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Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

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Academic year: 2022

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Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Il regolamento istituisce uno strumento unico di finanziamento della politica di sviluppo rurale, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che funziona a partire dal 1° gennaio 2007. L'uso di un unico fondo migliorerà la competitività dei settori agricolo e forestale, l'ambiente e la gestione dello spazio rurale nonché la qualità della vita e la diversificazione delle attività nelle zone rurali. Il FEASR finanzierà inoltre strategie di sviluppo locale e misure di assistenza tecnica (progetti di tipo Leader).

ATTO

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [ Cfr atti modificativi].

SINTESI

Nel periodo 2007-2013, un accento particolare sarà posto sul secondo pilastro della politica agricola comune (PAC): lo sviluppo rurale. La politica di sviluppo rurale sarà inserita in un quadro finanziario e di

programmazione unico al fine di garantirle un maggior grado di coerenza, trasparenza e visibilità.

Obiettivi e norme generali d'intervento

Il regolamento stabilisce le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale

finanziato dal FEASR , istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Definisce inoltre gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e il quadro in cui essa si inserisce.

Il Fondo contribuirà alla realizzazione dei tre obiettivi corrispondenti ai tre assi * di sviluppo rurale definiti a livello comunitario, vale a dire:

migliorare la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura sostenendo la ristrutturazione;

migliorare l'ambiente e lo spazio rurale sostenendo la gestione del territorio;

migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali e contribuisce alla realizzazione delle priorità comunitarie. La Commissione e gli Stati membri devono inoltre vigilare sul rispetto del principio di coerenza dell'assistenza dei fondi e di quella degli Stati membri con le azioni, le politiche e le priorità della Commissione nonché con le misure finanziate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Approccio strategico

Tenendo conto delle priorità politiche fissate a livello comunitario, il Consiglio stabilisce gli orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale per l'attuazione degli assi tematici indicati. Ciascuno Stato membro definisce in seguito un piano strategico nazionale, in cui indica tra l'altro le proprie priorità d'azione e quelle del Fondo, tenuto conto degli orientamenti strategici. Ciascuno Stato definisce inoltre i propri obiettivi scientifici, la partecipazione del Fondo e le altre risorse finanziarie. Tali piani strategici nazionali costituiscono glistrumenti di riferimento per la programmazione del Fondo.

I piani strategici nazionali sono attuati mediante programmi di sviluppo rurale che presentano una serie di misure raggruppate in conformità degli assi definiti nel titolo IV del regolamento (miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale, miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale, approccio Leader). Ciascun programma sviluppa una strategia per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, che riguarda l'analisi

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della situazione e definisce le priorità prescelte e l'impatto previsto. Esso deve inoltre proporre le misure da adottare per ciascuno degli assi. Il programma è infine integrato da un piano di finanziamento.

In materia di sorveglianza strategica, il regolamento prevede che ogni Stato membro presenti, per la prima volta nel 2010 e in seguito ogni due anni, una relazione sintetica relativa allo stato di attuazione della propria strategia e dei propri obiettivi nonché al loro contributo alla realizzazione degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio. La Commissione è inoltre incaricata di presentare ogni due anni una relazione contenente una sintesi delle principali evoluzioni, sfide e tendenze legate all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti comunitari.

Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale

L'obiettivo è di fornire un aiuto alle misure volte a migliorare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.

Per quanto concerne il potenziale umano, il regolamento prevede un sostegno per:

attività di informazione e formazione professionale in campo tecnico ed economico;

attività intese a facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori (persone di meno di 40 anni che si insediano per la prima volta come titolari di un'azienda agricola) e l'adeguamento strutturale delle loro aziende;

il pensionamento anticipato degli agricoltori che decidono di cessare l'attività al fine di trasferire la propria azienda ad altri agricoltori e dei lavoratori agricoli che decidono di cessare definitivamente ogni attività agricola; i beneficiari devono avere un'età minima di 55 anni e non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento nello Stato membro considerato;

il ricorso a servizi di consulenza da parte degli agricoltori e dei silvicoltori, e la creazione di servizi di consulenza e di assistenza alla gestione agricola e di sostituzione di personale nell'azienda; il ricorso a tali servizi deve contribuire alla valutazione e al miglioramento dei risultati ottenuti dalle aziende.

Per quanto concerne la ristrutturazione del potenziale fisico, è previsto un sostegno per:

l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali e il miglioramento dei loro risultati economici tramite l'introduzione, fra l'altro, di nuove tecnologie;

l'aumento del valore aggiunto delle produzioni primarie agricole e forestali: l'intento è di fornire sostegno agli investimenti volti a rafforzare l'efficienza dei settori della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni primarie semplificando nel contempo le condizioni di ammissibilità del sostegno all'investimento rispetto a quelle in vigore;

il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture legate all'evoluzione e all'adattamento dei settori agricolo e forestale;

la ricostituzione del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.

Per quanto concerne la qualità della produzione e dei prodotti, l'obiettivo è di:

aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme rigorose imposte dalla normativa comunitaria, compensando in parte i costi aggiuntivi o le perdite di reddito derivanti da alcuni nuovi obblighi;

incoraggiare la partecipazione degli agricoltori a regimi di promozione della qualità alimentare che forniscano ai consumatori garanzie sulla qualità del prodotto o del processo di produzione, conferiscano un valore aggiunto ai prodotti primari ed aumentino gli sbocchi commerciali;

sostenere le attività di informazione e di promozione condotte dalle associazioni di produttori a favore dei prodotti oggetto di regimi di qualità alimentare.

Sono altresì previste misure transitorie per i nuovi Stati membri, relative al sostegno delle aziende di semi- sussistenza in corso di ristrutturazione e agli aiuti per la creazione di associazioni di produttori. Questi aiuti sono concessi alle domande accettate entro il 31 dicembre 2013.

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

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Per quanto concerne la gestione del territorio, il sostegno deve contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli agricoltori e i silvicoltori a gestire le terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l'ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti NATURA 2000 , la protezione delle acque e del suolo e l'attenuazione dei mutamenti climatici. In

quest'ambito, il regolamento prevede in particolare aiuti destinati a compensare gli handicap naturali nelle regioni di montagna e nelle altre zone svantaggiate (indicate dagli Stati membri sulla base di criteri obiettivi comuni) o pagamenti agroambientali intesi a coprire unicamente gli impegni che vanno oltre le norme obbligatorie corrispondenti. Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le misure di sostegno agli investimenti non remunerativi necessari al rispetto degli impegni ambientali.

Qualità della vita in ambiente rurale e diversificazione dell'economia rurale

Per contribuire alla diversificazione dell'economia rurale, il regolamento prevede misure riguardanti:

l'avvio di attività non agricole, il sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese,

l'incentivazione di attività turistiche nonché la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio naturale nella prospettiva di uno sviluppo economico sostenibile;

il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale riguardante in particolare il rinnovamento e lo sviluppo dei piccoli centri nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio rurale;

la formazione professionale degli agenti economici che operano nei settori citati e la formazione legata all'acquisizione di competenze e ad iniziative di animazione in vista della preparazione e attuazione di una strategia locale di sviluppo.

L'asse Leader

L'approccio Leader consiste:

in una strategia di sviluppo locale che consente di selezionare i migliori piani di sviluppo dei gruppi d'azione locale nati da partenariati tra il settore pubblico e quello privato;

nell'attuazione di progetti di cooperazione fra territori interessati;

nella creazione di reti di partenariati locali.

Attuazione dei programmi

Per quanto concerne l'assistenza tecnica, una rete europea per lo sviluppo rurale assisterà la Commissione nell'attuazione della politica. Ogni Stato membro dovrà inoltre creare una rete rurale nazionale che riunisca l'insieme delle organizzazioni e amministrazioni coinvolte in attività connesse alla politica di sviluppo rurale.

Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare azioni relative alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo dell'intervento dei programmi, entro il limite del 4% dell'importo totale di ciascun programma. Lo 0,25% delle risorse del Fondo è destinato all'assistenza tecnica gestita dalla Commissione.

Per il periodo 2007-2013, l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da assegnare alle regioni che possono beneficiare dell'obiettivo "convergenza" * sono stabiliti dal Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,

conformemente alle prospettive finanziarie 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ( ). Per la programmazione gli Stati membri tengono altresì conto degli importi provenienti dalla modulazione * . La Commissione vigila inoltre affinché il totale degli stanziamenti provenienti dal FEASR e da altri Fondi comunitari come il Fondo europeo di

sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, rispetti determinati parametri economici.

Nell'ambito della gestione condivisa tra la Commissione e gli Stati membri, questi ultimi devono designare, per ciascun programma di sviluppo rurale, un'autorità di gestione, un organismo pagatore e un organismo di certificazione. Essi sono inoltre responsabili dell'informazione e della pubblicità relative alle operazioni cofinanziate. Ciascuno Stato deve altresì creare un comitato di sorveglianza che accerti l'efficacia dell'attuazione del programma. L'autorità di gestione di ogni programma deve inoltre trasmettere alla Commissione una relazione annuale relativa all'esecuzione del programma.

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La politica e i programmi di sviluppo rurale sono oggetto di una valutazione in tre fasi, intesa a rafforzare la qualità, l'efficienza e l'efficacia della loro attuazione. Una prima valutazione, svolta sotto la responsabilità dello Stato membro, identifica ed esamina in particolare le necessità a medio e lungo termine, gli obiettivi da raggiungere e la qualità dei dispositivi di attuazione. La seconda valutazione viene fatta annualmente, durante l'attuazione del programma e prende in esame in particolare lo stato di avanzamento del programma. Nel 2010, questa valutazione in itinere assumerà la forma di una relazione di valutazione intermedia distinta, proponendo misure volte a migliorare la qualità dei programmi e la loro attuazione. Nel 2015, la valutazione assumerà la forma di una relazione di valutazione ex post separata. Queste valutazioni saranno volte a trarre insegnamenti sulla politica di sviluppo rurale, identificando i fattori che hanno

contribuito al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi, gli impatti socioeconomici e gli impatti sulle priorità comunitarie. Una sintesi di queste ultime valutazioni dovrà essere infine redatta sotto la responsabilità della Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Contesto

Nel 2005, la Commissione ha istituito un nuovo quadro giuridico per il finanziamento della politica agricola comune (l11096). Tale nuovo quadro giuridico, introdotto dal regolamento (CE) n. 1290/2005, prevede due nuovi fondi: un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Analogamente al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo di coesione , il FEASR contribuisce all'azione comunitaria a favore delle regioni meno sviluppate (obiettivo « Convergenza »).

Termini chiave dell'atto

asse: un gruppo coerente di misure aventi obiettivi specifici, che risultano direttamente dalla loro messa n atto e contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4;

obiettivo "convergenza": l'obiettivo dell'azione per gli Stati membri e le regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione comunitaria che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC) per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013;

modulazione: si tratta di un meccanismo progressivo volto a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori e a trasferire gli stanziamenti corrispondenti al settore dello sviluppo rurale.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore - Data di

scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli

Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n.

1698/2005

22.10.2005 - Gazzetta ufficiale L

277 del 21.10.2005

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli

Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n.

1463/2006

del Consiglio.

1.1.2007 - GU L 277 del

9.10.2006

Regolamento (CE) n.

1944/2006

del Consiglio.

29.12.2006 - GU L 367 del

22.12.2006

(5)

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli

Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n.

2012/2006

del Consiglio.

1.1.2007 - GU L 384 del

29.12.2006

Gli atti modificativi e le correzioni successive del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono stati integrati al testo di base. Tale versione consolidata [ pdf ] ha un valore puramente documentale.

ATTI COLLEGATI

Sostegno comunitario allo sviluppo rurale:

Decisione 2006/636/CE [Gazzetta ufficiale L 261 del 22.9.2006].

L'atto fissa la ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007- 2013.

Modificato dalla Decisione 2007/383/CEE [Gazzetta ufficiale L 142 del 5.6.2007].

Decisione 2006/493/CE [Gazzetta ufficiale L 195 del 15.7.2006].

L'atto fissa l'importo degli stanziamenti d'impegno a favore dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.

Quadro giuridico e finanziario della Comunità

Decisione 2006/144/CE [Gazzetta ufficiale L 55 del 25.2.2006].

L'atto fissa gli orientamenti strategici della Comunità per lo sviluppo rurale.

Modalità di applicazione e disposizioni transitorie:

Regolamento (CE) n. 1975/2006 [Gazzetta ufficiale L 368 del 23.12.2006].

Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Regolamento (CE) n. 1974/2006 [Gazzetta ufficiale L 368 del 23.12.2006].

Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda i principi e le norme generali applicabili al sostegno allo sviluppo rurale, le disposizioni comuni e particolari applicabili alle misure di sviluppo rurale nonché le disposizioni in materia di ammissibilità e di gestione amministrativa.

Modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 [Gazzetta ufficiale L 104 del 21.4.2007].

Regolamento (CE) n. 1320/2006 [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006].

Il regolamento fissa norme specifiche per facilitare il passaggio dalla programmazione dello sviluppo rurale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1268/1999 a quella stabilita dal regolamento (CE) n.

1698/2005.

http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l60032.htm

Riferimenti

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