che danno diritto ai contributi di riconversione o ai con- tributi per le colture innovatrici.
2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
a. nome e indirizzo del gestore;
b. nome e indirizzo dei membri del gruppo di produttori nell’ambito del quale vengono coordinati la riconversione o l’impianto di colture innovatrici;
c. nome dei Comuni nel quale sono ubicate le particelle da impiantare o, se del caso, da estirpare;
d. numero di catasto delle particelle;
e. superficie da impiantare o, se del caso, da estirpare, in m2;
f. piano aziendale semplice conformemente alle indicazioni dell’Ufficio fede- rale;
g. dichiarazione d’impegno di cui all’articolo 9a lettera b.
3 Sono ammesse domande collettive.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4909).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6363).
Art. 9f Considerazione e trattamento delle domande
1 Le domande vengono prese in considerazione in funzione dell’ordine di entrata presso l’Ufficio federale. Fa stato il timbro postale o il timbro d’entrata dell’Ufficio federale.
2 Prima di trattare una domanda, l’Ufficio federale invia ai Cantoni una copia delle domande inoltrate da gestori domiciliati sul loro territorio.
3 L’Ufficio federale comunica la decisione ai Cantoni.24
Art. 9g Versamento dei contributi
L’Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto a riconversione o impianto avvenuti. Gli aventi diritto ai contributi devono presentargli un certificato rilasciato dal Cantone che attesti che la riconversione o l’impianto sono avvenuti.
Art. 9h25 Riduzione e rifiuto dei contributi
1 I contributi possono essere ridotti al richiedente che:
a. fornisce, intenzionalmente o per negligenza, dati non veritieri;
b. ostacola i controlli.
2 La riduzione dei contributi è fissata nell’allegato.
Sezione 4: Requisiti qualitativi e rilevazioni statistiche
Art. 1026 Requisiti qualitativi
L’Ufficio federale può prescrivere oneri qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta che beneficiano di contributi. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.
Art. 11 Rilevazioni statistiche
L’Ufficio federale accorda contributi per le rilevazioni statistiche nell’ambito della frutta conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199327 sull’esecuzione di rileva- zioni statistiche federali.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
25 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
27 RS 431.012.1
Sezione 5: Organizzazioni Art. 12 a 1428
Art. 1529 Rilevazione dei dati
L’Ufficio federale rileva e valuta i dati specifici delle aziende che sono necessari al versamento dei contributi di cui alla sezione 2 della presente ordinanza.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 1630 Esecuzione
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.
Art. 16a31
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
28 Abrogati dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3575).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).
31 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4909). Abrogato dal n. IV 66 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Allegato32 (art. 9h cpv. 2)
Riduzione dei contributi
1 Indicazioni non veritiere fornite intenzionalmente o
per negligenza
1.1 Indicazioni non veritiere
Scarti Provvedimenti/Riduzioni
Dallo 0 al 5 per cento, ma al massimo
25 are Contributo versato per la superficie
effettiva Dal 5 al 20 per centro o oltre 25 are,
ma al massimo 1 ettaro di superficie notificata in eccesso
Contributo versato per la superficie effettiva, meno il contributo calcolato sulla base della differenza tra le indicazioni non veritiere e i dati corretti concernenti la superficie
Oltre il 20 per cento o oltre 1 ettaro di
superficie notificata in eccesso Contributo rifiutato integralmente per la superficie interessata
Se da un controllo risulta una superficie superiore a quella che era stata notificata per la richiesta di contributi, non è versato alcun contributo per la superficie in eccesso.
In caso di deduzione, quale base di riferimento è determinante la superficie effettiva (misurata). Per il calcolo delle deduzioni è determinante lo scarto fra le singole particelle di una coltura e non lo scarto fra le superfici totali.
1.2 Indicazioni non veritiere
Colui che, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni non veritiere (p. es. per quanto concerne le colture o le varietà) è escluso dai contributi relativi al pertinente provvedimento per l’anno in corso e per l’anno successivo.
2 Ostacolo ai controlli
Riduzione dei contributi del 10 per cento, ma al minimo di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Un rifiuto dei controlli comporta la soppressione integrale dei contributi relativi al pertinente provvedimento.
32 Introdotto dal n. II dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3575).