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ABITUALE, CHE NECESSITANO DI UN REGIME DI TRA. (di seguito COMUNE) con sede legale in FIRENZE (FI),

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Academic year: 2022

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SCRITTURA PRIVATA

per la REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA RIVOLTO A PERSONE ADULTE ED AUTOSUFFICIENTI, OVVERO ANCHE A NUCLEI FAMILIARI, CARATTERIZZATI DA VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE O DALL’ASSENZA DI UNA DIMORA ABITUALE, CHE NECESSITANO DI UN REGIME DI QUARANTENA A SEGUITO DI DISPOSIZIONE SANITARIA DA PARTE DELLA IGIENE PUBBLICA, SDS O SERVIZI SOCIO-SANITARI DI ZONA PER POSSIBILI CONTATTI DA COVID-19. – C.I.G.: 84722555FF

TRA

IL COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI (di seguito COMUNE) con sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1 (Palazzo vecchio) partita IVA n.

01307110484 nella persona del Dott. ALESSANDRO LICITRA, Dirigente del Servizio Sociale Professionale nato a RAGUSA il 10/02/1969 e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi Sociali – Viale de Amicis n. 21 - Firenze - C.F:

LCTLSN69B10H163Y, che interviene nel presente atto non in proprio, ma come rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Firenze;

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CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale ed amministrativa in Via VAL DI PESA n.1 Cap.50127 - FIRENZE P.IVA/CF 04876970486 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigia- nato Agricoltura di FIRENZE - al n. 04876970486 – N.

REA: FI-497755 del 26/06/1998, rappresentata dal Sig.

GIACOMO BILLI, nato a FIRENZE (FI) il 04/07/1964, C.F:

BLLGCM64L04D612Q e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del citato consorzio;

**************************

PREMESSO CHE:

a) I soggetti convenuti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleran- no l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto;

b) Il Comune ha approvato l’aggiudicazione del servizio con Determinazione n. 10220 del 17/11/2020;

c) Che non sono state proposte impugnazioni avverso l’aggiudicazione;

d) L’appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui alle normative vigenti;

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e) Il Comune ha provveduto, altresì alla verifica del possesso in capo all’appaltatore dei requisiti di ordine ge- nerale previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice);

f) Che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;

g) L’aggiudicatario ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell’art. 103 del Codice, della garanzia definitiva di € 10.748,93 (diecimilasettecentoquarantotto/93). Emessa da UnipolSai Assicurazioni Agenzia Grandi Clienti e Broker – Subagenzia 128 Polizza n. 1/2233/96/177393427 avva- lendosi ai sensi dell’art. 93 comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della riduzione del 50% dell’importo in quanto in possesso della certificazione di qualità;

h) è agli atti della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, informazione antimafia di contenuto NEGATIVO a carico dell’Appaltatore rilasciata tramite la banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 22/05/2020 ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

(PR_FIUTG_INGRESSO_0173701_20191205);

La premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come

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l’offerta tecnica ed economica, il capitolato tecnico e le ri- sposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili e dai principi della pubblica amministrazione;

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non re- golato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzio- ne concernenti l’esecuzione degli appalti pubblici

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Disposizioni regolatrici dell’appalto

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accetta- to dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta del- le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità de- dotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti do- cumenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare

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integralmente anche laddove non materialmente allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostan- ziale:

a) Relazione tecnica e illustrativa dell’appalto;

b) Bando e Disciplinare di gara con i relativi allegati;

c) Capitolato speciale di appalto;

d) Offerta tecnica ed economica, nonché le dichiarazioni rese dall’ appaltatore a corredo dell’offerta;

Art. 2 – Oggetto dell’appalto

Il Comune di Firenze come sopra rappresentato ed in ese- cuzione degli atti in premessa richiamati, affida all’impresa (Appaltatore/Ditta Appaltatrice) CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE con sede legale ed amministrati- va in Via VAL DI PESA n.1 Cap.50127 - FIRENZE, come sopra rappresentata, che accetta, l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA RIVOLTO A PERSONE ADULTE ED AUTOSUFFICIENTI, OVVERO ANCHE A NUCLEI FAMILIARI, CARATTERIZZATI DA VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE O DALL’ASSENZA DI UNA DIMORA ABITUALE, CHE

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NECESSITANO DI UN REGIME DI QUARANTENA A SEGUITO DI DISPOSIZIONE SANITARIA DA PARTE DELLA IGIENE PUBBLICA, SDS O SERVIZI SOCIO- SANITARI DI ZONA PER POSSIBILI CONTATTI DA COVID-19. – C.I.G.: 84722555FF, alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale d’Appalto allegato e alle condi- zioni dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;

È compreso nell’appalto anche tutto quanto non espressa- mente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione del servizio.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 19/11/2020, data del ver- bale di consegna del servizio sotto riserva di legge, e per un periodo di TRE MESI, con opzione di eventuale ripeti- zione servizio analogo per ulteriori TRE MESI.

Art. 4 – Importo contrattuale

L’importo contrattuale per la realizzazione del servizio, per TRE mesi, viene determinato in € 214.978,50 (duecento- quattordicimilanovecentosettantotto/50) oltre IVA al 5%, per un valore complessivo Iva inclusa di € 225.727,42 (duecentoventicinquemilasettecentoventisette/42).

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I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 5 – Modalità e termini di esecuzione del contratto L’Appaltatore ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nel presente contratto conferma di accetta- re tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione della fornitura, penali, garanzie, obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicatario, e risoluzione contrattuale.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le ap- parecchiature di elaborazione dati, di cui venga in posses- so e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utiliz- zazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli stret- tamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di ri- servatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comun- que per i cinque anni successivi alla cessazione di effica- cia del rapporto contrattuale.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché

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dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consu- lenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il pre- sente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà te- nuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Co- mune stesso.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..

le parti del presente contratto sono consapevoli dell’importanza della protezione dei dati personali e dichia- rano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle di- sposizioni normative loro applicabili in materia di protezio- ne dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, l’Appaltatore per quan- to concerne il trattamento dei dati derivante dall’esecuzione del presente contratto di servizio in ogget- to, ai sensi dell’art. 28 Reg UE 2016/679, quale “Respon-

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sabile del trattamento”, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest’ultimo.

Il “Responsabile esterno” deve:

• trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente contratto di appalto;

• trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell’affidamento dell’incarico i dati personali di titolarità del Comune non potranno più essere trattati dalla Ditta in indirizzo: i dati dovranno esse- re (cancellati o restituiti) al Comune e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

• rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza. l’integrità e la completez- za dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del Dlgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall’art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell’arte, dei costi di attuazione,

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della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distru- zione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati l’Appaltatore si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;

• garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vinco- lando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della ditta Appaltatrice e abbia accesso ai dati personali a non tratta- re tali dati se non per le finalità del trattamento e comun- que dopo averli istruiti adeguatamente;

• farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricor- rere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa

“sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autoriz- zato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano sta- ti forniti alla ditta Appaltatrice ed è fatto loro divieto di trat- tare tali dati personali per altre finalità. Se l’Appaltatore ri-

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corre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente contratto.

Il “Responsabile esterno” deve:

• mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall’allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;

• mettere in atto misure tecniche e organizzative ade- guate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la mi- nimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutela- re i diritti degli interessati (privacy by design);

• mettere in atto misure tecniche e organizzative ade- guate a garantire che siano trattati, per impostazione pre- definita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al pe- riodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by de- fault);

Con atto del Dirigente del Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze del 14/01/2021 CO&SO –

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CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA

SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE è stato nominato Re- sponsabile del trattamento delle banche dati del Comune di Firenze con riferimento all’appalto di cui al presente con- tratto. L’Appaltatore ha accettato la suddetta nomina se- condo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze. La ditta Appaltatrice è responsabile della corret- tezza e della riservatezza del proprio personale che è te- nuto a non divulgare informazioni o notizie relative al con- tratto in oggetto.

Art.8 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, as- sume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto del Comune e/o di terzi.

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.

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Al fine di garantire la copertura dei rischi conseguenti al ri- sarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo persona- le, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, in- terruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei docu- menti informatici, l’Appaltatore ha prodotto estensione del- la Polizza Assicurativa n. 500528515 stipulata con ALLIANZ S.p.a. Ag. 686000 – Firenze Signa, con effetto a decorrere dal 27/01/2021 (Appendice dichiarazione n.

111714529) per la copertura di tutti i rischi di cui all’appalto in questione, per i quali resta in ogni caso fer- mo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.

Art. 9 – Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli ob- blighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di 10.748,93 (diecimilasettecentoquarantotto/93) [cfr. punto g) della premessa] resa ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, in favore del Comune di Firenze.

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La garanzia ha validità temporale pari alla durata del con- tratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Co- mune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la de- finizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da par- te del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'a- vanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automa- tico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto ga- rante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

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L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risolu- zione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti. Tracciabilità dei flussi finanziari

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno es- sere indirizzate alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze.

Le fatture in formato elettronico dovranno riportare le se- guenti indicazioni:

• il Codice IPA: W3UPXG;

• il Codice Cig della procedura;

• il Numero dell’impegno o degli impegni di spesa;

• il Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;

oltre agli altri elementi obbligatori anche ai fini del versa- mento dell’IVA.

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I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si ve- rifichino contestazioni, i termini di pagamento verranno so- spesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

L’appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi pre- visti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicura- re la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presen- te contratto.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contrat- to avverranno sul conto corrente dedicato comunicato dall’appaltatore all’avvio del servizio e recheranno il c.i.g.

assunto in sede di gara.

L’Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indica- to ai sensi della normativa richiamata.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà di diritto ai sen- si del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.

Art. 11 – Stipula del contratto e spese contrattuali Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Contestualmente, la garanzia provvisoria

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dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente atto, per il corrispettivo di € 214.978,50 (due- centoquattordicimilanovecentosettantotto/50) è soggetto al- le norme relative all’istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i., nonché alla disciplina dell’Imposta di Registro, solo in caso d’uso.

L’appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, copia, bollo, etc. e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l’IVA, il cui versamento rimane a carico della Stazione Appaltante.

L’impresa appaltatrice ha assolto l’imposta di bollo, per un ammontare pari ad € 80,00 (ottanta/00) per il presente ori- ginale, versando il relativo importo mediante Modello F24, di cui è acquisita agli atti la quietanza prot. tel.

B0832538100040221 0000024 DEL 04/02/2021.

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell’appaltatore.

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Si allegano al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali i seguenti atti:

1. Il capitolato speciale d’appalto;

2. L’offerta tecnica ed economica presentate dall’appaltatore in sede di gara.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05.

Letto, confermato e sottoscritto

LICITRA ALESSANDRO COMUNE DI

FIRENZE/01307110484 09.02.2021 11:14:16 UTC

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