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Emergenza COVID - linee guida agli uffici giudiziari

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Academic year: 2022

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Emergenza COVID - linee guida agli uffici giudiziari (delibera 4 novembre 2020)

Il Consiglio,

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l’art. 1, che, modificando l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

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- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall’art.

221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”) e dell’11 marzo 2020 (“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”);

- rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e rilevato altresì che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti dall’esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia;

- evidenziato ed apprezzato il meritevole sforzo profuso dai dirigenti degli uffici giudiziari, dai magistrati, anche onorari, dall’avvocatura e dal personale amministrativo per conciliare la risposta all’emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio;

- ritenuta l’opportunità di offrire delle prime linee guida, riservando ulteriori specifiche indicazioni a successive delibere, tenuto conto sia della molteplicità dei settori di possibile intervento sia della continua evoluzione dell’emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi;

- ritenuta altresì la necessità, sempre in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dell’acuirsi della stessa, di adottare contingenti modifiche alla normazione secondaria in essere, nonché, quanto alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, alcuni puntuali chiarimenti interpretativi;

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- ritenuto, nella presente fase emergenziale e di primo intervento, di adottare un’unica delibera relativa ai diversi profili organizzativi ed ordinamentali per semplificare l’attività degli uffici, impegnati nella gestione dell’emergenza;

- tutto ciò premesso, si offrono le seguenti

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI

1. INDICAZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELLA VIGENZA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19

L’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 1[1]) nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 2[2], convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) rendono evidentemente opportuno che i dirigenti, nell’ottica di contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l’efficacia di - disposizioni volte a regolare l’accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

E ciò anche in considerazione del chiaro disposto dell’art. 3 del Dpcm del 24 ottobre 2020, a mente del quale le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità predisponendo, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura degli uffici con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l’adozione di protocolli per regolamentare l’ingresso degli utenti (anche mediante strumenti di prenotazione degli accessi, che comunque consentano di accedere agli uffici in tempi compatibili con l’eventuale urgenza della richiesta), nonché l’adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento. I dirigenti potranno valutare, per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, e, in particolare, per

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limitare comunque l’accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possono favorire il dilagare del contagio, la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti: i protocolli o le prassi concordate potranno individuarne la tipologia e prevedere che essi - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell’ufficio cui sono diretti (pubblico ministero o giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell’atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l’originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.

Appare altresì opportuno che i dirigenti, nell’attuale contingenza e in ragione della necessità di limitare gli accessi agli uffici, consentano l’espletamento del tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 con modalità da remoto e che, ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione.

Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle misure igienico - sanitarie all’interno dell’intero ufficio, i dirigenti degli uffici dovranno raccomandare ai magistrati la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l’impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale.

Tale circostanza costituisce infatti un fattore idoneo ad influire, nella presente situazione emergenziale, sulla complessiva produttività del servizio giustizia, così come le concrete caratteristiche dell’edilizia giudiziaria nei vari uffici nei quali devono essere celebrate le udienze per le quali allo stato il legislatore non ha previsto lo svolgimento mediante collegamento da remoto pur nell’attuale contingenza emergenziale.

Inoltre, quanto a entrambi i settori, civile e penale, si raccomanda ai dirigenti:

a) di invitare i magistrati a valutare l’opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia;

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b) di promuovere, per la finalità di cui alla lettera a), la stipula di protocolli con i Consigli dell’ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero, nel solo settore civile, modalità condivise della gestione dell’udienza a cd. trattazione scritta 3[3];

c) di individuare, nei casi in cui, a legislazione vigente, l’udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto o, nel settore civile, mediante trattazione scritta, locali e presidi idonei allo svolgimento dell’udienza nel rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie (eventualmente avvalendosi dell’ausilio dell’autorità sanitaria competente) 4[4], ferma restando l’opportunità che i magistrati adottino, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani 5[5].

Con riferimento a specifici settori, si raccomanda ai dirigenti:

- nel settore civile, di incentivare, laddove non sia già obbligatorio per legge, il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati;

- quanto al settore penale, di monitorare, anche con l’ausilio del Magrif e la predisposizione di adeguati moduli organizzativi, l’attuazione della previsione legale obbligatoria del deposito telematico a cura delle parti, ai sensi dell’art. 24, comma 1, 2 e 3, d.l. 137/2020; nonché di assicurare la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, provvedendo a richiedere al Ministero competente l’attivazione di uno o più indirizzi di posta elettronica certificata per l’ufficio, avvalendosi dell'ausilio del Magrif e predisponendo appositi moduli organizzativi ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui all’art. 24, commi 4 e 5 d.l. 137/2020;

- quanto alle Corti di assise, si precisa che la possibilità di realizzare il collegamento da remoto, nei casi normativamente previsti, dovrà tener conto del fatto che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite “invito”

trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link;

- quanto all’organizzazione dei Tribunali per i minorenni ed i Tribunali di sorveglianza, di promuovere le stesse modalità di svolgimento da remoto previste dagli uffici ordinari, in quanto compatibili; ciò anche considerato che i componenti privati (per i Tribunali per i minorenni) e gli esperti (per i Tribunali di sorveglianza) che integrano i collegi e le camere di consiglio potranno partecipare attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite “invito” trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link.

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Si raccomanda, inoltre, ai magistrati:

a) nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti: i) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; ii) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l’aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell’Ordine, all’unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);

b) di adottare, per quanto di competenza, ogni accorgimento volto a rispettare l’obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento: a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nei palazzi di giustizia, appare utile scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti sì da limitare l’accesso ed il contatto tra gli utenti;

egualmente, appare opportuno adottare un’organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio testi), anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti.

Si raccomanda, in ogni caso, ai dirigenti di assumere i provvedimenti organizzativi di carattere generale adottati in relazione all’emergenza sanitaria in atto per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva i componenti dell’ufficio, l’avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l’organizzazione degli uffici.

Sempre nell’ambito delle scelte necessariamente partecipate, avuto riguardo alla situazione in essere, si richiama, per ogni opportuna valutazione anche nella presente contingenza, la delibera adottata dal Consiglio nella seduta dell’11 maggio 2016 (“Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”), avuto particolare riguardo al paragrafo 4 (alla cui letttura integrale si rinvia), ove si evidenzia la possibilità per i dirigenti di adottare, in materia di priorità nella trattazione degli affari penali, provvedimenti in qualche modo atipici, perché emanati ad hoc, secondo una tempistica diversa rispetto a quella delle tabelle, dei programmi di gestione o dei progetti organizzativi.

Quanto, poi, agli uffici di procura, al fine di garantire il rispetto delle misure igienico - sanitarie all’interno dell’intero ufficio, si invitano i magistrati a valutare l’opportunità di avvalersi, nei casi previsti dalla legge e compatibilmente con le esigenze investigative, dei collegamenti da remoto (individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A.) nel corso delle indagini preliminari; si raccomanda inoltre ai dirigenti di incentivare il ricorso a tali collegamenti da remoto, tenendo in

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considerazione le modalità di accesso ai registri allo stato disponibili ed eventualmente promuovendo la stipula di protocolli sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti coinvolti.

2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE EMERGENZE E

SITUAZIONI DI UFFICI IN PARTICOLARI DIFFICOLTÀ

In ragione della situazione contingente, ove gli uffici dovessero trovarsi nell’impossibilità di garantire attività urgenti e non differibili, per la sola contingente fase emergenziale e, quindi, fino al 31 gennaio 2021, il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, possono - previe idonee forme di consultazione dei magistrati in servizio nel distretto - con decreto motivato, immediatamente esecutivo, in temporanea deroga dell’art. 3 circolare 20 giugno 2018 “in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”, avvalersi dello strumento dell’applicazione infradistrettuale, anche nell’ipotesi di assenza o impedimento del magistrato.

A tal riguardo:

- il decreto dovrà indicare le esigenze imprescindibili dell’ufficio di destinazione, con particolare riguardo all’impossibilità per tale ufficio di trattare procedimenti caratterizzati da ragioni di assoluta urgenza (da indicare specificamente con riferimento al singolo procedimento), neanche ricorrendo all’assegnazione interna, ex art. 44 della circolare del 20 giugno 2018, la quale, in ragione della contingente emergenza, potrà essere disposta anche a prescindere dalla vacanza del posto, comunque omettendo l’espletamento del concorso interno, ed anche per singole udienze o singoli procedimenti;

- l’applicazione potrà essere a tempo pieno o parziale e potrà anche avvenire in relazione a singole udienze o a singoli procedimenti;

- in tutti i casi in cui sia possibile, in assenza di attività che richiedano la presenza del magistrato, l’applicazione avrà luogo da remoto, anche con riguardo al momento dell’immissione in possesso, che potrà avvenire secondo modalità a distanza concordate tra il magistrato ed il dirigente dell’ufficio di destinazione;

- all’esito della consultazione, saranno applicati i magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità (che rileverà agli effetti della valutazione del parametro dell’impegno ai sensi della vigente circolare in materia di valutazioni di professionalità);

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- qualora nessuno dei magistrati consultati abbia manifestato disponibilità, il magistrato da applicare sarà prescelto in ragione dell’esercizio di compiti uguali, o in subordine, affini a quelli dell’ufficio di destinazione e, in caso di parità di detto requisito, secondo il criterio della maggior vicinanza all’ufficio di destinazione del comune di residenza o di dimora del magistrato interessato, oggetto di comunicazione ed autorizzazione ai sensi della circolare sull’obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio;

- a parità di tali requisiti, verrà prescelto il magistrato che ha minore anzianità nel ruolo.

In subordine, è consentito il ricorso alle tabelle infradistrettuali, nel qual caso, per la sola contingente fase emergenziale e, quindi, fino al 31 gennaio 2021, in temporanea deroga alle disposizioni della suddetta circolare 20 giugno 2018, il decreto che dispone la supplenza infradistrettuale o l’assegnazione congiunta infradistrettuale è immediatamente esecutivo ed il magistrato supplente o co-assegnato può essere individuato, anche in deroga alle indicazioni presenti nelle tabelle infradistrettuali, secondo i criteri sopra indicati ai fini delle applicazioni infradistrettuali, ove il magistrato tabellarmente indicato sia a sua volta assente o impedito.

In relazione alle misure organizzative sopra descritte, il Consiglio giudiziario dovrà esprimere il proprio parere, al più tardi, entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla adozione del decreto la cui trasmissione al consiglio giudiziario a cura del dirigente dell’ufficio dovrà essere contestuale all’adozione; il Consiglio giudiziario curerà altresì l’immediata trasmissione del parere al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione; nel caso di osservazioni del magistrato interessato (da presentare entro 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento), il Consiglio giudiziario dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di 5 giorni dalla data in cui pervengono le osservazioni; in caso di parere sfavorevole del Consiglio giudiziario, il decreto perderà l’immediata esecutività, con conseguente cessazione dell’applicazione, della supplenza o dell’assegnazione congiunta eventualmente in corso.

In relazione infine alle applicazioni negli uffici requirenti disciplinate dall’articolo 94 della circolare del 20 giugno 2018 recante disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazione e magistrati distrettuali, è bene precisare che si tratta di un particolare istituto previsto dall’articolo 51 comma 3 ter del codice di procedura penale, caratterizzato da particolare snellezza che attribuisce al Procuratore distrettuale una facoltà di richiesta ed al Procuratore Generale il potere di disporre, con provvedimento immediatamente esecutivo, nei casi ivi previsti, che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Ciò posto, ritiene il Consiglio, per la contingente fase emergenziale e, quindi, fino al 31 gennaio 2021, che possa integrare idonea ragione giustificatrice dell’applicazione de qua la richiesta del

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Procuratore distrettuale motivata dalla necessità documentata di salvaguardare la salute del magistrato titolare del procedimento che, ad esempio, versi in situazione di c.d. fragilità (in relazione a cui sia controindicato lo spostamento nella sede circondariale con evidente sovra esposizione a rischio di contagio) o a fortiori in isolamento fiduciario, in assenza ovviamente di altro coassegnatario che possa garantire le esigenze di continuità della trattazione del procedimento.

Ai sensi dell’art. 94, comma 4 della citata circolare del 20 giugno 2018, detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio Superiore per l’approvazione.

3. INDICAZIONI PER I CONSIGLI GIUDIZIARI

Visto l’art. 73 D.L. n. 18/2020, secondo cui gli organi collegiali “possono disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”, i Presidenti dei Consigli Giudiziari, sentiti i componenti, possono organizzare, ove possibile, lo svolgimento di sedute in videoconferenza o comunque con modalità da remoto attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia; dette modalità di deliberazione sono da ritenersi eccezionali in relazione all’attuale contingenza e devono assicurare la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

4. INDICAZIONI RELATIVE AI MAGISTRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ, IN

QUARANTENA E IN ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO.

4.1. MAGISTRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

L’art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ha definito al comma 2 (come sostituito dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) i “lavoratori fragili”: essi sono “i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del

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riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” 6[6].

Il comma 2-bis del medesimo art. 26 (introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) stabilisce che “a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” 7[7].

Alla luce dei principi enucleabili dalle norme suenunciate, che devono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, anche ai magistrati che versino in condizione di fragilità ai sensi del comma 2 dell’art. 26 cit., i dirigenti degli uffici sono invitati ad adottare misure organizzative volte a rendere compatibile il lavoro dei predetti magistrati con l’attuale emergenza sanitaria per l’epidemia COVID-19, sì da limitare il rischio cui gli stessi sono particolarmente esposti. E ciò secondo i criteri di flessibilità organizzativa fissati dalla circolare sulla formazione delle tabelle giudicanti per il triennio 2020-2022 al titolo IV (artt. 256-270).

Al fine di consentire ai dirigenti di adottare le misure più idonee al caso concreto, il magistrato che versi in una delle situazioni rilevanti, dovrà avanzare apposita istanza, corredata dalla certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio ex art. 26, comma 2 cit.

A fronte della richiesta del magistrato, il dirigente dovrà adottare, in relazione ai singoli casi ed alle specifiche situazioni, nell’ambito di un leale e collaborativo confronto con l’interessato, le misure maggiormente idonee al caso concreto, favorendo, in particolare, lo svolgimento dell’attività lavorativa “da remoto”, naturalmente nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ove il magistrato in condizioni di fragilità debba compiere attività in relazione alle quali sia prevista la necessaria presenza in ufficio, il dirigente dovrà rafforzare ed adattare alle esigenze del caso concreto le ordinarie misure logistiche ed organizzative volte a ridurre i rischi di contagio (ordinarie misure quali mascherine monouso, gel igienizzante per le mani, guanti in nitrile, ecc.).

Laddove invece le diverse modalità organizzative adottate comportino l’esonero da determinate attività (quali anche le attività di udienza, ove non possibili da remoto e per cui si dovrà ricorrere all’istituto della supplenza in ragione dell’impedimento temporaneo del magistrato), gli eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, dovendosi precisare che, ove necessario in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria,

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l’individuazione e l’assegnazione di attività compensative potrà essere differita anche oltre il termine semestrale fissato dall’art. 270, comma 2 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022.

Qualora infine il settore in cui opera il magistrato non consenta lo svolgimento di lavoro a distanza, questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in sovrannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell’ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di appartenenza. Il provvedimento è adottato dal dirigente dell’ufficio, sentito l’interessato, e previo coinvolgimento, anche con modalità da remoto, dei magistrati dell’ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dall’art.

41 della circolare sulla formazione delle tabelle giudicanti.

4.2. MAGISTRATI IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO.

Come noto, l’art. 87 del D.L.17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, equipara – per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero per il personale del settore pubblico contrattualizzato, tra cui non rientrano i magistrati ordinari) – il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, al periodo di ricovero ospedaliero.

Tale previsione è stata invero accompagnata, e succeduta, da norme che hanno progressivamente sempre più favorito il ricorso al lavoro agile, che oggi si configura come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.

1, comma 2, cit. In particolare, l’art. 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1, prevede che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.

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Così, da ultimo, il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, all’art. 4 comma 2 ha stabilito che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21- bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

L’art. 8 del medesimo D.M., nello stabilire che le misure previste si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, aggiunge che “Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente decreto”.

L’evoluzione del quadro normativo rende evidente come le ultime disposizioni relative alle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni siano ispirate alla necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza (cfr. art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 773).

In tale contesto, ribadito che l’art. 87 cit. ed il successivo D.M. del 19.10.2020 non si applicano ai magistrati ordinari (che rientrano nel personale di cui all’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), deve evidenziarsi come anche la normativa che disciplina l’attività giudiziaria nel periodo emergenziale ne favorisca, sotto molti aspetti, lo svolgimento da remoto, consentendo, da ultimo, al giudice, entro certi limiti, di partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

Risultano, dunque, aumentate le attività che i magistrati possono espletare da remoto, posto che già ordinariamente il magistrato, ove non impegnato in udienza o nei turni, può svolgere la propria attività (ad esempio, l’attività di studio di atti o di redazione di provvedimenti) al di fuori dell’ufficio giudiziario 8[8].

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Tanto considerato, e rimarcata la preminente finalità di assicurare una maggiore continuità al servizio giustizia, diversamente destinato a soffrire, inevitabilmente, di plurime interruzioni nonostante la legislazione emergenziale da ultimo adottata non preveda né sospensioni né rinvii generalizzati, può affermarsi che il magistrato che si trovi in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del COVID, e non si trovi in stato di malattia certificata 9[9], è da considerarsi in servizio.

Come tale, egli sarà impegnato nello svolgimento di tutte le attività (di udienza e non) svolgibili da remoto secondo la legislazione vigente, ferma la necessaria tempestiva comunicazione al dirigente della condizione di quarantena o isolamento fiduciario al fine di consentire la pronta adozione delle misure organizzative eventualmente necessarie per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Laddove peraltro le diverse modalità organizzative del servizio nel – limitato – periodo di quarantena o isolamento fiduciario comportino l’esonero da determinate attività (quali anche le attività di udienza, ove non possibili da remoto e per cui, ove indifferibili, si dovrà ricorrere all’istituto della supplenza in ragione dell’impedimento temporaneo del magistrato), gli eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, dovendosi precisare che, ove necessario in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria, l’individuazione e l’assegnazione di attività compensative potrà essere differita anche oltre il termine semestrale fissato dall’art. 270, comma 2 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022.

Infine, misure organizzative volte a favorire il lavoro da remoto potranno essere assunte dai dirigenti – ove richieste - anche nelle ipotesi di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero quando un magistrato sia genitore di un minore di anni quattordici, convivente, nei cui confronti sia stata disposta la quarantena dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno delle strutture indicate dalla norma.

5. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ADOZIONE DEI NUOVI PROGETTI TABELLARI E DEI NUOVI PROGETTI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI REQUIRENTI.

Il notevole acuirsi dell’emergenza sanitaria in atto, rispetto a quella esistente nel mese di luglio in cui è stata discussa ed approvata la circolare sulle tabelle, induce a rivedere alcune tempistiche in essa previste.

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In particolare, si deve considerare che i dirigenti degli uffici sono in questo periodo particolarmente impegnati con i difficili adempimenti ed attività connessi all’emergenza epidemiologica, così come emerso nella seduta della Settima Commissione del 27 ottobre 2020, nella quale numerosi dirigenti, ascoltati da remoto, hanno rappresentato la gravosità degli impegni e degli adempimenti da compiere, di natura amministrativa, organizzativa, logistica e relazionale; impegni per lo più non rinviabili e non programmabili a priori.

In questo contesto appare opportuno un differimento del termine previsto dall’art 18 della circolare sulle tabelle, ossia del termine per il deposito della segnalazione tabellare, previsto per il 31 dicembre 2020.

In proposito, considerato che a legislazione vigente permane il periodo triennale di validità delle tabelle e che tale periodo è scaduto al 31 dicembre 2019, appare congruo e ragionevole un differimento fino al 31 marzo 2021.

Non è necessario intervenire sugli altri termini previsti dalla circolare per il procedimento di approvazione delle tabelle, in quanto essi non sono formulati a data fissa ma si ricollegano al termine di pubblicazione della segnalazione tabellare o, a cascata, alle altre attività successive previste dal procedimento, fatta solo eccezione per le riunioni che, ove non svolte entro l’originario termine del 31 ottobre 2020 a causa dell’improvviso peggioramento della situazione pandemica, potranno svolgersi, anche con modalità da remoto, entro il 15 gennaio 2021.

Ciò posto, il Consiglio pone però in rilievo che il differimento al 31 marzo 2021 del termine ultimo di deposito della segnalazione tabellare, non sta a significare che la segnalazione non possa essere depositata, da parte dei dirigenti degli uffici, anche prima di tale termine, ed invero anche prima dell’originario termine del 31 dicembre 2020: una volta svolte le riunioni, i dirigenti degli uffici hanno piena facoltà di depositare la segnalazione tabellare non appena l’abbiano redatta, con consequenziale attivazione dei termini e degli adempimenti previsti dagli artt. 19 e seguenti della medesima circolare.

Le predette motivazioni valgono a differire anche la predisposizione ed adozione dei progetti organizzativi da parte degli uffici requirenti di primo e secondo grado e pertanto si invitano i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali e presso i Tribunali per i Minorenni, i Procuratori Generali presso le Corti d’Appello e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione a posticipare l’adozione dei nuovi progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022 fino alla scadenza del termine per l’adozione dei progetti tabellari 10[10]; fermo restando che la vigenza di quelli approvati è

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prorogata di diritto fino all’approvazione di quello successivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7-bis O.G. e 7 della circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura.

6. CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDICANTI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Appare opportuno fornire sintetici chiarimenti interpretativi su tre tematiche relative alla vigente circolare sulle tabelle e che sono state oggetto di numerose domande e richieste di delucidazione nel corso degli incontri che, sempre in via telematica, sono stati svolti, in ordine alla nuova circolare sulla formazione delle tabelle, con i dirigenti degli uffici nell’ultima settimana di settembre.

La prima tematica attiene al diritto intertemporale, e per la precisione alla normativa applicabile per le variazioni tabellari intercorse tra la data di approvazione della circolare (23 luglio 2020) e la data di entrata in vigore delle nuove tabelle o, nel caso previsto dall’art. 24 della circolare, di esecutività della nuova proposta tabellare.

In proposito, l’art. 271 della circolare così recita: “le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nella precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti”. Si tratta di una norma eguale a quella contenuta nell’art. 284 della circolare sulle tabelle relativa al pregresso triennio 2017/2019.

La norma stabilisce l’immediata sostituzione delle norme contenute nella pregressa circolare con quelle introdotte, modificate o confermate con la vigente circolare. Da ciò discende che, per tutte le variazioni tabellari successive al 23 luglio 2020 (o comunque successive alla data in cui la circolare è stata comunicata al relativo ufficio), si applicano le norme contenute nella circolare oggi in vigore. In virtù del principio tempus regit actum, invece, resta applicabile la pregressa normativa per le variazioni tabellari depositate anteriormente alle date sopra indicate.

La seconda tematica attiene al raccordo tra il contenuto della segnalazione (e della proposta) tabellare e le piante organiche così come recentemente variate ed aumentate con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020.

Ai sensi dell’articolo 51 della circolare, “nel predisporre l’organizzazione dell'ufficio il dirigente dell’ufficio determina l’organico sezionale comprensivo dei posti non coperti”.

Dunque, il dirigente deve tener conto dell’intero organico di diritto, comprensivo anche dell’aumento stabilito con il suddetto decreto ministeriale, sebbene lo stesso aumento non sia ancora effettivo, né alla data di elaborazione della segnalazione tabellare né, con ogni probabilità, alla data di entrata in vigore della stessa (circostanze, queste, che per altro verso concorrono a ritenere

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opportuno il disposto differimento dei termini per il deposito della segnalazione tabellare, anche per consentire di operare, a seguito del recente aumento della pianta organica, una più compiuta analisi delle esigenze dell’ufficio nel medio e lungo periodo).

Il dirigente deve quindi redigere il progetto sulla base dell’organico di diritto, includendo anche i vuoti di organico frutto del recente aumento della pianta organica, per poi, subito dopo l’entrata in vigore della tabella, e qualora sia indispensabile, emanare una variazione tabellare che corrisponda all'effettiva organizzazione che si è in grado di apprestare in funzione delle risorse umane presenti nell’ufficio.

La terza problematica attiene al regime di esecutività delle variazioni tabellari.

L’art. 39, comma 1 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle prevede che le variazioni tabellari immediatamente esecutive possono essere unicamente quelle che abbiano “esclusivo riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare”, con l’indicazione delle ragioni eccezionali ed urgenti che le giustificano. Rispetto al testo dell’art. 38 della previgente circolare sulla formazione delle tabelle, si è voluto scrivere “con esclusivo riguardo”, e non già semplicemente “con riguardo”, onde evitare che possano essere dichiarati provvisoriamente esecutivi provvedimenti “di assegnazione degli affari, quand’anche contenuti in un provvedimento di assegnazione del magistrato al settore, alle sezioni o alla posizione tabellare”

(così nella relazione di accompagnamento alla circolare, per le ragioni ivi più diffusamente spiegate). Le variazioni tabellari che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, variazioni dei criteri di assegnazione degli affari possono essere invece dichiarate provvisoriamente esecutive soltanto dopo il parere favorevole unanime reso dal Consiglio giudiziario (cfr. art. 40).

Nel corso delle audizioni dei dirigenti degli uffici, effettuate durante le suddette sedute di Commissione avvenute nell’ultima settimana di settembre, è emerso che tale modifica normativa, pur non contestata nei suoi presupposti logici e giuridici, in taluni casi potrebbe in concreto irrigidire il sistema, determinando un rallentamento dell’azione amministrativa e del conseguente operato dei magistrati all’interno di un ufficio; ciò anche perché, in taluni distretti, il Consiglio giudiziario si riunisce una volta al mese. Si è posto, a titolo di esempio, il caso di un’improvvisa astensione dal lavoro per complicanze della gestazione di una collega che trattava determinati affari (ad esempio l’intero ruolo di giudice tutelare o di esecuzione immobiliare), per sostituire la quale è necessario, senza dilazione, preporre a quel settore o a quella posizione tabellare altro magistrato, il quale però, a sua volta, deve essere sgravato da tutte o alcune delle attribuzioni che precedentemente ricopriva. Si comprenderà bene che una problematica del genere riguarda

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principalmente i piccoli uffici, nei quali ciascuna posizione tabellare spesso si interseca con un’altra, in delicati equilibri.

In proposito, preme anzitutto porre in rilievo che le tabelle di ciascun ufficio indicano sempre il magistrato supplente per ciascuna posizione tabellare sicché, anche per le improvvise assenze o impedimenti di ciascun magistrato, quella posizione tabellare non dovrebbe mai restare scoperta.

Inoltre va considerato che, ove indispensabile (ad esempio perché il supplente indicato dalle tabelle è anch’egli assente o impedito), nulla vieta al dirigente dell’ufficio di adottare due variazioni tabellari: l’una, di assegnazione del magistrato alla sezione, al settore o alla posizione tabellare, immediatamente esecutiva anche quanto all’assegnazione delle sopravvenienze secondo criteri già previsti in tabella per la relativa sezione, settore o posizione tabellare; l’altra, relativa al mutato criterio di assegnazione degli affari, immediatamente esecutiva soltanto dopo il parere positivo unanime del Consiglio giudiziario. Per esemplificare: qualora sia necessario preporre senza dilazione il giudice Tizio nel settore tutelare rimasto improvvisamente scoperto, e senza supplente, si potrà destinarvi, con variazione tabellare immediatamente esecutiva, un altro giudice; con altra variazione tabellare, anche coeva ma non esecutiva nell’immediatezza, si provvederà a ripartire parte del ruolo contenzioso civile che il giudice Tizio trattava.

In sintesi:

- l’art. 271 della circolare sulla formazione delle tabelle va interpretato nel senso che per tutte le variazioni tabellari successive al 23 luglio 2020, o comunque successive alla data eventualmente diversa in cui la stessa circolare è stata comunicata all’ufficio, si applicano le norme contenute nella circolare oggi in vigore;

- l’art. 51 della circolare sulla formazione delle tabelle va interpretato nel senso che, nell’elaborazione della segnalazione e della proposta tabellare, va tenuto presente l’organico di diritto dell’ufficio, comprensivo degli eventuali aumenti disposti dal decreto ministeriale del 14 settembre 2020;

- le norme di cui agli articoli 39 e 40 della circolare sulla formazione delle tabelle non precludono, ove indispensabile ed ove vi siano ragioni di somma urgenza, l’emanazione, anche coeva, di due variazioni tabellari per risolvere il medesimo problema verificatosi: l’una, ai sensi dell’art. 39 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l’assegnazione di un magistrato alla sezione, al settore o alla posizione tabellare; l’altra, ai sensi dell’art. 40 esecutiva soltanto dopo il parere unanime del Consiglio giudiziario, avente ad oggetto la modifica dei criteri di assegnazione degli affari consequenziale alla suddetta variazione ex art. 39.

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7. COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Al fine di consentire al Consiglio di acquisire una pronta conoscenza dello stato e delle modalità di organizzazione degli uffici giudiziari nel periodo emergenziale, si raccomanda ai dirigenti di trasmettere i provvedimenti di carattere generale da loro assunti, nonché i provvedimenti di applicazione, di supplenza e coassegnazione infradistrettuale usando l’unico indirizzo istituzionale del C.S.M.: protocollo.csm@giustiziacert.it; gli uffici requirenti trasmetterano le variazioni ai progetti organizzativi relative al periodo di emergenza al medesimo indirizzo protocollo.csm@giustiziacert.it, mentre gli uffici giudicanti trasmetteranno le variazioni tabellari temporanee relative al periodo di emergenza attraverso il regolare inserimento nell’applicativo CSMAPP, non occorrendo ulteriori invii attraverso la posta elettronica.

8. RACCOMANDAZIONI FINALI

Considerato tutto quanto precede, appare opportuno:

a) invitare i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero

della Giustizia, in relazione ad uno dei quali (“Microsoft Teams”) sono stati messi a disposizione “tutorial” predisposti dalla STO (che riguardano la creazione di un team; la creazione di una riunione immediata; la creazione di una riunione preesistente; la pianificazione di riunioni via outlook) e pubblicati sulla rete intranet del Consiglio (www.cosmag.it), nell’area dedicata all’emergenza Covid 19;

b) invitare i RID ed i MAGRIF ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al

personale di cancelleria la necessaria assistenza per l’uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici;

c) invitare la Scuola Superiore della Magistratura ad approntare attività formativa e-learning, in

collaborazione con il CSM e con la STO, anche con riferimento alle modalità di utilizzo degli applicativi e degli strumenti tecnici che consentono ai magistrati il lavoro da remoto;

d) rappresentare al Ministero della giustizia e alla DGSIA l’esigenza di garantire, con la massima

tempestività e continuità, gli strumenti necessari alla concretizzazione delle misure previste dai suindicati decreti-legge e l’assistenza tecnica dedicata, nonché di promuovere il più possibile il lavoro da remoto anche delle attività del personale amministrativo;

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e) rappresentare al Ministero della giustizia la necessità che siano assicurati agli uffici giudiziari risorse economiche e beni atti a garantire le condizioni di lavoro negli ambienti giudiziari dal punto di vista del rischio sanitario ed epidemiologico.

Tanto premesso, e considerato che la presente delibera contiene delle contingenti deroghe alla normativa ordinamentale vigente in funzione della necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto;

DELIBERA

1) di approvare le presenti linee guida;

2) di approvare le deroghe alla circolare del 20 giugno 2018 recante “Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”, come precisate al paragrafo 2 della presente delibera e nei limiti temporali di cui alla parte motiva;

3) di approvare le deroghe alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 nonché i chiarimenti alla medesima circolare come precisati ai paragrafi 5 e 6 della presente delibera;

4) di trasmettere la presente delibera al Ministro della Giustizia, alla Scuola Superiore della Magistratura e al Consiglio Nazionale Forense.

11[1] Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”) “ È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n.

630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

12[2] Detta norma stabilisce: “È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

13[3] Si richiamano, in proposito e nei limiti della perdurante attualità in ragione dell’evoluzione normativa, i protocolli “cornice” per la gestione delle udienze da remoto che il Consiglio ha approvato, in relazione ai diversi settori ed alle diverse tipologie di uffici, con delibere del 26 marzo 2020, dell’1 aprile e dell’8 aprile 2020.

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14[4] Per l’individuazione di locali di dimensioni congrue per lo svolgimento delle udienze può procedersi, ove giudicato possibile, anche con l’eventuale stipula di protocolli o convenzioni con enti pubblici.

15[5] In tal caso il dirigente valuterà la necessità di adottare apposite variazioni tabellari.

16[6] Tale nozione è contenuta anche nell’art. 2, comma 2 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, ove si precisa che il “lavoratore fragile” richiamato nel predetto decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica.

17[7] Tale norma si colloca nel solco della previsione dell’art. 39 del D.L. 18/2020, a mente del quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (comma 1) ovvero i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse (comma 2-bis) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

18[8] In proposito si segnala la Risoluzione ricognitiva della disciplina in tema di ferie dei magistrati del 20 aprile 2016, con cui è stato chiarito in via generale che il magistrato, ove non abbia udienza o sia di turno, può svolgere la propria attività fuori dall’ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza e ferma la garanzia di pronta reperibilità.

19[9] Si veda l’art. 26, comma 6 decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

20[10] Nessun differimento deve essere adottato con riguardo all’assemblea generale che precede l’adozione del progetto organizzativo, non essendo allo scopo previsto nella normativa secondaria apposito termine ultimo, ferma restando la necessità di procedervi con congruo anticipo rispetto all’adozione del progetto organizzativo.

Riferimenti

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